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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 321/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 321/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 19.12.2022
DA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Seregno Via Stefano da
Seregno n. 31 presso l'avv. Michele Salvato, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Milano Piazza della Repubblica n. 26, che si difende in proprio ex art. 86
c.p.c.,
OPPOSTA
pagina 1 di 14 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
Nel merito
1.Per tutti i motivi esposti in atti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15504/2022 (del
19/9/2022 RG n. 32155/2022) opposto.
2.Rigettare la domanda proposta dall'Avv.
contro
Controparte_1 Parte_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 15504/2022 (del 19/9/2022 RG n. 32155/2022) e per
[...]
l'effetto dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta da quest'ultima o, in subordine, che deve essere corrisposta una somma inferiore a quella ingiunta, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
3.Con condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese, anche generali, e dei Controparte_1
compensi del presente giudizio
In via istruttoria:
Senza che ciò comporti inversione del relativo onere, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della convenuta / opposta e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)“Vero che nel periodo dal gennaio 2020 al luglio 2022, l'Avv. ha avuto Controparte_1 una relazione sentimentale con il sig. ?” Parte_2
Testimoni: a) residente in [...]; b) Tes_1 [...]
residente in [...]. Tes_2
2)“Vero che nel mese di Agosto 2022, l'Avv. inviava al sig. a Controparte_1 Parte_2 mezzo WatsApp il messaggio vocale avente tra l'altro il seguente tenore letterale: “…. Io ti ho chiesto per favore di mandarmi una lettera, due righe, per sgravarmi del problema e mi hai detto Per_1
si, quindi le due righe dovrebbero essere: faccio seguito al finanziamento fruttifero da te, da lei effettuato, da noi richiesto e da lei effettuato in data, non mi ricordo quando ho effettuato il bonifico, adesso te lo dico, te lo trovo, in data 24/1 con scadenza ad aprile di € 20.000,00 le significhiamo che le proponiamo di restituirle la predetta cifra dilazionandola in, cosa vuoi scrivere, 500 euro al mese. Le significhiamo altresì che stiamo disponendo il pagamento della prima rata in data odierna e che faremo avere la contabile del bonifico …..”?” (si rammostri / faccia ascoltare al teste il doc. 10)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
pagina 2 di 14 3)“Vero che con mail a data 30/8/2022 alle ore 8:11, inviata all'indirizzo mail
, la dichiarava all'Avv. Email_1 Parte_1 [...]
di essere disponibile a resituire il finanziamento con versamenti di € 500,00 Controparte_1 ciascuno da eseguire entro il giorno 10 di ogni mese?” (si rammostri al teste il doc. 2)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
4)“Vero che con mail in data 30/8/2022 alle ore 11:23, inviata dall'indirizzo mail
, l'Avv. dichiarava di accettare il Email_1 Controparte_1
piano di rientro proposto dalla di cui al capitolo di prova n. 3?” (si Parte_1
rammostri al teste il doc. 3)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
5)“Vero che la versava all'Avv. le seguenti Parte_1 Controparte_1 somme: a) € 500 l'8/9/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima
Avv. [...], indicando quale causale la Controparte_1 restituzione del prestito del 24/1/2022; b) € 500 il 10/11/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. Controparte_1
[...], indicando quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022;
c) € 500 l'11/11/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...], indicando quale causale la restituzione Controparte_1 del prestito del 24/1/2022; c) € 500 il 15/12/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. [...]; d) € 500 Controparte_1
il 10/1/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...]
[...], indicando quale causale la restituzione del Controparte_1
prestito del 24/1/2022; e) € 500 il 6/2/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. [...], indicando quale Controparte_1 causale la restituzione del prestito del 24/1/2022; f) € 500 il 7/3/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. Controparte_1
[...], indicando quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022;
g) € 500 il 5/4/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...], indicando quale causale la restituzione Controparte_1 del prestito del 24/1/2022; h) € 500 il 9/5/2023 a mezzo assegno circolare n. 5103546217-03 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio all'ordine di ed inviato alla stessa a Controparte_1 mezzo raccomandata a.r. n. 009067067468 e ricevuto in data 10/5/2023; i) € 500 il 6/6/2023 a mezzo assegno circolare n. 5103546220-06 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio all'ordine di CP_1
pagina 3 di 14 ed inviato alla stessa a mezzo assicurata n. 00932591151-4 in data 8/6/2023; l) € Controparte_1
500 il 6/7/2023 a mezzo assegno circolare n. 5103546223-09 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio all'ordine di ed inviato alla stessa a mezzo raccomandata a.r. n. Controparte_1
008076856973 e ricevuto in data 9/7/2023; m) € 500 il 9/8/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. Controparte_2
[...], indicando quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022;
n) € 500 l'8/9/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...], indicando quale causale la restituzione Controparte_2
del prestito del 24/1/2022; o) € 500 il 9/10/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. [...], indicando Controparte_2 quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022?” (si rammostri al teste il doc. 18 e il doc. 19)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
6) “Vero che in periodo tra fine Agosto 2022 e settembre 2022, l'Avv. Controparte_1 inviava al sig. dipendente della all'utenza 3457448498 Testimone_2 Parte_1
in uso al predetto i messaggi WhatsApp di cui ai docc. 11, 12 e 13, fornendo allo Testimone_2 stesso le istruzioni e/o coordinate bancarie per l'effettuazione dei bonifici relativi al pagamento delle rate di rientro?” (si rammostri e/o si faccia ascoltare al teste il doc. 11, 12 e 13)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
7) “Vero che la mail è l'indirizzo mail che l'Avv. Email_1 [...] alla data del 17/2/2023 ha comunicato all'Ordine degli Avvocati di Milano essere Controparte_1 riferibile alla stessa?” (si rammostri al teste il doc. 14)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
ORDINE DI ESIBIZIONE:
Poiché l'Avv. Barbara Lodoviva Mancini contesta l'avvenuto pagamento delle rate scadute relative al rimborso del finanziamento a data 24/1/2022, si chiede che il Giudice, ex art. 210 cpc, ordini all'Avv. di depositare gli estratti del conto corrente per il periodo 1 settembre 2022 Controparte_1
– 30 ottobre 2023 acceso dalla stessa presso CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SpA ed avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...].
PROVA CONTRARIA:
Ferma l'opposizione alla ammissione delle prove orali articolate da controparte, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ammettere i capitoli di prova articolati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi indicando quale teste il sig. Seregno Testimone_3 via Filippo Turati 5.”
pagina 4 di 14
L'opposta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa opportuna e necessaria declaratoria e provvidenza, così giudicare
In via principale
che il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente emesso sussistendo tutti i Parte_3
presupposti per la sua concessione
RESPINGERE l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo nr. 15504/2022 del Tribunale di Milano opposto, dando tutti e più opportuni provvedimenti.
In via subordinata sempre nel merito:
DATO ATTO che è debitrice nei confronti dell'Avv. Parte_4 [...] dell'importo di Euro 20.000,00 da cui vanno dedotti gli acconti versati medio Controparte_1 tempore, ovvero dell'importo, sia maggiore che minore, emerso dall'istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in premessa, per l'effetto
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore dell'Avv. dell'importo di Euro 20.000,00 Controparte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, dedotti gli acconti versati medio tempore, ovvero dell'importo, sia maggiore che minore, che emerso dall'istruttoria.
In via ulteriormente subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere sussistente un piano di rientro, circostanza che si nega in quanto mai accettato dalla scrivente e comunque non onorato,
DATO ATTO dell'inadempimento di ispetto al piano di rientro Parte_1
rateale asseritamente pattuito ed, in ogni caso, del suo stato di insolvenza,
DICHIARARE decaduta dal beneficio del termine e Parte_4 conseguentemente immediatamente esigibile l'intero credito e per l'effetto
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore dell'Avv. dell'importo di Euro 20.000,00 Controparte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, dedotti gli acconti versati medio tempore, ovvero dell'importo, sia maggiore che minore, emerso dall'istruttoria. pagina 5 di 14 In ogni caso
RESPINGERE tutte le domande ed eccezioni formulate da nei Parte_1 confronti dell'Avv. per i motivi esposti negli scritti difensivi. Controparte_1
In via istruttoria
AMMETTERSI prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. del 19/10/2023, con il teste indicato, e non ammessi dall'ordinanza del
11/01/2024.
NON AMMETTERSI la prova per interrogatorio formale e testi ex adverso richiesta sui capitoli dedotti da controparte nella sua memoria istruttoria e non ammessi nell'ordinanza del 11/01/2024 per le motivazioni già esposte in atti.
Solo in via subordinata, chiediamo ammettersi prova contraria per interrogatorio formale e testi sulle circostanze avversarie eventualmente ammesse con i testimoni già indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 3 c.p.c. del 15/11/2023.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si rifiuta sin d'ora il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2022 la società
[...]
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 15504/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 19.9.2022, intimante il pagamento di euro 20.148,63, oltre interessi e spese, a fronte di un contratto di finanziamento, esponendo che:
-in data 24.1.2022 riceveva un finanziamento di euro 20.000,00 da parte dell'avv. con scadenza in data 24.4.2022; Controparte_1
-in data 30.8.2022, alle ore 8:11, inviava un'email all'avv. in cui dichiarava di CP_1
essere disponibile a restituire il finanziamento con versamenti di euro 500,00 ciascuno, da eseguire entro il giorno 10 di ogni mese;
-nella stessa data, con email inviata alle ore 11:23, l'avv. dichiarava di accettare CP_1
il piano di rientro propostole;
-in adempimento di quanto concordato con il suddetto piano, procedeva al versamento in pagina 6 di 14 favore dell'avv. delle seguenti somme: 500,00 euro in data 8.9.2022, 500,00 CP_1
euro in data 10.11.2022, 500,00 euro in data 11.11.2022 e 500 euro in data 15.12.2022;
-tutte le rate scadute fino alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 19.12.2022, venivano regolarmente pagate in adempimento dell'accordo di rateizzazione, e così, in particolare, quelle di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2022;
-parte opposta, tacendo al Tribunale l'esistenza di un accordo di rateizzazione stipulato il giorno stesso del deposito del ricorso per ingiunzione – iscritto a ruolo alle 11:32, ossia poco dopo l'invio, da parte dell'avv. della email di accettazione della CP_1
proposta di rientro avanzata dalla società – ha ingenerato nel giudicante l'errata convinzione che la fosse tenuta a restituire l'intero importo finanziato, vista Pt_1
l'intervenuta scadenza del termine per il rimborso il 24.4.2022;
-in realtà, in virtù dell'accordo di rateizzazione perfezionato, al momento della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto sussisteva ritardo nel pagamento di una sola rata di euro 500,00, vale a dire quella scaduta il 10.10.2022.
Deduce, pertanto, l'opponente che il credito azionato è inesigibile, non essendo ancora scaduti i termini di pagamento pattuiti dalle parti con il predetto accordo di rateizzazione e che la domanda di restituzione dell'intero importo finanziato risulta infondata.
Chiede in via preliminare di disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di revocare/annullare il già menzionato decreto ingiuntivo;
di rigettare la domanda proposta dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare che nessuna somma deve essere a quest'ultima corrisposta o, in subordine, che deve essere corrisposta una somma inferiore a quella ingiunta.
Si è costituita in giudizio l'opposta, avv. contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto.
Disconosce espressamente e ad ogni effetto, sia per quanto riguarda la provenienza che per quanto riguarda il contenuto, l'email del 30.8.2022 delle ore 11:23 prodotta da parte pagina 7 di 14 opponente e dichiara quindi di non aver mai accettato alcun piano rateale.
Eccepisce, in particolare, la falsità della predetta email, priva di firma digitale, sostenendo che essa non proviene da account di posta elettronica né da strumento informatico a lei riconducibile e che non è stata da lei predisposta, visionata o inviata.
Eccepisce, di conseguenza, che le somme versate dalla in data Parte_1
successiva al deposito del ricorso per ingiunzione, pari alla somma complessiva di euro
2.000,00, nulla provano sull'avvenuta conclusione di un piano di rientro e, anzi, devono considerarsi meri acconti sulla maggior somma azionata.
Deduce altresì che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la sussistenza di un piano rateale successivamente pattuito inter partes, dovrebbe dichiararsi la risoluzione di detto accordo a causa dell'inadempimento di controparte, con conseguente diritto dell'esponente di esigere l'immediata restituzione dell'intero importo dovutole, poiché parte opponente, pur essendosi a suo dire impegnata ad effettuare versamenti mensili entro il giorno 10 di ogni mese, non ha rispettato neppure tali termini, versando in ritardo ogni singola rata – ad eccezione della prima che ha versato in settembre – e non corrispondendo la rata dovuta nel mese di ottobre.
Eccepisce in ultimo che, anche laddove dovesse ritenersi che le parti abbiano pattuito un piano di rientro rateale, la dovrebbe comunque essere dichiarata decaduta dal Pt_1
beneficio del termine ex art. 1186 c.c., poiché versa in una situazione di dissesto economico tale da impedirle di onorare i propri debiti ed invero -come si evince dai bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021- la non ha mai ottenuto un risultato di Pt_1
bilancio positivo e ha un capitale sociale versato pari a soli 10.000,00 euro.
Chiede, in via preliminare, di rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, di respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in oggetto;
in via subordinata, di condannare parte opponente al pagamento della somma di euro 20.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione, ovvero dell'importo che dovesse emergere dall'istruttoria; in via ulteriormente subordinata, dato atto dell'inadempimento al piano pagina 8 di 14 di rientro asseritamente pattuito e dello stato di insolvenza di parte opponente, dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione, ovvero dell'importo che dovesse emergere dall'istruttoria; in ogni caso di respingere tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da Parte_1
sia fondata.
[...]
Preliminarmente rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte
(v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene in primo luogo il Tribunale che sia fondata l'eccezione di inesigibilità dell'intero credito formulata da parte opponente poiché può dirsi provata l'esistenza di un piano di rientro rateale accettato da entrambe le parti.
A questo riguardo è utile premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“il messaggio di posta elettronica (cd. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (…). Il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà
pagina 9 di 14 fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 comma 2 c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (v. Cass. n. 19155/2019).
Nella fattispecie in esame, parte opposta si limita a prendere apoditticamente le distanze dalla provenienza e dal contenuto dell'email del 30.8.2022, contenente l'accettazione del piano di rientro (v. doc. n. 3 opponente), senza tuttavia allegare elementi che consentano di ritenere il documento frutto di una contraffazione o comunque non rispondente al vero e non proveniente dall'account di posta elettronica dell'avv.
CP_1
Dunque, lungi dall'offrire elementi concreti, circostanziati ed espliciti dai quali possa desumersi, o anche solo intuirsi, la non rispondenza con la realtà della mail prodotta da parte opponente, l'avv. Mancini -che a pag. 6 del proprio scritto conclusionale ammette di aver ricevuto la proposta di rateizzazione a mezzo email da della si limita Pt_5 Pt_1
che il messaggio di accettazione non dal suo account di Parte_6 Parte_7
posta elettronica.
Neppure può ritenersi utile la dichiarazione sottoscritta dall'ing. (v. doc. Testimone_4
n. 14 opposta), che, parimenti in modo non circostanziato, ha unicamente dato atto di aver “analizzato” il computer dell'avv. e di non aver trovato traccia dell'email CP_1
in questione nel programma di posta elettronica, senza nulla specificare sulle modalità e sulla tipologia delle operazioni condotte e senza rappresentare di aver adottato modalità di ispezione capaci di rilevare anche le eventuali email cancellate dal sistema.
Non solo, ma nel corso del giudizio sono emersi elementi utili a confermare che – tutt'al contrario – il piano di rientro è stato effettivamente siglato dalle parti.
In primo luogo, parte opponente ha prodotto in data 23.3.2023 un vocale whatsapp (v. doc. n. 10 opponente) nel quale l'avv. interloquendo con , legale CP_1 Parte_2
rappresentante della suggerisce il contenuto della proposta di rimborso rateale, poi Pt_1
pagina 10 di 14 trasfusa nell'email del 30.8.2022. Nello specifico, la Mancini esorta il a mettere Pt_2
per iscritto il seguente testo: “faccio seguito al finanziamento fruttifero da lei effettuato in data (…) 24.1 con scadenza ad aprile di euro 20.000,00 per significare che le proponiamo di restituirle la predetta cifra dilazionandola in 500,00 euro al mese. Le significhiamo altresì che stiamo disponendo il pagamento della prima rata in data odierna e che le faremo avere la contabile del bonifico”. Testo che, infatti, risulta poi trasposto nella email che la società ha inviato alla il 30 agosto 2022, alle ore CP_1
8.11.
La sussistenza del piano di rientro risulta anche dai messaggi vocali whatsapp inviati dall'avv. a , dipendente della in cui parte opposta CP_1 Testimone_2 Pt_1
chiede al se si ricorda di effettuare un bonifico “il 10”, data coincidente con le Tes_2
scadenze del piano di rientro de quo ai sensi del quale ogni rata deve corrispondersi entro il 10 di ogni mese, precisando che in questo modo il bonifico le sarebbe pervenuto
“prima dell'udienza”, e indicando i dati del conto corrente sul quale eseguire i pagamenti, vale a dire il nome dell'istituto di credito e l'intestazione, facente capo a lei
(v. doc. nn. 10, 11, 12 e 13 opponente).
Sicché, sebbene parte opposta riferisca che i suddetti vocali siano del tutto decontestualizzati e che siano, in realtà, relativi al pagamento di altre somme di cui la società sarebbe debitrice nei riguardi dell'avv. l'importo complessivo di cui si CP_1
parla, la data del finanziamento e la data di rimborso richiamate nei vocali consentono di ritenere univocamente che le parti stessero discutendo del mutuo oggetto del presente contenzioso. Tant'è che, come accennato, il contenuto del messaggio vocale di cui al documento sub n. 10 dell'opponente è stato poi integralmente trasposto nella proposta di piano di rientro del 30.08.2022.
Anche l'importo della rata indicata nei vocali – vale a dire € 500,00 al mese – coincide con quella menzionata nella corrispondenza intercorsa fra le parti e con la somma periodicamente versata dalla società in favore dell'avv. CP_1
pagina 11 di 14 Ancora, il sentito come teste, ha affermato all'udienza del 30.5.2024 di ricordare Tes_2
sia l'email dell'avv. sia un'email precedente mandata proprio da lui allo studio CP_1
per conto della in cui si definivano i termini di un prestito in favore di CP_1 Pt_1
quest'ultima. Inoltre, il teste ha affermato di aver ricevuto verso la fine di agosto Tes_2
2022 dall'avv. i predetti messaggi vocali, nei quali quest'ultima forniva CP_1
indicazioni su Iban e causale da inserire nei bonifici da effettuare in adempimento del piano di rientro.
Infine, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, il primo pagamento rateale di € 500,00 è stato eseguito il 8.9.2022 e dunque prima della notifica alla del Pt_1
decreto ingiuntivo ottenuto dalla avvenuta il 9.11.2022. CP_1
Quanto appena osservato, unito alla circostanza che gli importi versati da quel momento in avanti dalla sono stati tutti di pari importo e a tutti gli ulteriori elementi sin qui Pt_1
messi in luce, induce a ritenere che i versamenti non siano stati affatto il frutto di una iniziativa spontanea della società, funzionale a precostituirsi una prova del parziale adempimento dopo l'introduzione di questo giudizio, come ritenuto da parte opposta, ma piuttosto l'esecuzione di un accordo di rientro intervenuto fra le parti e, nello specifico, siglato il 30.08.2022 attraverso lo scambio delle email in atti. Tant'è che, per stessa ammissione della le rate in questione sono state versate regolarmente CP_1
sino a luglio 2024.
Ritenuto esistente il piano di rientro, e quindi modificato consensualmente il contratto di mutuo in data 24.1.2022, le pretese azionate dalla con il proprio ricorso per CP_1
ingiunzione devono ritenersi infondate.
Infondata deve ritenersi anche l'eccezione ex art. 1186 c.c. sollevata dall'opposta nei propri atti difensivi.
Come noto, tale disposizione consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione per la cui esecuzione sia stato pattuito un termine quando il debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva offerto o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.
pagina 12 di 14 A sostegno dell'eccezione, l'opposta evidenzia che la società non sarebbe stata in regola con il pagamento delle rate asseritamente pattuite con il piano di rientro sin qui richiamato e richiama i bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021 della dai quali si Pt_1
evincerebbe che la società non ha mai ottenuto un risultato positivo, e la circostanza che il capitale sociale versato della società sarebbe pari a soli euro 10.000,00.
Senonché, in primo luogo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare a più riprese che “l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art.
1186 c.c.” (in termini, ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 11.11.2016 n. 23093), essendo necessario – ai fini della decadenza – che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore.
Per altro verso, le circostanze allegate da parte opposta a sostegno dell'invocata eccezione non possono reputarsi sufficienti a ritenere dimostrata una situazione di dissesto economico dell'ente, anche solo transitoria, che possa rendere “verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (in termini, ex plurimis, Cassazione civile, sez. II, 18.11.2011 n. 24330). Il mero rinvio a documenti contabili che segnalerebbero il risultato negativo di esercizio riportato negli anni 2019-2021, infatti, non è sufficiente a provare che la non sia in Pt_1
grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tanto più se si considera che l'insolvenza va accertata avendo riguardo al momento della decisione giurisdizionale (si v. anche su questo punto Cassazione civile, sez. II , 18/11/2011 , n. 24330), mentre parte opposta si rifà a bilanci addirittura antecedenti all'insorgenza del credito per cui è causa.
L'eccezione de qua va, pertanto, rigettata, in quanto priva di fondamento.
Pertanto, non avendo parte opposta provato i fatti costituitivi del suo diritto, a fronte delle eccezioni sollevate dalla controparte, è fondata l'opposizione svolta dalla società
che va dunque accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. Pt_1
15504/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.9.2022.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opposta va condannata a rimborsare all'opponente le spese come liquidate in dispositivo.
pagina 13 di 14 -
P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta dalla società , Pt_1 Parte_1
per l'effetto,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 15504/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data
19.9.2022;
-condanna a rimborsare alla società Controparte_1 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro Parte_1
5.222,50, di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 321/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 19.12.2022
DA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Seregno Via Stefano da
Seregno n. 31 presso l'avv. Michele Salvato, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Milano Piazza della Repubblica n. 26, che si difende in proprio ex art. 86
c.p.c.,
OPPOSTA
pagina 1 di 14 OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
L'opponente ha così concluso:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente opposizione, così statuire:
Nel merito
1.Per tutti i motivi esposti in atti, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 15504/2022 (del
19/9/2022 RG n. 32155/2022) opposto.
2.Rigettare la domanda proposta dall'Avv.
contro
Controparte_1 Parte_1
con il ricorso per decreto ingiuntivo n. 15504/2022 (del 19/9/2022 RG n. 32155/2022) e per
[...]
l'effetto dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta da quest'ultima o, in subordine, che deve essere corrisposta una somma inferiore a quella ingiunta, per tutti i motivi esposti nel presente atto.
3.Con condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese, anche generali, e dei Controparte_1
compensi del presente giudizio
In via istruttoria:
Senza che ciò comporti inversione del relativo onere, si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale della convenuta / opposta e per testi sui seguenti capitoli di prova:
1)“Vero che nel periodo dal gennaio 2020 al luglio 2022, l'Avv. ha avuto Controparte_1 una relazione sentimentale con il sig. ?” Parte_2
Testimoni: a) residente in [...]; b) Tes_1 [...]
residente in [...]. Tes_2
2)“Vero che nel mese di Agosto 2022, l'Avv. inviava al sig. a Controparte_1 Parte_2 mezzo WatsApp il messaggio vocale avente tra l'altro il seguente tenore letterale: “…. Io ti ho chiesto per favore di mandarmi una lettera, due righe, per sgravarmi del problema e mi hai detto Per_1
si, quindi le due righe dovrebbero essere: faccio seguito al finanziamento fruttifero da te, da lei effettuato, da noi richiesto e da lei effettuato in data, non mi ricordo quando ho effettuato il bonifico, adesso te lo dico, te lo trovo, in data 24/1 con scadenza ad aprile di € 20.000,00 le significhiamo che le proponiamo di restituirle la predetta cifra dilazionandola in, cosa vuoi scrivere, 500 euro al mese. Le significhiamo altresì che stiamo disponendo il pagamento della prima rata in data odierna e che faremo avere la contabile del bonifico …..”?” (si rammostri / faccia ascoltare al teste il doc. 10)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
pagina 2 di 14 3)“Vero che con mail a data 30/8/2022 alle ore 8:11, inviata all'indirizzo mail
, la dichiarava all'Avv. Email_1 Parte_1 [...]
di essere disponibile a resituire il finanziamento con versamenti di € 500,00 Controparte_1 ciascuno da eseguire entro il giorno 10 di ogni mese?” (si rammostri al teste il doc. 2)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
4)“Vero che con mail in data 30/8/2022 alle ore 11:23, inviata dall'indirizzo mail
, l'Avv. dichiarava di accettare il Email_1 Controparte_1
piano di rientro proposto dalla di cui al capitolo di prova n. 3?” (si Parte_1
rammostri al teste il doc. 3)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
5)“Vero che la versava all'Avv. le seguenti Parte_1 Controparte_1 somme: a) € 500 l'8/9/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima
Avv. [...], indicando quale causale la Controparte_1 restituzione del prestito del 24/1/2022; b) € 500 il 10/11/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. Controparte_1
[...], indicando quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022;
c) € 500 l'11/11/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...], indicando quale causale la restituzione Controparte_1 del prestito del 24/1/2022; c) € 500 il 15/12/2022 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. [...]; d) € 500 Controparte_1
il 10/1/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...]
[...], indicando quale causale la restituzione del Controparte_1
prestito del 24/1/2022; e) € 500 il 6/2/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. [...], indicando quale Controparte_1 causale la restituzione del prestito del 24/1/2022; f) € 500 il 7/3/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. Controparte_1
[...], indicando quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022;
g) € 500 il 5/4/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...], indicando quale causale la restituzione Controparte_1 del prestito del 24/1/2022; h) € 500 il 9/5/2023 a mezzo assegno circolare n. 5103546217-03 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio all'ordine di ed inviato alla stessa a Controparte_1 mezzo raccomandata a.r. n. 009067067468 e ricevuto in data 10/5/2023; i) € 500 il 6/6/2023 a mezzo assegno circolare n. 5103546220-06 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio all'ordine di CP_1
pagina 3 di 14 ed inviato alla stessa a mezzo assicurata n. 00932591151-4 in data 8/6/2023; l) € Controparte_1
500 il 6/7/2023 a mezzo assegno circolare n. 5103546223-09 tratto sulla Banca Popolare di Sondrio all'ordine di ed inviato alla stessa a mezzo raccomandata a.r. n. Controparte_1
008076856973 e ricevuto in data 9/7/2023; m) € 500 il 9/8/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. Controparte_2
[...], indicando quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022;
n) € 500 l'8/9/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv.
[...], indicando quale causale la restituzione Controparte_2
del prestito del 24/1/2022; o) € 500 il 9/10/2023 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN riferibili alla medesima Avv. [...], indicando Controparte_2 quale causale la restituzione del prestito del 24/1/2022?” (si rammostri al teste il doc. 18 e il doc. 19)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
6) “Vero che in periodo tra fine Agosto 2022 e settembre 2022, l'Avv. Controparte_1 inviava al sig. dipendente della all'utenza 3457448498 Testimone_2 Parte_1
in uso al predetto i messaggi WhatsApp di cui ai docc. 11, 12 e 13, fornendo allo Testimone_2 stesso le istruzioni e/o coordinate bancarie per l'effettuazione dei bonifici relativi al pagamento delle rate di rientro?” (si rammostri e/o si faccia ascoltare al teste il doc. 11, 12 e 13)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
7) “Vero che la mail è l'indirizzo mail che l'Avv. Email_1 [...] alla data del 17/2/2023 ha comunicato all'Ordine degli Avvocati di Milano essere Controparte_1 riferibile alla stessa?” (si rammostri al teste il doc. 14)
Testimone: a) residente in [...]. Testimone_2
ORDINE DI ESIBIZIONE:
Poiché l'Avv. Barbara Lodoviva Mancini contesta l'avvenuto pagamento delle rate scadute relative al rimborso del finanziamento a data 24/1/2022, si chiede che il Giudice, ex art. 210 cpc, ordini all'Avv. di depositare gli estratti del conto corrente per il periodo 1 settembre 2022 Controparte_1
– 30 ottobre 2023 acceso dalla stessa presso CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SpA ed avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN [...].
PROVA CONTRARIA:
Ferma l'opposizione alla ammissione delle prove orali articolate da controparte, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ammettere i capitoli di prova articolati da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi indicando quale teste il sig. Seregno Testimone_3 via Filippo Turati 5.”
pagina 4 di 14
L'opposta ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, e previa opportuna e necessaria declaratoria e provvidenza, così giudicare
In via principale
che il decreto ingiuntivo opposto è stato legittimamente emesso sussistendo tutti i Parte_3
presupposti per la sua concessione
RESPINGERE l'opposizione avversaria siccome infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata e per l'effetto
CONFERMARE il decreto ingiuntivo nr. 15504/2022 del Tribunale di Milano opposto, dando tutti e più opportuni provvedimenti.
In via subordinata sempre nel merito:
DATO ATTO che è debitrice nei confronti dell'Avv. Parte_4 [...] dell'importo di Euro 20.000,00 da cui vanno dedotti gli acconti versati medio Controparte_1 tempore, ovvero dell'importo, sia maggiore che minore, emerso dall'istruttoria, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, per le causali di cui in premessa, per l'effetto
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore dell'Avv. dell'importo di Euro 20.000,00 Controparte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, dedotti gli acconti versati medio tempore, ovvero dell'importo, sia maggiore che minore, che emerso dall'istruttoria.
In via ulteriormente subordinata.
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere sussistente un piano di rientro, circostanza che si nega in quanto mai accettato dalla scrivente e comunque non onorato,
DATO ATTO dell'inadempimento di ispetto al piano di rientro Parte_1
rateale asseritamente pattuito ed, in ogni caso, del suo stato di insolvenza,
DICHIARARE decaduta dal beneficio del termine e Parte_4 conseguentemente immediatamente esigibile l'intero credito e per l'effetto
CONDANNARE in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore al pagamento in favore dell'Avv. dell'importo di Euro 20.000,00 Controparte_1
oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, dedotti gli acconti versati medio tempore, ovvero dell'importo, sia maggiore che minore, emerso dall'istruttoria. pagina 5 di 14 In ogni caso
RESPINGERE tutte le domande ed eccezioni formulate da nei Parte_1 confronti dell'Avv. per i motivi esposti negli scritti difensivi. Controparte_1
In via istruttoria
AMMETTERSI prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli formulati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 2 c.p.c. del 19/10/2023, con il teste indicato, e non ammessi dall'ordinanza del
11/01/2024.
NON AMMETTERSI la prova per interrogatorio formale e testi ex adverso richiesta sui capitoli dedotti da controparte nella sua memoria istruttoria e non ammessi nell'ordinanza del 11/01/2024 per le motivazioni già esposte in atti.
Solo in via subordinata, chiediamo ammettersi prova contraria per interrogatorio formale e testi sulle circostanze avversarie eventualmente ammesse con i testimoni già indicati nella memoria ex art. 183
VI comma n. 3 c.p.c. del 15/11/2023.
In ogni caso.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Si rifiuta sin d'ora il contraddittorio su eventuali nuove domande formulate da controparte.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 19.12.2022 la società
[...]
si è opposta al decreto ingiuntivo n. 15504/2022 emesso dal Parte_1
Tribunale di Milano in data 19.9.2022, intimante il pagamento di euro 20.148,63, oltre interessi e spese, a fronte di un contratto di finanziamento, esponendo che:
-in data 24.1.2022 riceveva un finanziamento di euro 20.000,00 da parte dell'avv. con scadenza in data 24.4.2022; Controparte_1
-in data 30.8.2022, alle ore 8:11, inviava un'email all'avv. in cui dichiarava di CP_1
essere disponibile a restituire il finanziamento con versamenti di euro 500,00 ciascuno, da eseguire entro il giorno 10 di ogni mese;
-nella stessa data, con email inviata alle ore 11:23, l'avv. dichiarava di accettare CP_1
il piano di rientro propostole;
-in adempimento di quanto concordato con il suddetto piano, procedeva al versamento in pagina 6 di 14 favore dell'avv. delle seguenti somme: 500,00 euro in data 8.9.2022, 500,00 CP_1
euro in data 10.11.2022, 500,00 euro in data 11.11.2022 e 500 euro in data 15.12.2022;
-tutte le rate scadute fino alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 19.12.2022, venivano regolarmente pagate in adempimento dell'accordo di rateizzazione, e così, in particolare, quelle di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2022;
-parte opposta, tacendo al Tribunale l'esistenza di un accordo di rateizzazione stipulato il giorno stesso del deposito del ricorso per ingiunzione – iscritto a ruolo alle 11:32, ossia poco dopo l'invio, da parte dell'avv. della email di accettazione della CP_1
proposta di rientro avanzata dalla società – ha ingenerato nel giudicante l'errata convinzione che la fosse tenuta a restituire l'intero importo finanziato, vista Pt_1
l'intervenuta scadenza del termine per il rimborso il 24.4.2022;
-in realtà, in virtù dell'accordo di rateizzazione perfezionato, al momento della notifica del decreto ingiuntivo e del precetto sussisteva ritardo nel pagamento di una sola rata di euro 500,00, vale a dire quella scaduta il 10.10.2022.
Deduce, pertanto, l'opponente che il credito azionato è inesigibile, non essendo ancora scaduti i termini di pagamento pattuiti dalle parti con il predetto accordo di rateizzazione e che la domanda di restituzione dell'intero importo finanziato risulta infondata.
Chiede in via preliminare di disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di revocare/annullare il già menzionato decreto ingiuntivo;
di rigettare la domanda proposta dall'opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto dichiarare che nessuna somma deve essere a quest'ultima corrisposta o, in subordine, che deve essere corrisposta una somma inferiore a quella ingiunta.
Si è costituita in giudizio l'opposta, avv. contestando Controparte_1
quanto ex adverso dedotto.
Disconosce espressamente e ad ogni effetto, sia per quanto riguarda la provenienza che per quanto riguarda il contenuto, l'email del 30.8.2022 delle ore 11:23 prodotta da parte pagina 7 di 14 opponente e dichiara quindi di non aver mai accettato alcun piano rateale.
Eccepisce, in particolare, la falsità della predetta email, priva di firma digitale, sostenendo che essa non proviene da account di posta elettronica né da strumento informatico a lei riconducibile e che non è stata da lei predisposta, visionata o inviata.
Eccepisce, di conseguenza, che le somme versate dalla in data Parte_1
successiva al deposito del ricorso per ingiunzione, pari alla somma complessiva di euro
2.000,00, nulla provano sull'avvenuta conclusione di un piano di rientro e, anzi, devono considerarsi meri acconti sulla maggior somma azionata.
Deduce altresì che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse ravvisarsi la sussistenza di un piano rateale successivamente pattuito inter partes, dovrebbe dichiararsi la risoluzione di detto accordo a causa dell'inadempimento di controparte, con conseguente diritto dell'esponente di esigere l'immediata restituzione dell'intero importo dovutole, poiché parte opponente, pur essendosi a suo dire impegnata ad effettuare versamenti mensili entro il giorno 10 di ogni mese, non ha rispettato neppure tali termini, versando in ritardo ogni singola rata – ad eccezione della prima che ha versato in settembre – e non corrispondendo la rata dovuta nel mese di ottobre.
Eccepisce in ultimo che, anche laddove dovesse ritenersi che le parti abbiano pattuito un piano di rientro rateale, la dovrebbe comunque essere dichiarata decaduta dal Pt_1
beneficio del termine ex art. 1186 c.c., poiché versa in una situazione di dissesto economico tale da impedirle di onorare i propri debiti ed invero -come si evince dai bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021- la non ha mai ottenuto un risultato di Pt_1
bilancio positivo e ha un capitale sociale versato pari a soli 10.000,00 euro.
Chiede, in via preliminare, di rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale, di respingere l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo in oggetto;
in via subordinata, di condannare parte opponente al pagamento della somma di euro 20.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione, ovvero dell'importo che dovesse emergere dall'istruttoria; in via ulteriormente subordinata, dato atto dell'inadempimento al piano pagina 8 di 14 di rientro asseritamente pattuito e dello stato di insolvenza di parte opponente, dichiarare quest'ultima decaduta dal beneficio del termine e, per l'effetto, condannarla al pagamento dell'importo di euro 20.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione, ovvero dell'importo che dovesse emergere dall'istruttoria; in ogni caso di respingere tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da Parte_1
sia fondata.
[...]
Preliminarmente rileva che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema Corte
(v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Ritiene in primo luogo il Tribunale che sia fondata l'eccezione di inesigibilità dell'intero credito formulata da parte opponente poiché può dirsi provata l'esistenza di un piano di rientro rateale accettato da entrambe le parti.
A questo riguardo è utile premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte,
“il messaggio di posta elettronica (cd. email) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (…). Il disconoscimento idoneo a fare perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 c.p.c., deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà
pagina 9 di 14 fattuale e realtà riprodotta, anche se non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215 comma 2 c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (v. Cass. n. 19155/2019).
Nella fattispecie in esame, parte opposta si limita a prendere apoditticamente le distanze dalla provenienza e dal contenuto dell'email del 30.8.2022, contenente l'accettazione del piano di rientro (v. doc. n. 3 opponente), senza tuttavia allegare elementi che consentano di ritenere il documento frutto di una contraffazione o comunque non rispondente al vero e non proveniente dall'account di posta elettronica dell'avv.
CP_1
Dunque, lungi dall'offrire elementi concreti, circostanziati ed espliciti dai quali possa desumersi, o anche solo intuirsi, la non rispondenza con la realtà della mail prodotta da parte opponente, l'avv. Mancini -che a pag. 6 del proprio scritto conclusionale ammette di aver ricevuto la proposta di rateizzazione a mezzo email da della si limita Pt_5 Pt_1
che il messaggio di accettazione non dal suo account di Parte_6 Parte_7
posta elettronica.
Neppure può ritenersi utile la dichiarazione sottoscritta dall'ing. (v. doc. Testimone_4
n. 14 opposta), che, parimenti in modo non circostanziato, ha unicamente dato atto di aver “analizzato” il computer dell'avv. e di non aver trovato traccia dell'email CP_1
in questione nel programma di posta elettronica, senza nulla specificare sulle modalità e sulla tipologia delle operazioni condotte e senza rappresentare di aver adottato modalità di ispezione capaci di rilevare anche le eventuali email cancellate dal sistema.
Non solo, ma nel corso del giudizio sono emersi elementi utili a confermare che – tutt'al contrario – il piano di rientro è stato effettivamente siglato dalle parti.
In primo luogo, parte opponente ha prodotto in data 23.3.2023 un vocale whatsapp (v. doc. n. 10 opponente) nel quale l'avv. interloquendo con , legale CP_1 Parte_2
rappresentante della suggerisce il contenuto della proposta di rimborso rateale, poi Pt_1
pagina 10 di 14 trasfusa nell'email del 30.8.2022. Nello specifico, la Mancini esorta il a mettere Pt_2
per iscritto il seguente testo: “faccio seguito al finanziamento fruttifero da lei effettuato in data (…) 24.1 con scadenza ad aprile di euro 20.000,00 per significare che le proponiamo di restituirle la predetta cifra dilazionandola in 500,00 euro al mese. Le significhiamo altresì che stiamo disponendo il pagamento della prima rata in data odierna e che le faremo avere la contabile del bonifico”. Testo che, infatti, risulta poi trasposto nella email che la società ha inviato alla il 30 agosto 2022, alle ore CP_1
8.11.
La sussistenza del piano di rientro risulta anche dai messaggi vocali whatsapp inviati dall'avv. a , dipendente della in cui parte opposta CP_1 Testimone_2 Pt_1
chiede al se si ricorda di effettuare un bonifico “il 10”, data coincidente con le Tes_2
scadenze del piano di rientro de quo ai sensi del quale ogni rata deve corrispondersi entro il 10 di ogni mese, precisando che in questo modo il bonifico le sarebbe pervenuto
“prima dell'udienza”, e indicando i dati del conto corrente sul quale eseguire i pagamenti, vale a dire il nome dell'istituto di credito e l'intestazione, facente capo a lei
(v. doc. nn. 10, 11, 12 e 13 opponente).
Sicché, sebbene parte opposta riferisca che i suddetti vocali siano del tutto decontestualizzati e che siano, in realtà, relativi al pagamento di altre somme di cui la società sarebbe debitrice nei riguardi dell'avv. l'importo complessivo di cui si CP_1
parla, la data del finanziamento e la data di rimborso richiamate nei vocali consentono di ritenere univocamente che le parti stessero discutendo del mutuo oggetto del presente contenzioso. Tant'è che, come accennato, il contenuto del messaggio vocale di cui al documento sub n. 10 dell'opponente è stato poi integralmente trasposto nella proposta di piano di rientro del 30.08.2022.
Anche l'importo della rata indicata nei vocali – vale a dire € 500,00 al mese – coincide con quella menzionata nella corrispondenza intercorsa fra le parti e con la somma periodicamente versata dalla società in favore dell'avv. CP_1
pagina 11 di 14 Ancora, il sentito come teste, ha affermato all'udienza del 30.5.2024 di ricordare Tes_2
sia l'email dell'avv. sia un'email precedente mandata proprio da lui allo studio CP_1
per conto della in cui si definivano i termini di un prestito in favore di CP_1 Pt_1
quest'ultima. Inoltre, il teste ha affermato di aver ricevuto verso la fine di agosto Tes_2
2022 dall'avv. i predetti messaggi vocali, nei quali quest'ultima forniva CP_1
indicazioni su Iban e causale da inserire nei bonifici da effettuare in adempimento del piano di rientro.
Infine, diversamente da quanto sostenuto da parte opposta, il primo pagamento rateale di € 500,00 è stato eseguito il 8.9.2022 e dunque prima della notifica alla del Pt_1
decreto ingiuntivo ottenuto dalla avvenuta il 9.11.2022. CP_1
Quanto appena osservato, unito alla circostanza che gli importi versati da quel momento in avanti dalla sono stati tutti di pari importo e a tutti gli ulteriori elementi sin qui Pt_1
messi in luce, induce a ritenere che i versamenti non siano stati affatto il frutto di una iniziativa spontanea della società, funzionale a precostituirsi una prova del parziale adempimento dopo l'introduzione di questo giudizio, come ritenuto da parte opposta, ma piuttosto l'esecuzione di un accordo di rientro intervenuto fra le parti e, nello specifico, siglato il 30.08.2022 attraverso lo scambio delle email in atti. Tant'è che, per stessa ammissione della le rate in questione sono state versate regolarmente CP_1
sino a luglio 2024.
Ritenuto esistente il piano di rientro, e quindi modificato consensualmente il contratto di mutuo in data 24.1.2022, le pretese azionate dalla con il proprio ricorso per CP_1
ingiunzione devono ritenersi infondate.
Infondata deve ritenersi anche l'eccezione ex art. 1186 c.c. sollevata dall'opposta nei propri atti difensivi.
Come noto, tale disposizione consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione per la cui esecuzione sia stato pattuito un termine quando il debitore sia divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva offerto o non abbia dato le garanzie che aveva promesso.
pagina 12 di 14 A sostegno dell'eccezione, l'opposta evidenzia che la società non sarebbe stata in regola con il pagamento delle rate asseritamente pattuite con il piano di rientro sin qui richiamato e richiama i bilanci degli anni 2019, 2020 e 2021 della dai quali si Pt_1
evincerebbe che la società non ha mai ottenuto un risultato positivo, e la circostanza che il capitale sociale versato della società sarebbe pari a soli euro 10.000,00.
Senonché, in primo luogo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare a più riprese che “l'interruzione dei pagamenti rateali non integra le condizioni previste dall'art.
1186 c.c.” (in termini, ex plurimis, Cassazione civile sez. lav., 11.11.2016 n. 23093), essendo necessario – ai fini della decadenza – che ricorra l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore.
Per altro verso, le circostanze allegate da parte opposta a sostegno dell'invocata eccezione non possono reputarsi sufficienti a ritenere dimostrata una situazione di dissesto economico dell'ente, anche solo transitoria, che possa rendere “verosimile
l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” (in termini, ex plurimis, Cassazione civile, sez. II, 18.11.2011 n. 24330). Il mero rinvio a documenti contabili che segnalerebbero il risultato negativo di esercizio riportato negli anni 2019-2021, infatti, non è sufficiente a provare che la non sia in Pt_1
grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tanto più se si considera che l'insolvenza va accertata avendo riguardo al momento della decisione giurisdizionale (si v. anche su questo punto Cassazione civile, sez. II , 18/11/2011 , n. 24330), mentre parte opposta si rifà a bilanci addirittura antecedenti all'insorgenza del credito per cui è causa.
L'eccezione de qua va, pertanto, rigettata, in quanto priva di fondamento.
Pertanto, non avendo parte opposta provato i fatti costituitivi del suo diritto, a fronte delle eccezioni sollevate dalla controparte, è fondata l'opposizione svolta dalla società
che va dunque accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. Pt_1
15504/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 19.9.2022.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opposta va condannata a rimborsare all'opponente le spese come liquidate in dispositivo.
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P.Q.M.
- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione proposta dalla società , Pt_1 Parte_1
per l'effetto,
-revoca il decreto ingiuntivo n. 15504/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data
19.9.2022;
-condanna a rimborsare alla società Controparte_1 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro Parte_1
5.222,50, di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 145,50 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice dott. Guido Macripò
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