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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica De Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est/rel
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 38/20 del ruolo generale degli affari contenziosi dell' anno
2020
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall' Parte_1
Avv. Giuseppe Vitiello presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._1
Scafati alla Via Nazionale 124, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato Teodoro de Divitiis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Salerno alla via Lungomare Trieste n. 26 in forza di procura in atti
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/01/2020, ha chiesto che fosse pronunciata Parte_1 la separazione dal coniuge con il quale, in data 18.08.1996, Controparte_1 aveva contratto matrimonio in Cava de' Tirreni e dalla cui unione sono nati due figli.
Regolarmente si è costituito in giudizio il resistente che non si è opposto alla pronuncia di separazione. Resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Presidente all'udienza del 21.09.2020, autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli congiuntamente ad entrambi i genitori e poneva a carico di un assegno di mantenimento in favore dei Controparte_1 figli, pari ad euro 400,00 mensili ed euro 100,00 mensili in favore della moglie.
Innanzi al giudice Istruttore, è stata espletata prova testimoniale e svolte indagini patrimoniali a carico delle parti.
All'esito, all'udienza del 09.10.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul- tando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori, va rilevato che entrambi i figli della coppia sono divenuti maggiorenni in corso di causa, pertanto alcuna statuizione dovrà essere assunta quanto ad affidamento, domiciliazione e diritto di visita.
Quanto poi alle domande di natura economica, il resistente ha dedotto che entrambi i figli sarebbero economicamente autosufficienti, lavorando presso un supermercato (cfr. dichiarazioni a verbale del 20.09,.2023); poi questi ha modificato tali deduzioni allegando che solo uno dei figli lavora presso un supermercato mentre l'altro svolgerebbe lavoretti stagionali (cfr. comparsa conclusionale).
Dette circostanze sono state contestate dalla ricorrente la quale ha continuato a dedurre la mancata autosufficienza economica dei due ragazzi.
Ebbene, attesa anche la contraddittorietà e vaghezza delle allegazioni di parte resistente, il
Collegio non ritiene dimostrato il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei due figli della coppia;
pertanto va confermato l'onere di mantenimento indiretto a carico del padre, quantificato nell'importo di euro 400,00 mensili (euro 200 ciascuno) da versare direttamente nelle loro mani, entro il giorno 4 di ciascun mese, oltre il 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat.
Tale somma deve infatti ritenersi congrua rispetto alle presumibili esigenze dei ragazzi ed alla redditualità del resistente per come emersa in corso di causa e di cui si dirà meglio oltre. Dalla mancata autosufficienza economica e dalla residenza – incontestata – dei ragazzi presso il domicilio materno discende l'assegnazione della casa coniugale in favore di
Parte_1
Quanto poi alla domanda di mantenimento proposta da ritiene il Parte_1
Collegio che la stessa possa essere accolta.
All'uopo rileva il Collegio che il resistente risultata titolare di attività commerciale, con un reddito medio pari a 10.000 euro annui, per come emerso dalle indagini reddituali condotte, non è proprietario di beni immobili e nel contempo intestatario di 4 autoveicoli ma con anno di immatricolazione piuttosto datato e della tipologia non di lusso.
Quanto alla ricorrente, ella ha dedotto di essere disoccupata e di aver dedicato la propria vita alla cura della famiglia, salvo una limitata parentesi lavorativa come commessa presso una farmacia, ma poi terminata.
Dette circostanze sono state contestate da che ha dedotto lo Controparte_1 svolgimento di attività lavorativa in nero, prima come domestica/badante e poi ancora come commessa presso una farmacia.
Senonchè, l'esito dell'istruttoria ha confermato le allegazioni di parte ricorrente.
Le indagini reddituali hanno evidenziato la mancata dichiarazione di redditi da parte di per gli anni in contestazione ed i testi escussi hanno escluso lo Parte_1 svolgimento di attività lavorativa.
Ella risulta tuttavia proprietaria di tre immobili: un appartamento di cinque vani, ove vive con i figli, un box auto ed una cantinola (cat. C1 classe 1 di mt 29), che ella ha dedotto aver acquistato con i risparmi derivati dalla detta parentesi lavorativa e somme di natura ereditaria.
Pertanto, tenuto conto dell'età delle parti, delle rispettive posizioni reddituali, della durata del matrimonio e del presumibile tenore di vita goduto in costanza di esso, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore di di un Parte_1 assegno di mantenimento a carico di , quantificato in euro Controparte_1
100,00 mensili, da rivalutare annualmente come per legge, da versare alla stessa entro il giorno 4 di ciascun mese.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione.
Si dà atto che parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede: a) Pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che contrassero matrimonio in Cava de' Tirreni il 18.08.1996, (atto n.
[...]
223 P.II Serie A anno 1996);
b) Assegna la casa coniugale in favore di che la abiterà Parte_1 unitamente ai figli maggiorenni ma non economicamente autonomi;
c) Pone a carico di l'obbligo di versare, con le modalità Controparte_1 di cui in parte motiva ai figli e la Persona_1 Persona_2 somma di euro 200,00 mensili ciascuno, a titolo di mantenimento, oltre il 50% delle spese straordinarie come per legge;
tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
d) Pone a carico di l'obbligo di versare, con le modalità Controparte_1 di cui in parte motiva, a la somma di euro 100,00 mensili, a Parte_1 titolo di mantenimento, tale somma va rivalutata annualmente secondo gli indici
Istat;
e) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
f) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Cava de' Tirreni di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 223, parte II, Serie A, anno 1996).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 16.01.2025.
Il Giudice est Il Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica De Sire