Sentenza 9 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2001, n. 5281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5281 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento somma. SEZIONE TERZA CIVILE Pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. di altra causa. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Consigliere528 1 R.G.N. 5621/00 FIDUCCIA Preside Dott. Gaetano Dott. Roberto 11284 Cron. Dott. Luigi NC Di Consigliere 1880 Rep. TALEVI - Rel. Consigliere Dott. Alberto Ud.15/12/00 Dott. Alfonso ConsigliereAMATUCCI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. IL SOLE 24 ORE 300 per diritti L. SA CO, SA IR e HI il 9. APR. 2001 IL CANCELLIERE LI, SA NA, SA RI, quali eredi ab intestato del sig. LO TO, 6.77 1.1500 elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO CANCELLERIA 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
AN IU, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DI TORRE ARGENTINA 11, presso 10 studio 2000 dell'avvocato MARIO COLABUCCI, che lo difende, giusta 2077 delega in atti;
resistente nonchè
contro
RI RI LU;
intimata - avverso il provvedimento del G.U. del Tribunale ORDINARIO di ROMA, SEZ.IX Civile, del 10/02/00; RG.57837/99; camera di udita la relazione della causa svolta nella consiglio il 15/12/00 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GUGLIELMO PASSACANTANDO che ha chiesto il rigetto del ricorso con le pronunce conseguenti di legge. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per regolamento di competenza notificato il 10 ed 11.3.2000, CO SA, IR SA, nonché LI HI, NA SA, RI SA, quali eredi ab intestato di AL SA, esponevano: che, con ricorso depositato in data 17.10.1998, LI IL, quale creditore degli eredi legittimi di ON AT, per l'importo di lire 59.500.000, in forza di titoli cambiari emessi da quest'ultima con scadenze nel corso degli anni 1995-'96-'97, aveva chiesto che fosse ingiunto agli eredi NC TO, LO TO, RN TO, AL TO, MA UI RI, IO TO, EP TO il pagamento, pro quota haereditaria, del predetto importo;
- che con decreto in data 7.4.1999, il Presidente del Tribunale di OM, accogliendo il ricorso, aveva ingiunto ai sopra indicati eredi di ON AT il pagamento pro quota della somma di lire 59.500.000 oltre interessi, spese, competenze ed onorari del procedimento monitorio;
-che, con atto di citazione, notificato in data 7.7.1999, NC, LO e AL TO avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo davanti al Tribunale Civile di OM (procedimento n. 58090/99 R.G); - che con autonomo atto di citazione aveva proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo MA UI RI (procedimento n. 57837/99 R.G.); - che in data 10.2.2000 il G.U. del Tribunale Civile di OM, aveva ordinato la sospensione dei predetti giudizi riuniti fino alla definizione di altro giudizio pendente davanti al Tribunale Civile di OM;
che - 3 quest'ultimo giudizio (n. 46355/97) aveva ad oggetto una domanda di scioglimento di comunione ereditaria relativa ad appartamento, caduto in successione legittima, proposta da TO NC ed RN nei confronti degli altri coeredi ab intestato TO LO, EP, AL, IO e RI MA UI;
-che in detto giudizio non avevano trovato ingresso contestazioni in ordine alla qualità di eredi di tutte le parti ed alla connessa ripartibilità paritetica dell'asse ereditario;
-che EP TO aveva proposto domanda riconvenzionale chiedendo la condanna degli altri coeredi alla rifusione delle spese asseritamente sostenute per l'assistenza della dante causa, quantificate in £ 145.655.000; - che le due cause in questione pendevano tra soggetti non coincidenti in quanto il procedimento ritenuto pregiudiziale (n. 46355/97) non riguardava LI IL;
che quest'ultimo procedimento non riguardava accertamenti della titolarità di quote ereditarie. Premesso tra l'altro quanto sopra, i ricorrenti chiedevano la cassazione dell'ordinanza di sospensione, con ogni altra connessa e _ conseguente statuizione e con vittoria di spese ed onorari. IL LI ha depositato una scrittura difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve ritenersi fondato. Occorre premettere che non sono in atti i fascicoli di ufficio;
ma la cosa non è rilevante in quanto dai documenti prodotti dalle parti ricorrenti (v. in particolare copia della comparsa di costituzione e risposta di RI UI e IO TO e copia della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di TO EP) si evince che nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria non sono state sollevate questioni inerenti la sussistenza della qualità di coeredi o l'entità delle quote ai medesimi spettanti. Quindi debbono ritenersi non esatte le circostanze che il G.U. ha posto a base del suo provvedimento (la pendenza di altro processo per l'accertamento delle quote ereditarie e la divisione del patrimonio del de cuius). In altri termini le questioni oggetto della causa di divisione non concernono l'entità delle quote ereditarie e quindi non possono incidere sulla causa concernente il credito vantato dall'IL. Deve dunque escludersi che sussista la pregiudizialità in questione. Lo stesso IL LI, nella sua scrittura difensiva, pur sostenendo la tesi dell'infondatezza del ricorso, non contesta ritualmente tali circostanze. Egli si limita invece ad obiezioni prive di pregio. Con riferimento a quelle tra tali obiezioni che concernono l'atteggiamento processuale delle parti e l'asserzione che la valutazione del Giudice di merito si sottrarrebbe al sindacato di questa Corte Suprema, occorre ribadire (v. tra le altre Cass. n. 05046 del 20/05/1998) che "L'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Suprema Corte dell'individuazione del giudice competente, e perciò da un lato non possono esser denunciati vizi di motivazione del provvedimento del giudice a quo, che peraltro non la esonerano dalla decisione sulla competenza;
dall'altro non rileva né il contenuto di esso, né la prospettazione delle parti sulla questione, perché comunque la Cassazione deve esaminare tutti i profili di competenza, onde impedire qualsiasi ulteriore discussione su di essa"; ed ovviamente tale principio di diritto vale anche con riferimento alle decisioni concernenti la sospensione ex art 295 c.p.c. (come quella in questione). Quanto all'asserita carenza di legitimatio ad causam degli eredi di TO LO, basta osservare che i rilievi dell'IL non considerano l'atto notorio (concernente proprio il punto in questione, in quanto riguardante l'individuazione delle figlie ed eredi di costui in TO IZ e TO DO) prodotto dalle parti ricorrenti (e firmato da HI IA la quale ha anche dichiarato che LO TO era suo marito). Non sembra inutile aggiungere che l'indicazione di DO TO come AN TO a pag. 10 del ricorso (su cui si basano delle censure dell'IL) è palesemente dovuto ad un mero lapsus. Vanno dunque respinte le tesi di detto IL e del P.M. e va annullata l'ordinanza impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del procedimento di regolamento di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata;
compensa le spese del procedimento di regolamento di competenza. Così deciso a OM il 15.12.2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Gavan Fiduciin Alturo Turbi IL CANCELLIERE C1 AN ST Depositata in Cancelleria Oggi, li 9 APR 2001. IL CANCELLIERE A AN ST R P I N Z O S A U S 40000 2900001 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 - 3 SET. 2001 4 Seria Registrato in data 290.000 an.38784. versata S. DUECENTONOVANTAMILA p. 11 Dirigente Area Servizi (D.ssa MA Grazia DI FALIPPO) (lire Responsabile Servizio Att djuizion (Dr. M. RACCICHID 10 t 3. 10 E D