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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 01/05/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4200/2022 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4200 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (16.10.1955 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall'avv. Katiuscia Verlingeri, dall'avv. Emilio Maddalena e dall'avv. Emilio Lavorgna), e il
(già ) in Controparte_1 Controparte_2
persona del (c.f.: - domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto, previo accertamento dell'avvenuto espletamento: a) quale reggente delegata, delle funzioni dirigenziali di Soprintendente della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per di Reggio Controparte_4
Calabria e provincia di Vibo Valentia dal 21.10.2015 all'11.5.2016; dal 10.10.2016 al
1 24.11.2016; dall'1.2.2017 al 12.7.2017; b) delle mansioni superiori di Dirigente di II Fascia della medesima Soprintendenza dall'1.6.2018 all'11.6.2020, la condanna del CP_1
resistente al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa – reggenza con riferimento al profilo sub a) e delle differenze retributive ex art. 52 co.5 D.l.gs 165/2001 ed art.36 Cost. con riferimento al profilo sub b).
Ai fini dell'accoglimento delle correlate conclusioni, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere stata fino alla data di messa in quiescenza (1.1.2020) in servizio presso il
[...]
(attuale - Soprintendenza Controparte_2 Controparte_1
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Reggio Calabria e provincia CP_4
di Vibo Valentia con la qualifica di Funzionario amministrativo, con inquadramento nell'Area
III – fascia retributiva F5 fino al 31.12.2017 e passaggio alla successiva fascia retributiva F6 dall'1.1.2018;
- che in virtù di appositi decreti di delega (decreti n. 567 del 31.5.2018, rep. 1125 del
3.12.2018; n. 906 del 30.8.2019) ha svolto la funzione di reggenza della Soprintendenza in questione ex art. 20 D.P.R.2661/1987 dal 21.10.2015 all'11.5.2016; dal 10.10.2016 al
24.11.2016; dall'1.2.2017 al 12.7.2017;
- che dall'1.6.2018 all'11.6.2020 ha poi espletato ulteriormente le funzioni di reggenza dell'ufficio svolgendo di fatto le mansioni superiori di Dirigente di II fascia;
- che, non avendo mai ricevuto le correlate differenze retributive, ha inutilmente sollecitato a mezzo pec (datata 9.10.2020) il alla corresponsione di tali importi. CP_1 CP_1
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto.
A detta dello stesso, infatti, non risulterebbero sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere le differenze retributive vantate dalla ricorrente.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e a seguito di prova testimoniale.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Una prima domanda della ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di reggenza ex art. 20 D.P.R.2661/1987 dal 21.10.2015 all'11.5.2016; dal 10.10.2016 al
24.11.2016; dall'1.2.2017 al 12.7.2017.
2 Va al riguardo subito evidenziato come l'interessata non faccia riferimento a un istituto/indennità tipizzato dalla contrattazione collettiva di settore (C.C.N.I. Beni Culturali
2009) ma, a ben vedere, richieda la corresponsione della chiesta indennità in esame in applicazione di criteri meramente equitativi ex art.432 c.p.c. (al punto da offrire quale parametro per la quantificazione del compenso per l'attività di reggenza dirigenziale svolta un atto direttoriale non del resistente ma dell'Agenzia delle Entrate). CP_1
Tale assunto è però in contrasto con il principio della necessaria determinazione legale del trattamento economico dei pubblici dipendenti all'indomani della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro nelle P.A.
Tale trattamento economico è infatti disciplinato in generale dall'art. 45 co.1 D.Lgs. 165/2001 nel senso che «il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi», ad implementazione del principio generale già enunciato dall' art.2 co.3 dello stesso D.Lgs. 165/2001 a mente del quale «l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali».
È al riguardo opinione del tutto pacifica quella secondo cui il comma 1 del citato art. 45
D.Lgs. 165/2001 contemplerebbe una vera e propria riserva di competenza a favore dell'autonomia negoziale collettiva, in linea con l'assunto enunciato dalla Corte
Costituzionale secondo cui la disciplina per contratto collettivo del trattamento economico dei dipendenti pubblici costituisce uno dei principi fondamentali del nuovo regime del rapporto di impiego pubblico (Corte Cost., 189/2007).
Non è quindi possibile dar luogo ad alcuna remunerazione ulteriore ed atipica su base meramente equitativa per gli incarichi indicati dalla ricorrente, dovendosi comunque aggiuntivamente considerare come questi ultimi siano del tutto privi di quell'autonomia assoluta che caratterizza l'istituto stesso della reggenza.
A tale istituto si ricorre infatti – con i ben noti limiti della temporaneità e dell'eccezionalità: sul punto, Cass., 9423/2023; Cass., 10030/2021; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per l'Umbria, 61, 62, 63/2023 – per sostituire nell'interezza delle funzioni un organo dirigenziale privo di titolare per il tempo necessario al completamento delle procedure per la copertura del posto vacante.
Nella fattispecie in esame tale interezza di funzioni manca però del tutto.
Come correttamente evidenziato dal resistente, infatti, se è vero che nei periodi CP_1
indicati dalla ricorrente Soffré la Controparte_5
Citta Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia presso cui ella era in
3 servizio mancava in effetti di una stabile figura apicale, è altrettanto vero – e provato documentalmente – che l'Amministrazione ha inteso sopperire a tale situazione non nominando formalmente la funzionaria come reggente ma tramite l'istituto della avocazione di funzioni, con delega di alcune di queste ultime non alla sola interessata ma a quest'ultima e a un suo collega.
Al riguardo, il resistente ha più specificamente fatto riferimento a un vero e proprio CP_1
“spacchettamento” di funzioni, e cioè a una duplice delega delle stesse riferibile alla Soffrè per l'espletamento di mansioni prettamente amministrative e ad altro soggetto per la direzione di attività di natura tecnico-scientifica.
Tale profilo esclude quindi in radice l'attribuzione nella sua totalità delle funzioni dirigenziali dell'ufficio alla ricorrente, e di conseguenza anche la configurabilità di una reggenza in senso tecnico.
Il ricorso è quindi infondato in parte qua.
2.2. Considerazioni non del tutto dissimili inducono alla reiezione dello stesso anche con riferimento all'ulteriore pretesa della ricorrente, avente come visto ad oggetto l'asserito svolgimento di mansioni superiori di Dirigente di II fascia dall'1.6.2018 all'11.6.2020, con conseguente diritto alle differenze retributive ex art.52 co.4 D.Lgs. 165/2001 (“al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”).
Va in proposito preliminarmente richiamata l'evoluzione giurisprudenziale che ha negli anni affermato il diritto dei dipendenti pubblici al riconoscimento delle spettanze economiche derivanti dall'espletamento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
E' stato al riguardo chiarito che "l'assegnazione delle mansioni superiori che rientra nell'ambito di applicazione dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta. Invero, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (così già Cass., Sez. Un.,
4 25837/2007): e questo, a prescindere dall'eventuale irregolarità dell'atto e/o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori che non privano il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto ex art. 2126 c.c., non potendo ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" (così già Corte Cost.,
296/1990).
E' però necessario, al riguardo: a) che le mansioni superiori assegnate siano state svolte sotto il profilo quantitativo e qualitativo nella loro pienezza;
b) che, sempre in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati appieno tutti i poteri ed assunte tutte le responsabilità correlate alle mansioni superiori de quibus (tra le tante, Cass. n 23741/2008; Cass., 4382/2010).
Tale non è il caso in esame.
Pur essendo infatti chiaramente emersa dalla prova per testi la varietà e l'importanza dei compiti assegnati – e assiduamente svolti – dalla ricorrente, osserva il giudicante come gli stessi siano sempre e comunque riferibili alla mera delega delle sole funzioni amministrative
(con esclusione quindi di quelle tecniche) che la Direzione Generale avocante le ha conferito e confermato nel corso del rapporto come attinenti alla gestione ordinaria dell'ufficio (cfr. decreti 567 del 31.5.2018; 1125 del 3.12.2018; 906 del 30.8.2019 – docc.5,6,7 del fascicolo di parte resistente).
Il comprovato mancato esercizio da parte della ricorrente delle funzioni dirigenziali nella loro totalità esclude in tal modo la possibilità di rivendicare il diritto alla maggiorazione retributiva ex art.52 co.5 D.Lgs. 165/2001, essendo quest'ultima correlata sul piano logico prima ancora che giuridico all'esercizio di fatto di mansioni dirigenziali complessivamente intese: e questo,
a prescindere dalla legittimità della delega e dalla contestata percezione da parte della stessa dell'indennità di posizione organizzativa, questioni non costituenti oggetto della Pt_1
presente controversia.
Da ciò discende la reiezione del ricorso.
3. La peculiarità e la complessità in punto di diritto della questione oggetto di causa, testimoniata anche dall'oggettiva ampiezza e dalla non limitata durata della delega di funzioni attribuita alla ricorrente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1 CP_3
così provvede:
5 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
6
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 30.4.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate;
pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 4200 del R.G. dell'anno 2022, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (16.10.1955 – c.f.: - domiciliata Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentata e difesa anche disgiuntamente per procura in calce al ricorso dall'avv. Katiuscia Verlingeri, dall'avv. Emilio Maddalena e dall'avv. Emilio Lavorgna), e il
(già ) in Controparte_1 Controparte_2
persona del (c.f.: - domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso CP_3 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria).
1. Il ricorso proposto da è infondato e va pertanto respinto per i motivi di Parte_1
seguito esposti.
A mezzo dello stesso la predetta ricorrente ha chiesto, previo accertamento dell'avvenuto espletamento: a) quale reggente delegata, delle funzioni dirigenziali di Soprintendente della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per di Reggio Controparte_4
Calabria e provincia di Vibo Valentia dal 21.10.2015 all'11.5.2016; dal 10.10.2016 al
1 24.11.2016; dall'1.2.2017 al 12.7.2017; b) delle mansioni superiori di Dirigente di II Fascia della medesima Soprintendenza dall'1.6.2018 all'11.6.2020, la condanna del CP_1
resistente al pagamento dell'indennità di posizione organizzativa – reggenza con riferimento al profilo sub a) e delle differenze retributive ex art. 52 co.5 D.l.gs 165/2001 ed art.36 Cost. con riferimento al profilo sub b).
Ai fini dell'accoglimento delle correlate conclusioni, la stessa ricorrente ha dedotto nell'atto introduttivo di lite:
- di essere stata fino alla data di messa in quiescenza (1.1.2020) in servizio presso il
[...]
(attuale - Soprintendenza Controparte_2 Controparte_1
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Reggio Calabria e provincia CP_4
di Vibo Valentia con la qualifica di Funzionario amministrativo, con inquadramento nell'Area
III – fascia retributiva F5 fino al 31.12.2017 e passaggio alla successiva fascia retributiva F6 dall'1.1.2018;
- che in virtù di appositi decreti di delega (decreti n. 567 del 31.5.2018, rep. 1125 del
3.12.2018; n. 906 del 30.8.2019) ha svolto la funzione di reggenza della Soprintendenza in questione ex art. 20 D.P.R.2661/1987 dal 21.10.2015 all'11.5.2016; dal 10.10.2016 al
24.11.2016; dall'1.2.2017 al 12.7.2017;
- che dall'1.6.2018 all'11.6.2020 ha poi espletato ulteriormente le funzioni di reggenza dell'ufficio svolgendo di fatto le mansioni superiori di Dirigente di II fascia;
- che, non avendo mai ricevuto le correlate differenze retributive, ha inutilmente sollecitato a mezzo pec (datata 9.10.2020) il alla corresponsione di tali importi. CP_1 CP_1
Di qui, la proposizione del ricorso volto all'accoglimento delle conclusioni sopra indicate.
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1
infondato in fatto ed in diritto.
A detta dello stesso, infatti, non risulterebbero sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per riconoscere le differenze retributive vantate dalla ricorrente.
La causa è stata decisa sulla base della documentazione in atti e a seguito di prova testimoniale.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito espressamente richiamato sempre per esigenze di sintesi il contenuto degli atti processuali delle parti costituite, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1. Una prima domanda della ricorrente ha ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di reggenza ex art. 20 D.P.R.2661/1987 dal 21.10.2015 all'11.5.2016; dal 10.10.2016 al
24.11.2016; dall'1.2.2017 al 12.7.2017.
2 Va al riguardo subito evidenziato come l'interessata non faccia riferimento a un istituto/indennità tipizzato dalla contrattazione collettiva di settore (C.C.N.I. Beni Culturali
2009) ma, a ben vedere, richieda la corresponsione della chiesta indennità in esame in applicazione di criteri meramente equitativi ex art.432 c.p.c. (al punto da offrire quale parametro per la quantificazione del compenso per l'attività di reggenza dirigenziale svolta un atto direttoriale non del resistente ma dell'Agenzia delle Entrate). CP_1
Tale assunto è però in contrasto con il principio della necessaria determinazione legale del trattamento economico dei pubblici dipendenti all'indomani della cd. privatizzazione del rapporto di lavoro nelle P.A.
Tale trattamento economico è infatti disciplinato in generale dall'art. 45 co.1 D.Lgs. 165/2001 nel senso che «il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi», ad implementazione del principio generale già enunciato dall' art.2 co.3 dello stesso D.Lgs. 165/2001 a mente del quale «l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali».
È al riguardo opinione del tutto pacifica quella secondo cui il comma 1 del citato art. 45
D.Lgs. 165/2001 contemplerebbe una vera e propria riserva di competenza a favore dell'autonomia negoziale collettiva, in linea con l'assunto enunciato dalla Corte
Costituzionale secondo cui la disciplina per contratto collettivo del trattamento economico dei dipendenti pubblici costituisce uno dei principi fondamentali del nuovo regime del rapporto di impiego pubblico (Corte Cost., 189/2007).
Non è quindi possibile dar luogo ad alcuna remunerazione ulteriore ed atipica su base meramente equitativa per gli incarichi indicati dalla ricorrente, dovendosi comunque aggiuntivamente considerare come questi ultimi siano del tutto privi di quell'autonomia assoluta che caratterizza l'istituto stesso della reggenza.
A tale istituto si ricorre infatti – con i ben noti limiti della temporaneità e dell'eccezionalità: sul punto, Cass., 9423/2023; Cass., 10030/2021; Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per l'Umbria, 61, 62, 63/2023 – per sostituire nell'interezza delle funzioni un organo dirigenziale privo di titolare per il tempo necessario al completamento delle procedure per la copertura del posto vacante.
Nella fattispecie in esame tale interezza di funzioni manca però del tutto.
Come correttamente evidenziato dal resistente, infatti, se è vero che nei periodi CP_1
indicati dalla ricorrente Soffré la Controparte_5
Citta Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia presso cui ella era in
3 servizio mancava in effetti di una stabile figura apicale, è altrettanto vero – e provato documentalmente – che l'Amministrazione ha inteso sopperire a tale situazione non nominando formalmente la funzionaria come reggente ma tramite l'istituto della avocazione di funzioni, con delega di alcune di queste ultime non alla sola interessata ma a quest'ultima e a un suo collega.
Al riguardo, il resistente ha più specificamente fatto riferimento a un vero e proprio CP_1
“spacchettamento” di funzioni, e cioè a una duplice delega delle stesse riferibile alla Soffrè per l'espletamento di mansioni prettamente amministrative e ad altro soggetto per la direzione di attività di natura tecnico-scientifica.
Tale profilo esclude quindi in radice l'attribuzione nella sua totalità delle funzioni dirigenziali dell'ufficio alla ricorrente, e di conseguenza anche la configurabilità di una reggenza in senso tecnico.
Il ricorso è quindi infondato in parte qua.
2.2. Considerazioni non del tutto dissimili inducono alla reiezione dello stesso anche con riferimento all'ulteriore pretesa della ricorrente, avente come visto ad oggetto l'asserito svolgimento di mansioni superiori di Dirigente di II fascia dall'1.6.2018 all'11.6.2020, con conseguente diritto alle differenze retributive ex art.52 co.4 D.Lgs. 165/2001 (“al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”).
Va in proposito preliminarmente richiamata l'evoluzione giurisprudenziale che ha negli anni affermato il diritto dei dipendenti pubblici al riconoscimento delle spettanze economiche derivanti dall'espletamento di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento.
E' stato al riguardo chiarito che "l'assegnazione delle mansioni superiori che rientra nell'ambito di applicazione dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 5, attribuisce al lavoratore il diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore ricoperta. Invero, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.” (così già Cass., Sez. Un.,
4 25837/2007): e questo, a prescindere dall'eventuale irregolarità dell'atto e/o dall'assegnazione o meno dell'impiegato a mansioni superiori che non privano il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto ex art. 2126 c.c., non potendo ravvisarsi nella violazione della mera legalità quella illiceità che si riscontra, invece, nel contrasto "con norme fondamentali e generali e con i principi basilari pubblicistici dell'ordinamento" (così già Corte Cost.,
296/1990).
E' però necessario, al riguardo: a) che le mansioni superiori assegnate siano state svolte sotto il profilo quantitativo e qualitativo nella loro pienezza;
b) che, sempre in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati appieno tutti i poteri ed assunte tutte le responsabilità correlate alle mansioni superiori de quibus (tra le tante, Cass. n 23741/2008; Cass., 4382/2010).
Tale non è il caso in esame.
Pur essendo infatti chiaramente emersa dalla prova per testi la varietà e l'importanza dei compiti assegnati – e assiduamente svolti – dalla ricorrente, osserva il giudicante come gli stessi siano sempre e comunque riferibili alla mera delega delle sole funzioni amministrative
(con esclusione quindi di quelle tecniche) che la Direzione Generale avocante le ha conferito e confermato nel corso del rapporto come attinenti alla gestione ordinaria dell'ufficio (cfr. decreti 567 del 31.5.2018; 1125 del 3.12.2018; 906 del 30.8.2019 – docc.5,6,7 del fascicolo di parte resistente).
Il comprovato mancato esercizio da parte della ricorrente delle funzioni dirigenziali nella loro totalità esclude in tal modo la possibilità di rivendicare il diritto alla maggiorazione retributiva ex art.52 co.5 D.Lgs. 165/2001, essendo quest'ultima correlata sul piano logico prima ancora che giuridico all'esercizio di fatto di mansioni dirigenziali complessivamente intese: e questo,
a prescindere dalla legittimità della delega e dalla contestata percezione da parte della stessa dell'indennità di posizione organizzativa, questioni non costituenti oggetto della Pt_1
presente controversia.
Da ciò discende la reiezione del ricorso.
3. La peculiarità e la complessità in punto di diritto della questione oggetto di causa, testimoniata anche dall'oggettiva ampiezza e dalla non limitata durata della delega di funzioni attribuita alla ricorrente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1
in persona del p.t. ogni altra istanza ed eccezione disattesa, Controparte_1 CP_3
così provvede:
5 - rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite stanti le ragioni esposte in parte motiva.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 30.4.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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