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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 21252/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 11/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 20/03/1989 a FILIPPINE
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]103 20100 MILANO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lombardini presso cuoi è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 16/11/1986 a FILIPPINE
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]G, VIA C N. 16/A 89126 REGGIO CALABRIA ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 giugno 2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 14 gennaio 2025 L' avv. LOMBARDINI ALESSANDRO precisa come da ricorso introduttivo 1. disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con attribuzione a quest'ultima dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sugli stessi e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, confermando che la collocazione e la residenza degli stessi rimangano presso la madre, mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo i tempi e le modalità di visita ritenute congrue dall'Ill.mo Tribunale e, in ogni caso, senza possibilità di pernottamento;
2. disporre a carico del signor l'obbligo di versare alla madre collocataria, quale contributo CP_1 al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, o la diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere congrua all'esito dell'istruttoria, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul rapporto intestato alla signora presso Intesa Pt_2
San Paolo con iban [...];
3. disporre inoltre a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 70%, che dovranno essere corrisposte alla madre entro 15 giorni previa presentazione di documentazione giustificativa.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2007 al 2019 da cui sono nati
1) c.f. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
2) c.f. , nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
3) , c.f. , nata a [...] il [...], Parte_5 C.F._5
4) , c.f. nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11 giugno 2024 Parte_6 allegati episodi di maltrattamento in suo danno da parte del compagno divenuto irreperibile, ha
[...] chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori con il padre ed al loro mantenimento.
All'udienza del_14 gennaio 2025 ex art 473 bis. 21 c.p.c. il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 143 c.p.c), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato:
Non vedo e non sento mio marito dal luglio 2019. Noi all'epoca abitavamo a a RE AB , lui mi ha picchiata e dopo averlo denunciato a luglio 2019 sono venuta qui con i miei quattro figli
All'epoca io avevo accettato un lavoro come baby sitter che mi impegnava tra LE e RE
AB per aver un po' di entrate anche perché ero io a lavorare in modo stabile, lui lavorava ogni tanto senza buste paga. Quel lavoro mi impegnava molto fuori casa.
A lui non andava bene che io tornassi così poco a casa ed era violento con me. Io a luglio 2019 l'ho denunciato ed a giugno 2024 è stato condannato dal tribunale alla pena di due anni di reclusione per i retai di maltrattamenti e lesioni, Pena sospesa Come detto a luglio 2019 sono venuta a Milano con i bambini. Lui ha visto una sola volta i bambini da allora: ha chiesto di vederli io non volevo incontrarlo ed allora lui ha visto i bambini con mia madre.
Era ottobre 2019: da allora non ha più visto né sentito né me né i bambini.
Non so dove abiti, non so se lavori e non ho notizie di lui da cinque anni .
Mi hanno detto, ma non so se è vero, che vive a RE Emilia.
Non ha mai dato nulla per i figli. Me ne sono sempre occupata io. .Abito in casa del mio attuale compagno , abito con lui da due anni. Persona_1
I bambini stanno bene: non abbiamo problemi e vanno d'accordo con lui
Non chiedono di vedere il papà. Non chiedono nulla.
Non sono seguita dai SS.
Prendo il 100% dell'AUU per 1.141,00 euro al mese
Il mio ex non mi ha mai aiutato economicamente con i bambini.
Io guadagno circa 1.000/ 110,00 euro al mese come cameriera al piano, dipende dalla stagione.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Il giudice delegato, previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio ed ha, quindi, ordinato la discussione orale all'sito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che il padre, condannato con sentenza del tribunale di RE AB del 5 giugno 2024 alla pena di due anni di reclusione, pena sospesa, per i reati di maltrattamento e lesioni in danno della madre dei suoi figli, ha manifestato, per fatti, il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
• che l'uomo, infatti, da quasi cinque anni non ha alcuna relazione con i figli ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale e si è reso completamente irreperibile;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). • che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto nella irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con i figli tutelando il loro interesse e raccolti comunque i loro desideri
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: vive con un nuovo compagno insieme ai quattro minori. Percepisce il 100% dell'AUU per 1.141,00 euro al mese come Per_2 cameriera e percepisce una retribuzione mensile netta di circa circa 1.000/ 110,00 euro
Il padre: giovane uomo di 38 anni si è reso completamente irreperibile non si ha alcuna informazione sulla sua situazione abitativa ed economica. Tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di 4 minori da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 400,00 al mese ( 100,00 euro per figlio) importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 - il ricorso stato depositato l'11 giugno 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. Parte_6 CP_1
316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida c.f. nato a [...] il Parte_3 C.F._3
13.08.2008, c.f. , nato a [...] il Parte_4 C.F._4
23.04.2012, c.f. , nata a [...] il Parte_5 C.F._5
06.07.2013, c.f. nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
29.07.2015, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, Via Rigoredo 103e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'inetresse dei minori e nel rispetto dei loro tempi e delle loro volontà, anche tenuto conto delle diverse età degli stessi;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 giugno 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (prima rivalutazione giugno 2025 );
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
7)Dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza immediatamente efficace ex lege. Si comunichi
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 11/06/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 20/03/1989 a FILIPPINE
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]103 20100 MILANO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Lombardini presso cuoi è domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) CP_1
Nata il 16/11/1986 a FILIPPINE
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]G, VIA C N. 16/A 89126 REGGIO CALABRIA ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 giugno 2024
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI
FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 14 gennaio 2025 L' avv. LOMBARDINI ALESSANDRO precisa come da ricorso introduttivo 1. disporre l'affidamento super esclusivo dei figli minori alla madre, con attribuzione a quest'ultima dell'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sugli stessi e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro genitore, tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, confermando che la collocazione e la residenza degli stessi rimangano presso la madre, mentre il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo i tempi e le modalità di visita ritenute congrue dall'Ill.mo Tribunale e, in ogni caso, senza possibilità di pernottamento;
2. disporre a carico del signor l'obbligo di versare alla madre collocataria, quale contributo CP_1 al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, o la diversa somma che il Tribunale dovesse ritenere congrua all'esito dell'istruttoria, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno
1 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul rapporto intestato alla signora presso Intesa Pt_2
San Paolo con iban [...];
3. disporre inoltre a carico del padre l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 70%, che dovranno essere corrisposte alla madre entro 15 giorni previa presentazione di documentazione giustificativa.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2007 al 2019 da cui sono nati
1) c.f. nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
2) c.f. , nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._4
3) , c.f. , nata a [...] il [...], Parte_5 C.F._5
4) , c.f. nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._6
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 11 giugno 2024 Parte_6 allegati episodi di maltrattamento in suo danno da parte del compagno divenuto irreperibile, ha
[...] chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori con il padre ed al loro mantenimento.
All'udienza del_14 gennaio 2025 ex art 473 bis. 21 c.p.c. il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso CP_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art 143 c.p.c), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha dichiarato:
Non vedo e non sento mio marito dal luglio 2019. Noi all'epoca abitavamo a a RE AB , lui mi ha picchiata e dopo averlo denunciato a luglio 2019 sono venuta qui con i miei quattro figli
All'epoca io avevo accettato un lavoro come baby sitter che mi impegnava tra LE e RE
AB per aver un po' di entrate anche perché ero io a lavorare in modo stabile, lui lavorava ogni tanto senza buste paga. Quel lavoro mi impegnava molto fuori casa.
A lui non andava bene che io tornassi così poco a casa ed era violento con me. Io a luglio 2019 l'ho denunciato ed a giugno 2024 è stato condannato dal tribunale alla pena di due anni di reclusione per i retai di maltrattamenti e lesioni, Pena sospesa Come detto a luglio 2019 sono venuta a Milano con i bambini. Lui ha visto una sola volta i bambini da allora: ha chiesto di vederli io non volevo incontrarlo ed allora lui ha visto i bambini con mia madre.
Era ottobre 2019: da allora non ha più visto né sentito né me né i bambini.
Non so dove abiti, non so se lavori e non ho notizie di lui da cinque anni .
Mi hanno detto, ma non so se è vero, che vive a RE Emilia.
Non ha mai dato nulla per i figli. Me ne sono sempre occupata io. .Abito in casa del mio attuale compagno , abito con lui da due anni. Persona_1
I bambini stanno bene: non abbiamo problemi e vanno d'accordo con lui
Non chiedono di vedere il papà. Non chiedono nulla.
Non sono seguita dai SS.
Prendo il 100% dell'AUU per 1.141,00 euro al mese
Il mio ex non mi ha mai aiutato economicamente con i bambini.
Io guadagno circa 1.000/ 110,00 euro al mese come cameriera al piano, dipende dalla stagione.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice ha rinunciato alle istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha precisato le conclusioni trascritte in epigrafe.
Il giudice delegato, previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei tenuto conto dell'assenza di urgenza e considerate le tempistiche di pronta definizione del giudizio ed ha, quindi, ordinato la discussione orale all'sito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
******* ritenuto
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che il padre, condannato con sentenza del tribunale di RE AB del 5 giugno 2024 alla pena di due anni di reclusione, pena sospesa, per i reati di maltrattamento e lesioni in danno della madre dei suoi figli, ha manifestato, per fatti, il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale.
• che l'uomo, infatti, da quasi cinque anni non ha alcuna relazione con i figli ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale e si è reso completamente irreperibile;
• che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;). • che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
• che, le condizioni sopra indicate e in particolare la totale irreperibilità paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.;
• che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto nella irreperibilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con i figli tutelando il loro interesse e raccolti comunque i loro desideri
• che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione dei minori deve ritenersi superflua
Con riferimento al mantenimento della prole
• che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
• che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
• che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012
n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
• che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: vive con un nuovo compagno insieme ai quattro minori. Percepisce il 100% dell'AUU per 1.141,00 euro al mese come Per_2 cameriera e percepisce una retribuzione mensile netta di circa circa 1.000/ 110,00 euro
Il padre: giovane uomo di 38 anni si è reso completamente irreperibile non si ha alcuna informazione sulla sua situazione abitativa ed economica. Tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di 4 minori da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
• che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 400,00 al mese ( 100,00 euro per figlio) importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano che non richiedono il preventivo consenso;
• che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di giugno 2024 - il ricorso stato depositato l'11 giugno 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attrice e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite
• che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli artt. Parte_6 CP_1
316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 473 bis e ss cpc, 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. Affida c.f. nato a [...] il Parte_3 C.F._3
13.08.2008, c.f. , nato a [...] il Parte_4 C.F._4
23.04.2012, c.f. , nata a [...] il Parte_5 C.F._5
06.07.2013, c.f. nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
29.07.2015, in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano, Via Rigoredo 103e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima/medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'inetresse dei minori e nel rispetto dei loro tempi e delle loro volontà, anche tenuto conto delle diverse età degli stessi;
3. Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla mensilità di CP_1 giugno 2024, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (prima rivalutazione giugno 2025 );
4. Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte
d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
7)Dichiara irripetibili le spese di lite
Sentenza immediatamente efficace ex lege. Si comunichi
Così deciso in Milano, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato