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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/11/2025, n. 4836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4836 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL MA, nella causa iscritta al N. 6751/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CUPPARI Parte_1
LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 18.10.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CUPPARI LUCA, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenute sufficienti la documentazione medica e le relazioni di consulenza in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 66%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “depressione ricorrente in trattamento psico-farmacologico, con dipendenza (alcool).
Insufficienza aortica trattata con impianto di protesi biologica nel 2002 e successivamente sottoposto a reintervento con impianto di protesi meccanica (2016). In trattamento continuativo con anticoagulanti. Ipertensione arteriosa. Lieve dismetria degli arti inferiori conseguente ad intervento di osteosintesi femorale sinistra”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- Cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi: 25%. (Codice 6409);
- Sindrome depressiva endogena media”: 41% - 50%. (Codice 2209)
- “Esiti di frattura a carico dell'arto inferiore con residuo accorciamento superiore a 3 cm” una percentuale del 5%-10% (ICD9CM 827.0, linee guida . CP_1
Applicando la formula riduzionistica di HA e valutando per tutti i codici il valore massimo si giunge ad una percentuale del 66 (sessantasei)% assolutamente sovrapponibile a quanto stimato in sede amministrativa.”
Anzitutto, in particolare per la sindrome depressiva endogena media il C.T.U. ha errato sul primo punto, poiché non ha quantificato una precisa percentuale, indicando soltanto il range (41%- 50%) previsto dal codice
2209 e per gli esiti dell'intervento di osteosintesi femorale sinistra
(accorciamento di 3 cm), patologia non tabellata, non si è attenuto ai criteri e principi previsti nelle Tabelle di legge, attribuendo una percentuale del 5% - 10% prevista dal ICD9CM 827.0 delle linee guida CP_1
Orbene, mentre può condividersi l'applicazione alla patologia cardiaca del cod. 6409 con applicazione della percentuale fissa prevista da detto codice del
25%, alla sindrome depressiva, che è stata correttamente ascritta al codice 2209, va attribuita la percentuale massima del 50%, alla luce della gravità di detta patologia documentata dalle certificazioni psichiatriche, e agli esiti dell'intervento di osteosintesi femorale sinistra (accorciamento di 3 cm) va applicato, per analogia, il codice 7221, che valuta gli “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio”, che pfrevede una percentuale fissa del 30%.
Dette patologie vanno giudicate coesistenti poiché esplicano incidenza funzionale su apparati differenti, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo riduzionistico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 74%, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 12/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
OL MA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice OL MA, nella causa iscritta al N. 6751/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall' avv. CUPPARI Parte_1
LUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Indirizzo
Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. MORREALE AGNELLO GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59
PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal 18.10.2022, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. CUPPARI LUCA, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/04/2025, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla C.T.U. medico legale espletata in fase di A.T.P., ritenute sufficienti la documentazione medica e le relazioni di consulenza in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte. Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 66%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “depressione ricorrente in trattamento psico-farmacologico, con dipendenza (alcool).
Insufficienza aortica trattata con impianto di protesi biologica nel 2002 e successivamente sottoposto a reintervento con impianto di protesi meccanica (2016). In trattamento continuativo con anticoagulanti. Ipertensione arteriosa. Lieve dismetria degli arti inferiori conseguente ad intervento di osteosintesi femorale sinistra”.
Va condivisa la diagnosi operata dal C.T.U., ma non la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti. L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione, come detto, è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“- Cardiopatia valvolare aortica con applicazione di protesi: 25%. (Codice 6409);
- Sindrome depressiva endogena media”: 41% - 50%. (Codice 2209)
- “Esiti di frattura a carico dell'arto inferiore con residuo accorciamento superiore a 3 cm” una percentuale del 5%-10% (ICD9CM 827.0, linee guida . CP_1
Applicando la formula riduzionistica di HA e valutando per tutti i codici il valore massimo si giunge ad una percentuale del 66 (sessantasei)% assolutamente sovrapponibile a quanto stimato in sede amministrativa.”
Anzitutto, in particolare per la sindrome depressiva endogena media il C.T.U. ha errato sul primo punto, poiché non ha quantificato una precisa percentuale, indicando soltanto il range (41%- 50%) previsto dal codice
2209 e per gli esiti dell'intervento di osteosintesi femorale sinistra
(accorciamento di 3 cm), patologia non tabellata, non si è attenuto ai criteri e principi previsti nelle Tabelle di legge, attribuendo una percentuale del 5% - 10% prevista dal ICD9CM 827.0 delle linee guida CP_1
Orbene, mentre può condividersi l'applicazione alla patologia cardiaca del cod. 6409 con applicazione della percentuale fissa prevista da detto codice del
25%, alla sindrome depressiva, che è stata correttamente ascritta al codice 2209, va attribuita la percentuale massima del 50%, alla luce della gravità di detta patologia documentata dalle certificazioni psichiatriche, e agli esiti dell'intervento di osteosintesi femorale sinistra (accorciamento di 3 cm) va applicato, per analogia, il codice 7221, che valuta gli “esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio”, che pfrevede una percentuale fissa del 30%.
Dette patologie vanno giudicate coesistenti poiché esplicano incidenza funzionale su apparati differenti, con la conseguenza che per esse va applicato il calcolo riduzionistico, con cui si perviene a una percentuale complessiva di invalidità del 74%, con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin dalla data della domanda amministrativa.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 12/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025
LA GIUDICE
OL MA