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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/03/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3427 / 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. LE PERA VERONICA , AVV. Parte_1
MELIGENI GABRIELE FRANCESCO ( ; C.F._1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. TORTORICI MARIA Controparte_1
DONATA ; Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha richiesto il riconoscimento dell'inquadramento professionale spettante in virtù del contratto di lavoro stipulato con la precisa finalità di acquisire la mansione di “commessa addetta alla vendita al pubblico”, (4^ livello), secondo quanto previsto ex artt.
53 e 55 CCNL settore Commercio, “per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi”.
Ha esposto che, in luogo di quanto previsto al momento dell'assunzione, è stata formalmente inquadrata come apprendista commessa di “6^ livello” dal
22/11/2005 al 21/11/2007, come apprendista commessa di “5^ livello” dal
22/11/2007 al 31/01/2010 e solo dal 1/02/2010 come commessa addetta alla vendita di “4^ livello”, con errata estensione della “durata dell'apprendistato” per 50 mesi, ovvero per 4 anni e 2 mesi (dal 22/11/2005 al 31/01/2010), dunque per un tempo superiore a quello di soli 48 mesi (dal 22/11/2005 al 21/11/2009) previsto ex art. 55 del CCNL, a mente del quale, in tema di apprendistato, prevede chiaramente che “… il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: … livello
IV … mesi 48 …”.
Ha chiesto, dunque, oltre al riconoscimento del corretto inquadramento, la condanna al pagamento di ogni spettanza non corrisposta, per un totale di €
144,018,32.
La parte resistente si è difesa sostenendo che lo slittamento dell'apprendistato di due mesi non ha, di fatto, privato la ricorrente della giusta retribuzione, comunque percepita, né degli altri emolumenti contrattualmente previsti e del
TFR. Ha contestato la presunta attività di cassa svolta dalla lavoratrice e la spettanza della relativa indennità di maneggio denaro;
ha negato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, sia dell'attività di coordinamento degli altri dipendenti, sia dell'attività presso le abitazioni dei clienti.
Esaurita l'istruttoria, è stata espletata la CTU. Successivamente il consulente ha risposto anche alle osservazioni delle parti in maniera esaustiva. Dopo i chiarimenti resi in data 19/2/2025 le parti hanno presentato (in data 11 marzo
2025) ulteriori note sui fatti di causa e sull'istruttoria svolta (evidentemente tardive in quanto la CTU era già stata espletata) nonché ulteriori osservazioni
(sempre tardive).
Ritenuta esaustiva la consulenza depositata con i successivi chiarimenti, si decide.
§§§§§
Dalla documentazione in atti (v. contratto di apprendistato professionalizzante, C2 storico, e buste paga prodotte dalla resistente), risulta che il datore di lavoro, ha inquadrato la ricorrente come apprendista commessa di “6^ livello” dal 22/11/2005 al 30/11/2007, nonché come apprendista commessa di “5^ livello” dal 01/12/2007 al 31/01/2010, e come commessa addetta alla vendita al pubblico di “4^ livello” soltanto dal 01/02/2010, e ciò persino con errata estensione della “durata dell'apprendistato” per 50 mesi, ovvero per 4 anni e 2 mesi (dal 22/11/2005 al 31/01/2010), dunque per un tempo superiore a quello di soli 48 mesi (dal 22/11/2005 al 21/11/2009) previsto ex art. 55 del CCNL, a mente del quale, in tema di apprendistato, prevede chiaramente che “… il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: … livello
IV … mesi 48 …”. All'uopo, difatti, nello specifico, è bene rilevare che, il CCNL di settore, in tema di apprendistato, prevede, all'art. 53, sez. IV, tit. I, capo II,
l'attribuzione al prestatore:
A) di “… 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato” (dunque, considerata la durata dell'apprendistato fissata ex art. 55 CCNL in 48 mesi dal 22/11/2005 al 21/11/2009, ed il “livello
4^” da conseguire, parte datoriale avrebbe dovuto inquadrare e retribuire la ricorrente secondo il “livello 6^” dal 22/11/2005 al 21/11/2007, e non invece dal 22/11/2007 al 30/11/2007); B) di “… 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato” (dunque, considerata la durata dell'apprendistato fissata ex art. 55 CCNL in 48 mesi dal 22/11/2005 al
21/11/2009, ed il “livello 4^” da conseguire, parte datoriale, per il 2^ periodo, avrebbe dovuto inquadrare e retribuire la ricorrente secondo il
“livello 5^” dal 22/11/2007 al 21/11/2009, e non invece dal 01/12/2007 al 31/01/2010, riconoscendo e retribuendo la stessa secondo il “livello 4^” conseguito sin a far data dal 22/11/2009, e non invece solo dal giorno
01/02/2010). In merito, si veda anche art. 100, tit. III, capo I, del CCLN di settore con riguardo alla classificazione del personale “sesto livello – […]
a questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. ;
5. CP_2 conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ;
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. CP_3 custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18 operaio comune nelle aziende commerciali dei settori di ferro e acciaio metalli non ferrosi:
a) l'imbragatore che esegue l'imballaggio di merci o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto e deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura di materiale anche con apparecchiature manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella predetta elencazione
[…]” nonché “[…] quinto livello – vi appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite, e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
… 5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
… 10. archivista, protocollista;
11.
Schedarista; 12. Codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); … 14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); …addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale;
… aiutante commesso;
… 23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, e esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliare alle vendite, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
… 25. operaio qualificato;
… 28. altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella predetta elencazione […]” ed infine “[…] quarto livello – appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, cioè:
1. contabili d'ordine;
2. cassiere comune;
… 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione delle merci;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione o depositi in aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); …32. altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella detta elencazione […]”. Nel corso dell'istruttoria espletata, i testi hanno reso le dichiarazioni di seguito riportate.
TE : “… Ho lavorato con la ricorrente nel negozio Chateau Testimone_1
d'Ax. Io ho lavorato dal 2005 al 2009, la ricorrente è arrivata poco dopo di me.
Esercitavamo le stesse mansioni che consistevano nel servire i clienti. Aprivamo
e chiudevamo il punto vendita. Inizialmente eravamo in tre e c'era un'altra persona che apriva e chiudeva, poi hanno dato le chiavi ad entrambe ed aprivamo entrambe indifferentemente … Sistemavamo noi la merce. Allestivamo noi le vetrine, inizialmente veniva il responsabile, il Sig. che ci indicava CP_1 le postazioni e poi, sotto la nostra guida, posizionavano gli arredi. Avevamo un codice come venditori. Confermo le mansioni del Cap. 2 e 3, precisando che ce ne occupavamo indifferentemente sia io che la ricorrente”…“sia io che la ricorrente, siamo state istruite sul da farsi per i primi mesi da una responsabile,
la quale era presente con noi in negozio anche se, ad un certo Testimone_2 punto, è stata trasferita e quindi abbiamo continuato da sole. Preciso che, nei primi mesi nei quali siamo state istruite dalla predetta, dopo questa fase iniziale, abbiamo continuato in autonomia a fare quanto ci era stato mostrato …
Lavoravamo 7 giorni su 7, dalle 9 alle 20/20:30; nella pausa pranzo il negozio rimaneva sempre aperto, la pausa pranzo era dalle 13 alle 16, per così dire, in quanto comunque dovevamo restare in negozio perché lo stesso restava aperto con accesso del pubblico in quelle tre ore e, quindi, non potevamo comunque allontanarci. Ci sono stati periodi in cui uscivamo più tardi, quando le trattative con il cliente non erano ancora terminate e quindi si sforava con l'orario, anche di un'ora, se necessario. In sostanza, per come mi era stato riferito dall'inizio del rapporto lavorativo, l'orario di lavoro era continuato ma si poteva chiedere un permesso per motivi particolari, il permesso ci veniva accordato verbalmente.
Quando è andata via la responsabile, chiedevamo il permesso al Signor CP_1 che, eventualmente, ci accordava il permesso telefonicamente ...”.
TE : “… Conosco in quanto, verso Testimone_3 Parte_1 la fine del 2008, ho fatto un acquisto nel negozio ove ella lavorava, successivamente è nata un'amicizia che è durata nel tempo e sono stato il suo testimone di nozze … Frequentavo il punto vendita per fare compagnia alla ricorrente, nonché alla sua collega la sig.ra sporadicamente, in Per_1 Parte_2 media due o tre volte a settimana, dal 2009 circa … sia la ricorrente che la collega sig.ra si occupavano di tutto quello che c'era da fare in negozio e quindi Per_1 posso confermare il cap. 2 … Confermo il cap. 3 e preciso che, talvolta, sono stato io ad accompagnare la ricorrente presso l'abitazione dei clienti perché era senza macchina … Sul cap. 5 preciso che la ricorrente riceveva direttive telefonicamente da Cosenza, tanto so perché ero presente e vedevo altresì che spesso si fermava anche all'ora di pranzo in negozio … Gli orari di lavoro erano dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 ma spesso la ricorrente si fermava anche durante la pausa pranzo e spesso faceva più tardi anche la sera in chiusura e tanto so perché io la aspettavo per andare in palestra insieme, in due o tre occasioni in mia presenza è uscita anche alle ore 23 … Non ricordo se lavorava domenica, ma ricordo che aveva un giorno libero a settimana, se non sbaglio”.
TE – ex collega di lavoro della ricorrente: “Abbiamo Testimone_4 lavorato insieme nel 2006 per circa un mese e poi dal 2009 al 2017 nel negozio
Chateau d'Ax; il primo mese nel 2006 era un apprendista, dal 2009, quando sono tornata, era una venditrice … Gli orari di lavoro di erano uguali Parte_1 ai miei, cioè dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, in estate variava l'orario pomeridiano dalle 16:30 alle 20:30 …”.
TE , la quale ha riferito di aver lavorato insieme a Testimone_5
presso il negozio Chateau d'Ax dal 2007 al 2010, Parte_1 venendo adibite entrambe come addette alle vendite, con orario di lavoro 9/13
e 16/20, eccetto nel periodo estivo, in cui l'orario di lavoro variava. Ha confermato che incassavano gli acconti corrisposti dai clienti in contanti e che se necessario si recavano anche presso le abitazioni dei clienti.
Gli orari di lavoro.
All'esito della prova orale, gli orari del lavoro ordinario svolto sono stati confermati da tutti i testi, ovvero 9-13; 16-20.
È stata confermata la circostanza che la ricorrente si recasse presso le abitazioni dei clienti (v. teste e teste ). Tes_5 Tes_3 Circa l'orario continuativo e al vincolo di restare in negozio anche durante la pausa pranzo, invece, la circostanza dichiarata dal teste non ha Testimone_1 trovato riscontro alcuno, essendo rimasta isolata rispetto alle dichiarazioni degli altri testi, i quali hanno confermato che l'orario di apertura del negozio era dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, con uno slittamento di mezz'ora nel periodo estivo (16.30-20,30).1
Il lavoro straordinario.
Altra circostanza non dimostrata è quella relativa alla quantità e alla frequenza del lavoro straordinario svolto.
Sotto il profilo probatorio, è' onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità del lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova» (Cfr. Cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n.
3194).
Il rigore probatorio in subiecta materia, infatti, impone l'assolvimento del relativo onere in capo al dipendente, e non già un'inammissibile inversione a suo favore, ed a carico del datore.
In difetto ci troveremmo di fronte un costante e totale “esonero” di qualsiasi onere probatorio per il prestatore ricorrente, tanto da poter consentire a quest'ultimo la proposizione di iniziative giudiziali meramente assertive, al punto che, resterebbero inspiegabilmente “derogati”, per il processo del lavoro, non solo i principi basilari di onere della prova a carico di chi muova l'iniziativa giudiziale, ex art. 2697 cod. civ. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”), ma anche specifici dettami della sezione lavoristica del codice di rito, che addirittura “impongono”, all'art. 414, a pena di nullità, al (lavoratore) ricorrente, di illustrare compiutamente gli elementi della domanda ed il relativo corredo probatorio a fronte di rigide decadenze.
Né sarebbe giuridicamente congruo, rimettere al giudice la stima equitativa
(ex art. 1226 c.c.) del corrispettivo del lavoro straordinario in oggetto, operazione ermeneutica giustificata solo quando sia provata nell'an – e non meramente probabile – la prestazione di lavoro straordinario in contestazione.
Infatti, chi chiede il riconoscimento della prestazione di lavoro straordinario deve fornire la prova delle concrete modalità di svolgimento delle proprie mansioni, senza limitarsi a prendere in considerazione, come nel caso in esame, un arco temporale predefinito e riferibile ad un lungo arco temporale, ma ricostruendo esattamente tutte le attività effettuate in ciascun giorno della settimana, indicandone l'orario di inizio e quello della fine dell'esecuzione di ciascuna singola attività.
Nel caso in esame nulla è stato dimostrato in tal senso.
Indennità di cassa/maneggio denaro.
L'art. 205 CCNL, prevede che: “… al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del CCNL”.
Nel caso di specie, difetta la prova del carattere di continuità delle operazioni di cassa, in quanto la teste sebbene abbia riferito che la lavoratrice Tes_5 incassava gli acconti dei clienti, non ha dichiarato che c'era una effettiva, totale e costante responsabilità delle operazioni di cassa, in capo alla ricorrente.
Il valore delle buste paga. Prova dei pagamenti.
La difesa attorea sostiene che parte datoriale non ha fornito alcuna prova di aver pagato alla ricorrente quanto a lei dovuto per: - 13^ mensilità 2006 (che ritiene mai onorata) pari alla somma netta di €
891,00 (corrispondente ad un lordo di € 1.234,38),
- 13^ mensilità 2017 (neanche contabilizzata nell'ultima busta paga di luglio
2017)
- 14^ mensilità 2006, 2014, 2015 e 2016, che sarebbero relative a buste paga mai consegnate, né firmate dalla lavoratrice, né presenti nell'ultimo prospetto paga di luglio 2017),
- differenze sul TFR maturato (da ricalcolarsi in base al lavoro svolto, ed alla corretta applicazione del CCNL – ex. art. 236 CCNL di settore),
- differenze su 13^ e 14^ mensilità del rapporto (in base al lavoro reso ed alla giusta applicazione del CCNL – anche ex artt. 87, 207 e 208 del CCNL di settore), per reali permessi, riposi e sull'indennità per ferie non godute, anche per differenza (da rideterminarsi in base al lavoro reso – ex artt.
146 e 147 CCNL), per indennità di cassa e maneggio denaro (ex art. 205
CCNL, a mente del quale “… al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del
5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del CCNL”),
- indennità di mancato preavviso (anche per violazione del termine minimo ex art. 234 e 235 CCNL, stabilito in per il IV livello in 45 giorni di calendario, trattandosi di rapporto avente durata complessiva di oltre 10 anni di servizio),
- maggiorazioni a titolo di straordinari svolti (ex artt. 84, 136 e 137 CCNL), festività di legge (anche ex artt. 142 e 143 del CCNL di settore), maggiorazioni per lavoro in domenica e festivi (art. 137, 140, 141, 142 e
143 CCNL), e per altre spettanze di legge.
Al riguardo, con l'ordinanza n. 27749 del 03.12.2020, la Cassazione ha precisato che, in caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta. Nel caso di specie, non vi è sottoscrizione alcuna, sicchè l'onere probatorio, ragionando a contrariis, resta sul datore di lavoro, che non dimostrato di avere corrisposto le somme contestate.
Ad ogni buon conto, non tutte le voci retributive pretese spettano alla ricorrente, per le motivazioni già illustrate, punto per punto, nel corpo della sentenza (con riferimento a lavoro straordinario, indennità di cassa, ferie non godute per le quali non vi è alcuna prova etc..).
Eccezione di Prescrizione dei crediti.
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte datoriale, che peraltro non ha provato alcunché in ordine al requisito dimensionale aziendale. Occorre evidenziare che con la recente sentenza, Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 26246 del 6/9/2022, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in essere, ha statuito che la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti di lavoro non decorre più in costanza di rapporto, neppure se il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti, atteso che con la riforma dell'art. 18 (L. n. 92 del 28 giugno 2012) e poi con il Jobs Act, infatti, è venuta meno la certezza di una tutela reale per tutte le ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento.
Facendo seguito alle considerazioni sin qui riportate, è stata disposta ctu contabile dalla quale, all'esito della CTU nonché dei successivi chiarimenti del consulente, è emerso che spetta al ricorrente la somma di € 54.417,09 (pari ad
€ 77.256,19 comprensivi di interessi e rivalutazione).
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna la resistente al pagamento della somma di € € 77.256,19, oltre ulteriori interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto alla data del soddisfo;
- Condanna infine la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.
Castrovillari, 22/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanza peraltro desumibile anche dal web, considerato che gli orari di apertura al pubblico, nonostante l'attività “Chateau D'Ax di Corigliano” risulti attualmente chiusa definitivamente, sono tutt'ora consultabili online
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. LE PERA VERONICA , AVV. Parte_1
MELIGENI GABRIELE FRANCESCO ( ; C.F._1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. TORTORICI MARIA Controparte_1
DONATA ; Parte resistente
OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha richiesto il riconoscimento dell'inquadramento professionale spettante in virtù del contratto di lavoro stipulato con la precisa finalità di acquisire la mansione di “commessa addetta alla vendita al pubblico”, (4^ livello), secondo quanto previsto ex artt.
53 e 55 CCNL settore Commercio, “per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi”.
Ha esposto che, in luogo di quanto previsto al momento dell'assunzione, è stata formalmente inquadrata come apprendista commessa di “6^ livello” dal
22/11/2005 al 21/11/2007, come apprendista commessa di “5^ livello” dal
22/11/2007 al 31/01/2010 e solo dal 1/02/2010 come commessa addetta alla vendita di “4^ livello”, con errata estensione della “durata dell'apprendistato” per 50 mesi, ovvero per 4 anni e 2 mesi (dal 22/11/2005 al 31/01/2010), dunque per un tempo superiore a quello di soli 48 mesi (dal 22/11/2005 al 21/11/2009) previsto ex art. 55 del CCNL, a mente del quale, in tema di apprendistato, prevede chiaramente che “… il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: … livello
IV … mesi 48 …”.
Ha chiesto, dunque, oltre al riconoscimento del corretto inquadramento, la condanna al pagamento di ogni spettanza non corrisposta, per un totale di €
144,018,32.
La parte resistente si è difesa sostenendo che lo slittamento dell'apprendistato di due mesi non ha, di fatto, privato la ricorrente della giusta retribuzione, comunque percepita, né degli altri emolumenti contrattualmente previsti e del
TFR. Ha contestato la presunta attività di cassa svolta dalla lavoratrice e la spettanza della relativa indennità di maneggio denaro;
ha negato lo svolgimento, da parte della lavoratrice, sia dell'attività di coordinamento degli altri dipendenti, sia dell'attività presso le abitazioni dei clienti.
Esaurita l'istruttoria, è stata espletata la CTU. Successivamente il consulente ha risposto anche alle osservazioni delle parti in maniera esaustiva. Dopo i chiarimenti resi in data 19/2/2025 le parti hanno presentato (in data 11 marzo
2025) ulteriori note sui fatti di causa e sull'istruttoria svolta (evidentemente tardive in quanto la CTU era già stata espletata) nonché ulteriori osservazioni
(sempre tardive).
Ritenuta esaustiva la consulenza depositata con i successivi chiarimenti, si decide.
§§§§§
Dalla documentazione in atti (v. contratto di apprendistato professionalizzante, C2 storico, e buste paga prodotte dalla resistente), risulta che il datore di lavoro, ha inquadrato la ricorrente come apprendista commessa di “6^ livello” dal 22/11/2005 al 30/11/2007, nonché come apprendista commessa di “5^ livello” dal 01/12/2007 al 31/01/2010, e come commessa addetta alla vendita al pubblico di “4^ livello” soltanto dal 01/02/2010, e ciò persino con errata estensione della “durata dell'apprendistato” per 50 mesi, ovvero per 4 anni e 2 mesi (dal 22/11/2005 al 31/01/2010), dunque per un tempo superiore a quello di soli 48 mesi (dal 22/11/2005 al 21/11/2009) previsto ex art. 55 del CCNL, a mente del quale, in tema di apprendistato, prevede chiaramente che “… il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: … livello
IV … mesi 48 …”. All'uopo, difatti, nello specifico, è bene rilevare che, il CCNL di settore, in tema di apprendistato, prevede, all'art. 53, sez. IV, tit. I, capo II,
l'attribuzione al prestatore:
A) di “… 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato” (dunque, considerata la durata dell'apprendistato fissata ex art. 55 CCNL in 48 mesi dal 22/11/2005 al 21/11/2009, ed il “livello
4^” da conseguire, parte datoriale avrebbe dovuto inquadrare e retribuire la ricorrente secondo il “livello 6^” dal 22/11/2005 al 21/11/2007, e non invece dal 22/11/2007 al 30/11/2007); B) di “… 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato” (dunque, considerata la durata dell'apprendistato fissata ex art. 55 CCNL in 48 mesi dal 22/11/2005 al
21/11/2009, ed il “livello 4^” da conseguire, parte datoriale, per il 2^ periodo, avrebbe dovuto inquadrare e retribuire la ricorrente secondo il
“livello 5^” dal 22/11/2007 al 21/11/2009, e non invece dal 01/12/2007 al 31/01/2010, riconoscendo e retribuendo la stessa secondo il “livello 4^” conseguito sin a far data dal 22/11/2009, e non invece solo dal giorno
01/02/2010). In merito, si veda anche art. 100, tit. III, capo I, del CCLN di settore con riguardo alla classificazione del personale “sesto livello – […]
a questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè:
1. dimostratore (addetto alla propaganda e dimostrazione con mansioni prevalentemente manuali);
2. usciere;
3. imballatore;
4. ;
5. CP_2 conducente di motofurgone;
6. conducente di motobarca;
7. guardiano di deposito;
8. ;
9. portapacchi con o senza facoltà di esazione;
10. CP_3 custode;
11. avvolgitore;
12. fascettatore e tagliatore di testate nelle aziende di distribuzione di giornali;
13. portiere;
14. ascensorista;
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune;
17. pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore;
18 operaio comune nelle aziende commerciali dei settori di ferro e acciaio metalli non ferrosi:
a) l'imbragatore che esegue l'imballaggio di merci o materiali guidandone il sollevamento, il trasporto e deposito;
b) il legatore che provvede alla legatura di materiale anche con apparecchiature manuali;
19. altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella predetta elencazione
[…]” nonché “[…] quinto livello – vi appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite, e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
… 5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
… 10. archivista, protocollista;
11.
Schedarista; 12. Codificatore (traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); … 14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); …addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale;
… aiutante commesso;
… 23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, e esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliare alle vendite, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
… 25. operaio qualificato;
… 28. altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella predetta elencazione […]” ed infine “[…] quarto livello – appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita
e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, cioè:
1. contabili d'ordine;
2. cassiere comune;
… 7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio
(grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione delle merci;
9. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centro di distribuzione o depositi in aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); …32. altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella detta elencazione […]”. Nel corso dell'istruttoria espletata, i testi hanno reso le dichiarazioni di seguito riportate.
TE : “… Ho lavorato con la ricorrente nel negozio Chateau Testimone_1
d'Ax. Io ho lavorato dal 2005 al 2009, la ricorrente è arrivata poco dopo di me.
Esercitavamo le stesse mansioni che consistevano nel servire i clienti. Aprivamo
e chiudevamo il punto vendita. Inizialmente eravamo in tre e c'era un'altra persona che apriva e chiudeva, poi hanno dato le chiavi ad entrambe ed aprivamo entrambe indifferentemente … Sistemavamo noi la merce. Allestivamo noi le vetrine, inizialmente veniva il responsabile, il Sig. che ci indicava CP_1 le postazioni e poi, sotto la nostra guida, posizionavano gli arredi. Avevamo un codice come venditori. Confermo le mansioni del Cap. 2 e 3, precisando che ce ne occupavamo indifferentemente sia io che la ricorrente”…“sia io che la ricorrente, siamo state istruite sul da farsi per i primi mesi da una responsabile,
la quale era presente con noi in negozio anche se, ad un certo Testimone_2 punto, è stata trasferita e quindi abbiamo continuato da sole. Preciso che, nei primi mesi nei quali siamo state istruite dalla predetta, dopo questa fase iniziale, abbiamo continuato in autonomia a fare quanto ci era stato mostrato …
Lavoravamo 7 giorni su 7, dalle 9 alle 20/20:30; nella pausa pranzo il negozio rimaneva sempre aperto, la pausa pranzo era dalle 13 alle 16, per così dire, in quanto comunque dovevamo restare in negozio perché lo stesso restava aperto con accesso del pubblico in quelle tre ore e, quindi, non potevamo comunque allontanarci. Ci sono stati periodi in cui uscivamo più tardi, quando le trattative con il cliente non erano ancora terminate e quindi si sforava con l'orario, anche di un'ora, se necessario. In sostanza, per come mi era stato riferito dall'inizio del rapporto lavorativo, l'orario di lavoro era continuato ma si poteva chiedere un permesso per motivi particolari, il permesso ci veniva accordato verbalmente.
Quando è andata via la responsabile, chiedevamo il permesso al Signor CP_1 che, eventualmente, ci accordava il permesso telefonicamente ...”.
TE : “… Conosco in quanto, verso Testimone_3 Parte_1 la fine del 2008, ho fatto un acquisto nel negozio ove ella lavorava, successivamente è nata un'amicizia che è durata nel tempo e sono stato il suo testimone di nozze … Frequentavo il punto vendita per fare compagnia alla ricorrente, nonché alla sua collega la sig.ra sporadicamente, in Per_1 Parte_2 media due o tre volte a settimana, dal 2009 circa … sia la ricorrente che la collega sig.ra si occupavano di tutto quello che c'era da fare in negozio e quindi Per_1 posso confermare il cap. 2 … Confermo il cap. 3 e preciso che, talvolta, sono stato io ad accompagnare la ricorrente presso l'abitazione dei clienti perché era senza macchina … Sul cap. 5 preciso che la ricorrente riceveva direttive telefonicamente da Cosenza, tanto so perché ero presente e vedevo altresì che spesso si fermava anche all'ora di pranzo in negozio … Gli orari di lavoro erano dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 ma spesso la ricorrente si fermava anche durante la pausa pranzo e spesso faceva più tardi anche la sera in chiusura e tanto so perché io la aspettavo per andare in palestra insieme, in due o tre occasioni in mia presenza è uscita anche alle ore 23 … Non ricordo se lavorava domenica, ma ricordo che aveva un giorno libero a settimana, se non sbaglio”.
TE – ex collega di lavoro della ricorrente: “Abbiamo Testimone_4 lavorato insieme nel 2006 per circa un mese e poi dal 2009 al 2017 nel negozio
Chateau d'Ax; il primo mese nel 2006 era un apprendista, dal 2009, quando sono tornata, era una venditrice … Gli orari di lavoro di erano uguali Parte_1 ai miei, cioè dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, in estate variava l'orario pomeridiano dalle 16:30 alle 20:30 …”.
TE , la quale ha riferito di aver lavorato insieme a Testimone_5
presso il negozio Chateau d'Ax dal 2007 al 2010, Parte_1 venendo adibite entrambe come addette alle vendite, con orario di lavoro 9/13
e 16/20, eccetto nel periodo estivo, in cui l'orario di lavoro variava. Ha confermato che incassavano gli acconti corrisposti dai clienti in contanti e che se necessario si recavano anche presso le abitazioni dei clienti.
Gli orari di lavoro.
All'esito della prova orale, gli orari del lavoro ordinario svolto sono stati confermati da tutti i testi, ovvero 9-13; 16-20.
È stata confermata la circostanza che la ricorrente si recasse presso le abitazioni dei clienti (v. teste e teste ). Tes_5 Tes_3 Circa l'orario continuativo e al vincolo di restare in negozio anche durante la pausa pranzo, invece, la circostanza dichiarata dal teste non ha Testimone_1 trovato riscontro alcuno, essendo rimasta isolata rispetto alle dichiarazioni degli altri testi, i quali hanno confermato che l'orario di apertura del negozio era dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00, con uno slittamento di mezz'ora nel periodo estivo (16.30-20,30).1
Il lavoro straordinario.
Altra circostanza non dimostrata è quella relativa alla quantità e alla frequenza del lavoro straordinario svolto.
Sotto il profilo probatorio, è' onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro straordinario provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità del lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare ad un'inversione dell'onere della prova» (Cfr. Cass., sez. lav., 29 febbraio 2009, n.
3194).
Il rigore probatorio in subiecta materia, infatti, impone l'assolvimento del relativo onere in capo al dipendente, e non già un'inammissibile inversione a suo favore, ed a carico del datore.
In difetto ci troveremmo di fronte un costante e totale “esonero” di qualsiasi onere probatorio per il prestatore ricorrente, tanto da poter consentire a quest'ultimo la proposizione di iniziative giudiziali meramente assertive, al punto che, resterebbero inspiegabilmente “derogati”, per il processo del lavoro, non solo i principi basilari di onere della prova a carico di chi muova l'iniziativa giudiziale, ex art. 2697 cod. civ. (“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”), ma anche specifici dettami della sezione lavoristica del codice di rito, che addirittura “impongono”, all'art. 414, a pena di nullità, al (lavoratore) ricorrente, di illustrare compiutamente gli elementi della domanda ed il relativo corredo probatorio a fronte di rigide decadenze.
Né sarebbe giuridicamente congruo, rimettere al giudice la stima equitativa
(ex art. 1226 c.c.) del corrispettivo del lavoro straordinario in oggetto, operazione ermeneutica giustificata solo quando sia provata nell'an – e non meramente probabile – la prestazione di lavoro straordinario in contestazione.
Infatti, chi chiede il riconoscimento della prestazione di lavoro straordinario deve fornire la prova delle concrete modalità di svolgimento delle proprie mansioni, senza limitarsi a prendere in considerazione, come nel caso in esame, un arco temporale predefinito e riferibile ad un lungo arco temporale, ma ricostruendo esattamente tutte le attività effettuate in ciascun giorno della settimana, indicandone l'orario di inizio e quello della fine dell'esecuzione di ciascuna singola attività.
Nel caso in esame nulla è stato dimostrato in tal senso.
Indennità di cassa/maneggio denaro.
L'art. 205 CCNL, prevede che: “… al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del CCNL”.
Nel caso di specie, difetta la prova del carattere di continuità delle operazioni di cassa, in quanto la teste sebbene abbia riferito che la lavoratrice Tes_5 incassava gli acconti dei clienti, non ha dichiarato che c'era una effettiva, totale e costante responsabilità delle operazioni di cassa, in capo alla ricorrente.
Il valore delle buste paga. Prova dei pagamenti.
La difesa attorea sostiene che parte datoriale non ha fornito alcuna prova di aver pagato alla ricorrente quanto a lei dovuto per: - 13^ mensilità 2006 (che ritiene mai onorata) pari alla somma netta di €
891,00 (corrispondente ad un lordo di € 1.234,38),
- 13^ mensilità 2017 (neanche contabilizzata nell'ultima busta paga di luglio
2017)
- 14^ mensilità 2006, 2014, 2015 e 2016, che sarebbero relative a buste paga mai consegnate, né firmate dalla lavoratrice, né presenti nell'ultimo prospetto paga di luglio 2017),
- differenze sul TFR maturato (da ricalcolarsi in base al lavoro svolto, ed alla corretta applicazione del CCNL – ex. art. 236 CCNL di settore),
- differenze su 13^ e 14^ mensilità del rapporto (in base al lavoro reso ed alla giusta applicazione del CCNL – anche ex artt. 87, 207 e 208 del CCNL di settore), per reali permessi, riposi e sull'indennità per ferie non godute, anche per differenza (da rideterminarsi in base al lavoro reso – ex artt.
146 e 147 CCNL), per indennità di cassa e maneggio denaro (ex art. 205
CCNL, a mente del quale “… al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del
5% della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 199 del CCNL”),
- indennità di mancato preavviso (anche per violazione del termine minimo ex art. 234 e 235 CCNL, stabilito in per il IV livello in 45 giorni di calendario, trattandosi di rapporto avente durata complessiva di oltre 10 anni di servizio),
- maggiorazioni a titolo di straordinari svolti (ex artt. 84, 136 e 137 CCNL), festività di legge (anche ex artt. 142 e 143 del CCNL di settore), maggiorazioni per lavoro in domenica e festivi (art. 137, 140, 141, 142 e
143 CCNL), e per altre spettanze di legge.
Al riguardo, con l'ordinanza n. 27749 del 03.12.2020, la Cassazione ha precisato che, in caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta. Nel caso di specie, non vi è sottoscrizione alcuna, sicchè l'onere probatorio, ragionando a contrariis, resta sul datore di lavoro, che non dimostrato di avere corrisposto le somme contestate.
Ad ogni buon conto, non tutte le voci retributive pretese spettano alla ricorrente, per le motivazioni già illustrate, punto per punto, nel corpo della sentenza (con riferimento a lavoro straordinario, indennità di cassa, ferie non godute per le quali non vi è alcuna prova etc..).
Eccezione di Prescrizione dei crediti.
Deve essere respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla parte datoriale, che peraltro non ha provato alcunché in ordine al requisito dimensionale aziendale. Occorre evidenziare che con la recente sentenza, Corte di Cassazione, Sez. Lav., n. 26246 del 6/9/2022, risolvendo il contrasto giurisprudenziale in essere, ha statuito che la prescrizione estintiva quinquennale dei crediti di lavoro non decorre più in costanza di rapporto, neppure se il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti, atteso che con la riforma dell'art. 18 (L. n. 92 del 28 giugno 2012) e poi con il Jobs Act, infatti, è venuta meno la certezza di una tutela reale per tutte le ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento.
Facendo seguito alle considerazioni sin qui riportate, è stata disposta ctu contabile dalla quale, all'esito della CTU nonché dei successivi chiarimenti del consulente, è emerso che spetta al ricorrente la somma di € 54.417,09 (pari ad
€ 77.256,19 comprensivi di interessi e rivalutazione).
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Condanna la resistente al pagamento della somma di € € 77.256,19, oltre ulteriori interessi e rivalutazione, dal dì del dovuto alla data del soddisfo;
- Condanna infine la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione ex art 93 cpc.
Castrovillari, 22/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Circostanza peraltro desumibile anche dal web, considerato che gli orari di apertura al pubblico, nonostante l'attività “Chateau D'Ax di Corigliano” risulti attualmente chiusa definitivamente, sono tutt'ora consultabili online