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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 29/11/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 965 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea dott.ssa Meri PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 965/2025 RGL, promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 3 giugno 2025 deduceva di essere stata dipendente della Asl-TO4 Parte_1
fino al 1/1/2021, data in cui, avendone maturato i requisiti, le era stata riconosciuta la pensione di anzianità n. 216810020012565. Essa aveva prestato servizio per un periodo di 20 anni, 6 mesi, 8 giorni, utili al calcolo del TFS per un ammontare complessivo di €.39.984,00 lordi, senza che l' avesse proceduto al pagamento di quanto spettante, nonostante la già avvenuta scadenza dei CP_1
termini di cui alla circolare del 73/2014. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi il diritto CP_1
al TFS, con condanna della controparte al pagamento delle spettanze.
1 Con comparsa del 26 agosto 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che il TFS era in fase CP_1 istruttoria presso l'istituto, con successiva erogazione a favore della ricorrente. Domandava, quindi, dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 27 novembre 2025 parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento del TFS in data 3.10.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
In primo luogo, va affermata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto il diritto di parte ricorrente al pagamento del TFS è stato riconosciuto da parte dell' che ha CP_1 proceduto nelle more del giudizio all'effettivo pagamento, tanto che la stessa parte ricorrente, all'udienza di discussione della controversia ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, riconoscendo l'avvenuto pagamento delle spettanze in data 3 ottobre 2025.
Il merito della controversia va, poi, analizzato al solo fine di regolamentare le spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). In ordine agli elementi fattuali è pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c., prima ancora che comprovato per tabulas, che parte ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa alle dipendenze della Asl-TO4 maturando i requisiti pensionistici ed accedendo alla pensione liquidata dall'istituto resistente, il quale, tuttavia, non provvedeva al pagamento del TFS di spettanza. In ordine a tale ultimo diritto non è stata sollevata alcuna eccezione estintiva o modificativa, né precise contestazioni in punto quantum, essendo, a contrario, emerso che l' nelle more del giudizio ha pagato quanto oggetto CP_1
del ricorso presentato dalla ricorrente. Deve, quindi, affermarsi la fondatezza di merito della domanda per come ab origine avanzata dalla ricorrente.
Le spese di lite vanno riconosciute a favore della parte che aveva fondatamente azionato la propria pretesa di pagamento e la liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.26.001,00 ad €.52.000,00, in considerazione della fondatezza della domanda attorea per €.30.557,66, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata alla luce della pacificità di tutti gli elementi fattuali sottesi alla controversia, l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, nonché
2 la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.259,00 per esborsi e di €.4.638,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.26.001,00 ad €.52.000,00, in considerazione della fondatezza della domanda attorea per €.39.984,00, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata alla luce della pacificità di tutti gli elementi fattuali sottesi alla controversia, l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, nonché la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.259,00 per esborsi e di €.4.638,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna l' (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in CP_1 P.IVA_1
favore di (C.F. , che liquida nella misura di €.259,00 per Parte_1 C.F._1 esborsi e di €.4.638,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Lesca (C.F. . C.F._2
Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, 27 novembre 2025
Il giudice
Meri PA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ivrea dott.ssa Meri PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 965/2025 RGL, promossa da:
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 3 giugno 2025 deduceva di essere stata dipendente della Asl-TO4 Parte_1
fino al 1/1/2021, data in cui, avendone maturato i requisiti, le era stata riconosciuta la pensione di anzianità n. 216810020012565. Essa aveva prestato servizio per un periodo di 20 anni, 6 mesi, 8 giorni, utili al calcolo del TFS per un ammontare complessivo di €.39.984,00 lordi, senza che l' avesse proceduto al pagamento di quanto spettante, nonostante la già avvenuta scadenza dei CP_1
termini di cui alla circolare del 73/2014. Domandava, quindi, accertarsi e dichiararsi il diritto CP_1
al TFS, con condanna della controparte al pagamento delle spettanze.
1 Con comparsa del 26 agosto 2025 si costituiva in giudizio l' rilevando che il TFS era in fase CP_1 istruttoria presso l'istituto, con successiva erogazione a favore della ricorrente. Domandava, quindi, dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 27 novembre 2025 parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento del TFS in data 3.10.2025, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
***
In primo luogo, va affermata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere in quanto il diritto di parte ricorrente al pagamento del TFS è stato riconosciuto da parte dell' che ha CP_1 proceduto nelle more del giudizio all'effettivo pagamento, tanto che la stessa parte ricorrente, all'udienza di discussione della controversia ha domandato dichiararsi la cessazione della materia del contendere, riconoscendo l'avvenuto pagamento delle spettanze in data 3 ottobre 2025.
Il merito della controversia va, poi, analizzato al solo fine di regolamentare le spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 31955 del 11/12/2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5555 del 21/03/2016; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11962 del 08/06/2005). In ordine agli elementi fattuali è pacifico tra le parti ex art. 115 c.p.c., prima ancora che comprovato per tabulas, che parte ricorrente abbia svolto l'attività lavorativa alle dipendenze della Asl-TO4 maturando i requisiti pensionistici ed accedendo alla pensione liquidata dall'istituto resistente, il quale, tuttavia, non provvedeva al pagamento del TFS di spettanza. In ordine a tale ultimo diritto non è stata sollevata alcuna eccezione estintiva o modificativa, né precise contestazioni in punto quantum, essendo, a contrario, emerso che l' nelle more del giudizio ha pagato quanto oggetto CP_1
del ricorso presentato dalla ricorrente. Deve, quindi, affermarsi la fondatezza di merito della domanda per come ab origine avanzata dalla ricorrente.
Le spese di lite vanno riconosciute a favore della parte che aveva fondatamente azionato la propria pretesa di pagamento e la liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.26.001,00 ad €.52.000,00, in considerazione della fondatezza della domanda attorea per €.30.557,66, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata alla luce della pacificità di tutti gli elementi fattuali sottesi alla controversia, l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, nonché
2 la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.259,00 per esborsi e di €.4.638,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La liquidazione deve avvenire in base alla materia previdenziale con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da €.26.001,00 ad €.52.000,00, in considerazione della fondatezza della domanda attorea per €.39.984,00, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità fattuale e giuridica sottesa alla domanda avanzata alla luce della pacificità di tutti gli elementi fattuali sottesi alla controversia, l'assenza di alcuna udienza di assunzione di prove costituende e l'assenza di nuove questioni giuridiche trattate nella discussione orale, nonché la prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.259,00 per esborsi e di €.4.638,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- condanna l' (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in CP_1 P.IVA_1
favore di (C.F. , che liquida nella misura di €.259,00 per Parte_1 C.F._1 esborsi e di €.4.638,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 da distrarsi in favore dell'avv. Giacomo Lesca (C.F. . C.F._2
Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, 27 novembre 2025
Il giudice
Meri PA
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