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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 16/12/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216/2019 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Elena Parte_2 CodiceFiscale_2
IC e dall'avv. Anna Di Novi ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Lucido (CS), Via F. Giuliani n. 26, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICI
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 CP_13
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione, notificato a mezzo pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., le sig.re e convenivano, innanzi al Tribunale di Paola, Parte_1 Parte_2
i sig.ri , e , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
CP_1
, , e , deducendo che: le istanti sono CP_1 CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 CP_13 da oltre 20 anni nel pacifico possesso dei seguenti beni immobili posti in Comune di Bonifati, località
Cittadella del Capo e così distinti: terreno con sovrastante fabbricato distinto al foglio 43, mapp. 1223;
1 fabbricato rurale distinto al foglio 43, mapp. 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al foglio 43, mapp. 409 del NCEU del Comune di Bonifati;
i beni di cui sopra risultano Par intestati ai sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , con usufrutto parziale di , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_6 [...]
, e , come CP_8 Controparte_7 CP_4 CP_10 CP_9 CP_5 risultante dai certificati catastali allegati;
la notificazione dell'atto di citazione è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, e quindi, si rende necessaria la notifica a mezzo dei pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.; è intenzione delle attrici ottenere sentenza dichiarativa del proprio titolo di proprietà per intervenuta usucapione ventennale.
Le istanti, pertanto, domandavano dichiararsi la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...]
proprietarie per intervenuta usucapione ventennale dei beni immobili descritti in premessa Parte_2 al punto n. 1 e da intendersi integralmente riportati e trascritti;
ordinarsi, altresì, la correzione dei fogli catastali e del Pubblico Registro Immobiliare di competenza, con esonero di responsabilità del
Conservatore per l'effettuanda trascrizione, con vittoria di spese in caso di opposizione infondata.
Secondo la Suprema Corte, “Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 c.p.c.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede” (cfr.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4587 del 25 febbraio 2009).
Instaurato il contraddittorio, disposta la rinnovazione della citazione a mezzo pubblici proclami, dichiarata la contumacia dei convenuti, in data 3.12.25 il giudice assumeva la causa in decisione, senza termini.
2 Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risultano allegate visure per immobile, datate
24.05.2011, relative: al fabbricato rurale, foglio 43, p.lla 409, i cui intestatari risultavano i sig.ri CP_4
CP_1
, , , , , ; uliveto,
[...] CP_5 CP_6 CP_1 CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 CP_13 foglio n. 43, p.lla 1223 i cui intestatari risultavano i sig.ri , Controparte_1 CP_2
e fabbricato rurale, foglio n. 43, p.lla 408, intestato a
[...] CP_3 Controparte_3
Con ordinanza del 17.2.2020 il precedente Giudice sul ruolo aveva disposto la produzione, a carico di parte attrice, della documentazione ipocatastale. In data 30.10.2020, parte attrice ha allegato relazione istruttoria legale, redatta dal dott. Notaio in Nocera Terinese, il quale, con Per_1 riferimento allo stato catastale-ipotecario ventennale dei predetti immobili, certificava che, dalla consultazione dei registri catastali e ipotecari, ed esperita ogni altra necessaria indagine, era risultato quanto segue: l'immobile riportato nel catasto terreni del Comune di Bonifati, foglio 43, particella
408, catastalmente risultava appartenere alla signora fu nata il Controparte_3 Per_2
1892; l'immobile riportato nel catasto terreni del Comune di Bonifati, foglio 43, particella 409, catastalmente risultava appartenere ai signori: nata a [...] il 30 gennaio Persona_3
1929; , nato a [...] il [...]; , nata a [...] il 31 CP_5 Controparte_6 gennaio 1000; nato a [...] il [...]; nata a [...] Controparte_7 Controparte_8 il 27 maggio 1926; nato a [...] il [...]; nata a [...] il 5 CP_9 CP_10
Marzo 1931; fu maritata fu;
Zottola o CP_11 CP_1 Per_4 CP_12 CP_1
o nata a [...] il [...]; l'immobile riportato nel catasto terreni del Comune Per_5 CP_13 di Bonifati al foglio 43, particella 1223, ex particella 425, catastalmente risultava appartenere signori:
nato a [...] il [...]; Controparte_1 Controparte_14 nata a [...] il [...]; fu nata nel 1892. Il Controparte_15 Per_2
Notaio certificava che, dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia del territorio-servizi di pubblicità immobiliare di Cosenza (dal 1957 al 27 ottobre 2020), non si rinveniva alcuna provenienza delle particelle descritte e che a tutto il giorno 27 ottobre 2020 i beni sopra descritti non erano gravati da atti pregiudizievoli. Tale certificazione è datata 27 ottobre 2020.
Risulta in atti scrittura privata, denominata “atto privato”, del 2.9.1980, registrata il 22.09.1980, intervenuta tra i coniugi e da un lato, e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Con tale atto le predette parti premettevano che i suddetti coniugi erano Parte_1 proprietari di una porzione di fabbricato con annessa corte, sito in agro di Cittadella del Capo di
Bonifati, località Telegrafo, riportato per maggior consistenza alla partita terreni di Bonifati al n.
4372, in ditta di e di , coniugi, località Controparte_1 CP_16 Controparte_2 Per_6
Telegrafo foglio 43, particella 407 fabbricato rurale superficie centiare 25 e partita numero 4374 in ditta di e di , coniugi per un mezzo;
Controparte_1 CP_16 Controparte_2 Per_6
3 per un mezzo, foglio 43 particella 425. In detto atto si precisa che gli immobili Controparte_3 descritti erano pervenuti ai venditori con atto per notar del 30/11/1946, registrato il Persona_7
9 dicembre successivo al n. 150, la cui consistenza era stata successivamente variata con l'aggiunta di nuovi corpi di fabbrica e la modifica di quelli esistenti. Le parti convenivano e stipulavano con il predetto atto che i coniugi e cedevano e vendevano alla sig.ra CP_1 CP_2 [...]
, che accettava e acquistava, una porzione di fabbricato composta da un vano al Parte_1 piano terra e, precisamente, quello confinante con la via Convicinale, nonché metà del vano di nuova costruzione adibito a cucina e, precisamente, quello che trovavasi a sinistra del vano ingresso adiacente alla scala, confinante con corte comune, via Convicinale e porzione di fabbricato di proprietà di a cui era pervenuto con atto privato datato 01/09/1980 in corso di Persona_8 registrazione. Nell'atto si precisa che il piccolo vano adiacente all'ingresso e compreso tra il vano cucina e il vecchio fabbricato rimaneva comune tra l'acquirente e la sig.ra , così Parte_3 come lo stesso ingresso e la scala di accesso ai piani superiori. Venivano, inoltre, venduti tre vani con annesso disimpegno e W.C., ubicati al primo piano e a sinistra per chi saliva dal vano scala, nonché il corrispondente sottotetto soprastante a tali vani, confinanti con fabbricato di Re Gaetana, via
Convicinale, corte comune e con porzione di fabbricato di proprietà di;
il tutto Persona_8 come da disegno allegato all'atto. Nell'atto si precisa che le corti adiacenti al fabbricato sarebbero state comuni fra e l'acquirente e che la vendita Parte_3 Parte_1 veniva fatta e accettata con tutte le garanzie di legge, compresi tutti gli annessi e connessi relativi agli immobili descritti, adiacenze e pertinenze, diritti, usi, azioni e ragioni, servitù attive esistenti. I coniugi garantivano la proprietà e il possesso degli immobili dichiarando che su di essi non gravavano oneri, pesi, censi, canoni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il prezzo della vendita veniva pattuito in due milioni di lire versati all'atto della firma dalla signora Persona_9 nelle mani dei venditori, i quali rilasciavano quietanza con espressa dichiarazione di non aver altro a pretendere per nessun titolo. I venditori riservavano in loro favore l'usufrutto vita natural durante, precisando che oggetto della vendita era soltanto la nuda proprietà degli immobili. L'atto risulta sottoscritto dalle parti contraenti e al medesimo risulta allegato il disegno relativo all'immobile.
Viene allegato estratto di mappa relativo agli immobili, nonché sono prodotte ricevute di pagamento canone acqua per gli anni 2000-2002-2005-2010-2018. In particolare, risulta avviso di pagamento inoltrato dal all'utente, sig.ra , relativo alla fornitura Controparte_17 Parte_1 idrica e di depurazione in località Telegrafo, contatore 97/689236, anno 2000, tipo di fornitura domestica + scarico, con relativa ricevuta di pagamento del 31.08.2000. Parimenti anche: per l'anno
2002, con relativa ricevuta di pagamento del 30.09.2002; anno 2005 e relativa ricevuta di pagamento
4 del 9.11.2005; anno 2010 e ricevuta di pagamento del 27.12.2010, nonché acconto anno 2018 e ricevuta di pagamento dell'8.1.2019.
Si rinvengono in atti anche ricevute di pagamento ENEL per gli anni 1999-2000-2004-2011-2016 e, in particolare, risulta bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre – novembre 1999, indirizzata alla sig.ra e relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 55, Parte_1
Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento dell'1.12.1999; bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre agosto – settembre 2000, indirizzata alla sig.ra e Parte_1 relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 55, Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento del 26.09.2000; bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre – novembre
2004, indirizzata alla sig.ra e relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo Parte_1
n. 67, Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento del 26.11.2004; bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre – novembre 2011, indirizzata alla sig.ra e Parte_1 relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 67, Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento del 9.12.2011 (in quest'ultima si specifica che le precedenti bollette risultavano pagate); bolletta per la fornitura di energia elettrica periodo gennaio – marzo 2016, indirizzata alla sig.ra
[...]
e relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 67, Cittadella del Capo, con Parte_1 relativa ricevuta di pagamento del 22.3.2016.
Sono allegate le seguenti ricevute di pagamento relative all'ICI versata dalla sig.ra
[...]
del 13.12.1993 di lire 147.015, del 19.07.1993 di lire 120.285, del 14.06.1994 di Persona_9 lire 120.285, del 12.12.1994 di lire 147.015, del 28.06.2000 di lire 147.183, del 12.12.2000 di lire
179.892, del 23.06.2003 di euro 168,93. La medesima risulta aver corrisposto anche l'IMU, come da ricevuta del 24.12.2013 e del 10.12.2018. Sia per l'ICI che per l'IMU non si rinvengono dati che consentano di individuare l'immobile in relazione al quale sono avvenuti detti pagamenti.
La medesima sig.ra risulta aver corrisposto anche la tassa smaltimento Parte_1 rifiuti per l'anno 2000, come da ricevuta del 28.09.2000, per l'anno 2002, come da ricevuta del
31.7.2002 e relativa al locale uso abitativo, di mq 75, via Telegrafo, per come si evince dall'avviso; per l'anno 2005, come da ricevuta del 2.08.2005; per l'anno 2012, come da ricevuta di pagamento del 10.01.2013 e relativamente al locale uso abitativo in Via Telegrafo, mq 75, giusto quanto evincibile dal relativo avviso di pagamento e, infine, per l'anno 2018, come da ricevute del
20.10.2018, del 27.06.2018 e del 27.06.2018, relativamente al medesimo locale uso abitativo in Via
Telegrafo.
È, inoltre, allegata in atti parcella n. 6 del 7.6.2007, emessa dall'arch. nei confronti della CP_18 sig.ra e relativa a prestazione professionale inerente alla pratica di Persona_9 manutenzione al fabbricato sito nel Comune di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro
5 367,20. Risultano, poi, altre due fatture della ditta “F.lli Quintiero S.n.c.”, n. 16 del 6.08.2001, emessa nei confronti della sig.ra , via Telegrafo n. 55 di Bonifati e relativa a infissi in Parte_1 alluminio con persiane, dell'importo di euro 3.700,00, nonché fattura della ditta “Quintiero
[...]
, n. 10/2007, relativa a lavori di rifacimento piazzale intonaco esterno immobile nel Comune Per_7 di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro 1.650,00, corrisposto in contanti. Si rinviene, infine, in atti comunicazione indirizzata dalla sig.ra al Sindaco del Parte_1
Comune di Bonifati, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria ad un fabbricato di civile abitazione, sito in località Telegrafo del Comune di Bonifati, con la quale la predetta comunicava all'ente di voler eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria al fabbricato predetto e di remota costruzione tra cui: rimozione e relativo rifacimento dei pavimenti del terrazzo al piano terra e della pensilina al primo piano, che sarebbero stati poi realizzati con mattonelle di ceramica simili a quelle esistenti;
rifacimento del pavimento del marciapiede, in massetto di cemento, simile a quello esistente;
ripresa parziale di intonaci interni ed esterni simili a quelli esistenti e sostituzione dell'avvolgibile relativa a un balcone e della porta interna del bagno in legno simile all'esistente. Tale comunicazione è datata 30/05/2008 ed è sottoscritta dalla signora . Parte_1
La teste sig.ra riferito di avere rapporti di conoscenza con le attrici ed alcuni dei Testimone_1 convenuti, dichiara che sin dal 1982 poteva dire di aver visto la signora e poi la Parte_1 figlia nella sua proprietà, cioè nella propria casa che si trovava vicino alla sua. Parte_2
Afferma di poter dire di aver visto la sig.ra e suo marito eseguire lavori in casa, Parte_1 non ricordando quando fossero stati effettuati, né se per l'esecuzione dei medesimi si fossero avvalsi dell'ausilio di terzi. In ordine al capo 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice
(“vero che la Sig.ra e la Sig.ra hanno sempre raccolto i frutti e coltivato i terreni CP_1 Pt_2 posti in loc. Cittadella del Capo”), la teste risponde: “nulla so”.
La teste sig.ra , riferito di essere vicina di casa di , nel senso Tes_2 Parte_1 che abitava moltissimi anni fa nelle sue vicinanze, dichiara di essere una lontana parente di
La teste afferma di poter dire di aver visto la sig.ra da sempre, Controparte_3 CP_1 ovvero sin dagli anni '60 nella casa oggetto di causa e che, anche quando si era sposata e trasferita a
Bologna, la predetta veniva in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa. La teste afferma, inoltre, di poter dire che con il marito, la eseguiva dei lavori nella casa e di aver visto anche Parte_1 che aveva fatto ristrutturare la casa di sua proprietà da una ditta. Precisa che la casa era molto grande ed era divisa, da quanto sapeva, tra e sua sorella, deceduta, Parte_1 Persona_8 precisando che le risultava che fosse stata ristrutturata solo la parte di . In ordine Parte_1 al capo 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che la Sig.ra CP_1
6 e la Sig.ra hanno sempre raccolto i frutti e coltivato i terreni posti in loc. Cittadella del Capo”), Pt_2 la teste risponde: “nulla so”.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta, con riguardo al fabbricato (fabbricato rurale distinto al f. 43, mapp. 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al f.
43, mapp. 409 del NCEU del Comune di Bonifati), mentre va rigettata rispetto al terreno distinto al f. 43, mapp. 1223.
Com'è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
In particolare, l'art. 1158 c.c. dispone che «la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni». Il possesso utile ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, quindi, non meramente occasionale, pacifico e pubblico, tale da provare l'intenzione di esercitare sulla res il potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà (c.d. possesso animo domini) per il tempo necessario richiesto dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 e 1163 c.c., la c.d. prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà sui beni immobili si compie, dunque, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per venti anni.
Pertanto, affinché possa applicarsi l'istituto de quo è richiesta la presenza dell'elemento oggettivo, rappresentato dal c.d. corpus possessionis, ovverosia il potere materiale di fatto esercitato sul bene, e dell'elemento soggettivo, l'animus, estrinsecantesi nella volontà di possedere il bene come proprietario (cfr. Cass. Sentenza n. 957/2000; Tribunale Rieti sez. I, sentenza del 08/03/2021, n.145).
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, c.c., la presunzione che esso integri il possesso.
La dimostrazione della sussistenza dei suddetti requisiti, consistenti in caratteri e durata del possesso, situazione fattuale per antonomasia, è sovente fornita mediante prova testimoniale, ma ciò non comporta uno svilimento né dell'intensità dell'onere della prova né del rigore dell'accertamento da parte del giudice. Quest'ultimo, anzi, è accresciuto dalla necessità di bilanciare gli opposti interessi del precedente titolare e del possessore, nella consapevolezza della consacrazione del diritto di proprietà come diritto fondamentale dell'individuo compiuta in ambito sovranazionale.
“In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art.
1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della
7 proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20539 del
30/08/2017).
Tanto precisato, dalle deposizioni testimoniali assunte risulta provato il possesso ad usucapionem in capo alle attrici, con riguardo al solo fabbricato oggetto di causa.
La teste sig.ra ha dichiarato che sin dal 1982 poteva dire di aver visto la signora Testimone_1 [...]
e poi la figlia nella sua proprietà, cioè nella propria casa che si Parte_1 Parte_2 trovava vicino alla sua. Affermava di poter dire di aver visto la sig.ra e suo Parte_1 marito eseguire lavori in casa, non ricordando quando fossero stati effettuati, né se per l'esecuzione dei medesimi si fossero avvalsi dell'ausilio di terzi.
La teste sig.ra affermava di poter dire di aver visto la sig.ra da sempre, Tes_2 CP_1 ovvero sin dagli anni '60, nella casa oggetto di causa e che, anche quando si era sposata e trasferita a Bologna, la predetta veniva in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa. La teste affermava, inoltre, di poter dire che con il marito, la eseguiva dei lavori nella casa e di aver Parte_1 visto anche che aveva fatto ristrutturare la casa di sua proprietà da una ditta. Precisava che la casa era molto grande ed era divisa, da quanto sapeva, tra e sua sorella, Parte_1 Persona_8
deceduta, precisando che le risultava che fosse stata ristrutturata solo la parte di
[...] Parte_1
.
[...]
Le dichiarazioni delle testi escusse si riferiscono alla sola “casa”, mentre, in ordine al capo 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che la Sig.ra e la Sig.ra CP_1 hanno sempre raccolto i frutti e coltivato i terreni posti in loc. Cittadella del Capo”), le testi Pt_2 hanno risposto di non sapere nulla.
Rispetto al fabbricato, entrambe le testi, con dichiarazioni univoche, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno riferito di aver visto la signora nella “casa” in oggetto, Parte_1 significativamente identificata dalle predette come la casa “di proprietà” dell'attrice, la quale, dunque, appariva come la proprietaria di tale immobile, il cui possesso, oltre ad essere pubblico, era anche pacifico, nonché, sulla scorta del compendio probatorio in atti, è stato continuato e non interrotto, per un periodo superiore a venti anni.
La teste sig.ra , infatti, ha dichiarato che sin dal 1982 poteva dire di aver visto la signora Testimone_1
Par
e poi la figlia nella sua proprietà, cioè nella propria casa che Parte_1 Parte_2 si trovava vicino alla sua.
La teste sig.ra affermava di poter dire di aver visto la sig.ra da sempre, Tes_2 CP_1 ovvero sin dagli anni '60, nella casa oggetto di causa e che, anche quando si era sposata e trasferita a Bologna, la predetta veniva in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa.
8 La circostanza, riportata dalla teste sig.ra , secondo cui la sig.ra anche Tes_2 CP_1 quando si era sposata e trasferita a Bologna, veniva “in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa”, non ne inficia il possesso qualificato ad usucapionem, in quanto “il possesso, acquisito animo et corpore, ben può conservarsi «solo animo», quando non consti l'animus dereliquendi e la cosa sia restata nella virtuale disponibilità” del possessore (ex multis, Cass. civ. n. 8120/2000).
Il possesso del fabbricato si è manifestato non solo nell'avervi abitato, ma anche nell'avervi eseguito lavori ed è ulteriormente corroborato dalla documentazione allegata.
Anche a prescindere dalla scrittura privata, denominata “atto privato”, del 2.9.1980, registrata il
22.09.1980, intervenuta tra i coniugi e da un lato, e la Controparte_1 Controparte_2 sig.ra , con cui le parti convenivano che i coniugi e Parte_1 CP_1
cedevano e vendevano alla sig.ra che accettava e CP_2 Parte_1 acquistava, le porzioni di fabbricato ivi descritte (cfr. Cass. civ. n. 14368/1999, secondo cui “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, rileva l'animus possidendi e non il titolo”) e pure qualora non si considerino le ricevute di pagamento dell'ICI e dell'IMU (ICI del 13.12.1993, del
19.07.1993, del 14.06.1994, del 12.12.1994, del 28.06.2000, del 12.12.2000, del 23.06.2003; IMU del 24.12.2013 e del 10.12.2018), non contenendo tali ricevute dati che consentano di individuare gli immobili in relazione al quale sono avvenuti detti pagamenti (pur riferendosi, quanto ai versamenti
ICI, alla voce “altri fabbricati”), risultano in atti: ricevute di pagamento canone acqua per gli anni
2000-2002-2005-2010-2018; ricevute di pagamento ENEL per gli anni 1999-2000-2004-2011-2016, relative alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 55 e n. 67, Cittadella del Capo.
La medesima sig.ra risulta aver corrisposto anche la tassa smaltimento Parte_1 rifiuti per l'anno 2000, come da ricevuta del 28.09.2000, per l'anno 2002, come da ricevuta del
31.7.2002 e relativa al locale uso abitativo, di mq 75, via Telegrafo, per come si evince dall'avviso; per l'anno 2005, come da ricevuta del 2.08.2005; per l'anno 2012, come da ricevuta di pagamento del 10.01.2013 e relativamente al locale uso abitativo in Via Telegrafo, mq 75, giusta quanto evincibile dal relativo avviso di pagamento e, infine, per l'anno 2018, come da ricevute del
20.10.2018, del 27.06.2018 e del 27.06.2018, relativamente al medesimo locale uso abitativo in Via
Telegrafo.
È, inoltre, allegata in atti parcella n. 6 del 7.6.2007, emessa dall'arch. nei confronti della CP_18 sig.ra e relativa a prestazione professionale inerente alla pratica di Persona_9 manutenzione al fabbricato sito nel Comune di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro
367,20. Risultano, poi, altre due fatture della ditta “F.lli Quintiero S.n.c.”, n. 16 del 6.08.2001, emessa nei confronti della sig.ra , via Telegrafo n. 55 di Bonifati e relativa a infissi in Parte_1 alluminio con persiane, dell'importo di euro 3.700,00, nonché fattura della ditta “Quintiero &
9 Grossi”, n. 10/2007, relativa a lavori di rifacimento piazzale intonaco esterno immobile nel Comune di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro 1.650,00, corrisposto in contanti. Si rinviene, infine, in atti comunicazione indirizzata dalla sig.ra al Sindaco del Parte_1
Comune di Bonifati, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria ad un fabbricato di civile abitazione, sito in località Telegrafo del Comune di Bonifati, con la quale la predetta comunicava all'ente di voler eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria al fabbricato predetto e di remota costruzione tra cui: rimozione e relativo rifacimento dei pavimenti del terrazzo al piano terra e della pensilina al primo piano, che sarebbero stati poi realizzati con mattonelle di ceramica simili a quelle esistenti;
rifacimento del pavimento del marciapiede, in massetto di cemento, simile a quello esistente;
ripresa parziale di intonaci interni ed esterni simili a quelli esistenti e sostituzione dell'avvolgibile relativa a un balcone e della porta interna del bagno in legno simile all'esistente. Tale comunicazione è datata 30/05/2008 ed è sottoscritta dalla signora . Parte_1
Anche detti lavori di manutenzione confermano il possesso ad usucapionem del fabbricato.
La domanda di usucapione, con riguardo al terreno distinto al foglio 43, particella 1223 (“qualità classe”: “uliveto”, giusta visura per immobile allegata), invece, va rigettata, non avendo trovato adeguato supporto probatorio né testimoniale, per come già sopra rilevato, né documentale.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiarano la Sig.ra Parte_1
(c.f. ) e la Sig.ra (c.f. ) CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 proprietarie per intervenuta usucapione ventennale dei seguenti beni immobili: fabbricato rurale distinto al foglio 43, particella 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al foglio 43, particella 409 del NCEU del Comune di Bonifati;
si ordina al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari, con esonero di ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 2671 c.c., in relazione all'art. 14 D.P.R. n.
635/72; si rigetta la domanda di usucapione con riguardo al terreno distinto al foglio 43, particella
1223.
In ragione della soccombenza parziale di parte attrice e atteso che la stessa ha chiesto la condanna dei convenuti alle spese di lite in caso di opposizione (“con vittoria di spese in caso di opposizione infondata”) e che questi ultimi sono rimasti contumaci, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 216/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
10 1) dichiara la Sig.ra (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 la Sig.ra (c.f. ) proprietarie per Parte_2 CodiceFiscale_2 intervenuta usucapione ventennale dei seguenti beni immobili: fabbricato rurale distinto al foglio 43, particella 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al foglio
43, particella 409 del NCEU del Comune di Bonifati;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero di ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 2671 c.c., in relazione all'art. 14 D.P.R. n. 635/72;
3) rigetta la domanda di usucapione con riguardo al terreno distinto al foglio 43, particella 1223;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
Paola, lì 16.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 216/2019 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
(c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(c.f. ), rappresentate e difese dall'avv. Elena Parte_2 CodiceFiscale_2
IC e dall'avv. Anna Di Novi ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Lucido (CS), Via F. Giuliani n. 26, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione
ATTRICI
E
, , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 CP_5 Controparte_6 [...]
, , , , CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 CP_13
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in rinnovazione, notificato a mezzo pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c., le sig.re e convenivano, innanzi al Tribunale di Paola, Parte_1 Parte_2
i sig.ri , e , , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
CP_1
, , e , deducendo che: le istanti sono CP_1 CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 CP_13 da oltre 20 anni nel pacifico possesso dei seguenti beni immobili posti in Comune di Bonifati, località
Cittadella del Capo e così distinti: terreno con sovrastante fabbricato distinto al foglio 43, mapp. 1223;
1 fabbricato rurale distinto al foglio 43, mapp. 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al foglio 43, mapp. 409 del NCEU del Comune di Bonifati;
i beni di cui sopra risultano Par intestati ai sig.ri , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , , , CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, , con usufrutto parziale di , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_6 [...]
, e , come CP_8 Controparte_7 CP_4 CP_10 CP_9 CP_5 risultante dai certificati catastali allegati;
la notificazione dell'atto di citazione è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, e quindi, si rende necessaria la notifica a mezzo dei pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c.; è intenzione delle attrici ottenere sentenza dichiarativa del proprio titolo di proprietà per intervenuta usucapione ventennale.
Le istanti, pertanto, domandavano dichiararsi la sig.ra e la sig.ra Parte_1 [...]
proprietarie per intervenuta usucapione ventennale dei beni immobili descritti in premessa Parte_2 al punto n. 1 e da intendersi integralmente riportati e trascritti;
ordinarsi, altresì, la correzione dei fogli catastali e del Pubblico Registro Immobiliare di competenza, con esonero di responsabilità del
Conservatore per l'effettuanda trascrizione, con vittoria di spese in caso di opposizione infondata.
Secondo la Suprema Corte, “Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, il principio generale secondo cui, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione per pubblici proclami. Pertanto, gli effetti della notificazione, rispetto al soggetto istante, devono intendersi rapportati al momento in cui questi abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario per le attività e le formalità di cui al terzo e quarto comma dell'art. 150 c.p.c.; diversamente, rispetto al destinatario, la notifica è destinata ad acquisire rilevanza solo in esito al perfezionamento del procedimento notificatorio, che si ha quando - esaurite le formalità del terzo comma, con il deposito di copia dell'atto nella casa comunale e l'inserimento di un estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e con le ulteriori formalità disposte dal capo dell'ufficio giudiziario - l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede” (cfr.
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4587 del 25 febbraio 2009).
Instaurato il contraddittorio, disposta la rinnovazione della citazione a mezzo pubblici proclami, dichiarata la contumacia dei convenuti, in data 3.12.25 il giudice assumeva la causa in decisione, senza termini.
2 Venendo all'esame del materiale probatorio in atti, risultano allegate visure per immobile, datate
24.05.2011, relative: al fabbricato rurale, foglio 43, p.lla 409, i cui intestatari risultavano i sig.ri CP_4
CP_1
, , , , , ; uliveto,
[...] CP_5 CP_6 CP_1 CP_8 CP_9 CP_10 CP_12 CP_13 foglio n. 43, p.lla 1223 i cui intestatari risultavano i sig.ri , Controparte_1 CP_2
e fabbricato rurale, foglio n. 43, p.lla 408, intestato a
[...] CP_3 Controparte_3
Con ordinanza del 17.2.2020 il precedente Giudice sul ruolo aveva disposto la produzione, a carico di parte attrice, della documentazione ipocatastale. In data 30.10.2020, parte attrice ha allegato relazione istruttoria legale, redatta dal dott. Notaio in Nocera Terinese, il quale, con Per_1 riferimento allo stato catastale-ipotecario ventennale dei predetti immobili, certificava che, dalla consultazione dei registri catastali e ipotecari, ed esperita ogni altra necessaria indagine, era risultato quanto segue: l'immobile riportato nel catasto terreni del Comune di Bonifati, foglio 43, particella
408, catastalmente risultava appartenere alla signora fu nata il Controparte_3 Per_2
1892; l'immobile riportato nel catasto terreni del Comune di Bonifati, foglio 43, particella 409, catastalmente risultava appartenere ai signori: nata a [...] il 30 gennaio Persona_3
1929; , nato a [...] il [...]; , nata a [...] il 31 CP_5 Controparte_6 gennaio 1000; nato a [...] il [...]; nata a [...] Controparte_7 Controparte_8 il 27 maggio 1926; nato a [...] il [...]; nata a [...] il 5 CP_9 CP_10
Marzo 1931; fu maritata fu;
Zottola o CP_11 CP_1 Per_4 CP_12 CP_1
o nata a [...] il [...]; l'immobile riportato nel catasto terreni del Comune Per_5 CP_13 di Bonifati al foglio 43, particella 1223, ex particella 425, catastalmente risultava appartenere signori:
nato a [...] il [...]; Controparte_1 Controparte_14 nata a [...] il [...]; fu nata nel 1892. Il Controparte_15 Per_2
Notaio certificava che, dalle ricerche effettuate presso l'Agenzia del territorio-servizi di pubblicità immobiliare di Cosenza (dal 1957 al 27 ottobre 2020), non si rinveniva alcuna provenienza delle particelle descritte e che a tutto il giorno 27 ottobre 2020 i beni sopra descritti non erano gravati da atti pregiudizievoli. Tale certificazione è datata 27 ottobre 2020.
Risulta in atti scrittura privata, denominata “atto privato”, del 2.9.1980, registrata il 22.09.1980, intervenuta tra i coniugi e da un lato, e la sig.ra Controparte_1 Controparte_2 [...]
. Con tale atto le predette parti premettevano che i suddetti coniugi erano Parte_1 proprietari di una porzione di fabbricato con annessa corte, sito in agro di Cittadella del Capo di
Bonifati, località Telegrafo, riportato per maggior consistenza alla partita terreni di Bonifati al n.
4372, in ditta di e di , coniugi, località Controparte_1 CP_16 Controparte_2 Per_6
Telegrafo foglio 43, particella 407 fabbricato rurale superficie centiare 25 e partita numero 4374 in ditta di e di , coniugi per un mezzo;
Controparte_1 CP_16 Controparte_2 Per_6
3 per un mezzo, foglio 43 particella 425. In detto atto si precisa che gli immobili Controparte_3 descritti erano pervenuti ai venditori con atto per notar del 30/11/1946, registrato il Persona_7
9 dicembre successivo al n. 150, la cui consistenza era stata successivamente variata con l'aggiunta di nuovi corpi di fabbrica e la modifica di quelli esistenti. Le parti convenivano e stipulavano con il predetto atto che i coniugi e cedevano e vendevano alla sig.ra CP_1 CP_2 [...]
, che accettava e acquistava, una porzione di fabbricato composta da un vano al Parte_1 piano terra e, precisamente, quello confinante con la via Convicinale, nonché metà del vano di nuova costruzione adibito a cucina e, precisamente, quello che trovavasi a sinistra del vano ingresso adiacente alla scala, confinante con corte comune, via Convicinale e porzione di fabbricato di proprietà di a cui era pervenuto con atto privato datato 01/09/1980 in corso di Persona_8 registrazione. Nell'atto si precisa che il piccolo vano adiacente all'ingresso e compreso tra il vano cucina e il vecchio fabbricato rimaneva comune tra l'acquirente e la sig.ra , così Parte_3 come lo stesso ingresso e la scala di accesso ai piani superiori. Venivano, inoltre, venduti tre vani con annesso disimpegno e W.C., ubicati al primo piano e a sinistra per chi saliva dal vano scala, nonché il corrispondente sottotetto soprastante a tali vani, confinanti con fabbricato di Re Gaetana, via
Convicinale, corte comune e con porzione di fabbricato di proprietà di;
il tutto Persona_8 come da disegno allegato all'atto. Nell'atto si precisa che le corti adiacenti al fabbricato sarebbero state comuni fra e l'acquirente e che la vendita Parte_3 Parte_1 veniva fatta e accettata con tutte le garanzie di legge, compresi tutti gli annessi e connessi relativi agli immobili descritti, adiacenze e pertinenze, diritti, usi, azioni e ragioni, servitù attive esistenti. I coniugi garantivano la proprietà e il possesso degli immobili dichiarando che su di essi non gravavano oneri, pesi, censi, canoni, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il prezzo della vendita veniva pattuito in due milioni di lire versati all'atto della firma dalla signora Persona_9 nelle mani dei venditori, i quali rilasciavano quietanza con espressa dichiarazione di non aver altro a pretendere per nessun titolo. I venditori riservavano in loro favore l'usufrutto vita natural durante, precisando che oggetto della vendita era soltanto la nuda proprietà degli immobili. L'atto risulta sottoscritto dalle parti contraenti e al medesimo risulta allegato il disegno relativo all'immobile.
Viene allegato estratto di mappa relativo agli immobili, nonché sono prodotte ricevute di pagamento canone acqua per gli anni 2000-2002-2005-2010-2018. In particolare, risulta avviso di pagamento inoltrato dal all'utente, sig.ra , relativo alla fornitura Controparte_17 Parte_1 idrica e di depurazione in località Telegrafo, contatore 97/689236, anno 2000, tipo di fornitura domestica + scarico, con relativa ricevuta di pagamento del 31.08.2000. Parimenti anche: per l'anno
2002, con relativa ricevuta di pagamento del 30.09.2002; anno 2005 e relativa ricevuta di pagamento
4 del 9.11.2005; anno 2010 e ricevuta di pagamento del 27.12.2010, nonché acconto anno 2018 e ricevuta di pagamento dell'8.1.2019.
Si rinvengono in atti anche ricevute di pagamento ENEL per gli anni 1999-2000-2004-2011-2016 e, in particolare, risulta bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre – novembre 1999, indirizzata alla sig.ra e relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 55, Parte_1
Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento dell'1.12.1999; bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre agosto – settembre 2000, indirizzata alla sig.ra e Parte_1 relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 55, Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento del 26.09.2000; bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre – novembre
2004, indirizzata alla sig.ra e relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo Parte_1
n. 67, Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento del 26.11.2004; bolletta per la fornitura di energia elettrica bimestre ottobre – novembre 2011, indirizzata alla sig.ra e Parte_1 relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 67, Cittadella del Capo, con relativa ricevuta di pagamento del 9.12.2011 (in quest'ultima si specifica che le precedenti bollette risultavano pagate); bolletta per la fornitura di energia elettrica periodo gennaio – marzo 2016, indirizzata alla sig.ra
[...]
e relativa alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 67, Cittadella del Capo, con Parte_1 relativa ricevuta di pagamento del 22.3.2016.
Sono allegate le seguenti ricevute di pagamento relative all'ICI versata dalla sig.ra
[...]
del 13.12.1993 di lire 147.015, del 19.07.1993 di lire 120.285, del 14.06.1994 di Persona_9 lire 120.285, del 12.12.1994 di lire 147.015, del 28.06.2000 di lire 147.183, del 12.12.2000 di lire
179.892, del 23.06.2003 di euro 168,93. La medesima risulta aver corrisposto anche l'IMU, come da ricevuta del 24.12.2013 e del 10.12.2018. Sia per l'ICI che per l'IMU non si rinvengono dati che consentano di individuare l'immobile in relazione al quale sono avvenuti detti pagamenti.
La medesima sig.ra risulta aver corrisposto anche la tassa smaltimento Parte_1 rifiuti per l'anno 2000, come da ricevuta del 28.09.2000, per l'anno 2002, come da ricevuta del
31.7.2002 e relativa al locale uso abitativo, di mq 75, via Telegrafo, per come si evince dall'avviso; per l'anno 2005, come da ricevuta del 2.08.2005; per l'anno 2012, come da ricevuta di pagamento del 10.01.2013 e relativamente al locale uso abitativo in Via Telegrafo, mq 75, giusto quanto evincibile dal relativo avviso di pagamento e, infine, per l'anno 2018, come da ricevute del
20.10.2018, del 27.06.2018 e del 27.06.2018, relativamente al medesimo locale uso abitativo in Via
Telegrafo.
È, inoltre, allegata in atti parcella n. 6 del 7.6.2007, emessa dall'arch. nei confronti della CP_18 sig.ra e relativa a prestazione professionale inerente alla pratica di Persona_9 manutenzione al fabbricato sito nel Comune di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro
5 367,20. Risultano, poi, altre due fatture della ditta “F.lli Quintiero S.n.c.”, n. 16 del 6.08.2001, emessa nei confronti della sig.ra , via Telegrafo n. 55 di Bonifati e relativa a infissi in Parte_1 alluminio con persiane, dell'importo di euro 3.700,00, nonché fattura della ditta “Quintiero
[...]
, n. 10/2007, relativa a lavori di rifacimento piazzale intonaco esterno immobile nel Comune Per_7 di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro 1.650,00, corrisposto in contanti. Si rinviene, infine, in atti comunicazione indirizzata dalla sig.ra al Sindaco del Parte_1
Comune di Bonifati, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria ad un fabbricato di civile abitazione, sito in località Telegrafo del Comune di Bonifati, con la quale la predetta comunicava all'ente di voler eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria al fabbricato predetto e di remota costruzione tra cui: rimozione e relativo rifacimento dei pavimenti del terrazzo al piano terra e della pensilina al primo piano, che sarebbero stati poi realizzati con mattonelle di ceramica simili a quelle esistenti;
rifacimento del pavimento del marciapiede, in massetto di cemento, simile a quello esistente;
ripresa parziale di intonaci interni ed esterni simili a quelli esistenti e sostituzione dell'avvolgibile relativa a un balcone e della porta interna del bagno in legno simile all'esistente. Tale comunicazione è datata 30/05/2008 ed è sottoscritta dalla signora . Parte_1
La teste sig.ra riferito di avere rapporti di conoscenza con le attrici ed alcuni dei Testimone_1 convenuti, dichiara che sin dal 1982 poteva dire di aver visto la signora e poi la Parte_1 figlia nella sua proprietà, cioè nella propria casa che si trovava vicino alla sua. Parte_2
Afferma di poter dire di aver visto la sig.ra e suo marito eseguire lavori in casa, Parte_1 non ricordando quando fossero stati effettuati, né se per l'esecuzione dei medesimi si fossero avvalsi dell'ausilio di terzi. In ordine al capo 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice
(“vero che la Sig.ra e la Sig.ra hanno sempre raccolto i frutti e coltivato i terreni CP_1 Pt_2 posti in loc. Cittadella del Capo”), la teste risponde: “nulla so”.
La teste sig.ra , riferito di essere vicina di casa di , nel senso Tes_2 Parte_1 che abitava moltissimi anni fa nelle sue vicinanze, dichiara di essere una lontana parente di
La teste afferma di poter dire di aver visto la sig.ra da sempre, Controparte_3 CP_1 ovvero sin dagli anni '60 nella casa oggetto di causa e che, anche quando si era sposata e trasferita a
Bologna, la predetta veniva in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa. La teste afferma, inoltre, di poter dire che con il marito, la eseguiva dei lavori nella casa e di aver visto anche Parte_1 che aveva fatto ristrutturare la casa di sua proprietà da una ditta. Precisa che la casa era molto grande ed era divisa, da quanto sapeva, tra e sua sorella, deceduta, Parte_1 Persona_8 precisando che le risultava che fosse stata ristrutturata solo la parte di . In ordine Parte_1 al capo 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che la Sig.ra CP_1
6 e la Sig.ra hanno sempre raccolto i frutti e coltivato i terreni posti in loc. Cittadella del Capo”), Pt_2 la teste risponde: “nulla so”.
La domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, va accolta, con riguardo al fabbricato (fabbricato rurale distinto al f. 43, mapp. 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al f.
43, mapp. 409 del NCEU del Comune di Bonifati), mentre va rigettata rispetto al terreno distinto al f. 43, mapp. 1223.
Com'è noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà a titolo originario.
In particolare, l'art. 1158 c.c. dispone che «la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni». Il possesso utile ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, quindi, non meramente occasionale, pacifico e pubblico, tale da provare l'intenzione di esercitare sulla res il potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà (c.d. possesso animo domini) per il tempo necessario richiesto dalla legge.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1158 e 1163 c.c., la c.d. prescrizione acquisitiva del diritto di proprietà sui beni immobili si compie, dunque, in virtù del possesso pubblico, pacifico, continuato e non interrotto per venti anni.
Pertanto, affinché possa applicarsi l'istituto de quo è richiesta la presenza dell'elemento oggettivo, rappresentato dal c.d. corpus possessionis, ovverosia il potere materiale di fatto esercitato sul bene, e dell'elemento soggettivo, l'animus, estrinsecantesi nella volontà di possedere il bene come proprietario (cfr. Cass. Sentenza n. 957/2000; Tribunale Rieti sez. I, sentenza del 08/03/2021, n.145).
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, c.c., la presunzione che esso integri il possesso.
La dimostrazione della sussistenza dei suddetti requisiti, consistenti in caratteri e durata del possesso, situazione fattuale per antonomasia, è sovente fornita mediante prova testimoniale, ma ciò non comporta uno svilimento né dell'intensità dell'onere della prova né del rigore dell'accertamento da parte del giudice. Quest'ultimo, anzi, è accresciuto dalla necessità di bilanciare gli opposti interessi del precedente titolare e del possessore, nella consapevolezza della consacrazione del diritto di proprietà come diritto fondamentale dell'individuo compiuta in ambito sovranazionale.
“In tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art.
1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della
7 proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20539 del
30/08/2017).
Tanto precisato, dalle deposizioni testimoniali assunte risulta provato il possesso ad usucapionem in capo alle attrici, con riguardo al solo fabbricato oggetto di causa.
La teste sig.ra ha dichiarato che sin dal 1982 poteva dire di aver visto la signora Testimone_1 [...]
e poi la figlia nella sua proprietà, cioè nella propria casa che si Parte_1 Parte_2 trovava vicino alla sua. Affermava di poter dire di aver visto la sig.ra e suo Parte_1 marito eseguire lavori in casa, non ricordando quando fossero stati effettuati, né se per l'esecuzione dei medesimi si fossero avvalsi dell'ausilio di terzi.
La teste sig.ra affermava di poter dire di aver visto la sig.ra da sempre, Tes_2 CP_1 ovvero sin dagli anni '60, nella casa oggetto di causa e che, anche quando si era sposata e trasferita a Bologna, la predetta veniva in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa. La teste affermava, inoltre, di poter dire che con il marito, la eseguiva dei lavori nella casa e di aver Parte_1 visto anche che aveva fatto ristrutturare la casa di sua proprietà da una ditta. Precisava che la casa era molto grande ed era divisa, da quanto sapeva, tra e sua sorella, Parte_1 Persona_8
deceduta, precisando che le risultava che fosse stata ristrutturata solo la parte di
[...] Parte_1
.
[...]
Le dichiarazioni delle testi escusse si riferiscono alla sola “casa”, mentre, in ordine al capo 4 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice (“vero che la Sig.ra e la Sig.ra CP_1 hanno sempre raccolto i frutti e coltivato i terreni posti in loc. Cittadella del Capo”), le testi Pt_2 hanno risposto di non sapere nulla.
Rispetto al fabbricato, entrambe le testi, con dichiarazioni univoche, della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare, hanno riferito di aver visto la signora nella “casa” in oggetto, Parte_1 significativamente identificata dalle predette come la casa “di proprietà” dell'attrice, la quale, dunque, appariva come la proprietaria di tale immobile, il cui possesso, oltre ad essere pubblico, era anche pacifico, nonché, sulla scorta del compendio probatorio in atti, è stato continuato e non interrotto, per un periodo superiore a venti anni.
La teste sig.ra , infatti, ha dichiarato che sin dal 1982 poteva dire di aver visto la signora Testimone_1
Par
e poi la figlia nella sua proprietà, cioè nella propria casa che Parte_1 Parte_2 si trovava vicino alla sua.
La teste sig.ra affermava di poter dire di aver visto la sig.ra da sempre, Tes_2 CP_1 ovvero sin dagli anni '60, nella casa oggetto di causa e che, anche quando si era sposata e trasferita a Bologna, la predetta veniva in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa.
8 La circostanza, riportata dalla teste sig.ra , secondo cui la sig.ra anche Tes_2 CP_1 quando si era sposata e trasferita a Bologna, veniva “in alcuni periodi dell'anno ad abitare la casa”, non ne inficia il possesso qualificato ad usucapionem, in quanto “il possesso, acquisito animo et corpore, ben può conservarsi «solo animo», quando non consti l'animus dereliquendi e la cosa sia restata nella virtuale disponibilità” del possessore (ex multis, Cass. civ. n. 8120/2000).
Il possesso del fabbricato si è manifestato non solo nell'avervi abitato, ma anche nell'avervi eseguito lavori ed è ulteriormente corroborato dalla documentazione allegata.
Anche a prescindere dalla scrittura privata, denominata “atto privato”, del 2.9.1980, registrata il
22.09.1980, intervenuta tra i coniugi e da un lato, e la Controparte_1 Controparte_2 sig.ra , con cui le parti convenivano che i coniugi e Parte_1 CP_1
cedevano e vendevano alla sig.ra che accettava e CP_2 Parte_1 acquistava, le porzioni di fabbricato ivi descritte (cfr. Cass. civ. n. 14368/1999, secondo cui “ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, rileva l'animus possidendi e non il titolo”) e pure qualora non si considerino le ricevute di pagamento dell'ICI e dell'IMU (ICI del 13.12.1993, del
19.07.1993, del 14.06.1994, del 12.12.1994, del 28.06.2000, del 12.12.2000, del 23.06.2003; IMU del 24.12.2013 e del 10.12.2018), non contenendo tali ricevute dati che consentano di individuare gli immobili in relazione al quale sono avvenuti detti pagamenti (pur riferendosi, quanto ai versamenti
ICI, alla voce “altri fabbricati”), risultano in atti: ricevute di pagamento canone acqua per gli anni
2000-2002-2005-2010-2018; ricevute di pagamento ENEL per gli anni 1999-2000-2004-2011-2016, relative alla fornitura di energia in c.da Telegrafo n. 55 e n. 67, Cittadella del Capo.
La medesima sig.ra risulta aver corrisposto anche la tassa smaltimento Parte_1 rifiuti per l'anno 2000, come da ricevuta del 28.09.2000, per l'anno 2002, come da ricevuta del
31.7.2002 e relativa al locale uso abitativo, di mq 75, via Telegrafo, per come si evince dall'avviso; per l'anno 2005, come da ricevuta del 2.08.2005; per l'anno 2012, come da ricevuta di pagamento del 10.01.2013 e relativamente al locale uso abitativo in Via Telegrafo, mq 75, giusta quanto evincibile dal relativo avviso di pagamento e, infine, per l'anno 2018, come da ricevute del
20.10.2018, del 27.06.2018 e del 27.06.2018, relativamente al medesimo locale uso abitativo in Via
Telegrafo.
È, inoltre, allegata in atti parcella n. 6 del 7.6.2007, emessa dall'arch. nei confronti della CP_18 sig.ra e relativa a prestazione professionale inerente alla pratica di Persona_9 manutenzione al fabbricato sito nel Comune di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro
367,20. Risultano, poi, altre due fatture della ditta “F.lli Quintiero S.n.c.”, n. 16 del 6.08.2001, emessa nei confronti della sig.ra , via Telegrafo n. 55 di Bonifati e relativa a infissi in Parte_1 alluminio con persiane, dell'importo di euro 3.700,00, nonché fattura della ditta “Quintiero &
9 Grossi”, n. 10/2007, relativa a lavori di rifacimento piazzale intonaco esterno immobile nel Comune di Bonifati, località Telegrafo, dell'importo totale di euro 1.650,00, corrisposto in contanti. Si rinviene, infine, in atti comunicazione indirizzata dalla sig.ra al Sindaco del Parte_1
Comune di Bonifati, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria ad un fabbricato di civile abitazione, sito in località Telegrafo del Comune di Bonifati, con la quale la predetta comunicava all'ente di voler eseguire dei lavori di manutenzione ordinaria al fabbricato predetto e di remota costruzione tra cui: rimozione e relativo rifacimento dei pavimenti del terrazzo al piano terra e della pensilina al primo piano, che sarebbero stati poi realizzati con mattonelle di ceramica simili a quelle esistenti;
rifacimento del pavimento del marciapiede, in massetto di cemento, simile a quello esistente;
ripresa parziale di intonaci interni ed esterni simili a quelli esistenti e sostituzione dell'avvolgibile relativa a un balcone e della porta interna del bagno in legno simile all'esistente. Tale comunicazione è datata 30/05/2008 ed è sottoscritta dalla signora . Parte_1
Anche detti lavori di manutenzione confermano il possesso ad usucapionem del fabbricato.
La domanda di usucapione, con riguardo al terreno distinto al foglio 43, particella 1223 (“qualità classe”: “uliveto”, giusta visura per immobile allegata), invece, va rigettata, non avendo trovato adeguato supporto probatorio né testimoniale, per come già sopra rilevato, né documentale.
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiarano la Sig.ra Parte_1
(c.f. ) e la Sig.ra (c.f. ) CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2 proprietarie per intervenuta usucapione ventennale dei seguenti beni immobili: fabbricato rurale distinto al foglio 43, particella 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al foglio 43, particella 409 del NCEU del Comune di Bonifati;
si ordina al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari, con esonero di ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 2671 c.c., in relazione all'art. 14 D.P.R. n.
635/72; si rigetta la domanda di usucapione con riguardo al terreno distinto al foglio 43, particella
1223.
In ragione della soccombenza parziale di parte attrice e atteso che la stessa ha chiesto la condanna dei convenuti alle spese di lite in caso di opposizione (“con vittoria di spese in caso di opposizione infondata”) e che questi ultimi sono rimasti contumaci, si dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel giudizio n. 216/2019 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
10 1) dichiara la Sig.ra (c.f. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 la Sig.ra (c.f. ) proprietarie per Parte_2 CodiceFiscale_2 intervenuta usucapione ventennale dei seguenti beni immobili: fabbricato rurale distinto al foglio 43, particella 408 del NCEU del Comune di Bonifati;
fabbricato rurale distinto al foglio
43, particella 409 del NCEU del Comune di Bonifati;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, con esonero di ogni responsabilità, la trascrizione della presente sentenza, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 2671 c.c., in relazione all'art. 14 D.P.R. n. 635/72;
3) rigetta la domanda di usucapione con riguardo al terreno distinto al foglio 43, particella 1223;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti dei convenuti contumaci.
Paola, lì 16.12.25
Il Giudice
dott. Maurizio Ruggiero
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