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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2112/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2112/2021
Oggi all'udienza del 10 marzo 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Alle ore 16,00, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 2112/2021 R.G., promossa
Da
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Viale Michelangelo Parte_1
n. 2315 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana Li Vigni del foro di C.F._1
Palermo, (fax 091.589470 pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio professionale sito in Palermo, via Alfonso Borrelli n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione Attrice- pagina 1 di 9 Contro con sede legale in Palermo, Viale Regina Elena nn. 37/39 (C.F. e P.I. _1
in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, sig.ra P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso e nello studio
[...] dell'avv. Antonino Brucoli (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3 procura ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma terzo, c.p.c. conferita in calce al presente atto, firmata digitalmente, allegata alla busta telematica e costituente ad ogni effetto di legge parte integrante del presente atto, difensore il quale intende altresì formalmente dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. di volere ricevere le comunicazioni anche per il tramite della propria e–mail ( e per il tramite del telefax Email_2
(091/5640923)
-Convenuta -
E nei confronti di
(GIÀ Controparte_3 [...]
), con sede in Verona, Lungadige Controparte_4
Cangrande n. 16, iscritta al n. REA VR-9962 – Partita I.V.A. , in persona del P.IVA_2 procuratore Dott. , delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto Controparte_5 del 19 febbraio 2019, rep. n° 15486, racc. n° 8708, Notaio Dott. Persona_1 elettivamente domiciliato in Palermo in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso e nello studio dell'avv. Antonino Brucoli (C.F. ), che la rappresenta e CodiceFiscale_3 difende giusta procura ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma terzo, c.p.c. conferita in calce al presente atto, firmata digitalmente, allegata alla busta telematica e costituente ad ogni effetto di legge parte integrante del presente atto, difensore il quale intende altresì formalmente dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. di volere ricevere le comunicazioni anche per il tramite della propria e–mail ( e Email_2 per il tramite del telefax (091/5640923) Convenuta
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
pagina 2 di 9
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice conveniva in giudizio la società e la compagnia Parte_1 _1
, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno Controparte_3 patrimoniale e non patrimoniale in suo favore, pari ad €in € 9.363,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto asseritamente responsabili ex art. 2051 c.c. di un sinistro da lei subito in data 10.06.2017 all'interno della sala ricevimenti della società _1
Evidenziava l'attrice che nel giorno predetto , alle ore 00.30 circa, al termine del trattenimento per la ricorrenza del venticinquesimo anniversario di matrimonio dei coniugi - Pt_2 [...]
, tenutosi presso il ristorante Charleston, sito in viale Regina Elena n. 37/39 Mondello CP_6
Palermo, cadeva dalle scale esterne della detta struttura che conducono alla sala di trattenimento stante l'assenza dei dispositivi di protezione necessari per la tutela delle persone, evidenziando inoltre che i gradini erano scarsamente illuminati, senza dispositivi antiscivolo e all'inizio della scalinata era collocato un finto e/o mezzo scalino molto pericoloso e che adiacente al corrimano erano posizionatae sui gradini delle lanterne con candele accese che precludevano l'utilizzo del passamano / corrimano. In conseguenza della caduta l'attrice si procurava lesioni fisiche , nella specie una frattura scomposta del gomito sinistro, come da documentazione medica che allegava , per le quali chiedeva di essere risarcita.
Si costituiva in giudizio la societa convenuta la quale contestava , nel merito, la _1 domanda di parte attrice assumendo che la descrizione dello stato dei luoghi fornita dall'attrice non corrispondeva a quella reale;
negava infatti la presenza di insidie sui luoghi per come raffigurata dalla fotografie versate in atti evidenzando che le cause dell'incidente erano da attribuirsi all'esclusiva responsabilità dell'attrice. Per tutte le ragioni esposte la società convenuta chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree.
Si costituiva la compagnia la quale eccepiva in primo luogo il Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e la conseguenziale inammissibilità della chiamata in causa della medesima da parte dell'attrice assumendo che nell'assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato e assicuratore (cfr.
Cass. 5.12.2008, n. 28834; Cass. 8.3.2007, n. 5306; Cass. 9.8.2003, n. 12049). In linea subordinata,
pagina 3 di 9 e nel merito, aderendo alle difese della convenuta contestava la domanda CP_7
ritenendola non provata e comunque infondata
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale e CTU medica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
In limine litis, l'azione intentata è stata prospettata come inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c..
Nei confronti della compagnia di assicurazione s'impone la declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria formulata dall'attrice per difetto della condizione data dalla cd. possibilità giuridica e della legittimazione passiva a resistere, proposta direttamente nei confronti dell'assicurazione della società attrice non essendo prevista dalla legge tale _1 automatica esperibilità.
Infatti, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (v. ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8885).
Ciò premesso, nel merito, la domanda non è fondata e deve essere rigettata.
La fattispecie in esame va ricondotta al disposto dell'art. 2051 c.c. che disciplina le ipotesi di responsabilità da cose in custodia.
Detta norma pone – secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente – a carico del soggetto danneggiato, unicamente l'onere della prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa da altri custodita. Ne consegue che “il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (si veda Cass. Civ., III 10.03.2009 n. 5741).
pagina 4 di 9 In definitiva, secondo l'orientamento ormai maggioritario in tema di responsabilità ex 2051
c.c., una volta che il danneggiato abbia provato il danno e il nesso eziologico tra la cosa e il danno stesso, il convenuto – custode, per andare esente da responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (Cass. n. 8106/06; Cass. n. 11227/08).
Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso.
L'art. 2051 c.c., in linea teorica, trova quindi applicazione anche nelle ipotesi di cose inerti che siano potenzialmente lesive (Cass. 20.05.2009 n. 11695); nel qual caso, però, secondo l'indirizzo della Cassazione, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 16527/03; Cass. 20601/10; Cass. n. 7125/2013).
Nel caso in esame, dall'espletata istruttoria, emerge per l'appunto l'insussistenza del predetto nesso di causalità.
Ed invero, in punto di dinamica , parte attrice non ha fornito prova adeguata a corroborare i fatti come esposti in citazione.
In particolare sostiene in citazione parte attrice di essere caduta “ dalle scale esterne della detta struttura che conducono alla sala di trattenimento stante l'assenza dei dispositivi di protezione necessari per la tutela delle persone, evidenziando inoltre che i gradini erano scarsamente illuminati, senza dispositivi antiscivolo e all'inizio della scalinata era collocato un finto e/o mezzo scalino molto pericoloso e che adiacente al corrimano erano posizionatae sui gradini delle lanterne con candele accese che precludevano l'utilizzo del passamano / corrimano”.
pagina 5 di 9 A tal fine , in sede istruttoria , ha chiesto di provare il fatto dedotto a mezzo l'escussione di due prove testimoniali la signora e la signora rispettivamente NA Tes_1 Testimone_2
e LL di parte attrice.
Ora , mentre la prova testimoniale della non appare di alcuna utilità ai fini della Tes_1
dinamica , posto che la stessa ha dichiarato di non avere assistito al sinistro poiché “ADR:
Quando mia NA è caduta io ero all'interno della sala che si trovava al di sopra della scala. Io non ho assisto alla caduta , quando sono sopraggiunta ho visto mia NA alla fine della scala a terra con il braccio dolorante”.
Riguardo, invece, alla testimonianza resa dalla teste quest'ultima, che Testimone_2
invece ha riferito di avere assistito al sinistro perché in quel momento si trovava accanto alla LL ( e precisamente sottobraccio all'attrice ha riferito che la Parte_1
LL è caduta nel secondo /terzo gradino durante la discesa( cfr verbale udienza teste
“ADR: Al momento della caduta io mi trovavo accanto a mia LL, anzi ricordo che poiché non Tes_2 potevamo appoggiarci al corrimano ci siamo sorrette sottobraccio l'una all'altra , ed in fatti quando mia LL è caduta nel modo di trattenersi mi ha spina tant'è che anche io sono caduta ed ho sbattuto la testa. Mia LL è caduta credo nel secondo o terzo gradino durante a discesa.” ADR: All'inizio siamo entrate sempre attraverso quella scala. ADR: Riconosco i luoghi del sinistro nelle foto che mi vengono mostrate.”) , ovvero diversamente dalla dinamica offerta in citazione, secondo cui la caduta si è verificata a causa di un gradino posto “ all'inizio della scalinata era collocato un finto e/o mezzo scalino molto pericoloso “.
Per quanto concerne, poi, lo stato dei luoghi al momento del sinistro, l'attrice non ha contestato che le fotografie dimesse da parte convenuta ( doc. 2) Controparte_3
raffigurassero le medesime condizioni sussistenti al momento del sinistro, luoghi peraltro riconosciuti dalla teste di parte attrice Tes_2
Per tale ragione, in assenza di specifiche contestazioni ai sensi dell'articolo 115 c.p.c, si deve ritenere provato che lo stato dei luoghi al momento dell'incidente corrispondesse sostanzialmente a quello raffigurato nelle fotografie menzionate.
Dalla visione delle immagini emerge chiaramente che le scale erano dotate di corrimano , che la scala era abbastanza ampia con un alzata regolare, ed inoltre la stessa presenta una pavimentazione in mattoni per esterno per nulla scivolosi.
La circostanza , poi, che la stessa parte attrice non si è servita del corrimano , perché lungo la scala vi erano poste delle “lanterne con candele” , da un lato sconfessa la dedotta carenza di pagina 6 di 9 luminosità, dall'altro non prova come la presenza delle lanterne lungo la scala ne impediva l'utilizzo.
Oltre a quanto sin'ora esposto, va evidenziato come nel corso dell'istruttoria la teste
, che era presente al momento della caduta ha così dichiarato “ ADR: Mia LL è Tes_2 caduta mentre scendevamo la scala improvvisamente , ma non so dire com' è successo.”.
In tale contesto probatorio, deve, quindi, escludersi che l'evento fosse stato provocato da una anomalia della scala , quanto piuttosto ad una disattenzione della stessa danneggiata la quale nel discendere la scala non vi ha prestato la dovuta attenzione .
Deve , dunque, ravvisarsi che tale comportamento della danneggiata ha rivestito un ruolo di causa esclusiva del danno.
E' noto invero che, allorquando il danno sia dipeso non da un dinamismo sviluppatosi nella cosa per effetto della sua anomalia, ma dalla concorrente condotta dell'uomo, è necessario, ai fini della configurazione del nesso causale, che la condizione della cosa abbia comunque comportato di per sé una situazione obiettiva di pericolo, tale da rendere altamente probabile la verificazione dell'evento dannoso.
Alla luce delle complessive risultanze processuali, deve dunque escludersi che parte attrice abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio e, ancor più in radice, a quello di allegazione, non essendo emersi elementi idonei ad apprezzare l'efficienza causale dei gradino e più in generale della condizione dei luoghi nella eziologia del danno.
E', quello del nesso causale tra la condizione anomala o potenzialmente lesiva della cosa e il danno, il contenuto tipico e -d'altronde- unico dell'onere probatorio gravante sull'infortunato che agisca per il risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha invero più volte rimarcato la natura squisitamente oggettiva, del titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., tale cioè da prescindere dalla colpa in quanto < mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo … Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso al figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa … la dottrina parla al riguardo di rischio da custodia, più che di colpa nella custodia>> (Cass. civ., Sez. III, 22/02/2012, n. 2562); L'art. 2051 c.c. non prevede una pagina 7 di 9 responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode (Cass. Civ., sez. VI, 16/05/2017, n. 12027).
La custodia, perno dell'imputazione delle conseguenze dannose indotte dalla cosa, designa una relazione di fatto tra un soggetto ed una res, un rapporto di signoria cui fa da contrappeso l'assunzione di responsabilità per il danno che essa possa arrecare a terzi:
“ragione giustificatrice di tale forma di responsabilità (è) la sua natura e funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria … sulla cosa che entra o può entrare a in contatto con la generalità dei consociati” (Cass. Civ., ord, sez. III, 1.2.2018 n. 2480, in parte motiva).
La natura sostanzialmente oggettiva della responsabilità da cosa in custodia, se preclude la verifica della diligenza del custode, recede tuttavia innanzi a fattori in grado di incidere, troncandolo, sul nesso di derivazione causale tra cosa ed evento, quale essenzialmente il caso fortuito: “Poichè la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047,
2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anzichè alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi” (Cass. civ. Sez.III, 25.7.2008, n. 20427, in motivazione).
Il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, (in questo senso,
Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, nonché tra le altre, Cass. 10 marzo 2005, n. 5326; Cass. 10 agosto 2004, n. 15429). Entro la categoria del caso fortuito rientra il fatto del terzo: il caso fortuito va, infatti, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. 10 marzo 2005, n. 5326; Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass. 26 febbraio 1994, n. 1947).
pagina 8 di 9 La ricognizione dell'istituto appena operata consente di comprendere come, con riguardo alla ripartizione tra le parti dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c, il danneggiato è gravato della dimostrazione che il fatto dannoso si è verificato a causa della res custodita, mentre il custode può esimersi da responsabilità dimostrando di non avere potuto far nulla per evitare il danno che, tradotto altrimenti, equivale a dimostrare che il danno è conseguenza di una serie causale autonoma, perché solo occasionata, ma non anche causata dalla res, innescata dal fortuito.
Ebbene, nella vicenda in esame, in cui è dato conoscere unicamente che l'attrice è caduta nel discendere la scala del tutto priva di anomalia , ed in condizioni di illuminazione (se pure soffusa), ma certamente tali da farne percepire la presenza, manca il primo, fondamentale, tassello per la costruzione della responsabilità da cosa in custodia, ovvero la dimostrazione che proprio ed esattamente la res sia la causa efficiente del danno sofferto dall'attrice in conseguenza della caduta.
Conclusivamente, la domanda di parte attrice non potrà trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Pur tuttavia, in considerazione del fatto dedotto in causa, posto che è risultato comprovato in causa la caduta dell'attrice all'interno dei locali della società convenuta , si _1
compensano tra tutte le parti in causa, le spese e le competenze di giudizio;
mentre le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte attrice .
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 10.03.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2112/2021
Oggi all'udienza del 10 marzo 2025 tenuta dal giudice onorario dott. Giuseppina Notonica;
visto il proprio provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127, comma 3, C.P.C., cosi come introdotto dall'art. 3, comma 10, D.lgs. 10 ottobre 2022 nr. 149;
lette le note scritte depositate da entrambi i procuratori delle parti;
Il G.O.T.
Alle ore 16,00, provvede alla decisione ex art. 127ter cpc come di seguito:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
Nella persona del G.O.T. Dott.ssa Giuseppina Notonica, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc , la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile n. 2112/2021 R.G., promossa
Da
nata a [...] il [...] ed ivi residente, Viale Michelangelo Parte_1
n. 2315 C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Gaetana Li Vigni del foro di C.F._1
Palermo, (fax 091.589470 pec: ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il suo studio professionale sito in Palermo, via Alfonso Borrelli n. 4, giusta procura in calce all'atto di citazione Attrice- pagina 1 di 9 Contro con sede legale in Palermo, Viale Regina Elena nn. 37/39 (C.F. e P.I. _1
in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, sig.ra P.IVA_1 Controparte_2
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso e nello studio
[...] dell'avv. Antonino Brucoli (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta CodiceFiscale_3 procura ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma terzo, c.p.c. conferita in calce al presente atto, firmata digitalmente, allegata alla busta telematica e costituente ad ogni effetto di legge parte integrante del presente atto, difensore il quale intende altresì formalmente dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. di volere ricevere le comunicazioni anche per il tramite della propria e–mail ( e per il tramite del telefax Email_2
(091/5640923)
-Convenuta -
E nei confronti di
(GIÀ Controparte_3 [...]
), con sede in Verona, Lungadige Controparte_4
Cangrande n. 16, iscritta al n. REA VR-9962 – Partita I.V.A. , in persona del P.IVA_2 procuratore Dott. , delegato alla rappresentanza e firma sociale giusto Atto Controparte_5 del 19 febbraio 2019, rep. n° 15486, racc. n° 8708, Notaio Dott. Persona_1 elettivamente domiciliato in Palermo in Palermo, Via Giovanni Pacini n. 12, presso e nello studio dell'avv. Antonino Brucoli (C.F. ), che la rappresenta e CodiceFiscale_3 difende giusta procura ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma terzo, c.p.c. conferita in calce al presente atto, firmata digitalmente, allegata alla busta telematica e costituente ad ogni effetto di legge parte integrante del presente atto, difensore il quale intende altresì formalmente dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. di volere ricevere le comunicazioni anche per il tramite della propria e–mail ( e Email_2 per il tramite del telefax (091/5640923) Convenuta
Oggetto : risarcimento ex art. 2051 cc
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando, così provvede :
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.
pagina 2 di 9
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attrice conveniva in giudizio la società e la compagnia Parte_1 _1
, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno Controparte_3 patrimoniale e non patrimoniale in suo favore, pari ad €in € 9.363,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria, in quanto asseritamente responsabili ex art. 2051 c.c. di un sinistro da lei subito in data 10.06.2017 all'interno della sala ricevimenti della società _1
Evidenziava l'attrice che nel giorno predetto , alle ore 00.30 circa, al termine del trattenimento per la ricorrenza del venticinquesimo anniversario di matrimonio dei coniugi - Pt_2 [...]
, tenutosi presso il ristorante Charleston, sito in viale Regina Elena n. 37/39 Mondello CP_6
Palermo, cadeva dalle scale esterne della detta struttura che conducono alla sala di trattenimento stante l'assenza dei dispositivi di protezione necessari per la tutela delle persone, evidenziando inoltre che i gradini erano scarsamente illuminati, senza dispositivi antiscivolo e all'inizio della scalinata era collocato un finto e/o mezzo scalino molto pericoloso e che adiacente al corrimano erano posizionatae sui gradini delle lanterne con candele accese che precludevano l'utilizzo del passamano / corrimano. In conseguenza della caduta l'attrice si procurava lesioni fisiche , nella specie una frattura scomposta del gomito sinistro, come da documentazione medica che allegava , per le quali chiedeva di essere risarcita.
Si costituiva in giudizio la societa convenuta la quale contestava , nel merito, la _1 domanda di parte attrice assumendo che la descrizione dello stato dei luoghi fornita dall'attrice non corrispondeva a quella reale;
negava infatti la presenza di insidie sui luoghi per come raffigurata dalla fotografie versate in atti evidenzando che le cause dell'incidente erano da attribuirsi all'esclusiva responsabilità dell'attrice. Per tutte le ragioni esposte la società convenuta chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree.
Si costituiva la compagnia la quale eccepiva in primo luogo il Controparte_3
difetto di legittimazione passiva e la conseguenziale inammissibilità della chiamata in causa della medesima da parte dell'attrice assumendo che nell'assicurazione della responsabilità civile il danneggiato è terzo estraneo rispetto al rapporto tra assicurato e assicuratore (cfr.
Cass. 5.12.2008, n. 28834; Cass. 8.3.2007, n. 5306; Cass. 9.8.2003, n. 12049). In linea subordinata,
pagina 3 di 9 e nel merito, aderendo alle difese della convenuta contestava la domanda CP_7
ritenendola non provata e comunque infondata
Venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed istruita la causa con acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, prova testimoniale e CTU medica, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
In limine litis, l'azione intentata è stata prospettata come inquadrata nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 2051 c.c..
Nei confronti della compagnia di assicurazione s'impone la declaratoria di inammissibilità dell'azione risarcitoria formulata dall'attrice per difetto della condizione data dalla cd. possibilità giuridica e della legittimazione passiva a resistere, proposta direttamente nei confronti dell'assicurazione della società attrice non essendo prevista dalla legge tale _1 automatica esperibilità.
Infatti, nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato, e ciò anche nell'eventualità in cui l'indennità venga pagata - materialmente - direttamente al terzo ai sensi dell'art. 1917, comma 2, c.c. Da ciò consegue che, non sussistendo un rapporto immediato e diretto tra l'assicuratore ed il terzo, quest'ultimo, in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore (v. ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8885).
Ciò premesso, nel merito, la domanda non è fondata e deve essere rigettata.
La fattispecie in esame va ricondotta al disposto dell'art. 2051 c.c. che disciplina le ipotesi di responsabilità da cose in custodia.
Detta norma pone – secondo l'interpretazione giurisprudenziale ormai prevalente – a carico del soggetto danneggiato, unicamente l'onere della prova del danno e della sua derivazione causale dalla cosa da altri custodita. Ne consegue che “il custode convenuto è onerato di fornire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (si veda Cass. Civ., III 10.03.2009 n. 5741).
pagina 4 di 9 In definitiva, secondo l'orientamento ormai maggioritario in tema di responsabilità ex 2051
c.c., una volta che il danneggiato abbia provato il danno e il nesso eziologico tra la cosa e il danno stesso, il convenuto – custode, per andare esente da responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore causale estraneo alla sua sfera soggettiva e idoneo ad interrompere quel nesso di causalità (Cass. n. 8106/06; Cass. n. 11227/08).
Quanto al contenuto della prova da darsi da parte del danneggiato, oltre a quella relativa al fatto che l'incidente si sia effettivamente verificato nel luogo d'incidenza delle particolari condizioni della cosa, va fornita la prova che esso appaia come conseguenza normale di queste condizioni, potenzialmente lesive, possedute dalla cosa (cfr. Cass. n. 5977/12), non necessariamente per la sua intrinseca pericolosità, ma tali che la cosa, per la sua natura o per l'insorgenza in essa di agenti dannosi (cfr. Cass. n. 28811/08), sia stata causa dell'evento dannoso.
L'art. 2051 c.c., in linea teorica, trova quindi applicazione anche nelle ipotesi di cose inerti che siano potenzialmente lesive (Cass. 20.05.2009 n. 11695); nel qual caso, però, secondo l'indirizzo della Cassazione, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. n. 16527/03; Cass. 20601/10; Cass. n. 7125/2013).
Nel caso in esame, dall'espletata istruttoria, emerge per l'appunto l'insussistenza del predetto nesso di causalità.
Ed invero, in punto di dinamica , parte attrice non ha fornito prova adeguata a corroborare i fatti come esposti in citazione.
In particolare sostiene in citazione parte attrice di essere caduta “ dalle scale esterne della detta struttura che conducono alla sala di trattenimento stante l'assenza dei dispositivi di protezione necessari per la tutela delle persone, evidenziando inoltre che i gradini erano scarsamente illuminati, senza dispositivi antiscivolo e all'inizio della scalinata era collocato un finto e/o mezzo scalino molto pericoloso e che adiacente al corrimano erano posizionatae sui gradini delle lanterne con candele accese che precludevano l'utilizzo del passamano / corrimano”.
pagina 5 di 9 A tal fine , in sede istruttoria , ha chiesto di provare il fatto dedotto a mezzo l'escussione di due prove testimoniali la signora e la signora rispettivamente NA Tes_1 Testimone_2
e LL di parte attrice.
Ora , mentre la prova testimoniale della non appare di alcuna utilità ai fini della Tes_1
dinamica , posto che la stessa ha dichiarato di non avere assistito al sinistro poiché “ADR:
Quando mia NA è caduta io ero all'interno della sala che si trovava al di sopra della scala. Io non ho assisto alla caduta , quando sono sopraggiunta ho visto mia NA alla fine della scala a terra con il braccio dolorante”.
Riguardo, invece, alla testimonianza resa dalla teste quest'ultima, che Testimone_2
invece ha riferito di avere assistito al sinistro perché in quel momento si trovava accanto alla LL ( e precisamente sottobraccio all'attrice ha riferito che la Parte_1
LL è caduta nel secondo /terzo gradino durante la discesa( cfr verbale udienza teste
“ADR: Al momento della caduta io mi trovavo accanto a mia LL, anzi ricordo che poiché non Tes_2 potevamo appoggiarci al corrimano ci siamo sorrette sottobraccio l'una all'altra , ed in fatti quando mia LL è caduta nel modo di trattenersi mi ha spina tant'è che anche io sono caduta ed ho sbattuto la testa. Mia LL è caduta credo nel secondo o terzo gradino durante a discesa.” ADR: All'inizio siamo entrate sempre attraverso quella scala. ADR: Riconosco i luoghi del sinistro nelle foto che mi vengono mostrate.”) , ovvero diversamente dalla dinamica offerta in citazione, secondo cui la caduta si è verificata a causa di un gradino posto “ all'inizio della scalinata era collocato un finto e/o mezzo scalino molto pericoloso “.
Per quanto concerne, poi, lo stato dei luoghi al momento del sinistro, l'attrice non ha contestato che le fotografie dimesse da parte convenuta ( doc. 2) Controparte_3
raffigurassero le medesime condizioni sussistenti al momento del sinistro, luoghi peraltro riconosciuti dalla teste di parte attrice Tes_2
Per tale ragione, in assenza di specifiche contestazioni ai sensi dell'articolo 115 c.p.c, si deve ritenere provato che lo stato dei luoghi al momento dell'incidente corrispondesse sostanzialmente a quello raffigurato nelle fotografie menzionate.
Dalla visione delle immagini emerge chiaramente che le scale erano dotate di corrimano , che la scala era abbastanza ampia con un alzata regolare, ed inoltre la stessa presenta una pavimentazione in mattoni per esterno per nulla scivolosi.
La circostanza , poi, che la stessa parte attrice non si è servita del corrimano , perché lungo la scala vi erano poste delle “lanterne con candele” , da un lato sconfessa la dedotta carenza di pagina 6 di 9 luminosità, dall'altro non prova come la presenza delle lanterne lungo la scala ne impediva l'utilizzo.
Oltre a quanto sin'ora esposto, va evidenziato come nel corso dell'istruttoria la teste
, che era presente al momento della caduta ha così dichiarato “ ADR: Mia LL è Tes_2 caduta mentre scendevamo la scala improvvisamente , ma non so dire com' è successo.”.
In tale contesto probatorio, deve, quindi, escludersi che l'evento fosse stato provocato da una anomalia della scala , quanto piuttosto ad una disattenzione della stessa danneggiata la quale nel discendere la scala non vi ha prestato la dovuta attenzione .
Deve , dunque, ravvisarsi che tale comportamento della danneggiata ha rivestito un ruolo di causa esclusiva del danno.
E' noto invero che, allorquando il danno sia dipeso non da un dinamismo sviluppatosi nella cosa per effetto della sua anomalia, ma dalla concorrente condotta dell'uomo, è necessario, ai fini della configurazione del nesso causale, che la condizione della cosa abbia comunque comportato di per sé una situazione obiettiva di pericolo, tale da rendere altamente probabile la verificazione dell'evento dannoso.
Alla luce delle complessive risultanze processuali, deve dunque escludersi che parte attrice abbia compiutamente assolto al proprio onere probatorio e, ancor più in radice, a quello di allegazione, non essendo emersi elementi idonei ad apprezzare l'efficienza causale dei gradino e più in generale della condizione dei luoghi nella eziologia del danno.
E', quello del nesso causale tra la condizione anomala o potenzialmente lesiva della cosa e il danno, il contenuto tipico e -d'altronde- unico dell'onere probatorio gravante sull'infortunato che agisca per il risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha invero più volte rimarcato la natura squisitamente oggettiva, del titolo di responsabilità ex art. 2051 c.c., tale cioè da prescindere dalla colpa in quanto < mero rapporto di custodia e solo lo stato di fatto e non l'obbligo di custodia può assumere rilievo … Il profilo del comportamento del responsabile è di per sé estraneo alla struttura della normativa;
né può esservi reintrodotto attraverso al figura della presunzione di colpa per mancata diligenza della custodia, giacché il solo limite previsto dall'articolo in esame è
l'esistenza del caso fortuito ed in genere si esclude che il limite del fortuito si identifichi con l'assenza di colpa … la dottrina parla al riguardo di rischio da custodia, più che di colpa nella custodia>> (Cass. civ., Sez. III, 22/02/2012, n. 2562); L'art. 2051 c.c. non prevede una pagina 7 di 9 responsabilità aquiliana, ovvero non richiede alcuna negligenza nella condotta che si pone in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva, che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito, e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode (Cass. Civ., sez. VI, 16/05/2017, n. 12027).
La custodia, perno dell'imputazione delle conseguenze dannose indotte dalla cosa, designa una relazione di fatto tra un soggetto ed una res, un rapporto di signoria cui fa da contrappeso l'assunzione di responsabilità per il danno che essa possa arrecare a terzi:
“ragione giustificatrice di tale forma di responsabilità (è) la sua natura e funzione di contrappeso al riconoscimento di una signoria … sulla cosa che entra o può entrare a in contatto con la generalità dei consociati” (Cass. Civ., ord, sez. III, 1.2.2018 n. 2480, in parte motiva).
La natura sostanzialmente oggettiva della responsabilità da cosa in custodia, se preclude la verifica della diligenza del custode, recede tuttavia innanzi a fattori in grado di incidere, troncandolo, sul nesso di derivazione causale tra cosa ed evento, quale essenzialmente il caso fortuito: “Poichè la responsabilità si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poichè il limite della responsabilità risiede nell'intervento di un fattore (il caso fortuito) che attiene non ad un comportamento del responsabile (come nelle prove liberatorie degli artt. 2047,
2048, 2050 e 2054 c.c.), ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che la rilevanza del fortuito attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anzichè alla cosa che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi” (Cass. civ. Sez.III, 25.7.2008, n. 20427, in motivazione).
Il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, (in questo senso,
Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, nonché tra le altre, Cass. 10 marzo 2005, n. 5326; Cass. 10 agosto 2004, n. 15429). Entro la categoria del caso fortuito rientra il fatto del terzo: il caso fortuito va, infatti, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. 10 marzo 2005, n. 5326; Cass. 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass. 26 febbraio 1994, n. 1947).
pagina 8 di 9 La ricognizione dell'istituto appena operata consente di comprendere come, con riguardo alla ripartizione tra le parti dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c, il danneggiato è gravato della dimostrazione che il fatto dannoso si è verificato a causa della res custodita, mentre il custode può esimersi da responsabilità dimostrando di non avere potuto far nulla per evitare il danno che, tradotto altrimenti, equivale a dimostrare che il danno è conseguenza di una serie causale autonoma, perché solo occasionata, ma non anche causata dalla res, innescata dal fortuito.
Ebbene, nella vicenda in esame, in cui è dato conoscere unicamente che l'attrice è caduta nel discendere la scala del tutto priva di anomalia , ed in condizioni di illuminazione (se pure soffusa), ma certamente tali da farne percepire la presenza, manca il primo, fondamentale, tassello per la costruzione della responsabilità da cosa in custodia, ovvero la dimostrazione che proprio ed esattamente la res sia la causa efficiente del danno sofferto dall'attrice in conseguenza della caduta.
Conclusivamente, la domanda di parte attrice non potrà trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Pur tuttavia, in considerazione del fatto dedotto in causa, posto che è risultato comprovato in causa la caduta dell'attrice all'interno dei locali della società convenuta , si _1
compensano tra tutte le parti in causa, le spese e le competenze di giudizio;
mentre le spese di CTU restano definitivamente a carico di parte attrice .
Così deciso in Palermo all'udienza odierna del 10.03.2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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