Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/04/2025, n. 2320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2320 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Caterina Garufi Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.360 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 3-4-2025 e vertente tra
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Parte_1 P.IVA_1
Roma, viale Giuseppe Mazzini n.114/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pucci, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, piazzale Clodio Controparte_1 CodiceFiscale_1
n.12, presso lo studio dell' avv. Simona Matassi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Roma nel giudizio RG.39827/2020
IN FATTO E IN DIRITTO
All'udienza collegiale del 20 marzo 2025 non essendo comparsa alcuna delle parti, la Corte, ai sensi dell' art. 309 c.p.c., disponeva un rinvio al 3 aprile 2025.
All'udienza del 3 aprile 2025 le parti non comparivano.
Atteso che la comunicazione del disposto rinvio ex art. 309 c.p.c. è rituale, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. 112/08, l'estinzione del procedimento con sentenza secondo quanto previsto dall'art. 307 4°comma c.p.c..
Le spese processuali del presente grado vanno integralmente compensate.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto dal , in Parte_1
persona del Sindaco p.t., nei confronti di avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Controparte_1
c.p.c. (Rg.39827/2020), emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) dichiara l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano