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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/07/2025, n. 8535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8535 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 20.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 20197\2023 del r.g. lavoro e vertente
TRA
C.F.: rapp.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti C. Guglielmi, A. Brunetti e S. Corizzo in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te pt rapp.ta e difesa CP_1 dall'avv.to L. Valentinotti in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
OGGETTO: pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1.6.2020 al 16.11.2022, data in cui si era dimesso a seguito di omesso pagamento delle retribuzioni, che era stato inquadrato nel 7° livello ccnl dedotto quale lavapiatti, che aveva svolto le mansioni di cuoco e pizzaiolo riferibili al superiore livello 5°, che aveva osservato l'orario di lavoro dedotto, che non aveva fruito di ferie e permessi, che aveva percepito una retribuzione inferiore a quanto spettante, che non aveva percepito di dicembre 2020, gennaio febbraio e marzo 2021, la 14° mensilità
2022 ed il t.f.r., ha chiesto la condanna della al CP_1 pagamento della complessiva somma di E.19202,25 maturata per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo che le mansioni svolte dal CP_1 ricorrente erano ricomprese nel livello di inquadramento, che le retribuzioni erano state regolarmente corrisposte, come da buste- paga in atti;
ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese.
Parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta nelle quali hanno reiterato le conclusioni già esposte in ricorso.
La domanda è fondata.
Anzitutto va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° ccnl turismo nel rilievo che i testi escussi su istanza del ricorrente hanno confermato lo svolgimento delle mansioni ricomprese nella relativa declaratoria contrattuale nella quale rientrano i profili professionali di secondo cuoco e operatore pizza. Ed invero, il teste ha dichiarato: Testimone_1
“ il ricorrente cucinava i primi ed inoltre svolgeva le mansioni di pizzaiolo;
adr: il ricorrente lavorava nel turno del pranzo e qualche volta l'ho visto lavorare anche nel turno della cena;
adr: io lavoravo nel turno della cena a qualche volta anche nel turno del pranzo;
adr: il turno del pranzo iniziava alle 10,00 e terminava alle ore 16,00 , il turno della cena dalle ore 17,00 alle ore 24,00 cioè fino alla chiusura” e la teste ha riferito: “ egli lavorava Testimone_2 in cucina dove faceva quello che c'era da fare e l'ho visto fare tutto anche cucinare”.
I medesimi testi hanno, inoltre, confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso.
La concordanza delle dichiarazioni riportate e l'indifferenza dei testi alle parti rendono le dichiarazioni medesime utilizzabili ai fini della decisione con la conseguenza che la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive dev'essere accolta rilevato, altresì, che la società convenuta non ha fornito la prova dell'effettivo pagamento degli emolumenti richiesti.
Sul punto va rilevato che i prospetti retributivi non costituiscono da soli prova della liquidazione delle spettanze ivi indicate.
La società convenuta è, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di E.19202,25; i singoli importi vanno maggiorati degli interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo indici istat dalla decorrenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rapp.te pt al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma complessiva di E.19202,25 di cui E.3859,67
a titolo di t.f.r., maturata per i titoli dedotti, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo indici istat dalla decorrenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3200,00, oltre spese forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Si comunichi
Roma 20/07/2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice Unico dr.ssa AnnaMaria Lionetti in funzione di Giudice del lavoro all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 20.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 20197\2023 del r.g. lavoro e vertente
TRA
C.F.: rapp.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti C. Guglielmi, A. Brunetti e S. Corizzo in virtù di procura in atti
Ricorrente
E in persona del legale rapp.te pt rapp.ta e difesa CP_1 dall'avv.to L. Valentinotti in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
Convenuta
OGGETTO: pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023 il ricorrente in epigrafe indicato esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta dall'1.6.2020 al 16.11.2022, data in cui si era dimesso a seguito di omesso pagamento delle retribuzioni, che era stato inquadrato nel 7° livello ccnl dedotto quale lavapiatti, che aveva svolto le mansioni di cuoco e pizzaiolo riferibili al superiore livello 5°, che aveva osservato l'orario di lavoro dedotto, che non aveva fruito di ferie e permessi, che aveva percepito una retribuzione inferiore a quanto spettante, che non aveva percepito di dicembre 2020, gennaio febbraio e marzo 2021, la 14° mensilità
2022 ed il t.f.r., ha chiesto la condanna della al CP_1 pagamento della complessiva somma di E.19202,25 maturata per i titoli dedotti, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita eccependo che le mansioni svolte dal CP_1 ricorrente erano ricomprese nel livello di inquadramento, che le retribuzioni erano state regolarmente corrisposte, come da buste- paga in atti;
ha chiesto il rigetto delle domande, vinte le spese.
Parte ricorrente ha depositato le note di trattazione scritta nelle quali hanno reiterato le conclusioni già esposte in ricorso.
La domanda è fondata.
Anzitutto va riconosciuto il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 5° ccnl turismo nel rilievo che i testi escussi su istanza del ricorrente hanno confermato lo svolgimento delle mansioni ricomprese nella relativa declaratoria contrattuale nella quale rientrano i profili professionali di secondo cuoco e operatore pizza. Ed invero, il teste ha dichiarato: Testimone_1
“ il ricorrente cucinava i primi ed inoltre svolgeva le mansioni di pizzaiolo;
adr: il ricorrente lavorava nel turno del pranzo e qualche volta l'ho visto lavorare anche nel turno della cena;
adr: io lavoravo nel turno della cena a qualche volta anche nel turno del pranzo;
adr: il turno del pranzo iniziava alle 10,00 e terminava alle ore 16,00 , il turno della cena dalle ore 17,00 alle ore 24,00 cioè fino alla chiusura” e la teste ha riferito: “ egli lavorava Testimone_2 in cucina dove faceva quello che c'era da fare e l'ho visto fare tutto anche cucinare”.
I medesimi testi hanno, inoltre, confermato l'orario di lavoro dedotto in ricorso.
La concordanza delle dichiarazioni riportate e l'indifferenza dei testi alle parti rendono le dichiarazioni medesime utilizzabili ai fini della decisione con la conseguenza che la domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive dev'essere accolta rilevato, altresì, che la società convenuta non ha fornito la prova dell'effettivo pagamento degli emolumenti richiesti.
Sul punto va rilevato che i prospetti retributivi non costituiscono da soli prova della liquidazione delle spettanze ivi indicate.
La società convenuta è, dunque, condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di E.19202,25; i singoli importi vanno maggiorati degli interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo indici istat dalla decorrenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna
[...]
in persona del legale rapp.te pt al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma complessiva di E.19202,25 di cui E.3859,67
a titolo di t.f.r., maturata per i titoli dedotti, oltre interessi legali da calcolarsi sulle somme annualmente rivalutate secondo indici istat dalla decorrenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta al pagamento delle spese di giudizio liquidate nella somma di E.3200,00, oltre spese forfettariamente determinate nella misura del 15%.
Si comunichi
Roma 20/07/2025 Il Giudice