TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/08/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1207 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
34 95041 CALTAGIRONE [CT] IT , CF elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. ASCANIO STEFANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]34 Controparte_1
95041 CALTAGIRONE IT CF elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv PARRINELLO GIANLUIGI . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della separazione consensuale con successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.1.2002 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALTAGIRONE al n. 2 anno 2002 parte II serie A
Con sentenza resa in data 28.12.2024 questo Tribunale omologava la separazione consensuale delle parti
All'udienza presidenziale del 14.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 28.12.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 19/01/2002 annotato nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del comune di Caltagirone al n. 2 anno 2002 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott.ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 1207 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
34 95041 CALTAGIRONE [CT] IT , CF elettivamente domiciliata C.F._1 presso lo studio dell'avv. ASCANIO STEFANO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]34 Controparte_1
95041 CALTAGIRONE IT CF elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio dell'avv PARRINELLO GIANLUIGI . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 14.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso . Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 e Parte_1 Controparte_1 adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa della separazione consensuale con successiva declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 19.1.2002 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CALTAGIRONE al n. 2 anno 2002 parte II serie A
Con sentenza resa in data 28.12.2024 questo Tribunale omologava la separazione consensuale delle parti
All'udienza presidenziale del 14.7.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 28.12.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 19/01/2002 annotato nel registro degli atti di
[...] Controparte_1 matrimonio del comune di Caltagirone al n. 2 anno 2002 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369. Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.8.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo