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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/12/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3552/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3552/2025, promossa con ricorso depositato il 08/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. C.F._1
residente in [...],
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano C.F. C.F._2
residente in [...], entrambi con l'Avv. Giovanna Zuccaro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione Olona (VA), in data 4 aprile 1983
(anno 1983 atto n. 8 parte II serie A) si sono separati consensualmente con verbale in data 10.02.2010 omologato con decreto del
12.03.2010 depositato il 12.03.2010; con la seguente figlia maggiorenne:
nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.09.2025, chiedevano pronuncia divorzile senza avanzare alcuna richiesta di somme a titolo di assegno divorzile in quanto, dotati ciascuno di proprio emolumento pensionistico, economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
04.04.1983, in Castiglione Olona (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castiglione Olona (VA) (anno 1983, atto n. 8, Parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 2 di 2
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3552/2025, promossa con ricorso depositato il 08/09/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F. C.F._1
residente in [...],
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino italiano C.F. C.F._2
residente in [...], entrambi con l'Avv. Giovanna Zuccaro
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castiglione Olona (VA), in data 4 aprile 1983
(anno 1983 atto n. 8 parte II serie A) si sono separati consensualmente con verbale in data 10.02.2010 omologato con decreto del
12.03.2010 depositato il 12.03.2010; con la seguente figlia maggiorenne:
nata il [...]. Per_1
pagina 1 di 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 08.09.2025, chiedevano pronuncia divorzile senza avanzare alcuna richiesta di somme a titolo di assegno divorzile in quanto, dotati ciascuno di proprio emolumento pensionistico, economicamente autosufficienti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
04.04.1983, in Castiglione Olona (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Castiglione Olona (VA) (anno 1983, atto n. 8, Parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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