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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7242/2024 introdotta da:
(SAN NICOLA LA RA (CE), 10/01/1961), con Parte_1 il patrocinio dell'avv. RUSSO EUGENIO;
RICORRENTE
e
(GERMANIA, 03/10/1966), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GALLIANO IDA;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare la cessazione
[...]
degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Riferivano di avere contratto matrimonio in AN LA La RA (CE) in data
27.03.1993, che dall'unione erano nate le figlie (18.12.1993) e Persona_1
(18.12.1993), e che con sentenza n. 21004/2014 il Tribunale di Roma Persona_2
aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Deducevano, a sostegno della domanda, che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “a)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/3/1993 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN LA La
RA (CE), atto n°7, parte II, serie A, anno 1993; b) Ordinare al Comune di AN
LA La RA (CE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) Dichiarare compensate le spese legali;
d) Omologare le seguenti condizioni: e) La casa coniugale sita in Roma alla Via Tiberina n. 130 viene assegnata alla Sig.ra che si impegna, unitamente al Parte_1
comproprietario, Sig. ad alienarla, come da intese raggiunte in Controparte_1
una scrittura privata ad hoc redatta, affidando apposito mandato ad una affidabile agenzia di mediazione immobiliare avente sede e competenza nel territorio dove è ubicato l'immobile; f) Le figlie e , non ancora Persona_1 Persona_2
autosufficienti economicamente, continueranno ad avere la residenza presso la madre ed è riservata loro la scelta dei giorni e delle ore per vedere il padre;
g) Il
Sig. a titolo di mantenimento delle figlie e Controparte_1 Persona_1
, versa alla Sig.ra la somma mensile di € 480,00. Persona_2 Parte_1
Tale somma sarà rivalutata annualmente e automaticamente agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Tale obbligo di mantenimento a carico del Sig. permarrà sino al 31/12/2024 anche se per tale data le figlie non Controparte_1
raggiungessero una loro autonomia e/o autosufficienza economica;
h) Il Sig. consente che la somma di € 480,00 mensile prevista al Controparte_1
precedente punto g) venga versata direttamente in favore della Sig.ra Pt_1
dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale
[...]
Amministrativo, Servizio trattamento Economico, con sede in Chieti così come, peraltro, già avviene tuttora in conseguenza di provvedimento del G.I. (All.5) emesso nel corso del giudizio di separazione;
i) Il Sig. si Controparte_1
impegna a riconoscere sino al 31/12/2024 il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio ANitario Nazionale di cui avessero bisogno le figlie e Persona_1
nonché le spese straordinarie da concordarsi preventivamente”. Persona_2
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/03/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e delle figlie, tenuto conto altresì dell'età di queste ultime, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7242/2024 R.G.V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN LA La
RA (CE) in data 27.03.1993 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AN LA La RA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 7, parte II, serie A, Uff. 1);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 19.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7242/2024 introdotta da:
(SAN NICOLA LA RA (CE), 10/01/1961), con Parte_1 il patrocinio dell'avv. RUSSO EUGENIO;
RICORRENTE
e
(GERMANIA, 03/10/1966), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
GALLIANO IDA;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, e Parte_1 CP_1
adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire dichiarare la cessazione
[...]
degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni ivi indicate.
Riferivano di avere contratto matrimonio in AN LA La RA (CE) in data
27.03.1993, che dall'unione erano nate le figlie (18.12.1993) e Persona_1
(18.12.1993), e che con sentenza n. 21004/2014 il Tribunale di Roma Persona_2
aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi. Deducevano, a sostegno della domanda, che da allora non vi era stata alcuna riconciliazione.
Le parti chiedevano pertanto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte: “a)
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 27/3/1993 e trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN LA La
RA (CE), atto n°7, parte II, serie A, anno 1993; b) Ordinare al Comune di AN
LA La RA (CE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) Dichiarare compensate le spese legali;
d) Omologare le seguenti condizioni: e) La casa coniugale sita in Roma alla Via Tiberina n. 130 viene assegnata alla Sig.ra che si impegna, unitamente al Parte_1
comproprietario, Sig. ad alienarla, come da intese raggiunte in Controparte_1
una scrittura privata ad hoc redatta, affidando apposito mandato ad una affidabile agenzia di mediazione immobiliare avente sede e competenza nel territorio dove è ubicato l'immobile; f) Le figlie e , non ancora Persona_1 Persona_2
autosufficienti economicamente, continueranno ad avere la residenza presso la madre ed è riservata loro la scelta dei giorni e delle ore per vedere il padre;
g) Il
Sig. a titolo di mantenimento delle figlie e Controparte_1 Persona_1
, versa alla Sig.ra la somma mensile di € 480,00. Persona_2 Parte_1
Tale somma sarà rivalutata annualmente e automaticamente agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati. Tale obbligo di mantenimento a carico del Sig. permarrà sino al 31/12/2024 anche se per tale data le figlie non Controparte_1
raggiungessero una loro autonomia e/o autosufficienza economica;
h) Il Sig. consente che la somma di € 480,00 mensile prevista al Controparte_1
precedente punto g) venga versata direttamente in favore della Sig.ra Pt_1
dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale
[...]
Amministrativo, Servizio trattamento Economico, con sede in Chieti così come, peraltro, già avviene tuttora in conseguenza di provvedimento del G.I. (All.5) emesso nel corso del giudizio di separazione;
i) Il Sig. si Controparte_1
impegna a riconoscere sino al 31/12/2024 il 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio ANitario Nazionale di cui avessero bisogno le figlie e Persona_1
nonché le spese straordinarie da concordarsi preventivamente”. Persona_2
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 27/03/1993, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. B] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e delle figlie, tenuto conto altresì dell'età di queste ultime, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
La natura del presente giudizio giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 7242/2024 R.G.V.G.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AN LA La
RA (CE) in data 27.03.1993 tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di AN LA La RA (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, atto n. 7, parte II, serie A, Uff. 1);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 19.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi