TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 07/04/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
N. 708/2024 R.G.
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott. Edoardo Gaspari ha pronunciato ex art. 281 sexies CPC la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 708/2024 R.G. promossa
1 da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Stazione 1, con l'Avv. FABIO RIZZA del Foro di Varese, presso il cui studio in Varese, Via
Cavallotti 3 è elettivamente domiciliata attrice in opposizione contro con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti 3, Tower A, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., e per essa la procuratrice speciale con sede legale in Verona, CP_2
Viale dell'Agricoltura 7, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. LUIGI GIULIO
GIULINI RICHARD del Foro di Cuneo, presso il cui studio in Saluzzo (CN), Corso Roma 23 è elettivamente domiciliata convenuta
Oggetto: opposizione ultra tardiva a decreto ingiuntivo – fideiussione.
Conclusioni
(come da atto di citazione): Pt_1 “–Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis rejectis, cosi' giudicare:
IN VIA PRELIMINARE
– Sospendere, l'esecuzione della sentenza de qua per i gravi motivi di cui in narrativa.
NEL MERITO E IN PRINCIPALITA'
– Previe le opportune declaratorie relative alla nullita' ex art. 36, terzo comma,
Codice del Consumatore, delle clausole nn. 4) e 5), dichiarare nulli entrambi i contratti fidejussori de quibus a causa della nullita' ex art. 36, terzo comma, Codice Consumo, nonche' revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto
(d.i. n. 224/14 R.G., emesso dal Presidente del Tribunale di Pesaro in data 06.03.2014), in quanto ingiusto e gravatorio ai sensi di cui in narrativa.
NEL MERITO E IN SUBORDINE
– Dichiarare la nullita' parziale ex art. 1419 c.c. dei due contratti fidejussori de quibus, in relazione alle predette due clausole vessatorie nulle ai sensi dell'art. 36, terzo comma, Codice del Consumo.
Con vittoria di giudizio in ordine alle spese e gli onorari di lite.” 2
(come da comparsa di costituzione e risposta): CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza disattesa,
IN VIA PRELIMINARE
- respingere l'avversaria istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 224/2014, emesso dal Tribunale di Vercelli in data 06.03.2014, per mancanza di gravi motivi, e per le ragioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa;
- fissare termine per l'avvio del procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, commi 1-bis e 4 D.Lgs. 29/2010;
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
- respingere l'opposizione ex adverso svolta, in quanto inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 224/2014, emesso dal Tribunale di Vercelli in data 06.13.2014, all'esito del procedimento monitorio avente R.G. n. 491/2014;
- condannare parte opponente all'integrale refusione delle spese e competenze di lite, anche per la presente fase di opposizione;
IN OGNI CASO
- accertare e dichiarare che la sig.ra (C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
il 28.12.1973, residente in [...], quale garante della Ditta Individuale
L'Atelier di FE TA, è debitrice della in solido con i summenzionati coobbligati, nei Controparte_1
limiti degli importi garantiti, della somma complessiva di Euro 55.134,28, quale capitale residuo al 14.07.2022 _ come da specifiche di cui al precetto del 21.09.2023, oltre agli interessi contrattuali successivi, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in € 1.337,00, e successive occorrende, oltre I.V.A. e C.P.A. ex lege, e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento in favore di della predetta somma, nei limiti degli Controparte_1
importi garantiti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi liquidati con il decreto ingiuntivo opposto, e liquidandi in relazione al presente giudizio di opposizione.”
Motivi della decisione 3
Con atto di citazione datato 20.5.2024 si è opposta ex CSU 9479/2023 al decreto Pt_1
ingiuntivo n. 224/2014 (RG 494/2014) emesso il 6.3.2014 dal tribunale di Vercelli, sulla cui base ha avviato la procedura esecutiva presso terzi n. RG Es. 1048/2023 innanzi al tribunale CP_1
di Vercelli. Il decreto ingiuntivo fu emesso nei confronti di quale fideiussore di L'Atelier di Pt_1
TA FE in base a due fideiussioni omnibus del 15.10.2007 e del 14.5.2008 per le seguenti somme: L'opposizione si fonda su un unico motivo: nullità ex art. 363 del codice del consumo di tutte le clausole vessatorie contenute nelle due fideiussioni omnibus, in subordine, nullità parziale ex art. 1419 CC. In particolare, le clausole nulle, ad avviso di , sono: clausola n. 5 sulla Pt_1
responsabilità del fideiussore, per indeterminatezza, abuso di posizione negoziale dominante della banca e deroga all'art. 1957 CC (il termine per agire nei confronti del debitore principale è fissato in
36 mesi); clausola n. 6 che prevede il pagamento a semplice richiesta della banca, che comporterebbe una sproporzione tra prestazioni contrattuali;
clausola che prevede l'estensione al fideiussore della decadenza del debitore dal beneficio del termine.
Così argomentando, ha rassegnato le sopra trascritte conclusioni. Pt_1
Con comparsa datata 27.9.2024 si è costituita che ha contestato integralmente le CP_1
domande dell'attrice, chiedendone il rigetto secondo le conclusioni sopra trascritte.
Con decreto ex art. 171bis3 CPC del 7.10.2024 fu confermata la prima udienza al 12.12.2024.
non ha depositato alcuna memoria integrativa;
al contrario, le ha depositate Pt_1 CP_1
4 tutte e tre.
Alla prima udienza, a cui nessuno comparve per (il giudice diede atto del fatto che quanto Pt_1
illustrato nella nota depositata nella stessa data dell'udienza non fosse provato), il giudice rigettò
l'istanza ex art. 649 CPC e assegnò termine per introdurre procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando a dopo la scadenza del termine trimestrale per il suo svolgimento.
Anche all'udienza 3.4.2025 nessuno è comparso per . Il Giudice, preso atto Pt_1
dell'avveramento della condizione di procedibilità e dell'esito negativo della mediazione, ha ordinato di precisare le conclusioni e di discutere la causa, che all'esito è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies3 CPC.
La causa viene ora in decisione.
***
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi:
- in primo luogo, non ha dimostrato di essere qualificabile come consumatore, né ha Pt_1
allegato elementi concreti per desumerlo, ma si è limitata ad affermarlo;
- non ha nemmeno dimostrato, quanto alla clausola n. 5, che la banca non abbia agito Pt_1
nei confronti del debitore principale nel termine di 36 mesi (parziale deroga all'art. 1957 CC) e, prima ancora, che tale clausola venga concretamente in rilievo nel caso di specie;
- ancora, genericissima a tal punto da essere tautologica è l'affermazione secondo cui la clausola n.
6, che prevede il pagamento a semplice richiesta della banca, sarebbe nulla per intrinseca sproporzione tra prestazioni contrattuali. Nel concreto non è allegato e dimostrato alcunché circa la sproporzione tra prestazioni, che non può dirsi intrinseca, così esimendosi da qualsiasi onere di allegazione e prova che informa il processo civile;
- altrettanto genericissima è l'affermazione secondo cui la previsione che l'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intende automaticamente estesa al fideiussore sarebbe
“ulteriore espressione del 'predominio negoziale'”. Manca l'allegazione e la prova dell'antefatto logico: ossia che tale clausola sia rilevante nel caso di specie.
5
Per questi motivi
non è sostenibile che le clausole elencate siano vessatorie ex art. 363 CdC o nulle ex art. 1419 CC: la totale genericità della difesa impedisce un vaglio dell'invocata vessatorietà nel caso concreto.
L'opposizione, quindi, è rigettata.
La genericità e la stringatezza dell'opposizione (la parte argomentativa è limitata a poco più di una facciata) impediscono al tribunale di motivare in modo più articolato, mancando l'allegazione di argomenti in fatto e in diritto su cui fondare la motivazione.
Spese di lite.
, soccombente, è condannata ex art. 91 CPC a rifondere a le spese di lite, Pt_1 CP_1
liquidate ex DM 55/2014 ss.mm.ii., come da ultimo modificato dal DM 147/2022, sulla base dei seguenti criteri:
- competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale;
- valore: € 46.598,00 → scaglione € 26.001,00 – 52.000,00
- fasi: tutte, tranne l'istruttoria mancata;
- tariffe: medie per le fasi di studio e introduttiva, minime per la decisionale avvenuta ex art. 281 sexies CPC, senza deposito di scritti finali e con integrale richiamo a quelli già depositati.
La lite è temeraria perché mossa da mala fede, con evidente fine dilatorio che si rinviene dai seguenti elementi:
- l'aver proposto un'opposizione con argomenti assolutamente generici, senza la minima argomentazione in fatto e in diritto;
- il mancato deposito delle memorie integrative, lasciando incontestato tutto quanto allegato da sia nella comparsa che nei successivi atti difensivi;
CP_1
- il non aver partecipato a nessuna delle udienze. In particolare alla prima udienza il giudice così verbalizzò: “considerato che con nota depositata in data odierna ad ore 7,55 il difensore dell'attrice “nel far presente che, a causa di un improvviso incarico di natura penale lo scrivente Avv. Fabio Rizza non e' in grado di raggiungere tempestivamente il Tribunale di Vercelli, onde partecipare, quale 6 procuratore speciale della opponente alla odierna udienza epigrafata, ne' in grado di nominare alcun sostituto processuale”, dà atto che l'Avv. Rizza non dimostra l'asserito impedimento a comparire, dal momento che lo stesso rappresenta che l'incarico penale, non provato, è in ogni caso “improvviso”, quindi, successivo alla fissazione dell'odierna udienza.”.
La mancata partecipazione alle udienze denota un totale disinteresse proprio della parte che ha avviato il processo, a cui, di fatto, si è mostrata indifferente e che con la propria condotta ha dimostrato di usare come mezzo per ritardare la già avviata esecuzione forzata.
La temerarietà è sanzionata ex art. 963 CPC con la condanna al pagamento di una somma determinata in misura pari ai compensi come liquidati in dispositivo.
L'accertamento della temerarietà dell'aver agito in giudizio, in seguito al DM 147/2022, fa discendere un'ulteriore conseguenza. La formulazione attuale dell'art. 49 DM 55/2014 prevede che “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante.”. L'uso dell'indicativo e l'assenza di alcun parametro discrezionale valutabile dal Giudice rendono automatica l'applicazione di questa disposizione, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti ex art. 96 CPC.
La condanna a lite temeraria comporta anche quella ex art. 964 CPC a pagare la multa in favore della cassa delle ammende: l'importo è determinato in € 1.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 708/2024 R.G. promossa da Parte_1
contro ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta: Controparte_1
- RIGETTA l'opposizione ultra tardiva a decreto ingiuntivo n. 224/2014 (RG 494/2014) emesso il
6.3.2014 dal tribunale di Vercelli, che conferma;
- CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 CP_1
4.300,00 per compensi, oltre spese generali e accessori secondo legge;
- CONDANNA ex art. 963 CPC a pagare a € 4.300,00. Conseguentemente, il CP_1
compenso dovuto da all'Avv. Fabio Rizza è ridotto ex art. 49 DM 55/2014 del Parte_1
7 75% rispetto a quello dovuto come pattuito tra di loro;
- CONDANNA ex art. 964 CPC a pagare € 1.000,00 in favore della cassa delle Parte_1
ammende.
Vercelli, 4 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo Gaspari