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Ordinanza 13 marzo 2025
Ordinanza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, ordinanza 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/11561
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11561/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUGNAI AR C.F._1 ELISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MUGNAI ELISA
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI MADRE ESERCENTE LA Parte_2 RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORE (C.F. Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI ELISA e dell'avv. , elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. MUGNAI ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IORI Controparte_1 C.F._3 GABRIO JORDY e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Manzoni, 2 FIRENZEpresso il difensore avv. IORI GABRIO JORDY
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI Parte_3 C.F._4 GABRIO JORDY e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Manzoni, 2 FIRENZEpresso il difensore avv. IORI GABRIO JORDY
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso presentato il 15.10.24 e , quale genitore esercente la AR Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore promuovevano azione di Persona_1 reintegrazione del possesso ex art. 1168 c.c. nei confronti di e Controparte_1 Parte_3 esponendo quanto segue.
Le ricorrenti erano beneficiarie di due testamenti olografi redatti nel 2020 da , Persona_2 deceduto il 4/8/2023. Appreso della morte del de cuius, le ricorrenti chiedevano alla che Pt_3 prestava servizio presso la casa del testatore, di consegnare loro le chiavi dell'appartamento sito in Sesto Fiorentino, Piazza dei Macchiaioli n. 10, ultima residenza dell' e facente parte Per_2 dell'asse ereditario, ma la donna rifiutava la riconsegna. Le ricorrenti procedevano dunque alla pubblicazione dei testamenti e all'espletamento degli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per l'accettazione dell'eredità da parte di , Persona_1 minore degli anni diciotto. Ottenuta l'autorizzazione accettavano l'eredità con beneficio di inventario e – non avendo ottenuto le chiavi dell'immobile, trattenute dalla – il 29/4/24 Pt_3 procedevano alle operazioni di inventario unitamente al Cancelliere nominato dal Tribunale, dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso con autorizzazione del Giudice. In tale occasione
Pagina 1 apprendevano dal fratello del de cuius, presente in quanto comproprietario dell'immobile, che vi era altro testamento posteriore, che nominava eredi gli odierni resistenti. Nel luglio del 2024 le ricorrenti si avvedevano che la serratura era stata nuovamente sostituita e, pertanto, intimavano a mezzo raccomandata ai resistenti di liberare l'immobile e di consegnare le chiavi di accesso. Non avendo ricevuto risposta all'intimazione e non essendo rientrate nel frattempo nel possesso dell'immobile, ritenendo di aver patito uno spoglio violento e clandestino, adivano il Tribunale chiedendo la reintegrazione del loro possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c... I resistenti, di contro, deducevano ed eccepivano in sintesi: che erano stati nominati eredi con testamento olografo redatto alcuni giorni prima della morte del de cuius e che avevano da questi direttamente ricevuto le chiavi dell'immobile; che ignoravano l'esistenza di altri testamenti anteriori e che avevano provveduto, nei mesi successivi, agli adempimenti necessari per la pubblicazione del testamento e ad altri adempimenti legati alla vicenda successoria (dichiarazione di successione, voltura catastale dell'immobile); che tra la fine di aprile e i primi di maggio del 2024 la Pt_3 tentando di accedere all'appartamento, si accorgeva che la chiave non funzionava e, pertanto, provvedeva a fare sostituire la serratura;
che solo con la notifica del ricorso i resistenti apprendevano dell'esistenza di altri testamenti anteriori. Secondo i convenuti pertanto la domanda di reintegrazione andrebbe dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, essendo i resistenti i veri possessori dell'immobile, e comunque rigettata nel merito perché totalmente infondata.
Tanto premesso osserva il giudicante che:
- il possesso consiste nel potere di fatto esercitato su di una cosa che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.);
- la tutela accordata dall'ordinamento al possesso trova ragione nell'interesse sociale all'ordinata convivenza civile, che sarebbe pregiudicata qualora fosse negata una rapida tutela a protezione della situazione di fatto, con susseguente rischio di azioni di autotutela da parte dei privati, spogliati del possesso del bene;
- la valutazione del giudice in questa sede deve limitarsi al riconoscimento e alla tutela della situazione di fatto data dal possesso sulla base di un giudizio a cognizione sommaria, essendo ogni valutazione relativa alla proprietà formale del bene riservata all'eventuale successivo giudizio petitorio;
- l'accoglimento della domanda di cui all'art. 1168 c.c. postula la prova, da parte dell'attore che si assume spogliato, dei fatti costitutivi del suo diritto alla reintegrazione e dunque del possesso, dello spoglio violento o clandestino e dell'animus spoliandi: per costante giurisprudenza, lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione (cfr. Cass. 21475/2018; Cass. 3955/2008; Cass. 15130/2001, S.U. 9871/94);
- al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione,
l'animus spoliandi postula la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore;
detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore. (Cass 16236/2011).
Orbene, i fatti oggetto di causa, in base alle risultanze processuali e alle dichiarazioni delle parti, liberamente interrogate in contraddittorio, possono essere ricostruiti come segue.
, con due distinti testamenti del 2020, nominava eredi le ricorrenti e Persona_2 AR
, quest'ultima minore degli anni diciotto e quindi rappresentata nel presente Persona_1 giudizio dalla madre alle quali consegnava i testamenti. Nel luglio del 2023 il Parte_2
Pagina 2 testatore, con un altro atto di ultime volontà, nominava eredi universali i resistenti Parte_3
e , ai quali comunicava di aver riposto il testamento olografo in un
[...] Controparte_1 mobile della cucina della casa di Sesto Fiorentino dove abitava, e dove la prestava Pt_3 servizio come addetta alle pulizie. In data 4/8/23 decedeva e circa un mese più tardi, Persona_2 i primi di settembre del 2023, la madre della ricorrente , non avendo più notizie dell' Pt_2
chiamava la che la informava del decesso;
alla richiesta di riconsegnare le chiavi Per_2 Pt_3 dell'immobile, la si opponeva. Da quel momento in poi non vi erano più contatti tra le Pt_3 ricorrenti e i resistenti: ciascuna parte si attivava per pubblicare i rispettivi testamenti ed espletava le connesse attività finalizzate all'accettazione dell'eredità, di cui fa parte l'immobile di Sesto Fiorentino, oggetto del presente giudizio. Il 29/4/24 le ricorrenti si recavano presso l'appartamento insieme al Cancelliere nominato dal Tribunale per la redazione dell'inventario; essendo state previamente autorizzate – e poiché non avevano mai riavuto le chiavi dalla – accedevano all'interno dell'immobile dopo aver Pt_3 rimosso la serratura, che veniva sostituita con una nuova. In quella occasione le ricorrenti apprendevano dal fratello del de cuius , comproprietario dell'immobile che sopraggiungeva nel corso dell'accesso, dell'esistenza di altro testamento in favore dei resistenti: pertanto le operazioni di inventario venivano sospese. Ritenendo sospetta la circostanza che solo pochi giorni prima di morire l' avesse nominato eredi i resistenti, le ricorrenti sporgevano formale denuncia- Per_2 querela per circonvenzione di incapace, dalla quale nasceva un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari. Qualche giorno dopo la che aveva continuato a recarsi Pt_3 saltuariamente presso l'appartamento, constatava che non riusciva più ad accedervi e pertanto avvisava il , che contattava un fabbro. Quest'ultimo rappresentava al che la CP_1 CP_1 serratura non era rotta, bensì era stata sostituita;
il resistente, dopo aver esibito l'atto di pubblicazione del testamento, disponeva che la serratura fosse nuovamente sostituita. Nel mese di luglio del 2024 le ricorrenti, recandosi presso l'appartamento, non riuscivano ad entrare e pertanto diffidavano i resistenti, a mezzo raccomandata, a restituire le chiavi. La raccomandata non veniva ritirata e pertanto le ricorrenti adivano questo Tribunale per ottenere la reintegrazione del loro possesso.
***
Preliminarmente osserva il giudicante che sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti all'esperimento dell'azione di reintegrazione. Infatti, in seguito all'accesso all'appartamento effettuato in data 29/4/24, previa sostituzione della serratura della porta di accesso, le ricorrenti erano entrate in possesso dell'immobile. La condotta di accesso accompagnata dalla sostituzione della serratura costituisce infatti chiaro segno esteriore della volontà di servirsi del bene uti dominus, come confermato peraltro dalla circostanza che le ricorrenti erano entrate nell'immobile per redigere l'inventario dei beni testamentari.
La successiva sostituzione della serratura per mano dei resistenti integra condotta di spoglio, perché idonea a privare i possessori del potere di fatto sull'immobile, e realizzata con modalità violente in quanto estrinsecatosi in una vis esercitata nei confronti della cosa stessa (rimozione della vecchia serratura e sostituzione con una nuova) e clandestino, perché realizzato all'insaputa dei possessori. Quanto all'animus spoliandi - richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità di uno spossessamento che possa dirsi illecito, da intendersi come conoscenza o conoscibilità dell'altrui possesso e della contraria volontà espressa o tacita del possessore - sebbene non vi sia prova della consapevolezza in capo ai resistenti dell'esistenza di altri testamenti e delle iniziative intraprese per l'accettazione dell'eredità da parte delle ricorrenti, bisogna osservare che i resistenti, avvedendosi del fatto che la serratura era stata sostituita, abbiano avuto immediata percezione del possesso da altri esercitato sull'immobile. Interrogato all'udienza del 17/2/25 il ha infatti riferito di CP_1 essere stato informato dal fabbro che la serratura non era rotta, bensì era stata sostituita, tanto che per effettuare l'intervento il fabbro chiedeva di esibire documentazione comprovante la legittima disponibilità dell'immobile. Deve dunque ritenersi che gli odierni resistenti conoscessero o,
Pagina 3 quantomeno, potessero conoscere l'altrui possesso, di talché risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata per la configurabilità di uno spoglio illecito. Peraltro, non rileva la circostanza che i resistenti ritenessero di agire secondo diritto, quali eredi del de cuius; in proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso>> (Cass., ord. 21613/2021).
Sussistendo tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la concessione dell'invocata tutela possessoria, deve essere ordinata la reintegrazione del possesso dell'immobile a favore delle ricorrenti.
Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie in esame e, segnatamente, della presenza di testamenti dal contenuto contrastante e dunque della convinzione di entrambe le parti di agire secondo diritto in base ad un titolo legittimo , le spese di lite vengono interamente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
PQM
Il Tribunale dispone che e reintegrino e Controparte_1 Parte_3 AR
nel possesso dell'immobile sito in Sesto Fiorentino, Piazza dei Macchiaioli n. 10; Persona_1 compensa le spese.
Firenze, 12.3.25 Il Giudice
Dott. Fiorenzo Zazzeri
Provvedimento redatto cin collaborazione con la dott. Chiara Mazzocchi, Magistrato ordinario in tirocinio
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 11561/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MUGNAI AR C.F._1 ELISA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MUGNAI ELISA
IN PROPRIO E IN QUALITA' DI MADRE ESERCENTE LA Parte_2 RESPONSABILITA' GENITORIALE SULLA FIGLIA MINORE (C.F. Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. MUGNAI ELISA e dell'avv. , elettivamente C.F._2 domiciliato in presso il difensore avv. MUGNAI ELISA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IORI Controparte_1 C.F._3 GABRIO JORDY e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Manzoni, 2 FIRENZEpresso il difensore avv. IORI GABRIO JORDY
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IORI Parte_3 C.F._4 GABRIO JORDY e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via Manzoni, 2 FIRENZEpresso il difensore avv. IORI GABRIO JORDY
CONVENUTO/I
Il Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/02/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso presentato il 15.10.24 e , quale genitore esercente la AR Parte_2 responsabilità genitoriale sulla figlia minore promuovevano azione di Persona_1 reintegrazione del possesso ex art. 1168 c.c. nei confronti di e Controparte_1 Parte_3 esponendo quanto segue.
Le ricorrenti erano beneficiarie di due testamenti olografi redatti nel 2020 da , Persona_2 deceduto il 4/8/2023. Appreso della morte del de cuius, le ricorrenti chiedevano alla che Pt_3 prestava servizio presso la casa del testatore, di consegnare loro le chiavi dell'appartamento sito in Sesto Fiorentino, Piazza dei Macchiaioli n. 10, ultima residenza dell' e facente parte Per_2 dell'asse ereditario, ma la donna rifiutava la riconsegna. Le ricorrenti procedevano dunque alla pubblicazione dei testamenti e all'espletamento degli adempimenti necessari per ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare per l'accettazione dell'eredità da parte di , Persona_1 minore degli anni diciotto. Ottenuta l'autorizzazione accettavano l'eredità con beneficio di inventario e – non avendo ottenuto le chiavi dell'immobile, trattenute dalla – il 29/4/24 Pt_3 procedevano alle operazioni di inventario unitamente al Cancelliere nominato dal Tribunale, dopo aver forzato la serratura della porta di ingresso con autorizzazione del Giudice. In tale occasione
Pagina 1 apprendevano dal fratello del de cuius, presente in quanto comproprietario dell'immobile, che vi era altro testamento posteriore, che nominava eredi gli odierni resistenti. Nel luglio del 2024 le ricorrenti si avvedevano che la serratura era stata nuovamente sostituita e, pertanto, intimavano a mezzo raccomandata ai resistenti di liberare l'immobile e di consegnare le chiavi di accesso. Non avendo ricevuto risposta all'intimazione e non essendo rientrate nel frattempo nel possesso dell'immobile, ritenendo di aver patito uno spoglio violento e clandestino, adivano il Tribunale chiedendo la reintegrazione del loro possesso ai sensi dell'art. 1168 c.c... I resistenti, di contro, deducevano ed eccepivano in sintesi: che erano stati nominati eredi con testamento olografo redatto alcuni giorni prima della morte del de cuius e che avevano da questi direttamente ricevuto le chiavi dell'immobile; che ignoravano l'esistenza di altri testamenti anteriori e che avevano provveduto, nei mesi successivi, agli adempimenti necessari per la pubblicazione del testamento e ad altri adempimenti legati alla vicenda successoria (dichiarazione di successione, voltura catastale dell'immobile); che tra la fine di aprile e i primi di maggio del 2024 la Pt_3 tentando di accedere all'appartamento, si accorgeva che la chiave non funzionava e, pertanto, provvedeva a fare sostituire la serratura;
che solo con la notifica del ricorso i resistenti apprendevano dell'esistenza di altri testamenti anteriori. Secondo i convenuti pertanto la domanda di reintegrazione andrebbe dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, essendo i resistenti i veri possessori dell'immobile, e comunque rigettata nel merito perché totalmente infondata.
Tanto premesso osserva il giudicante che:
- il possesso consiste nel potere di fatto esercitato su di una cosa che si estrinseca in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale (art. 1140 c.c.);
- la tutela accordata dall'ordinamento al possesso trova ragione nell'interesse sociale all'ordinata convivenza civile, che sarebbe pregiudicata qualora fosse negata una rapida tutela a protezione della situazione di fatto, con susseguente rischio di azioni di autotutela da parte dei privati, spogliati del possesso del bene;
- la valutazione del giudice in questa sede deve limitarsi al riconoscimento e alla tutela della situazione di fatto data dal possesso sulla base di un giudizio a cognizione sommaria, essendo ogni valutazione relativa alla proprietà formale del bene riservata all'eventuale successivo giudizio petitorio;
- l'accoglimento della domanda di cui all'art. 1168 c.c. postula la prova, da parte dell'attore che si assume spogliato, dei fatti costitutivi del suo diritto alla reintegrazione e dunque del possesso, dello spoglio violento o clandestino e dell'animus spoliandi: per costante giurisprudenza, lo spoglio costituisce atto illecito che lede il diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa sicché la relativa condotta materiale deve essere sorretta da dolo o colpa, la cui prova incombe, secondo i principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, su chi propone la domanda di reintegrazione (cfr. Cass. 21475/2018; Cass. 3955/2008; Cass. 15130/2001, S.U. 9871/94);
- al fine della ricorrenza di un atto di spoglio denunciabile con azione di reintegrazione,
l'animus spoliandi postula la consapevolezza dell'autore di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore;
detto requisito soggettivo, pertanto, deve essere escluso qualora risulti che, al momento della materiale apprensione del bene, l'autore dello spoglio non conosceva e non era in grado di conoscere l'altrui possesso, o di acquisire la cosa contro la volontà espressa o tacita del possessore. (Cass 16236/2011).
Orbene, i fatti oggetto di causa, in base alle risultanze processuali e alle dichiarazioni delle parti, liberamente interrogate in contraddittorio, possono essere ricostruiti come segue.
, con due distinti testamenti del 2020, nominava eredi le ricorrenti e Persona_2 AR
, quest'ultima minore degli anni diciotto e quindi rappresentata nel presente Persona_1 giudizio dalla madre alle quali consegnava i testamenti. Nel luglio del 2023 il Parte_2
Pagina 2 testatore, con un altro atto di ultime volontà, nominava eredi universali i resistenti Parte_3
e , ai quali comunicava di aver riposto il testamento olografo in un
[...] Controparte_1 mobile della cucina della casa di Sesto Fiorentino dove abitava, e dove la prestava Pt_3 servizio come addetta alle pulizie. In data 4/8/23 decedeva e circa un mese più tardi, Persona_2 i primi di settembre del 2023, la madre della ricorrente , non avendo più notizie dell' Pt_2
chiamava la che la informava del decesso;
alla richiesta di riconsegnare le chiavi Per_2 Pt_3 dell'immobile, la si opponeva. Da quel momento in poi non vi erano più contatti tra le Pt_3 ricorrenti e i resistenti: ciascuna parte si attivava per pubblicare i rispettivi testamenti ed espletava le connesse attività finalizzate all'accettazione dell'eredità, di cui fa parte l'immobile di Sesto Fiorentino, oggetto del presente giudizio. Il 29/4/24 le ricorrenti si recavano presso l'appartamento insieme al Cancelliere nominato dal Tribunale per la redazione dell'inventario; essendo state previamente autorizzate – e poiché non avevano mai riavuto le chiavi dalla – accedevano all'interno dell'immobile dopo aver Pt_3 rimosso la serratura, che veniva sostituita con una nuova. In quella occasione le ricorrenti apprendevano dal fratello del de cuius , comproprietario dell'immobile che sopraggiungeva nel corso dell'accesso, dell'esistenza di altro testamento in favore dei resistenti: pertanto le operazioni di inventario venivano sospese. Ritenendo sospetta la circostanza che solo pochi giorni prima di morire l' avesse nominato eredi i resistenti, le ricorrenti sporgevano formale denuncia- Per_2 querela per circonvenzione di incapace, dalla quale nasceva un procedimento penale ancora in fase di indagini preliminari. Qualche giorno dopo la che aveva continuato a recarsi Pt_3 saltuariamente presso l'appartamento, constatava che non riusciva più ad accedervi e pertanto avvisava il , che contattava un fabbro. Quest'ultimo rappresentava al che la CP_1 CP_1 serratura non era rotta, bensì era stata sostituita;
il resistente, dopo aver esibito l'atto di pubblicazione del testamento, disponeva che la serratura fosse nuovamente sostituita. Nel mese di luglio del 2024 le ricorrenti, recandosi presso l'appartamento, non riuscivano ad entrare e pertanto diffidavano i resistenti, a mezzo raccomandata, a restituire le chiavi. La raccomandata non veniva ritirata e pertanto le ricorrenti adivano questo Tribunale per ottenere la reintegrazione del loro possesso.
***
Preliminarmente osserva il giudicante che sussiste la legittimazione attiva delle ricorrenti all'esperimento dell'azione di reintegrazione. Infatti, in seguito all'accesso all'appartamento effettuato in data 29/4/24, previa sostituzione della serratura della porta di accesso, le ricorrenti erano entrate in possesso dell'immobile. La condotta di accesso accompagnata dalla sostituzione della serratura costituisce infatti chiaro segno esteriore della volontà di servirsi del bene uti dominus, come confermato peraltro dalla circostanza che le ricorrenti erano entrate nell'immobile per redigere l'inventario dei beni testamentari.
La successiva sostituzione della serratura per mano dei resistenti integra condotta di spoglio, perché idonea a privare i possessori del potere di fatto sull'immobile, e realizzata con modalità violente in quanto estrinsecatosi in una vis esercitata nei confronti della cosa stessa (rimozione della vecchia serratura e sostituzione con una nuova) e clandestino, perché realizzato all'insaputa dei possessori. Quanto all'animus spoliandi - richiesto dalla giurisprudenza per la configurabilità di uno spossessamento che possa dirsi illecito, da intendersi come conoscenza o conoscibilità dell'altrui possesso e della contraria volontà espressa o tacita del possessore - sebbene non vi sia prova della consapevolezza in capo ai resistenti dell'esistenza di altri testamenti e delle iniziative intraprese per l'accettazione dell'eredità da parte delle ricorrenti, bisogna osservare che i resistenti, avvedendosi del fatto che la serratura era stata sostituita, abbiano avuto immediata percezione del possesso da altri esercitato sull'immobile. Interrogato all'udienza del 17/2/25 il ha infatti riferito di CP_1 essere stato informato dal fabbro che la serratura non era rotta, bensì era stata sostituita, tanto che per effettuare l'intervento il fabbro chiedeva di esibire documentazione comprovante la legittima disponibilità dell'immobile. Deve dunque ritenersi che gli odierni resistenti conoscessero o,
Pagina 3 quantomeno, potessero conoscere l'altrui possesso, di talché risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata per la configurabilità di uno spoglio illecito. Peraltro, non rileva la circostanza che i resistenti ritenessero di agire secondo diritto, quali eredi del de cuius; in proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che <In tema di possesso, è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso>> (Cass., ord. 21613/2021).
Sussistendo tutti gli elementi richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza per la concessione dell'invocata tutela possessoria, deve essere ordinata la reintegrazione del possesso dell'immobile a favore delle ricorrenti.
Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie in esame e, segnatamente, della presenza di testamenti dal contenuto contrastante e dunque della convinzione di entrambe le parti di agire secondo diritto in base ad un titolo legittimo , le spese di lite vengono interamente compensate ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
PQM
Il Tribunale dispone che e reintegrino e Controparte_1 Parte_3 AR
nel possesso dell'immobile sito in Sesto Fiorentino, Piazza dei Macchiaioli n. 10; Persona_1 compensa le spese.
Firenze, 12.3.25 Il Giudice
Dott. Fiorenzo Zazzeri
Provvedimento redatto cin collaborazione con la dott. Chiara Mazzocchi, Magistrato ordinario in tirocinio
Pagina 4