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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5302 /2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5302/2022,
promossa da
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Sara Rosaria Tundo e Mario Fasano, giusta procura in atti;
- Ricorrente- contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Lojacono, giusta procura in atti;
- Resistente –
Conclusioni:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 3.12.2024, che qui si intendono richiamate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
pagina 1 di 5 Con ricorso in opposizione ex art. 57 D.P.R. 602/1973, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di voler “- In via preliminare, con provvedimento da emettersi anche con decreto inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione avviata mercé il pignoramento del 15/06/2022.
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità del verbale di pignoramento mobiliare del
15/06/2022 per tutte le motivazioni di cui in narrativa con tutte le conseguenze di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A sostegno delle proprie pretese deduceva che in data 15/06/2022 Controparte_2
procedeva a pignoramento mobiliare (effettuato per euro 38.400,00) nei confronti
[...]
di sul presupposto di un debito per i tributi riportati dalle seguenti cartelle di Pt_1
pagamento/intimazioni:
1. 059.2022.90017807.31.00 che sarebbe in data 02.03.2022 Parte_2
2. 059.2022.90041600.16.00 che sarebbe notificata in data 19.05.2022 Pt_2
3. 059.2020.00049740.12.00 che sarebbe in data 19.10.2021 Parte_2
4. 059.2020.00164232.21.00 che sarebbe notificata in data 07.12.2021, Pt_2
per un importo di € 194.888,04.
Deduceva la nullità dell'atto di pignoramento sotto diversi profili. Segnatamente:
- perché privo della dettagliata indicazione del credito per cui si procedeva;
- l'intimazione di pagamento nr. 059.2022.90041600.16.00 sarebbe stata notificata in data
19/05/2022, e dunque il pignoramento è stato effettuato nel mancato rispetto del termine dei 60 giorni di cui all'art. 50 del D.P.R. 602/1973;
- le cartelle di pagamento nr. 059.2020.00049740.12.000 e nr. 059.2020.00164232.21.000 non risultano mai essere state notificate, risultando quindi il pignoramento privo di titolo esecutivo;
- quanto ad alcune cartelle di pagamento relative all'intimazione nr. 059.2022.90017807.31.000, già oggetto di impugnazione, in parte sono state sospese dal Trib. di Lecce sez. Lavoro con ordinanza del 10/06/2022, mentre altre, riportate nello stesso avviso, risultano sospese in pendenza di rottamazione. Inoltre, parte del debito (pari a € 2.019,44), è stata anche riscossa in data 8/06/2022 dalla stessa a mezzo di pignoramento presso terzi per i medesimi titoli. CP_3
Costituitasi nel giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto, e chiedendone il rigetto, CP_3
con vittoria di spese e onorari di lite.
In data 13.12.2022 la ricorrente proponeva formale istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 5305/2022 ove si era già disposta la vendita del bene pignorato, evidenziando particolarmente che la notifica delle cartelle nn. 059.2020.00049740.12.000 e nr.
pagina 2 di 5 059.2020.00164232.21.000 fosse inesistente poiché avvenuta a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Con provvedimento del 14.12.2022 il Giudice accoglieva l'istanza.
Con proprie note di trattazione scritta del 20.9.2023, significava che: Parte_1
quanto alle cartelle/avvisi di pagamento di cui alla intimazione di pagamento nr.
05920229004160016000, la cartella di pagamento nr. 05920140001535647000 risulta essere stata oggetto di sgravio;
per le cartelle nr. 05920180009206556001; 05920180020907774000; 05920190009996938000;
0592020004974012000; 05920200016423221000 e per gli avvisi di addebito
35920130003390706000;35920130004803490000; 35920180002285630000;
3592018000235305000; 35920180004104382000, 35920180005049346000 è stata presentata, in data 25/01/2023 Dichiarazione di adesione (Rottamazione quater) regolarmente accolta.
Con provvedimento del 6.3.2024 il Giudice confermava la sospensione della procedura esecutiva e all'udienza del 3.12.2024, avendo le parti precisato le proprie conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1.- Nel corso del giudizio è emerso, in quanto documentalmente provato, che l'impugnato pignoramento è stato azionato sulla base di una serie di cartelle/intimazioni, le quali hanno avuto sorte diversa.
Segnatamente:
A) quanto all'intimazione di pagamento n. 0592022900178073100:
1) le cartelle e agli avvisi relativi a premi e contributi dovuti all' e all' nr. CP_4 CP_5
05920120034868101000; 05920150022848301000; 05920170015774090000;
35920112000749922000; 35920120000297560000; 35920120000377422000;
35920120002180612000; 35920120002880536000; 35920130001963758000;
35920130001963859000; 35920140003811209000; 35920150003086903000;
35920150003140271000; 35920150003625588000; 35920160002405655000
sono stati sospesi dal Giudice del lavoro con provvedimento emesso in data precedente
(10.06.2022) a quella in cui è stato effettuato il pignoramento mobiliare oggetto di causa
(15.06.2022);
pagina 3 di 5 2) per gli avvisi di addebito nr. 35920170000474571000 e 35920170004076002000 è stata presentata prima del pignoramento, in data 11/01/2019, Definizione Agevolata (Rottamazione ter), in regolare piano di ammortamento;
3) per le cartelle nr. 05920120004545447000; 05920140022666964000; 05920160000098052000;
05920160012080189000; 05920160012868467000; 05920160018964419000;
05920170003026020000; 05920170017651074000; 05920170019272615000;
05920190001708416000; 05920190007109284000; 05920190029901362000;
05920190033658461000 e per gli avvisi di addebito nr. 35920160002621575000;
35920160005756382000; 5920170000787943000; 35920190000343731000;
35920190000663769000; 35920190002988365000; 35920190003443055000 e
35920190005655344000; nonché per le cartelle nr. 0592020004974012000 e nr.
05920200016423221000 è stata presentata, in data 25/01/2023 Dichiarazione di adesione
(Rottamazione quater);
B) quanto alle cartelle/avvisi di pagamento di cui alla intimazione di pagamento nr.
05920229004160016000:
1) per le cartelle nr. 05920180009206556001; 05920180020907774000; 05920190009996938000
e per gli avvisi di addebito 35920130003390706000; 35920130004803490000;
35920180002285630000; 3592018000235305000; 35920180004104382000 e
35920180005049346000 è stata pure presentata, in data 25/01/2023 dichiarazione di adesione
(Rottamazione quater);
2) la cartella di pagamento nr. 05920140001535647000 è stata oggetto di sgravio.
È pertanto di tutta evidenza che l'opposizione proposta vada certamente accolta per quanto riguarda gli atti sub A), nn. 1 e 2), in quanto sospesi prima del pignoramento il quale, quindi, non poteva fondarsi su detti titoli, nonché per la cartella sub B) n. 2, oggetto di sgravio.
Quanto invece alle cartelle sub A) n. 3 e B) n. 1, per le quali l'opponente è stato ammesso alla rottamazione ove risulta regolare nei pagamenti, si rileva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24428 dell'11 settembre 2024, ha chiarito quali siano gli effetti della domanda di rottamazione dei ruoli (ex L. 197/2022) sui giudizi pendenti. Secondo la Suprema Corte,
l'estinzione del giudizio va dichiarata immediatamente, senza attendere il pagamento di tutte le rate, poiché il procedimento si perfeziona con la presentazione della domanda e l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi, il quale è dunque necessario e determinante ai fini dell'evento estintivo.
pagina 4 di 5 Nella predetta ordinanza, la Cassazione ritiene difatti che il perfezionamento della definizione, a cui è subordinata l'estinzione, coincida con l'accettazione da parte dell'Agente della Riscossione della domanda del contribuente, che contiene l'impegno alla rinuncia ai giudizi.
Qualora tale atto di rinuncia, tuttavia, non venga depositato, in conformità a quanto previsto dal comma 236 art. 1 della L. 197/2022 può essere chiesta la sospensione del giudizio sino all'effettivo perfezionamento del procedimento di definizione agevolata, di cui fornire prova con la produzione in causa della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Non risulta che tale atto di rinuncia sia stato depositato, e l' , su questo CP_1 CP_1
presupposto, ha chiesto la sospensione del presente giudizio;
appare, tuttavia, opportuno preliminarmente verificare l'esistenza della rinuncia del contribuente, visto che questa appare condizione essenziale per l'ammissione alla definizione agevolata, sicché è presumibile che tale dichiarazione sia stata resa.
3.- Spese al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il pignoramento mobiliare azionato da in data 15.6.2022 nullo per la parte CP_3 relativa alle cartelle e agli avvisi relativi a premi e contributi dovuti all' e all' nr. CP_4 CP_5
05920120034868101000; 05920150022848301000; 05920170015774090000;
35920112000749922000; 35920120000297560000; 35920120000377422000;
35920120002180612000; 35920120002880536000; 35920130001963758000;
35920130001963859000; 35920140003811209000; 35920150003086903000;
35920150003140271000; 35920150003625588000; 35920160002405655000), agli avvisi di addebito nr. 35920170000474571000 e 35920170004076002000 e la cartella di pagamento nr.
05920140001535647000;
2) rimette la causa sul ruolo per le restanti cartelle, come da separata ordinanza.
3) spese al definitivo.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale civile di Lecce – Terza Sezione civile - nella persona del giudice, dr.ssa
Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5302/2022,
promossa da
(P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti Sara Rosaria Tundo e Mario Fasano, giusta procura in atti;
- Ricorrente- contro
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Lojacono, giusta procura in atti;
- Resistente –
Conclusioni:
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 3.12.2024, che qui si intendono richiamate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto e diritto
pagina 1 di 5 Con ricorso in opposizione ex art. 57 D.P.R. 602/1973, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di voler “- In via preliminare, con provvedimento da emettersi anche con decreto inaudita altera parte, sospendere l'esecuzione avviata mercé il pignoramento del 15/06/2022.
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità del verbale di pignoramento mobiliare del
15/06/2022 per tutte le motivazioni di cui in narrativa con tutte le conseguenze di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite da liquidarsi con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
A sostegno delle proprie pretese deduceva che in data 15/06/2022 Controparte_2
procedeva a pignoramento mobiliare (effettuato per euro 38.400,00) nei confronti
[...]
di sul presupposto di un debito per i tributi riportati dalle seguenti cartelle di Pt_1
pagamento/intimazioni:
1. 059.2022.90017807.31.00 che sarebbe in data 02.03.2022 Parte_2
2. 059.2022.90041600.16.00 che sarebbe notificata in data 19.05.2022 Pt_2
3. 059.2020.00049740.12.00 che sarebbe in data 19.10.2021 Parte_2
4. 059.2020.00164232.21.00 che sarebbe notificata in data 07.12.2021, Pt_2
per un importo di € 194.888,04.
Deduceva la nullità dell'atto di pignoramento sotto diversi profili. Segnatamente:
- perché privo della dettagliata indicazione del credito per cui si procedeva;
- l'intimazione di pagamento nr. 059.2022.90041600.16.00 sarebbe stata notificata in data
19/05/2022, e dunque il pignoramento è stato effettuato nel mancato rispetto del termine dei 60 giorni di cui all'art. 50 del D.P.R. 602/1973;
- le cartelle di pagamento nr. 059.2020.00049740.12.000 e nr. 059.2020.00164232.21.000 non risultano mai essere state notificate, risultando quindi il pignoramento privo di titolo esecutivo;
- quanto ad alcune cartelle di pagamento relative all'intimazione nr. 059.2022.90017807.31.000, già oggetto di impugnazione, in parte sono state sospese dal Trib. di Lecce sez. Lavoro con ordinanza del 10/06/2022, mentre altre, riportate nello stesso avviso, risultano sospese in pendenza di rottamazione. Inoltre, parte del debito (pari a € 2.019,44), è stata anche riscossa in data 8/06/2022 dalla stessa a mezzo di pignoramento presso terzi per i medesimi titoli. CP_3
Costituitasi nel giudizio, contestava quanto ex adverso dedotto, e chiedendone il rigetto, CP_3
con vittoria di spese e onorari di lite.
In data 13.12.2022 la ricorrente proponeva formale istanza di sospensione della procedura esecutiva n. 5305/2022 ove si era già disposta la vendita del bene pignorato, evidenziando particolarmente che la notifica delle cartelle nn. 059.2020.00049740.12.000 e nr.
pagina 2 di 5 059.2020.00164232.21.000 fosse inesistente poiché avvenuta a mezzo pec da indirizzo non presente nei pubblici registri.
Con provvedimento del 14.12.2022 il Giudice accoglieva l'istanza.
Con proprie note di trattazione scritta del 20.9.2023, significava che: Parte_1
quanto alle cartelle/avvisi di pagamento di cui alla intimazione di pagamento nr.
05920229004160016000, la cartella di pagamento nr. 05920140001535647000 risulta essere stata oggetto di sgravio;
per le cartelle nr. 05920180009206556001; 05920180020907774000; 05920190009996938000;
0592020004974012000; 05920200016423221000 e per gli avvisi di addebito
35920130003390706000;35920130004803490000; 35920180002285630000;
3592018000235305000; 35920180004104382000, 35920180005049346000 è stata presentata, in data 25/01/2023 Dichiarazione di adesione (Rottamazione quater) regolarmente accolta.
Con provvedimento del 6.3.2024 il Giudice confermava la sospensione della procedura esecutiva e all'udienza del 3.12.2024, avendo le parti precisato le proprie conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, tratteneva la causa per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
1.- Nel corso del giudizio è emerso, in quanto documentalmente provato, che l'impugnato pignoramento è stato azionato sulla base di una serie di cartelle/intimazioni, le quali hanno avuto sorte diversa.
Segnatamente:
A) quanto all'intimazione di pagamento n. 0592022900178073100:
1) le cartelle e agli avvisi relativi a premi e contributi dovuti all' e all' nr. CP_4 CP_5
05920120034868101000; 05920150022848301000; 05920170015774090000;
35920112000749922000; 35920120000297560000; 35920120000377422000;
35920120002180612000; 35920120002880536000; 35920130001963758000;
35920130001963859000; 35920140003811209000; 35920150003086903000;
35920150003140271000; 35920150003625588000; 35920160002405655000
sono stati sospesi dal Giudice del lavoro con provvedimento emesso in data precedente
(10.06.2022) a quella in cui è stato effettuato il pignoramento mobiliare oggetto di causa
(15.06.2022);
pagina 3 di 5 2) per gli avvisi di addebito nr. 35920170000474571000 e 35920170004076002000 è stata presentata prima del pignoramento, in data 11/01/2019, Definizione Agevolata (Rottamazione ter), in regolare piano di ammortamento;
3) per le cartelle nr. 05920120004545447000; 05920140022666964000; 05920160000098052000;
05920160012080189000; 05920160012868467000; 05920160018964419000;
05920170003026020000; 05920170017651074000; 05920170019272615000;
05920190001708416000; 05920190007109284000; 05920190029901362000;
05920190033658461000 e per gli avvisi di addebito nr. 35920160002621575000;
35920160005756382000; 5920170000787943000; 35920190000343731000;
35920190000663769000; 35920190002988365000; 35920190003443055000 e
35920190005655344000; nonché per le cartelle nr. 0592020004974012000 e nr.
05920200016423221000 è stata presentata, in data 25/01/2023 Dichiarazione di adesione
(Rottamazione quater);
B) quanto alle cartelle/avvisi di pagamento di cui alla intimazione di pagamento nr.
05920229004160016000:
1) per le cartelle nr. 05920180009206556001; 05920180020907774000; 05920190009996938000
e per gli avvisi di addebito 35920130003390706000; 35920130004803490000;
35920180002285630000; 3592018000235305000; 35920180004104382000 e
35920180005049346000 è stata pure presentata, in data 25/01/2023 dichiarazione di adesione
(Rottamazione quater);
2) la cartella di pagamento nr. 05920140001535647000 è stata oggetto di sgravio.
È pertanto di tutta evidenza che l'opposizione proposta vada certamente accolta per quanto riguarda gli atti sub A), nn. 1 e 2), in quanto sospesi prima del pignoramento il quale, quindi, non poteva fondarsi su detti titoli, nonché per la cartella sub B) n. 2, oggetto di sgravio.
Quanto invece alle cartelle sub A) n. 3 e B) n. 1, per le quali l'opponente è stato ammesso alla rottamazione ove risulta regolare nei pagamenti, si rileva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24428 dell'11 settembre 2024, ha chiarito quali siano gli effetti della domanda di rottamazione dei ruoli (ex L. 197/2022) sui giudizi pendenti. Secondo la Suprema Corte,
l'estinzione del giudizio va dichiarata immediatamente, senza attendere il pagamento di tutte le rate, poiché il procedimento si perfeziona con la presentazione della domanda e l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi, il quale è dunque necessario e determinante ai fini dell'evento estintivo.
pagina 4 di 5 Nella predetta ordinanza, la Cassazione ritiene difatti che il perfezionamento della definizione, a cui è subordinata l'estinzione, coincida con l'accettazione da parte dell'Agente della Riscossione della domanda del contribuente, che contiene l'impegno alla rinuncia ai giudizi.
Qualora tale atto di rinuncia, tuttavia, non venga depositato, in conformità a quanto previsto dal comma 236 art. 1 della L. 197/2022 può essere chiesta la sospensione del giudizio sino all'effettivo perfezionamento del procedimento di definizione agevolata, di cui fornire prova con la produzione in causa della documentazione attestante i pagamenti effettuati.
Non risulta che tale atto di rinuncia sia stato depositato, e l' , su questo CP_1 CP_1
presupposto, ha chiesto la sospensione del presente giudizio;
appare, tuttavia, opportuno preliminarmente verificare l'esistenza della rinuncia del contribuente, visto che questa appare condizione essenziale per l'ammissione alla definizione agevolata, sicché è presumibile che tale dichiarazione sia stata resa.
3.- Spese al definitivo.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara il pignoramento mobiliare azionato da in data 15.6.2022 nullo per la parte CP_3 relativa alle cartelle e agli avvisi relativi a premi e contributi dovuti all' e all' nr. CP_4 CP_5
05920120034868101000; 05920150022848301000; 05920170015774090000;
35920112000749922000; 35920120000297560000; 35920120000377422000;
35920120002180612000; 35920120002880536000; 35920130001963758000;
35920130001963859000; 35920140003811209000; 35920150003086903000;
35920150003140271000; 35920150003625588000; 35920160002405655000), agli avvisi di addebito nr. 35920170000474571000 e 35920170004076002000 e la cartella di pagamento nr.
05920140001535647000;
2) rimette la causa sul ruolo per le restanti cartelle, come da separata ordinanza.
3) spese al definitivo.
Lecce, 11.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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