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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/05/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3032/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3032/2024 promossa da:
, con l'avvocato Ravagnan Augusta e l'avvocato Fedetto Rebecca Parte_1
Parte ricorrente contro
, con l'avvocato Ghedini Vittoria Nicoletta e l'avvocato Di Taranto Cassandra CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e . Parte_1 CP_1
Per parte resistente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
ON (PD) in data 21.09.2003 con la OR , trascritto nel Registro degli Atti di Pt_1
Matrimonio del Comune di ON dell'anno 2003 n.67 parte II serie A ufficio 1”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario a ON (PD) il 21.9.2003 con che dal CP_1
matrimonio sono nati quattro figli, (in data 3.2.2004), (in data 1.3.2008), (in Per_1 Per_2 Per_3
data 8.5.2010) e (in data 8.1.2014) e che, con decreto del 25.2.2021, il Tribunale di Padova Per_4
pagina 1 di 3 avena omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio e concludendo, quanto al resto, come da memoria difensiva.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 29.11.2024, il Giudice delegato sentiva le parti, le quali chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, e si riservava di decidere.
Con ordinanza del 6.12.2024, il Giudice delegato, ritenuto, alla luce delle domande svolte dalle parti, che prima di assumere i provvedimenti temporanei e urgenti fosse imprescindibile l'ascolto dei figli minori della coppia (16 anni), (14 anni) e (prossimo al compimento degli Per_2 Per_3 Per_4
11 anni), fissava per l'ascolto dei minori l'udienza del 13.2.2025.
All'esito dell'ascolto, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di memorie con rinvio a successiva udienza in trattazione scritta.
All'esito, con ordinanza datata 8.5.2025, il Giudice delegato formulava proposta conciliativa, fissando udienza al 10.7.2025 per sentire le parti in merito alla proposta ovvero per rimettere la causa al
Collegio in via definitiva e rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto il 21.9.2003 in ON (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie CP_1
A n.67 anno 2003 del Comune di ON (PD);
pagina 2 di 3 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3032/2024 promossa da:
, con l'avvocato Ravagnan Augusta e l'avvocato Fedetto Rebecca Parte_1
Parte ricorrente contro
, con l'avvocato Ghedini Vittoria Nicoletta e l'avvocato Di Taranto Cassandra CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
e . Parte_1 CP_1
Per parte resistente: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
ON (PD) in data 21.09.2003 con la OR , trascritto nel Registro degli Atti di Pt_1
Matrimonio del Comune di ON dell'anno 2003 n.67 parte II serie A ufficio 1”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17.6.2024 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con rito concordatario a ON (PD) il 21.9.2003 con che dal CP_1
matrimonio sono nati quattro figli, (in data 3.2.2004), (in data 1.3.2008), (in Per_1 Per_2 Per_3
data 8.5.2010) e (in data 8.1.2014) e che, con decreto del 25.2.2021, il Tribunale di Padova Per_4
pagina 1 di 3 avena omologato la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso. si costituiva, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio e concludendo, quanto al resto, come da memoria difensiva.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. tenutasi il 29.11.2024, il Giudice delegato sentiva le parti, le quali chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status, e si riservava di decidere.
Con ordinanza del 6.12.2024, il Giudice delegato, ritenuto, alla luce delle domande svolte dalle parti, che prima di assumere i provvedimenti temporanei e urgenti fosse imprescindibile l'ascolto dei figli minori della coppia (16 anni), (14 anni) e (prossimo al compimento degli Per_2 Per_3 Per_4
11 anni), fissava per l'ascolto dei minori l'udienza del 13.2.2025.
All'esito dell'ascolto, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di memorie con rinvio a successiva udienza in trattazione scritta.
All'esito, con ordinanza datata 8.5.2025, il Giudice delegato formulava proposta conciliativa, fissando udienza al 10.7.2025 per sentire le parti in merito alla proposta ovvero per rimettere la causa al
Collegio in via definitiva e rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status.
******
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Con separata ordinanza si provvederà alla rimessione della causa in istruttoria per la trattazione e l'istruzione delle restanti questioni.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi di sentenza non definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1
contratto il 21.9.2003 in ON (PD) e trascritto nel relativo registro parte II serie CP_1
A n.67 anno 2003 del Comune di ON (PD);
pagina 2 di 3 2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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