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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/05/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11654/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11654/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv.SOLDI MANUEL Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv.BOLLANI DAVIDE e Controparte_1 C.F._2
l'avv.BOLLANI ANDREA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: Pers Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto del padre d'incontrarlo e tenerlo con sé come da condizioni di separazione che si intendono richiamate (almeno due sere settimanali e due fine settimana al mese secondo la regola dell'alternanza).
Dichiarare tenuto il signor al versamento, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e sino Controparte_1 alla loro indipendenza economica, della somma complessiva di Euro 550,00 mensil da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia, noto alle parti.
pagina 1 di 2 Spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.9.2023, chiedeva la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Calcinato (Bs) in data Controparte_1
Per_ Pers 27/06/2009, da cui erano nati i figli il 9.9.2005, il 10.11.2006) 4.2.2014, premettendo Per_2
che i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 12.3.2020 pronunciava decreto di omologa di separazione personale alle concordate condizioni.
Si è costituito il resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 9.4.2024, all'esito del tentativo di conciliazione la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
All'udienza del 29.5.2025, all'esito di rinvii per trattative, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusionali ed alle impugnazioni.
***
Preliminarmente, il Collegio prende atto in dispositivo dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di divorzio n.
1587/2024 del 16.4.2024,
1) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11654/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv.SOLDI MANUEL Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv.BOLLANI DAVIDE e Controparte_1 C.F._2
l'avv.BOLLANI ANDREA
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/05/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: Pers Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e diritto del padre d'incontrarlo e tenerlo con sé come da condizioni di separazione che si intendono richiamate (almeno due sere settimanali e due fine settimana al mese secondo la regola dell'alternanza).
Dichiarare tenuto il signor al versamento, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e sino Controparte_1 alla loro indipendenza economica, della somma complessiva di Euro 550,00 mensil da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di
Brescia, noto alle parti.
pagina 1 di 2 Spese legali compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.9.2023, chiedeva la pronuncia di cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con , celebrato in Calcinato (Bs) in data Controparte_1
Per_ Pers 27/06/2009, da cui erano nati i figli il 9.9.2005, il 10.11.2006) 4.2.2014, premettendo Per_2
che i coniugi comparivano avanti al Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 12.3.2020 pronunciava decreto di omologa di separazione personale alle concordate condizioni.
Si è costituito il resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e comparse le parti all'udienza del 9.4.2024, all'esito del tentativo di conciliazione la causa era rimessa al Collegio per la decisione sul solo status, richiesta dalle parti.
All'udienza del 29.5.2025, all'esito di rinvii per trattative, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini conclusionali ed alle impugnazioni.
***
Preliminarmente, il Collegio prende atto in dispositivo dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole, non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza parziale di divorzio n.
1587/2024 del 16.4.2024,
1) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 29.5.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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