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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati: 1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel.
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente
DECRETO DECISORIO
Nella causa civile iscritta al n. 2089/2023 del registro generale degli affari contenziosi avente ad oggetto: “opposizione allo stato passivo”, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Laudando, dom.ta come in atti;
Parte_1
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
come da atti e verbali di causa;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opponente impugnava il decreto del GD dr. Guglielmo, depositato in data 23.5.2023, nella procedura fallimentare n. 46/2018, e comunicato in data 26.5.2023, con il quale, nell'approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo, non veniva ammesso il totale credito vantato dalla opponente avente ad oggetto retribuzioni non percepite quale dipendente della società fallita, da ottobre 2016 a dicembre 2017 per tot. € 3994,00, e la quota di TFR 2017 di € 190,55, per tot. € 4184,55; in particolare non veniva ammessa la quota di TFR di cui sopra oltre la somma di € 1708,96 relativa ad assegni familiari non corrisposti sebbene compresi nelle buste paga.
Chiedeva l'ammissione al passivo della detta somma.
Non si costituiva la curatela, ritualmente evocata in giudizio.
L'opposizione è fondata.
La veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Avellino con Controparte_2
sentenza n. 46/2018.
Va innanzitutto premesso che come precisato, ex multis, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
12047/2015: “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed è retto dal principio di immutabilità della domanda, pur non configurandosi come appello, ma quale procedimento autonomo, integralmente regolato dall'art. 99 della legge fallimentare (R.D. n. 267 del
1942).
Detto giudizio si presenta a carattere tipicamente sostitutivo, tale da promuovere il diretto riesame delle stesse situazioni fatte valere con la domanda di ammissione al passivo, né comporta la necessità di far valere specifici motivi di gravame, stante la inapplicabilità della normativa propria del giudizio di appello.
Il giudizio in parola, pertanto, non attribuisce al giudice dell'opposizione la devoluzione piena ed automatica del contenzioso, ma onera il ricorrente della censura del provvedimento, con le preclusioni previste dalla richiamata norma”.
Pertanto la Corte ha ribadito la natura impugnatoria del giudizio di opposizione allo stato passivo;
il carattere immutabile della domanda e tipicamente sostitutivo del procedimento, tale da promuovere il diretto riesame delle situazione fatte valere con la domanda di ammissione al passivo;
di conseguenza, la parte che si duole della non correttezza del provvedimento del Giudice delegato è onerata a censurare specificamente il provvedimento con tutte le preclusioni di cui al comma 4 della norma citata, previste anche per parte resistente ex successivo comma 6, che riguardano, invero, la necessità di indicare nel ricorso, a pena di decadenza, le eccezione processuali e di merito non rilevabili di ufficio nonché i mezzi di prova di cui intenda avvalersi e dei documenti prodotti.
Il Giudizio de quo, inoltre, ai sensi dell'art. 99 L.fall. u.c. si definisce con decreto pronunciato dal
Tribunale collegiale.
Trattandosi di ordinario giudizio di accertamento, fondato sul principio dispositivo nonché sulle ordinarie regole di distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'opponente l'onere di dimostrare l'esistenza del credito di cui si chiede l'ammissione. L'opponente ha dato prova della fondatezza della sua pretesa.
L'opponente ha depositato le buste paga emesse dalla azienda relative ai mesi per i quali lamenta l'omessa corresponsione.
L'emissione della busta paga importa il riconoscimento da parte della azienda della effettuazione della prestazione lavorativa e del credito vantato.
Era onere della curatela, non costituitasi, fornire la prova dell'avvenuto adempimento prova del tutto disattesa;
manca pertanto la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria.
Va pertanto accolta l'opposizione con ammissione della somma di € 1899,51 di cui € 190,55 a titolo di TFR, con privilegio ex art. 2751 bis c.c.
Le spese seguono la soccombenza tenuto conto della assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla opposizione:
1) In accoglimento della opposizione ammette allo stato passivo del Controparte_1
il credito di per la somma di € 1899,51, di cui € 190.55 quale quota TFR,
[...] Parte_1
oltre interessi legali sino alla data della dichiarazione di fallimento, con privilegio mobiliare ex art. 2751 bis c.c..
2) condanna parte soccombente alle spese di lite che liquida in € 700,00 per compensi oltre accessori di legge, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Dott. Raffaele Califano