Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 13/02/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA n. 13/2026
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
il Giudice, Cons. Alessandro Benigni, ai sensi dell’art. 164 c.g.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A C O N
C O N T E S T U A LE M O T I V A Z I O N E
nel giudizio iscritto al N.R.G. 21382, sul ricorso depositato il 9 maggio 2023 da NZ LA, generalizzata in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Luca Bellotti, del Foro di Genova, sito in Genova Piazza Corvetto n. 2/2, da cui è rappresentata e difesa, nei confronti di:
INPS - Gestione Pensioni Pubbliche – Direzione provinciale di Genova, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Genova, Piazza della Vittoria n. 6, rappresentata e difesa dall’ Avv. Lilia Bonicioli dell’Avvocatura interna;
uditi, alle udienze del 27 ottobre 2023, 22 marzo 2024 e 29 novembre 2024 l’Avv. Federico Campanella per la Sig.ra AN e l’Avv. Alberto Fuochi per l’INPS, rispettivamente sostituiti, all’udienza del 13 febbraio 2026, dall’Avv. Bellotti per la Sig.ra AN e dall’Avv. Bonicioli per l’INPS;
F A T T O
1. Si premette che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata e sintetica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1671,4 - 52 - 392 c.g.c./171, disp. att. c.g.c. (riproduttivi degli artt. 132 c.p.c./118 disp. att. c.p.c.), attuativi dell’art. 111 Cost.
2. La Sig.ra AN nel proprio ricorso, regolarmente notificato alla parte convenuta, espone di essere titolare della pensione cat. VOCTPS n. 09159367 (iscrizione n. 50200595) e di essere stata informata, con nota del 3 novembre 2022, che, a seguito di un errore incorso in sede di liquidazione del trattamento pensionistico, le era stato erogato un importo non dovuto ammontante a complessivi € 1.973,77 netti, di cui era stato disposto il recupero mediante ritenuta rateizzata sulle successive cinque mensilità a far data dal mese di febbraio 2023.
Veniva tempestivamente inoltrato un ricorso amministrativo in autotutela avverso la nota provvedimentale di cui sopra, senza alcun riscontro; ciò ha costretto la Sig.ra AN ad adire questa Sezione giurisdizionale.
Nell’odierno giudizio si chiede, quindi, che venga accertata e dichiarata l’irripetibilità del credito già riscosso di €
1.973,77, con la restituzione al ricorrente della relativa somma anticipata all’Istituto previdenziale, oltre alla corresponsione degli interessi legali, del risarcimento del danno da svalutazione monetaria e degli onorari di causa, da liquidarsi al difensore anticipatario.
3. Si é costituito in giudizio l’INPS, il quale ha richiesto, in via preliminare, un rinvio del presente giudizio onde consentire il ricalcolo e la eventuale rivisitazione del provvedimento di indebito o, in via alternativa, il rigetto del ricorso.
4. Si sono succedute tre udienze di mero rinvio (rispettivamente il 27 ottobre 2023, il 22 marzo e il 29 novembre 2024)
in attesa del deposito della documentazione richiesta da parte dell’Istituto resistente.
All’udienza del 22 marzo 2024, il Giudice all’epoca designato ha ammesso l’audizione del funzionario INPS competente alla trattazione della pratica, differendo il giudizio all’udienza del 28 giugno 2024. La medesima veniva poi ulteriormente differita all’udienza del 29 novembre 2024 nella quale l’INPS chiedeva un ulteriore rinvio per forza maggiore determinata dall’impossibilità di procedere all’audizione del funzionario a suo tempo convocato per sua adesione allo sciopero indetto per quella giornata.
L’udienza era quindi nuovamente differita al 23 maggio 2025 con un nuovo, ulteriore, differimento al 10 ottobre 2025.
A seguito del trasferimento del magistrato previamente designato ad altra sede, con decreto presidenziale del 16 settembre 2025, è stato individuato questo giudice – persona fisica come nuovo assegnatario del fascicolo, con conseguente necessità di rinviare, per l’ultima volta, il giudizio all’odierna udienza al fine di avere la possibilità di esaminare compiutamente il fascicolo processuale.
5. All’odierna udienza questo Giudice, con ordinanza a verbale, ha revocato l’ammissione dell’audizione del funzionario INPS competente della pratica amministrativa, ritenendo la medesima superflua per la decisione del giudizio.
In sede di discussione orale, le parti hanno confermato le conclusioni contenute nei rispettivi atti processuali.
Esaurita la discussione la causa è andata in decisione con lettura e deposito della presente sentenza.
D I R I T T O
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che ora si espongono.
2. L’art. 206 D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) stabilisce che «nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato».
L’INPS ha affermato esservi stato un errore nella riliquidazione della pensione per l’applicazione dei miglioramenti contrattuali relativi al contratto collettivo nazionale 2019 – 2021 da cui è conseguita la corresponsione della somma non dovuta.
Peraltro, l’Istituto si era impegnato sin dalla data del 26 ottobre 2023 ad operare il ricalcolo dei dati retributivi ma a tale dichiarazione non è stato più dato riscontro.
3. Come hanno avuto modo di specificare le Sezioni Riunite della Corte dei conti nelle due note sentenze 2 luglio 2012, n. 2 e 12 ottobre 2017, n. 33, l’Istituto previdenziale, in caso di errori nella quantificazione dell’assegno pensionistico, non può limitarsi ad agire per il recupero dell’indebito sulla base del solo elemento oggettivo prescindendo da qualsiasi valutazione sull’affidamento del pensionato costringendo così quest’ultimo ad agire in sede giurisdizionale per vedere riconosciuto il proprio diritto, ma deve altresì valutare la sussistenza o meno dell’affidamento del pensionato, sulla base dei parametri indicati nell’evoluzione giurisprudenziale (decorso del tempo, rilevabilità dell’errore, importo del trattamento e ragioni della relativa modifica): ove sia ravvisabile un affidamento del pensionato, l’Amministrazione è tenuta a darne atto e a non recuperare l’indebito.
Corollario di quanto fin qui esposto è che il pensionato, in presenza di legittimo affidamento, ha diritto fin dall’origine, quindi già in sede amministrativa, di opporre l’irripetibilità all’amministrazione stessa quando essa gli intimi la restituzione di un indebito pensionistico in realtà non recuperabile ovvero, allo stesso fine, vada ad operare unilateralmente una trattenuta sulla sua pensione.
Da ciò ne discende che, in presenza di controversia che si concluda in senso favorevole al pensionato, la somma da restituirsi dovrà necessariamente essere maggiorata degli interessi legali, a titolo compensativo, fin dalla data di versamento dei singoli ratei.
4. Il caso oggi all’esame riguarda un maggior importo non dovuto riscontrato dall’INPS dopo cinque anni dalla concessione della pensione al beneficiario pari all’attribuzione della somma mensile lorda di € 39,60 su un importo mensile complessivo di € 3.160,53 e netta (quindi maggiormente percepibile dall’interessato, peraltro per nulla esperto della legislazione pensionistica) di € 27,79 su un importo mensile complessivo di
€ 2.279,00, con importi nel frattempo maggiorati da tre provvedimenti di aumento della pensione senza che in sede di ricorso amministrativo regolarmente proposto sia stata concessa la minima spiegazione.
Ebbene, si tratta di importi minimi relativamente ai quali può ragionevolmente escludersi che l’interessato potesse dubitare della reale spettanza del trattamento pensionistico percepito per cinque anni e, conseguentemente, assumere una condotta proattiva in grado di innescare una differente dinamica; ciò tanto più di fronte all’oggettiva complessità dei calcoli come riconosciuto dalla stessa parte pubblica che si era riservata, in questi tre anni di giudizio, di fare un secondo controllo in realtà mai posto in essere.
Infine, ma non ultimo, è contrario al principio di buona fede, introdotto anche nei rapporti pubblicistici dall’art. 121 D.L.
16 luglio 2020, n. 76, costringere il pensionato a ricorrere in via giudiziale per avere un chiarimento che avrebbe dovuto – e dovrebbe sempre farsi – già in sede di autotutela amministrativa.
5. In definitiva, in un simile scenario, l’astratta percepibilità dell’anomala quantificazione del rateo della pensione provvisoria, affermata dall’INPS ma difficilmente accertabile in concreto, perde di rilievo a fronte di circostanze evocative di una condizione di affidamento, bisognevole di rafforzata tutela.
Deve, quindi, pervenirsi alla conclusione che le somme erogate a titolo di trattamento provvisorio eccedenti quanto realmente dovuto non siano ripetibili.
6. Il comportamento di profondo disinteresse dimostrato dall’Istituto previdenziale nella fattispecie de qua, insieme alla soccombenza in giudizio giustifica, ad avviso di questo Giudice, la condanna alle spese processuali, nella misura di €
3.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e C.P.A.,
P. Q. M
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accogliendo il ricorso nei termini di cui in motivazione,
A C C E R T A
il diritto di NZ LA alla restituzione della somma di €
1.973,77 netti, maggiorata degli interessi legali a decorrere, separatamente, dal pagamento del singolo rateo.
C O N D A N N A
l’INPS a provvedere, al pagamento della somma sopra accertata e quantificata.
C O N D A N N A
l’INPS al rimborso delle spese processuali in favore dell’Avv. Luca Bellotti, in qualità di difensore antistatario, quantificate in €
3.000,00 + spese forfettarie nella misura del 15% + I.V.A. e
C.P.A.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice Cons. Alessandro Benigni Depositata in udienza il 13 febbraio 2026 per Il Direttore della Segreteria