TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 20/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1057/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
dott.ssa Federica Abiuso Giudice del.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1057/2024 promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BAROCCO ANNACHIARA;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni della parte ricorrente:
“in via principale a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovigo n. 1402/2020
r.g. 1) disporre l'affido super-esclusivo di di Persona_1 cittadinanza italiana e americana, CF , nata il [...], alla C.F._3
madre sig.ra , di cittadinanza italiana, nata a [...] il Parte_1
13.01.1984, c.f. , conseguentemente autorizzando quest'ultima ad C.F._1
adottare da sola tutte le decisioni riguardanti la figlia, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione – compresa la richiesta di documenti validi per
l'espatrio - senza necessità di preventivo consenso del padre, cui rimarrà piena facoltà di vigilanza;
2) considerato che ricade interamente sulla madre l'accudimento della bambina e che le esigenze di questa nel tempo, di pari passo con l'età, sono cresciute;
considerato inoltre che il padre recentemente ha dato prova di disporre di consistente disponibilità economica di cui non godeva al tempo del procedimento n. 1402/2020 r.g. del Tribunale di Rovigo, disporre a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie. in ogni caso - autorizzare la madre, la sig.ra a chiedere il rilascio di carta di Parte_1
identità valida per l'espatrio e di passaporto per la minore Persona_1
senza necessità di preventivo consenso del padre;
- ordinare al padre di
[...]
eliminare dai propri profili social materiali con le immagini della figlia fin tanto che questa non avrà compiuto i 14 anni di età”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2024, ha chiesto ex Parte_1
art. 337quinquies c.c. la modifica delle condizioni di cui al decreto del
Tribunale di Rovigo, n. 2338/2023 del 30.03.2023, con il quale era stato disciplinato l'affidamento, il collocamento e le visite della figlia minore
(28.07.2018), con il padre prevedendo Per_1 Controparte_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, il collocamento prevalente presso la stessa, le visite tra il padre e la figlia ogni volta lo stesso che fosse venuto in Italia (“alla presenza della madre o di altra persona di sua
fiducia tutti i giorni della sua permanenza per almeno tre ore al giorno e,
pag. 2/12 inoltre, che mantenga contatti con lei “anche attraverso videochiamate non meno di tre volte alla settimana”), e un assegno a carico del padre di euro
300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del proprio ricorso, la ha allegato che, in seguito Parte_1
all'emissione del decreto del 30.03.2023, il ha totalmente cessato Per_1
di versare il contributo al mantenimento di , sia ordinario che a titolo Per_1
di spese straordinarie, avendo il resistente riferito alla ricorrente di essere intenzionato a riprendere i versamenti solo una volta ottenuta la facoltà di frequentare la minore in totale libertà. La stessa ha inoltre evidenziato che il resistente, a partire dal marzo 2023, ha interrotto ogni contatto con la figlia,
prima per un mese, ed in seguito per il periodo più lungo di quattro mesi,
riprendendo in seguito ad effettuare video-chiamate sporadiche con la figlia,
nel corso delle quali lo stesso ha alimentato il conflitto genitoriale, senza manifestare reale interesse per le esigenze di . La ricorrente ha Per_1
evidenziato le difficoltà della figlia a costruire un rapporto con il padre per mezzo esclusivamente di infrequenti videochiamate, specificando di essersi rivolta ad una psicologa, al fine di coadiuvare la minore nei contatti con il padre, sempre discontinui. Da ultimo, la ha allegato che il Parte_1
è solito bloccare per più giorni l'utenza telefonica della stessa, Per_1
impedendole in tal modo di essere reperibile per le necessità della figlia, e ha evidenziato che il resistente aveva anche opposto il proprio rifiuto alla richiesta di rinnovo del passaporto per . La stessa, quindi, alla luce Per_1
della notevole distanza tra la residenza paterna (Stati Uniti) e quella della
Per_ minore ( , PD), e del prolungato disinteresse del padre rispetto alle esigenze di , ha chiesto l'affidamento super-esclusivo a sé della Per_1
pag. 3/12 figlia, con facoltà di adottare in via autonoma tutte le decisioni fondamentali per la minore. Ha inoltre chiesto l'aumento ad euro 400,00 dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente ai sensi dell'art. 337-ter c.c.,
evidenziando la buona capacità reddituale del padre della minore.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 20.12.2024, disposta la discussione orale della causa, il
Collegio si è riservato di decidere.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di modifica del regime di affidamento della minore, proposta da , merita accoglimento. Parte_1
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando
la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
pag. 4/12 Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che
“In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento
condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una
motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario,
ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza
dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente
ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché
avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il
coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Ed invero, in numerose sentenze (cfr. per tutte Cass. Sez. I 17 dicembre
2009 n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso,
pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore
non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale
comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad
incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso
materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma
ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica
dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
pag. 5/12 All'udienza del 20.12.2024, la ricorrente ha dichiarato in modo genuino e circostanziato: “non riesco a mettermi in contatto con il padre di , in Per_1
quando lui mi blocca per telefono e solo sua madre è venuta a trovare di
recente la bambina a fine settembre 2024. La madre del è rimasta Per_1
in Italia 5 giorni e ci siamo sempre viste perché stesse insieme a Per_1
tuttavia non mi ha mai detto nulla da parte del Dopo il Per_1
provvedimento emesso nel 2023, il non ha mai pagato il contributo Per_1
al mantenimento di , né le spese straordinarie. Io sono insegnante di Per_1
scuola media e percepisco interamente l'assegno unico e universale per
l'importo di 57,00 euro mensili. Siccome coabito con i miei genitori,
l'importo non è molto elevato. Io percepisco una retribuzione mensile netta di 1.650,00 euro per 13 mensilità”.
La ricorrente ha anche specificato che il si è sottratto ad ogni Per_1
tentativo di esecuzione, in quanto risulta fondatore di una palestra, ma non è
stato possibile risalire ad altre informazioni relative alla sua capacità
reddituale e patrimoniale, di modo che la , al fine di non Parte_1
aggravare i costi di cui è già onerata, ha preferito evitare ogni ulteriore spesa relativa ad una procedura esecutiva.
Nel caso in esame, il resistente risulta inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato alla ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia e trascurato finanche di vederla e di interessarsi delle esigenze di cura morale e materiale di . Per_1
L'assenza da ormai due anni di incontri con la minore, subordinati dal padre alla facoltà per lo stesso di svolgerli in totale autonomia, e quindi senza pag. 6/12 dover rispettare le prescrizioni imposte dal Tribunale con il decreto n. n.
2338/2023 del 30.03.2023, denota uno scarso interesse del anche Per_1
per il benessere psico-fisico della figlia, non avendo lo stesso tenuto in considerazione che l'interruzione dei rapporti con una bambina di soli sei anni può, con elevata probabilità, determinare in lei una condizione di disagio, costituendo un fattore di rischio per la crescita (come indicato nella relazione del 30.07.2023 a firma della psicologa dott.ssa , prodotta Per_3
in giudizio dalla ricorrente).
In un non lontano arresto i giudici di legittimità, pur avendo affermato il tema della incoercibilità del dovere del genitore non collocatario di intrattenere rapporti con il minore, in quanto munus pubblico, hanno parimenti osservato che l'inerzia del genitore non collocatario può condurre all'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, alla decadenza della responsabilità genitoriale e all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli e financo alla responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte contestate,
con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali,
pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. I, 06-03-2020, n. 6471, in motivazione).
Da ultimo, con l'ordinanza n. 27591 del 2021, la Suprema Corte ha dichiarato di condividere le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito che, nell'ambito di una separazione, hanno deciso per l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia alla madre poichè il padre non pag. 7/12 aveva mai provveduto, dopo la separazione, a versare il mantenimento per il figlio.
Nella fattispecie oggetto di giudizio è risultato che il padre della minore da ormai da due anni non ha più provveduto al mantenimento della stessa, né
ordinario, né straordinario, addossando alla madre l'integrale carico dell'accudimento e del mantenimento di . Per_1
Per quanto sinora esposto, occorre disporre l'affidamento c.d. “super-
esclusivo” della minore alla madre, con esercizio esclusivo da parte di quest'ultima della responsabilità genitoriale e rimessione alla stessa di tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali di maggiore interesse per la figlia
(residenza, salute, percorso scolastico e formativo).
Per ciò che attiene alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per , da euro 300,00 ad euro 400,00 mensili, si ritiene che la stessa Per_1
non meriti accoglimento.
In primo luogo, difatti, la ricorrente risulta già percepire l'intero ammontare dell'assegno unico e universale previsto per il nucleo familiare.
In secondo luogo, le prove offerte non consentono di ritenere che la situazione reddituale e patrimoniale del abbia subito significativi Per_1
miglioramenti, rispetto a quella sussistente all'epoca dell'emissione del decreto del 30.03.2023.
Sul punto, la ricorrente si è infatti limitata a produrre alcune fotografie estratte dal profilo Facebook del che lo ritraggono in vacanza a Per_1
New York ed in Giamaica nell'anno 2024, asserendo che lo stesso risulta pag. 8/12 fondatore di una palestra, senza tuttavia dimostrarne un incremento reddituale.
Peraltro, l'assegno di euro 300,00 mensili, risulta tuttora idoneo a contribuire alle esigenze materiali della figlia , considerato che tale Per_1
importo era stato previsto all'esito dell'istruttoria del precedente procedimento, nel marzo del 2023, tenuto conto che da allora, essendo trascorsi soltanto due anni, non possono dirsi aumentate in misura rilevante le esigenze di mantenimento della bambina.
Per ciò che riguarda la domanda della ricorrente avente ad oggetto l'autorizzazione a chiedere il rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e il passaporto per la minore senza necessità di preventivo consenso del padre, la stessa risulta inammissibile, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al giudice tutelare.
Difatti, l'art. 3 lett. b) della l. 1185/1967 prescrive che, in caso di dissenso tra i genitori in ordine al rilascio del passaporto, competente a dirimere la controversia sia il giudice tutelare.
Da ultimo, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare “al padre di
eliminare dai propri profili social materiali con le immagini della figlia fin
tanto che questa non avrà compiuto i 14 anni di età”.
La domanda, per come è stata proposta, non merita accoglimento.
La ricorrente ha infatti allegato che, nonostante una sua espressa richiesta in tal senso, il si è sempre rifiutato di rimuovere le fotografie della Per_1
minore dai propri profili social, senza tenere in considerazione l'assenza del consenso materno alla pubblicazione delle stesse.
pag. 9/12 Trattasi quindi, di domanda volta ad ottenere una tutela in via d'urgenza inerente a un ordine specifico nei confronti del il padre della Per_1
minore, quale la rimozione di fotografie della bambina dai social network utilizzati dal resistente.
Tuttavia, seppur trattasi di domanda proposta nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori ai sensi dell'art. 337quinquies c.c., la stessa deve essere adeguatamente sorretta dai presupposti tipici della tutela cautelare, quali il fumus boni iuris
e il periculum in mora.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte precisato che i requisiti del fumus e del periculum devono essere valutati anche tenendo conto di elementi quali l'a-territorialità della rete, che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile.
Per ciò che attiene al profilo del periculum in mora, è stato chiarito che
"l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce
comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò
determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di
persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e
avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non
potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla
condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con
procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da
far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito
pag. 10/12 nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l'ordine di
inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente" (cfr. Trib. Mantova,
19.9.2017 in DeJure.it).
Nel caso in esame non può ritenersi dimostrato il fumus boni iuris della tutela richiesta.
La ricorrente, difatti, non ha provato che il resistente abbia pubblicato sui suoi profili social fotografie o video ritraenti la figlia, dato che ha omesso di produrre documenti in tal senso, non potendo assurgere, a tal fine, la contumacia del resistente a mancata contestazione dell'allegazione.
Ancora, la neppure ha dimostrato che, nonostante il suo dissenso, Parte_1
il abbia pubblicato in passato o nell'attualità sui propri profili Per_1
immagini e fotografie di . Per_1
Per queste ragioni, la domanda proposta non merita accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le stesse, che si liquidano in dispositivo sulla base dell'attività difensiva svolta e tenuto conto dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, si dichiarano compensate tra le parti nella misura di 1/3 e il va condannato a rifondere alla ricorrente la quota residua di 2/3. Per_1
P.Q.M.
pag. 11/12 Il Collegio, definitivamente decidendo, a parziale modifica del decreto del
Tribunale di Rovigo n.2338/2023, fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore
[...]
alla madre , con facoltà della stessa Persona_1 Parte_1
di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
2) RIGETTA le altre domande proposte dalla ricorrente;
3) DICHIARA l'incompetenza del Collegio in ordine alla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio di consenso per l'ottenimento di documento valido per l'espatrio, stante la competenza funzionale del Giudice Tutelare;
4) DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti in ragione della quota di 1/3 e CONDANNA a rifondere a Controparte_1
la quota residua delle stesse, pari ai 2/3, spese che Parte_1
si liquidano qui per l'intero in euro 3.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 20.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Paola Di Francesco Presidente
dott.ssa Federica Abiuso Giudice del.
dott. Nicola Del Vecchio Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1057/2024 promosso da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. BAROCCO ANNACHIARA;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), parte contumace;
Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni della parte ricorrente:
“in via principale a parziale modifica del decreto del Tribunale di Rovigo n. 1402/2020
r.g. 1) disporre l'affido super-esclusivo di di Persona_1 cittadinanza italiana e americana, CF , nata il [...], alla C.F._3
madre sig.ra , di cittadinanza italiana, nata a [...] il Parte_1
13.01.1984, c.f. , conseguentemente autorizzando quest'ultima ad C.F._1
adottare da sola tutte le decisioni riguardanti la figlia, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione – compresa la richiesta di documenti validi per
l'espatrio - senza necessità di preventivo consenso del padre, cui rimarrà piena facoltà di vigilanza;
2) considerato che ricade interamente sulla madre l'accudimento della bambina e che le esigenze di questa nel tempo, di pari passo con l'età, sono cresciute;
considerato inoltre che il padre recentemente ha dato prova di disporre di consistente disponibilità economica di cui non godeva al tempo del procedimento n. 1402/2020 r.g. del Tribunale di Rovigo, disporre a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario della figlia con la somma mensile di € 400,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie. in ogni caso - autorizzare la madre, la sig.ra a chiedere il rilascio di carta di Parte_1
identità valida per l'espatrio e di passaporto per la minore Persona_1
senza necessità di preventivo consenso del padre;
- ordinare al padre di
[...]
eliminare dai propri profili social materiali con le immagini della figlia fin tanto che questa non avrà compiuto i 14 anni di età”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2024, ha chiesto ex Parte_1
art. 337quinquies c.c. la modifica delle condizioni di cui al decreto del
Tribunale di Rovigo, n. 2338/2023 del 30.03.2023, con il quale era stato disciplinato l'affidamento, il collocamento e le visite della figlia minore
(28.07.2018), con il padre prevedendo Per_1 Controparte_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre, il collocamento prevalente presso la stessa, le visite tra il padre e la figlia ogni volta lo stesso che fosse venuto in Italia (“alla presenza della madre o di altra persona di sua
fiducia tutti i giorni della sua permanenza per almeno tre ore al giorno e,
pag. 2/12 inoltre, che mantenga contatti con lei “anche attraverso videochiamate non meno di tre volte alla settimana”), e un assegno a carico del padre di euro
300,00 per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A fondamento del proprio ricorso, la ha allegato che, in seguito Parte_1
all'emissione del decreto del 30.03.2023, il ha totalmente cessato Per_1
di versare il contributo al mantenimento di , sia ordinario che a titolo Per_1
di spese straordinarie, avendo il resistente riferito alla ricorrente di essere intenzionato a riprendere i versamenti solo una volta ottenuta la facoltà di frequentare la minore in totale libertà. La stessa ha inoltre evidenziato che il resistente, a partire dal marzo 2023, ha interrotto ogni contatto con la figlia,
prima per un mese, ed in seguito per il periodo più lungo di quattro mesi,
riprendendo in seguito ad effettuare video-chiamate sporadiche con la figlia,
nel corso delle quali lo stesso ha alimentato il conflitto genitoriale, senza manifestare reale interesse per le esigenze di . La ricorrente ha Per_1
evidenziato le difficoltà della figlia a costruire un rapporto con il padre per mezzo esclusivamente di infrequenti videochiamate, specificando di essersi rivolta ad una psicologa, al fine di coadiuvare la minore nei contatti con il padre, sempre discontinui. Da ultimo, la ha allegato che il Parte_1
è solito bloccare per più giorni l'utenza telefonica della stessa, Per_1
impedendole in tal modo di essere reperibile per le necessità della figlia, e ha evidenziato che il resistente aveva anche opposto il proprio rifiuto alla richiesta di rinnovo del passaporto per . La stessa, quindi, alla luce Per_1
della notevole distanza tra la residenza paterna (Stati Uniti) e quella della
Per_ minore ( , PD), e del prolungato disinteresse del padre rispetto alle esigenze di , ha chiesto l'affidamento super-esclusivo a sé della Per_1
pag. 3/12 figlia, con facoltà di adottare in via autonoma tutte le decisioni fondamentali per la minore. Ha inoltre chiesto l'aumento ad euro 400,00 dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente ai sensi dell'art. 337-ter c.c.,
evidenziando la buona capacità reddituale del padre della minore.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza del 20.12.2024, disposta la discussione orale della causa, il
Collegio si è riservato di decidere.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
La domanda di modifica del regime di affidamento della minore, proposta da , merita accoglimento. Parte_1
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando
la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
pag. 4/12 Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che
“In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento
condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che
l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una
motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario,
ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza
dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente
ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché
avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il
coincidere con il vecchio affidamento congiunto” (cfr. tra le altre Cass. Civ.
Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord. n. 24526 del 2.12.2010).
Ed invero, in numerose sentenze (cfr. per tutte Cass. Sez. I 17 dicembre
2009 n. 26587), i giudici di legittimità hanno statuito che “sussiste specifica controindicazione,e dunque possibilità di deroga all'affidamento condiviso,
pur ritenuta ipotesi preferibile dalla l. n. 54/2006, nel caso in cui il genitore
non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento e sia stato, altresì, discontinuo nell'esercizio del diritto di visita, apparendo tale
comportamento pregiudizievole nei confronti dei figli, in quanto atto ad
incidere in senso negativo sulla vita degli stessi non soltanto in senso
materiale, impedendo loro di sfruttare le proprie potenzialità formative, ma
ancora di più, sotto il profilo morale, essendo sintomatica
dell'indisponibilità di tale genitore a soddisfare le esigenze affettive e di vita dei figli”.
pag. 5/12 All'udienza del 20.12.2024, la ricorrente ha dichiarato in modo genuino e circostanziato: “non riesco a mettermi in contatto con il padre di , in Per_1
quando lui mi blocca per telefono e solo sua madre è venuta a trovare di
recente la bambina a fine settembre 2024. La madre del è rimasta Per_1
in Italia 5 giorni e ci siamo sempre viste perché stesse insieme a Per_1
tuttavia non mi ha mai detto nulla da parte del Dopo il Per_1
provvedimento emesso nel 2023, il non ha mai pagato il contributo Per_1
al mantenimento di , né le spese straordinarie. Io sono insegnante di Per_1
scuola media e percepisco interamente l'assegno unico e universale per
l'importo di 57,00 euro mensili. Siccome coabito con i miei genitori,
l'importo non è molto elevato. Io percepisco una retribuzione mensile netta di 1.650,00 euro per 13 mensilità”.
La ricorrente ha anche specificato che il si è sottratto ad ogni Per_1
tentativo di esecuzione, in quanto risulta fondatore di una palestra, ma non è
stato possibile risalire ad altre informazioni relative alla sua capacità
reddituale e patrimoniale, di modo che la , al fine di non Parte_1
aggravare i costi di cui è già onerata, ha preferito evitare ogni ulteriore spesa relativa ad una procedura esecutiva.
Nel caso in esame, il resistente risulta inidoneo ad esercitare la responsabilità genitoriale, avendo addossato alla ricorrente il carico integrale dei costi di mantenimento ordinario e straordinario per la figlia e trascurato finanche di vederla e di interessarsi delle esigenze di cura morale e materiale di . Per_1
L'assenza da ormai due anni di incontri con la minore, subordinati dal padre alla facoltà per lo stesso di svolgerli in totale autonomia, e quindi senza pag. 6/12 dover rispettare le prescrizioni imposte dal Tribunale con il decreto n. n.
2338/2023 del 30.03.2023, denota uno scarso interesse del anche Per_1
per il benessere psico-fisico della figlia, non avendo lo stesso tenuto in considerazione che l'interruzione dei rapporti con una bambina di soli sei anni può, con elevata probabilità, determinare in lei una condizione di disagio, costituendo un fattore di rischio per la crescita (come indicato nella relazione del 30.07.2023 a firma della psicologa dott.ssa , prodotta Per_3
in giudizio dalla ricorrente).
In un non lontano arresto i giudici di legittimità, pur avendo affermato il tema della incoercibilità del dovere del genitore non collocatario di intrattenere rapporti con il minore, in quanto munus pubblico, hanno parimenti osservato che l'inerzia del genitore non collocatario può condurre all'eccezionale applicazione dell'affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, alla decadenza della responsabilità genitoriale e all'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli e financo alla responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) quando le condotte contestate,
con il tradursi in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali,
pongano seriamente in pericolo il pieno ed equilibrato sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. civ. [ord.], sez. I, 06-03-2020, n. 6471, in motivazione).
Da ultimo, con l'ordinanza n. 27591 del 2021, la Suprema Corte ha dichiarato di condividere le conclusioni a cui sono giunti i giudici di merito che, nell'ambito di una separazione, hanno deciso per l'affidamento esclusivo del figlio minore della coppia alla madre poichè il padre non pag. 7/12 aveva mai provveduto, dopo la separazione, a versare il mantenimento per il figlio.
Nella fattispecie oggetto di giudizio è risultato che il padre della minore da ormai da due anni non ha più provveduto al mantenimento della stessa, né
ordinario, né straordinario, addossando alla madre l'integrale carico dell'accudimento e del mantenimento di . Per_1
Per quanto sinora esposto, occorre disporre l'affidamento c.d. “super-
esclusivo” della minore alla madre, con esercizio esclusivo da parte di quest'ultima della responsabilità genitoriale e rimessione alla stessa di tutte le decisioni, incluse quelle fondamentali di maggiore interesse per la figlia
(residenza, salute, percorso scolastico e formativo).
Per ciò che attiene alla domanda di aumento dell'assegno di mantenimento per , da euro 300,00 ad euro 400,00 mensili, si ritiene che la stessa Per_1
non meriti accoglimento.
In primo luogo, difatti, la ricorrente risulta già percepire l'intero ammontare dell'assegno unico e universale previsto per il nucleo familiare.
In secondo luogo, le prove offerte non consentono di ritenere che la situazione reddituale e patrimoniale del abbia subito significativi Per_1
miglioramenti, rispetto a quella sussistente all'epoca dell'emissione del decreto del 30.03.2023.
Sul punto, la ricorrente si è infatti limitata a produrre alcune fotografie estratte dal profilo Facebook del che lo ritraggono in vacanza a Per_1
New York ed in Giamaica nell'anno 2024, asserendo che lo stesso risulta pag. 8/12 fondatore di una palestra, senza tuttavia dimostrarne un incremento reddituale.
Peraltro, l'assegno di euro 300,00 mensili, risulta tuttora idoneo a contribuire alle esigenze materiali della figlia , considerato che tale Per_1
importo era stato previsto all'esito dell'istruttoria del precedente procedimento, nel marzo del 2023, tenuto conto che da allora, essendo trascorsi soltanto due anni, non possono dirsi aumentate in misura rilevante le esigenze di mantenimento della bambina.
Per ciò che riguarda la domanda della ricorrente avente ad oggetto l'autorizzazione a chiedere il rilascio di carta di identità valida per l'espatrio e il passaporto per la minore senza necessità di preventivo consenso del padre, la stessa risulta inammissibile, trattandosi di domanda da proporsi dinanzi al giudice tutelare.
Difatti, l'art. 3 lett. b) della l. 1185/1967 prescrive che, in caso di dissenso tra i genitori in ordine al rilascio del passaporto, competente a dirimere la controversia sia il giudice tutelare.
Da ultimo, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare “al padre di
eliminare dai propri profili social materiali con le immagini della figlia fin
tanto che questa non avrà compiuto i 14 anni di età”.
La domanda, per come è stata proposta, non merita accoglimento.
La ricorrente ha infatti allegato che, nonostante una sua espressa richiesta in tal senso, il si è sempre rifiutato di rimuovere le fotografie della Per_1
minore dai propri profili social, senza tenere in considerazione l'assenza del consenso materno alla pubblicazione delle stesse.
pag. 9/12 Trattasi quindi, di domanda volta ad ottenere una tutela in via d'urgenza inerente a un ordine specifico nei confronti del il padre della Per_1
minore, quale la rimozione di fotografie della bambina dai social network utilizzati dal resistente.
Tuttavia, seppur trattasi di domanda proposta nell'ambito di un procedimento di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori ai sensi dell'art. 337quinquies c.c., la stessa deve essere adeguatamente sorretta dai presupposti tipici della tutela cautelare, quali il fumus boni iuris
e il periculum in mora.
Sul punto, la giurisprudenza ha più volte precisato che i requisiti del fumus e del periculum devono essere valutati anche tenendo conto di elementi quali l'a-territorialità della rete, che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque, con chiunque, spesso anche attraverso immagini e conversazioni simultanee, nonché la possibilità, insita nello strumento, di condividere dati con un pubblico indeterminato, per un tempo non circoscrivibile.
Per ciò che attiene al profilo del periculum in mora, è stato chiarito che
"l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce
comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò
determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di
persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e
avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non
potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla
condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con
procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da
far circolare fra gli interessati. Dunque, il pregiudizio per il minore è insito
pag. 10/12 nella diffusione della sua immagine sui social network sicché l'ordine di
inibitoria e di rimozione va impartito immediatamente" (cfr. Trib. Mantova,
19.9.2017 in DeJure.it).
Nel caso in esame non può ritenersi dimostrato il fumus boni iuris della tutela richiesta.
La ricorrente, difatti, non ha provato che il resistente abbia pubblicato sui suoi profili social fotografie o video ritraenti la figlia, dato che ha omesso di produrre documenti in tal senso, non potendo assurgere, a tal fine, la contumacia del resistente a mancata contestazione dell'allegazione.
Ancora, la neppure ha dimostrato che, nonostante il suo dissenso, Parte_1
il abbia pubblicato in passato o nell'attualità sui propri profili Per_1
immagini e fotografie di . Per_1
Per queste ragioni, la domanda proposta non merita accoglimento.
Per quanto riguarda le spese di lite, tenuto conto della parziale soccombenza della ricorrente, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. le stesse, che si liquidano in dispositivo sulla base dell'attività difensiva svolta e tenuto conto dei valori tariffari previsti dal D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, si dichiarano compensate tra le parti nella misura di 1/3 e il va condannato a rifondere alla ricorrente la quota residua di 2/3. Per_1
P.Q.M.
pag. 11/12 Il Collegio, definitivamente decidendo, a parziale modifica del decreto del
Tribunale di Rovigo n.2338/2023, fermo quanto non espressamente oggetto di modifica, così provvede:
1) DISPONE l'affidamento c.d. super-esclusivo della minore
[...]
alla madre , con facoltà della stessa Persona_1 Parte_1
di assumere anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore (quali, a titolo esemplificativo, residenza, salute, percorso scolastico e formativo);
2) RIGETTA le altre domande proposte dalla ricorrente;
3) DICHIARA l'incompetenza del Collegio in ordine alla domanda relativa all'autorizzazione al rilascio di consenso per l'ottenimento di documento valido per l'espatrio, stante la competenza funzionale del Giudice Tutelare;
4) DICHIARA le spese di lite compensate tra le parti in ragione della quota di 1/3 e CONDANNA a rifondere a Controparte_1
la quota residua delle stesse, pari ai 2/3, spese che Parte_1
si liquidano qui per l'intero in euro 3.400,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Rovigo, camera di consiglio del 20.12.2024
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice relatore
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 12/12