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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/11/2025, n. 4665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4665 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
AR Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 11660/2024 R.G. alla quale sono riunite quelle iscritte al n. 11661/2024 R.G., al 11662/2024 R.G., al 11663/2024 R.G. e al 11664/2024 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , Pt_4 Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in Aversa, alla Via Giotto n. 87, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Galluccio, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
, CP_1
Rappresentata e difesa come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 26/09/2024 presso il Tribunale di Napoli
Nord, sezione lavoro, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la CP_1 chiedendo il pagamento dell'indennità spettante per aver svolto la propria attività in giornate festive infrasettimanali. Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto:
a) Di essere dipendenti della CP_1
b) Di aver prestato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali senza aver ricevuto il pagamento della relativa indennità prevista dalla contrattazione collettiva.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene questo giudice di dare continuità all'orientamento di merito formatosi nel distretto sulla questione oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att., quindi, si riporta estratto della sentenza n.
4308/2024 del Tribunale di Napoli Nord: “Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, come previsto dall'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018, e poi dall'art. 106, comma 5, dello stesso CCNL per il triennio 2019 – 2021, in via aggiuntiva rispetto all'indennità di cui all'art. 86, comma
3, già percepita.
Entrambi i ricorrenti fanno parte del personale cd. “turnista”, come allegato nei rispettivi ricorsi e non contestato dalle parti, nonché risultante dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e stampa delle rilevazioni dei cartellini marcatempo, in atti).
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL
Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, il quale dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Pag. 2 di 7 La norma è stata poi trasfusa nell'art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019 – 2021, il quale dispone che “[…] L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
La questione è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL del 1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016 - 2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riprodotto nell'art. 29 CCNL 2016 - 2018 (cfr. Cass., 25 gennaio 2021 n.
1505 e Cass., 10 marzo 2021 n. 6716).
Secondo la Corte, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86, comma 3) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 (ora art. 29, comma 6) del CCNL di riferimento - sostenuta Cont invero dall' anche nel caso di specie - non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e ciò in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità stessa non appare ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, ma anzi risulta smentito dal rilievo che le parti collettive, laddove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti,
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero – e non
Pag. 3 di 7 orario - aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Come osserva la Corte, allora, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9 – ora art. 29 - che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 106, comma 5 del CCNL applicato ha, poi, cristallizzato la cumulabilità tra le indennità in esame.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza, in ragione dell'attività cui sono assegnati i ricorrenti e della documentazione in atti, da cui risulta lo svolgimento della prestazione nelle giornate infrasettimanali festive indicate negli atti introduttivi.
Nella specie, l'attività lavorativa e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa delle rilevazioni del Cont cartellino marcatempo in atti, in alcun modo contestata dall' .
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6
Pag. 4 di 7 dell'art. 29, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Parte ricorrente, pertanto, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali, chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario. La tardiva proposizione della richiesta rileva, però, ai fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora, identificabile con la notifica del ricorso (cfr. in tal senso sentenza Tribunale di Napoli,
n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
Cont Non può, infatti, assumere rilevanza la messa in mora inviata all' resistente dall'associazione sindacale atteso che in essa mancano i nominativi dei CP_2 ricorrenti, i quali nemmeno compaiono nel novero degli iscritti (cfr. allegati al ricorso).
Circa il quntum, i conteggi elaborati nei ricorsi introduttivi, inoltre, appaiono formulati correttamente e conformemente alla normativa di riferimento. Gli stessi, del resto, non sono stati contestati, anche relativamente alle modalità di calcolo, da parte della difesa di parte resistente”.
La sentenza appena riportata, dunque, effettua una esaustiva ricognizione dei principi ormai affermati anche in sede di gravame e deve essere in questa sede condivisa.
Resta da esaminare, da ultimo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Con riferimento al ricorrente è presente in atti valido atto interruttivo Pt_1 del mese di dicembre 2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non risulta decorso. Resta, dunque, dovuta in favore di tale ricorrente la somma di €
3.317,16 oltre interessi legali.
Pag. 5 di 7 Con riferimento al ricorrente la prescrizione non è stata eccepita;
ne Pt_2 deriva che parte resistente deve al suddetto ricorrente la somma di € 2.388,96 oltre interessi legali.
Con riferimento al ricorrente , è presente in atti valido atto interruttivo Pt_3 del 24/05/2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è decorso.
Risulta, quindi, dovuta in favore di tale ricorrente la somma di € 3.483,90 oltre interessi legali.
Con riferimento al ricorrente , è presente in atti valido atto interruttivo Pt_4 del 12/05/2022 e pertanto il termine di prescrizione non può dirsi decorso. Risulta dovuta in favore del ricorrente la somma di € 2.250,36 oltre interessi legali. Pt_4
Infine, con riferimento al ricorrente è presente in atti valido atto Pt_5 interruttivo del 24/05/2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è decorso. Risulta, dunque, dovuta in favore del ricorrente la somma di € 3.067,20 oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo considerando gli aumenti previsti per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e dell'art. 106 CCNL Comparto Sanità
2019 - 2021, e per l'effetto condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 3.317,16, oltre interessi legali;
in favore di della somma Parte_2 di € 2.388,96, oltre interessi legali;
in favore di della somma di Parte_3
€ 3.483,90, oltre interessi legali;
in favore di della somma di € Parte_4
Pag. 6 di 7 2.250,36, oltre interessi legali;
in favore di della somma di € Parte_5
3.067,20, oltre interessi legali;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.890,80, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. AR Cirillo
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
AR Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 11660/2024 R.G. alla quale sono riunite quelle iscritte al n. 11661/2024 R.G., al 11662/2024 R.G., al 11663/2024 R.G. e al 11664/2024 R.G.
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e , Pt_4 Parte_5
tutti elettivamente domiciliati in Aversa, alla Via Giotto n. 87, presso lo studio legale dell'avv. Paolo Galluccio, da cui sono rappresentati e difesi
- ricorrente -
E
, CP_1
Rappresentata e difesa come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati in data 26/09/2024 presso il Tribunale di Napoli
Nord, sezione lavoro, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la CP_1 chiedendo il pagamento dell'indennità spettante per aver svolto la propria attività in giornate festive infrasettimanali. Nello specifico, i ricorrenti hanno dedotto:
a) Di essere dipendenti della CP_1
b) Di aver prestato la propria attività lavorativa anche nei giorni festivi infrasettimanali senza aver ricevuto il pagamento della relativa indennità prevista dalla contrattazione collettiva.
Ritualmente citata in giudizio, parte resistente si è costituita ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito riportate.
Ritiene questo giudice di dare continuità all'orientamento di merito formatosi nel distretto sulla questione oggetto del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 118 disp. Att., quindi, si riporta estratto della sentenza n.
4308/2024 del Tribunale di Napoli Nord: “Il thema decidendum dell'odierno giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla percezione del compenso per il lavoro svolto nelle giornate festive infrasettimanali, come previsto dall'art. 29 CCNL
Comparto Sanità 2016 – 2018, e poi dall'art. 106, comma 5, dello stesso CCNL per il triennio 2019 – 2021, in via aggiuntiva rispetto all'indennità di cui all'art. 86, comma
3, già percepita.
Entrambi i ricorrenti fanno parte del personale cd. “turnista”, come allegato nei rispettivi ricorsi e non contestato dalle parti, nonché risultante dalla documentazione in atti (cfr. buste paga e stampa delle rilevazioni dei cartellini marcatempo, in atti).
La pretesa attorea si fonda sul disposto di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL
Comparto Sanità relativo al triennio 2016 – 2018, il quale dispone che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Pag. 2 di 7 La norma è stata poi trasfusa nell'art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità per il triennio 2019 – 2021, il quale dispone che “[…] L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)”.
La questione è stata affrontata recentemente dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha espresso il principio in base al quale, nel comparto Sanità, l'indennità di turno festivo ex art. 44, comma 12, CCNL del 1 settembre 1995, ora riversato nell'art. 86, comma 13, CCNL 2016 - 2018, è cumulabile con il compenso per il lavoro straordinario festivo previsto dall'art. 9 CCNL integrativo del 20 settembre 2001, ora fedelmente riprodotto nell'art. 29 CCNL 2016 - 2018 (cfr. Cass., 25 gennaio 2021 n.
1505 e Cass., 10 marzo 2021 n. 6716).
Secondo la Corte, la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 (ora art. 86, comma 3) non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 (ora art. 29, comma 6) del CCNL di riferimento - sostenuta Cont invero dall' anche nel caso di specie - non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., e ciò in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità stessa non appare ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione, ma anzi risulta smentito dal rilievo che le parti collettive, laddove hanno ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti,
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
A ciò deve aggiungersi, poi, che la clausola contrattuale della quale il ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero – e non
Pag. 3 di 7 orario - aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
Come osserva la Corte, allora, la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario, l'art. 9 – ora art. 29 - che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
L'art. 106, comma 5 del CCNL applicato ha, poi, cristallizzato la cumulabilità tra le indennità in esame.
Tanto premesso, non vi è dubbio che nel caso in esame ricorrono i presupposti indicati dalla giurisprudenza, in ragione dell'attività cui sono assegnati i ricorrenti e della documentazione in atti, da cui risulta lo svolgimento della prestazione nelle giornate infrasettimanali festive indicate negli atti introduttivi.
Nella specie, l'attività lavorativa e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nella Stampa delle rilevazioni del Cont cartellino marcatempo in atti, in alcun modo contestata dall' .
Non può essere, poi, condiviso il rilievo secondo cui il compenso rivendicato non spetterebbe in quanto non richiesto nel termine di 30 giorni previsto dal comma 6
Pag. 4 di 7 dell'art. 29, non contenendo la norma in esame alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Parte ricorrente, pertanto, con la richiesta di pagamento nel presente giudizio, in qualità di creditore, ha esercitato la facoltà di scelta ex art 1285 c.c. e segg., non soggetta a termini decadenziali, chiedendo la retribuzione prevista per le ore di straordinario. La tardiva proposizione della richiesta rileva, però, ai fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza, pertanto, deve essere fatta risalire al primo atto di messa in mora, identificabile con la notifica del ricorso (cfr. in tal senso sentenza Tribunale di Napoli,
n. 2555/2022, G. Cardellicchio).
Cont Non può, infatti, assumere rilevanza la messa in mora inviata all' resistente dall'associazione sindacale atteso che in essa mancano i nominativi dei CP_2 ricorrenti, i quali nemmeno compaiono nel novero degli iscritti (cfr. allegati al ricorso).
Circa il quntum, i conteggi elaborati nei ricorsi introduttivi, inoltre, appaiono formulati correttamente e conformemente alla normativa di riferimento. Gli stessi, del resto, non sono stati contestati, anche relativamente alle modalità di calcolo, da parte della difesa di parte resistente”.
La sentenza appena riportata, dunque, effettua una esaustiva ricognizione dei principi ormai affermati anche in sede di gravame e deve essere in questa sede condivisa.
Resta da esaminare, da ultimo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente.
Con riferimento al ricorrente è presente in atti valido atto interruttivo Pt_1 del mese di dicembre 2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non risulta decorso. Resta, dunque, dovuta in favore di tale ricorrente la somma di €
3.317,16 oltre interessi legali.
Pag. 5 di 7 Con riferimento al ricorrente la prescrizione non è stata eccepita;
ne Pt_2 deriva che parte resistente deve al suddetto ricorrente la somma di € 2.388,96 oltre interessi legali.
Con riferimento al ricorrente , è presente in atti valido atto interruttivo Pt_3 del 24/05/2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è decorso.
Risulta, quindi, dovuta in favore di tale ricorrente la somma di € 3.483,90 oltre interessi legali.
Con riferimento al ricorrente , è presente in atti valido atto interruttivo Pt_4 del 12/05/2022 e pertanto il termine di prescrizione non può dirsi decorso. Risulta dovuta in favore del ricorrente la somma di € 2.250,36 oltre interessi legali. Pt_4
Infine, con riferimento al ricorrente è presente in atti valido atto Pt_5 interruttivo del 24/05/2023, con la conseguenza che il termine di prescrizione non è decorso. Risulta, dunque, dovuta in favore del ricorrente la somma di € 3.067,20 oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo considerando gli aumenti previsti per la pluralità di parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione del compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29
CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e dell'art. 106 CCNL Comparto Sanità
2019 - 2021, e per l'effetto condanna l' in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore di della somma Parte_1 di € 3.317,16, oltre interessi legali;
in favore di della somma Parte_2 di € 2.388,96, oltre interessi legali;
in favore di della somma di Parte_3
€ 3.483,90, oltre interessi legali;
in favore di della somma di € Parte_4
Pag. 6 di 7 2.250,36, oltre interessi legali;
in favore di della somma di € Parte_5
3.067,20, oltre interessi legali;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.890,80, oltre rimborso spese generali,
IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. AR Cirillo
Pag. 7 di 7