CASS
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 40716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40716 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA IE nato a [...] il [...]; avverso il decreto della Corte di appello di Reggio Calabria del 15/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40716 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 04/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento in data 9 ottobre con il quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato persistente la pericolosità sociale di ET IA (con riferimento alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno disposta con decreto del 13 settembre 1999 e divenuto definitivo il 6 aprile 2004), avverso il quale il condannato aveva proposto appello. In particolare, la Corte territoriale condivideva il giudizio, contenuto nel decreto impugnato, di persistente pericolosità del predetto, che non era venuta meno dopo il suo lungo periodo di detenzione sofferto dal 28 dicembre 2008 sino al 24 agosto 2024, in considerazione della particolare gravità dei reati per i quali era stato riconosciuto colpevole (associazione di stampo mafioso, omicidio e tentati omicidi nell'ambito della faida tra cosche rivali della ‘ndrangheta), del lungo periodo di latitanza (di undici anni) che aveva preceduto la carcerazione e della condotta carceraria contrassegnata da alcuni episodi aventi rilievo disciplinare. 2. Avverso tale decreto ET IA, per mezzo dell'avv. ET Stilo, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 10, commi 2 e 14, 14, comma 2-ter, del d.lgs. n.159/2011 in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere sussistente la pericolosità sociale del proposto, nonostante le eccezioni e produzioni difensive che dimostravano il contrario e che il decreto impugnato ha omesso di considerare. In sostanza, la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) hanno confermato il giudizio di pericolosità sociale sulla base della condanna riportata dal IA per fatti risalenti a molti anni fa (il reato associativo risale agli anni 1996-1997), senza considerare la peculiarità del suo ruolo nel sodalizio, dell'acclarata pace intervenuta nelle more tra le cosche ioniche e senza tenere conto degli elementi positivi sopravvenuti tra cui, in 2 particolare, la sua regolare condotta nel corso della carcerazione durante la quale ha anche ottenuto il diploma di scuola superiore. Inoltre, evidenzia che la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi, ritenendo sussistenti i contatti con l'ambiente criminale di riferimento sulla base della pregressa latitanza omettendo, invece, di valutare il suo allontanamento dal territorio di Locri e che l'aiuto da lui ricevuto durante la latitanza era di natura personale e non quale appartenente al clan mafioso. Il ricorrente aggiunge poi che il decreto impugnato ha omesso di considerare il fatto che egli, ormai da tempo, si è trasferito in provincia di Varese per stare vicino ai famigliari e che, quindi, si è allontanato definitivamente dall'ambiente di origine. 2.2. Con il secondo motivo ET IA deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 6, comma 3-bis, 10, comma 2, e 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 con riferimento alla omessa pronuncia rispetto alla richiesta subordinata di contenimento della misura nel minimo edittale di anni uno stante l'affievolimento della pericolosità sociale e, in via ulteriormente subordinata, di sostituire la misura dell'obbligo di soggiorno con il braccialetto elettronico ex art.275-bis cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, 3 singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). 2.1. È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 2.2. Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite GA (n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511 - 01, Rv. 271512 - 01), ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto;
al riguardo è stato chiarito che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità). 3. Ciò posto, si rileva che il primo motivo del ricorso è fondato poiché la Corte territoriale ha confermato il giudizio di attuale pericolosità del ricorrente dando rilievo, in modo sostanzialmente apparente, ad elementi risalenti ad una epoca antecedente l'inizio della carcerazione dell'odierno ricorrente (2008) che, pur idonei a tratteggiare la caratura dello stesso, devono essere ponderati in termini non meramente apparenti con i dati emersi nel corso della detenzione: a questo 4 riguardo, il decreto impugnato opera un cenno, al quale ascrive evidente rilevanza, e ad un episodio di carattere disciplinare verificatosi, nel corso della carcerazione, a marzo 2015, omettendo di confrontarsi con le relative deduzione difensive circa il fatto che si trattava di una protesta pacifica riguardante il divieto per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. di cucinare cibi, che poi aveva portato il magistrato di sorveglianza di Spoleto a sollevare questione di legittimità costituzionale, dichiarata fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2018. In tal modo, quindi, il decreto impugnato è incorso nella lamentata violazione di legge avendo confermato, con motivazione apparente, l'attuale pericolosità del ricorrente senza peraltro fornire risposta ai sopra indicati rilievi difensivi. 4. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, che, per inciso, risulta anche esso fondato poiché, effettivamente, la Corte di appello di Reggio Calabria ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di contenimento della misura di prevenzione nella misura minima di un anno e di esclusione dell'obbligo di soggiorno (vedi pag. 30 dei motivi aggiunti del 30 marzo 2025); al riguardo deve aggiungersi che non è nemmeno possibile ritenere che la relativa pronuncia sia implicita non potendosi ricavare la stessa dal complesso del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Rv. 287330 - 01). 5. In conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria affinché, in piena autonomia decisionale, proceda ad un nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU LL, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40716 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 04/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento in data 9 ottobre con il quale il Tribunale della stessa città aveva dichiarato persistente la pericolosità sociale di ET IA (con riferimento alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre con obbligo di soggiorno disposta con decreto del 13 settembre 1999 e divenuto definitivo il 6 aprile 2004), avverso il quale il condannato aveva proposto appello. In particolare, la Corte territoriale condivideva il giudizio, contenuto nel decreto impugnato, di persistente pericolosità del predetto, che non era venuta meno dopo il suo lungo periodo di detenzione sofferto dal 28 dicembre 2008 sino al 24 agosto 2024, in considerazione della particolare gravità dei reati per i quali era stato riconosciuto colpevole (associazione di stampo mafioso, omicidio e tentati omicidi nell'ambito della faida tra cosche rivali della ‘ndrangheta), del lungo periodo di latitanza (di undici anni) che aveva preceduto la carcerazione e della condotta carceraria contrassegnata da alcuni episodi aventi rilievo disciplinare. 2. Avverso tale decreto ET IA, per mezzo dell'avv. ET Stilo, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 10, commi 2 e 14, 14, comma 2-ter, del d.lgs. n.159/2011 in cui è incorsa la Corte territoriale nel ritenere sussistente la pericolosità sociale del proposto, nonostante le eccezioni e produzioni difensive che dimostravano il contrario e che il decreto impugnato ha omesso di considerare. In sostanza, la Corte di appello (e prima ancora il Tribunale) hanno confermato il giudizio di pericolosità sociale sulla base della condanna riportata dal IA per fatti risalenti a molti anni fa (il reato associativo risale agli anni 1996-1997), senza considerare la peculiarità del suo ruolo nel sodalizio, dell'acclarata pace intervenuta nelle more tra le cosche ioniche e senza tenere conto degli elementi positivi sopravvenuti tra cui, in 2 particolare, la sua regolare condotta nel corso della carcerazione durante la quale ha anche ottenuto il diploma di scuola superiore. Inoltre, evidenzia che la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale nei suoi riguardi, ritenendo sussistenti i contatti con l'ambiente criminale di riferimento sulla base della pregressa latitanza omettendo, invece, di valutare il suo allontanamento dal territorio di Locri e che l'aiuto da lui ricevuto durante la latitanza era di natura personale e non quale appartenente al clan mafioso. Il ricorrente aggiunge poi che il decreto impugnato ha omesso di considerare il fatto che egli, ormai da tempo, si è trasferito in provincia di Varese per stare vicino ai famigliari e che, quindi, si è allontanato definitivamente dall'ambiente di origine. 2.2. Con il secondo motivo ET IA deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 6, comma 3-bis, 10, comma 2, e 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011 con riferimento alla omessa pronuncia rispetto alla richiesta subordinata di contenimento della misura nel minimo edittale di anni uno stante l'affievolimento della pericolosità sociale e, in via ulteriormente subordinata, di sostituire la misura dell'obbligo di soggiorno con il braccialetto elettronico ex art.275-bis cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2. Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, 3 singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule', Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080). 2.1. È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435). 2.2. Inoltre, come statuito dalle Sezioni Unite GA (n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Rv. 271511 - 01, Rv. 271512 - 01), ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto;
al riguardo è stato chiarito che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità). 3. Ciò posto, si rileva che il primo motivo del ricorso è fondato poiché la Corte territoriale ha confermato il giudizio di attuale pericolosità del ricorrente dando rilievo, in modo sostanzialmente apparente, ad elementi risalenti ad una epoca antecedente l'inizio della carcerazione dell'odierno ricorrente (2008) che, pur idonei a tratteggiare la caratura dello stesso, devono essere ponderati in termini non meramente apparenti con i dati emersi nel corso della detenzione: a questo 4 riguardo, il decreto impugnato opera un cenno, al quale ascrive evidente rilevanza, e ad un episodio di carattere disciplinare verificatosi, nel corso della carcerazione, a marzo 2015, omettendo di confrontarsi con le relative deduzione difensive circa il fatto che si trattava di una protesta pacifica riguardante il divieto per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. di cucinare cibi, che poi aveva portato il magistrato di sorveglianza di Spoleto a sollevare questione di legittimità costituzionale, dichiarata fondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 2018. In tal modo, quindi, il decreto impugnato è incorso nella lamentata violazione di legge avendo confermato, con motivazione apparente, l'attuale pericolosità del ricorrente senza peraltro fornire risposta ai sopra indicati rilievi difensivi. 4. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo, che, per inciso, risulta anche esso fondato poiché, effettivamente, la Corte di appello di Reggio Calabria ha omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di contenimento della misura di prevenzione nella misura minima di un anno e di esclusione dell'obbligo di soggiorno (vedi pag. 30 dei motivi aggiunti del 30 marzo 2025); al riguardo deve aggiungersi che non è nemmeno possibile ritenere che la relativa pronuncia sia implicita non potendosi ricavare la stessa dal complesso del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 2103 del 17/12/2024, dep. 2025, Rv. 287330 - 01). 5. In conclusione, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria affinché, in piena autonomia decisionale, proceda ad un nuovo giudizio che tenga conto dei rilievi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.