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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 06/08/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 391/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.11.1984, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Morellini (c.f. del Foro di Reggio C.F._2
Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in
Reggio Emilia, Via Treccani n. 2/A ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 CP_2
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...] [...]
, sito in Reggio Controparte_3
Emilia, via G. Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2025, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in CP_1
forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non gli ha riconosciuto il CP_1
Pag. 2 di 10 beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
24.06.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_7
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale
Pag. 3 di 10 e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda del ricorrente riferita all'anno scolastico 2024/2025 in quanto il docente è supplente annuale a cui il beneficio sarà Pt_1
riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 04.07.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contro Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento
Pag. 4 di 10 all'a.s. 2024/2025 è fondata, così come rilevato dalla medesima parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate il
02.07.2025.
Infatti, il docente ha dichiarato di aver ricevuto la Carta Pt_1
Docente relativa all'a.s. 2024/2025 in data 24.06.2025 – dunque successivamente alla data di presentazione del ricorso - mentre nulla gli è stato riconosciuto per gli ulteriori aa.ss richiesti.
Sulla domanda riferita all'a.s. 2024/25 deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto Contro riconoscimento del diritto da parte del .
Le restanti domande di bonus Carta del Docente, relative agli anni 2021/2022, 2022/2023, sono invece fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nell'a.s. 2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 29.09.2021 al 10.06.2022 e nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 14.09.2022 al 31.08.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 5 di 10 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 6 di 10 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 7 di 10 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e come risulta dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, in forza del contratto in essere per l'a.s. 2024/2025.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
Pag. 8 di 10 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 391/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
Pag. 9 di 10 2) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento all'a.s. 2024/2025, per avvenuto riconoscimento del diritto.
3) Condanna il n persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere al ricorrente, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 258,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 391/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.11.1984, ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Morellini (c.f. del Foro di Reggio C.F._2
Emilia ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima in
Reggio Emilia, Via Treccani n. 2/A ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del tempore, con sede in Roma, P.IVA_1 CP_2
Viale Trastevere n. 76, difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello
Stato di Bologna;
Per le Amministrazioni convenute, nell'intestato giudizio si costituisce, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. l
[...]
, in persona Controparte_3
del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. e, CP_4
congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Controparte_5
e dott. , elettivamente domiciliati presso l CP_6 [...] [...]
, sito in Reggio Controparte_3
Emilia, via G. Mazzini 6
resistente
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.03.2025, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 1.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, il ricorrente allega di avere prestato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medesimo , in CP_1
forza di contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2021/2022,
2022/2023 e 2024/2025.
In esecuzione di questi contratti, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non gli ha riconosciuto il CP_1
Pag. 2 di 10 beneficio succitato, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, il ricorrente chiede l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il
24.06.2025, si costituisce il , eccependo - in via CP_1
preliminare - la carenza di giurisdizione del G.O. in favore del
G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del
D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al CP_7
paragrafo 2 “Destinatari” ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale
Pag. 3 di 10 e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo.
Ulteriormente, il costituito chiede di rigettarsi la CP_1
domanda del ricorrente riferita all'anno scolastico 2024/2025 in quanto il docente è supplente annuale a cui il beneficio sarà Pt_1
riconosciuto ed attribuito in corso d'anno così come previsto dalla Legge di Bilancio 2025.
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della controvertibilità della fattispecie giuridica in esame nonché della reciproca parziale soccombenza”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 04.07.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contro Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento
Pag. 4 di 10 all'a.s. 2024/2025 è fondata, così come rilevato dalla medesima parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate il
02.07.2025.
Infatti, il docente ha dichiarato di aver ricevuto la Carta Pt_1
Docente relativa all'a.s. 2024/2025 in data 24.06.2025 – dunque successivamente alla data di presentazione del ricorso - mentre nulla gli è stato riconosciuto per gli ulteriori aa.ss richiesti.
Sulla domanda riferita all'a.s. 2024/25 deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto Contro riconoscimento del diritto da parte del .
Le restanti domande di bonus Carta del Docente, relative agli anni 2021/2022, 2022/2023, sono invece fondate e meritano accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nell'a.s. 2021/2022 con contratti brevi decorrenti dal 29.09.2021 al 10.06.2022 e nell'a.s. 2022/2023 con contratto decorrente dal 14.09.2022 al 31.08.2023.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di
Pag. 5 di 10 ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_9
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
Pag. 6 di 10 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
Pag. 7 di 10 La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Come si legge nel ricorso e come risulta dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratti di lavoro), il ricorrente ha prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, ricorrendo altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, in forza del contratto in essere per l'a.s. 2024/2025.
Per tutto quanto sopra esposto, la causa deve essere decisa nei termini di cui al seguente dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
Pag. 8 di 10 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 391/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo con riferimento agli anni scolastici
2021/2022 e 2022/2023, per un importo di € 1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
Pag. 9 di 10 2) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente in riferimento all'a.s. 2024/2025, per avvenuto riconoscimento del diritto.
3) Condanna il n persona Controparte_1
del pro tempore a rifondere al ricorrente, con CP_2
distrazione in favore del procuratore antistatario, le spese del giudizio liquidate in euro 258,00 per compensi oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 6/8/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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