Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/03/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, la seguente SENTENZA nella causa di lavoro tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato V. Nicola Galante, ricorrente;
Parte_1
e , in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentante legale in carica, rappresentato e difeso dai funzionari designati ex art. 417 bis c.p.c., dr.ssa e dott.ssa resistente;
Controparte_3 Controparte_4 oggetto;
altre ipotesi fatto e diritto Con atto depositato in data 29.1.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo “Ammirato-Falcone” di Lecce, scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, dopo aver premesso di aver tempestivamente presentato domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 1, co, 257, L.n. 208/2015, in relazione alla sottoscrizione, in data 17.8.2023, di un accordo di cooperazione con l'istituto scolastico “Wim Wenders Gymnasium” di Düsseldorf, quale innovativo progetto didattico internazionale in lingua straniera inserito nel progetto europeo Erasmus;
che la suddetta istanza era stata, tuttavia, disattesa con provvedimento adottato dal Direttore Generale reggente l' in data Controparte_5
10.11.2023 e ciò per il fatto che “non appare dimostrato il carattere indispensabile della presenza della S.V. all'interno dei progetti in esame, considerato che tutti i riferimenti alla persona del dirigente scolastico nell'ambito dei progetti medesimi sono impersonali e, dunque, ben potrebbero essere soddisfatti dal dirigente subentrante in servizio presso l'Istituzione scolastica”; deducendo l'illegittimità del provvedimento di diniego in parola, “in quanto in contrasto con il tessuto assertivo, con la voluntas legis e con la ratio - termini non sempre perfettamente sinonimi - dell'istituto in esame, la cui continuità effettiva costituisce viceversa l'obiettivo perseguito dal Legislatore”; ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“- accertatane l'illegittimità, dichiarare, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'annullamento, l'inefficacia e la disapplicazione: - 1 del provvedimento direttoriale di diniego al trattenimento in servizio, Prot. U. 0043393 del 10 novembre 2023, notificato alla ricorrente in data 13 novembre 2023 emanato dal Direttore Generale reggente l'
[...]
, e, in parte qua, come atti presupposti - 2 dell'atto del Controparte_5 [...]
, Controparte_1 Controparte_6
di Lecce notificato alla ricorrente In data 22 settembre 2023 - ove
[...] si è comunicato a tutti gli interessati l'avviso di quiescenza–atto presupposto;
- 3 dell'atto Prot. U. 0020555 del 30 ottobre 2023 dal medesimo Controparte_7
Lecce - notificato alla ricorrente in data 30 ottobre 2023,
[...] contenente l'aggiornamento dell'elenco del personale scolastico collocato in pensione d'ufficio per limiti d'età, indice che ricomprende la ricorrente atto Parte_2 presupposto;
- e degli atti e provvedimenti ministeriali e direttoriali, presupposti, conseguenti,
In assenza di ulteriori argomentazioni promananti dalle parti (eventualmente utili a condurre ad una diversa conclusione) e dovendosi, per il resto, ritenere assorbenti le considerazioni già espresse nell'ambito della fase cautelare, non può qui che ribadirsi quanto già evidenziato con l'ordinanza depositata in data 15.3.2024, laddove si è segnatamente precisato:
… Norma di riferimento è l'art. 1, co. 257. L.n. 207/2015, alla cui stregua “al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. La fattispecie delineata dalla norma in questione, dunque, individua una serie di elementi, verificata la sussistenza dei quali l'amministrazione scolastica può legittimamente autorizzare il trattenimento in servizio del dirigente scolastico che ne faccia esplicita richiesta. Tale trattenimento, in particolare, si giustifica in rapporto al fatto - e nella misura in cui - la permanenza in servizio del dirigente scolastico, già impegnato in “innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali” previsti da “accordi sottoscritti con scuole e università dei Paesi stranieri”, assicuri continuità alle relative attività. La disposizione normativa in questione non può, inoltre, che risultare di stretta interpretazione, ponendosi come eccezione rispetto al generale divieto di trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile, introdotto dal legislatore al fine di promuovere il ricambio generazionale nel settore di lavoro pubblico e favorire risparmi di spesa sul trattamento di servizio attivo del personale e sugli oneri riflessi, in genere complessivamente maggiori rispetto a quelli connessi a nuove assunzioni (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 133/2016). In senso conforme, il giudice ammnistrativo (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3808/2022) ha, altresì, in termini convincenti evidenziato come “il trattenimento in servizio ha subito un graduale ridimensionamento, da istituto ad applicazione generalizzata ad istituto eccezionale rispetto alla regola del collocamento a riposo, ad istituto in via generalizzata vietato, anche in ragione delle esigenze di contenimento dei costi del personale e di ricambio generazionale nell'ambito dell'Amministrazione”, ribadendo che “il presupposto di applicazione della disposizione in esame è dato dall'esistenza di accordi conclusi con istituzioni scolastiche e universitarie appartenenti ad ordinamenti stranieri” e che “i destinatari della disposizione de qua sono individuati nei lavoratori alle dipendenze della scuola italiana, che siano impegnati in progetti didattici riconosciuti e innovativi, aventi carattere internazionale, definiti nell'ambito di accordi con istituzioni universitarie e scolastiche di Paesi stranieri, la cui continuità costituisce l'obiettivo di tutela perseguito dal legislatore”. E, proprio in ragione di siffatta natura eccezionale e derogatoria, il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è rafforzato dallo specifico comando contenuto all'art. 1, comma 257, della legge n. 208/2015, il quale vincola l'amministrazione scolastica ad assumere le decisioni di autorizzazione al trattenimento in servizio del personale scolastico “con provvedimento motivato”. Nel caso di specie, la domanda di trattenimento in servizio presentata dalla si correla allo specifico accordo di cooperazione con l'istituto scolastico “Wim Pt_1
Wenders Gymnasium” di Düsseldorf, sottoscritto in data 17.8.2023, dalla stessa Pt_1
e dal dirigente di detto ginnasio tedesco. L'accordo in parola, segnatamente, prevede un progetto di cooperazione fra le due scuole da attuare per il tramite di scambi culturali a cadenza annuale tra i relativi studenti, in relazione ad un programma didattico strutturato nei termini appresso virgolettati: “gli studenti oltre ad ottenere un'anteprima e una panoramica della vita quotidiana in una famiglia tedesca/italiana, avranno anche la possibilità di assistere alle lezioni durante la mattinata, ottenendo così un'idea della routine scolastica locale;
la configurazione del resto del programma nel luogo ospitante sarà pianificata in collaborazione con la scuola partner dopo opportuna collaborazione”. Tanto premesso, rileva questo in giudice come, in rapporto alle scarne e generiche indicazioni in ordine alle concrete modalità di svolgimento del progetto risultanti dall'accordo in questione (peraltro, in alcun modo integrate nell'ambito della presente fase cautelare) e difettando, altresì, allegazioni in merito all'eventuale sviluppo e avvio delle relative attività (laddove lo stesso accordo aveva previsto che “il periodo per il soggiorno del gruppo di studenti italiani a Dusseldorf dovrebbe essere dopo le vacanze autunnali tedesche, circa verso la fine di settembre, inizio-metà ottobre”), non vi sia in radice modo di verificare che il progetto didattico internazionale di cui si discute abbia carattere innovativo (e sia, al contempo, riconosciuto), come specificatamente richiesto dalla previsione normativa di cui si invoca l'applicazione. Né elementi chiarificatori possono in tal senso trarsi dalla documentazione versata in atti, laddove il verbale del successivo incontro tenutosi presso l'istituto scolastico leccese tra il 9.1.2024 e l'11.1.2024 (sottoscritto dalla e dal dirigente Pt_1 dell'istituto scolastico tedesco) si limita a dare genericamente atto del fatto che “nelle giornate di presenza della delegazione tedesca le due dirigenti scolastiche hanno svolto attività di progettazione di una UDA multidisciplinare di scienze, geografia, matematica, tecnologia e arte e attività di job shadowing”. Al contempo, l'assoluta genericità delle indicazioni presenti nell'accordo di cooperazione che viene in rilievo preclude la ricostruzione dello specifico ruolo della in seno al progetto didattico, con il corollario che - difettando specifici elementi Pt_1 da cui inferire che le attività da esso previste subirebbero un arresto e/o non potrebbero essere continuate in assenza della stessa - non vi è, in conclusione, modo di Pt_1 ritenere che il suo trattenimento in servizio sia effettivamente funzionale all'esigenza (che il suddetto art. 1, co. 257, L.n. 207/2015, come detto, mira a salvaguardare) di assicurare continuità alle medesime attività. Sotto tale ultimo profilo, il censurato provvedimento di diniego adottato dal dirigente dell' appare, inoltre, correttamente motivato e, in ogni caso, CP_2 conforme ai parametri di buona fede e correttezza, oltre che di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. A ciò aggiungasi come le valutazioni operate nella fase sommaria siano state significativamente asseverate in sede di reclamo, laddove il Tribunale in composizione collegiale, dopo aver richiamato l'interpretazione giurisprudenziale del quadro normativo di riferimento, secondo cui “… proprio per il ricorrere di una eccezionale facoltà datoriale, l'invalidazione del diniego potrebbe avere corso solo dimostrando il ricorrere di discriminazioni illecite o altre gravi forme di abuso, circostanze della cui prova, dato l'assetto sostanziale delle situazioni quale sopra delineato, è onerato il lavoratore” (Cass. Sez. L. sent. n.24080/2021), ha, in termini condivisibili, ulteriormente rilevato che:
“Analizzando il testo dell'accordo di cooperazione sottoscritto il 17.08.2023 con la dirigente dell'Istituto Scolastico “Wim Wenders Gymnasium” di Dusseldorf, non si rinviene nessun riferimento alla persona fisica della odierna reclamante (che si è limitata a sottoscriverlo quale dirigente scolastico), né nella parte relativa agli “Aspetti generali”, né in quella relativa agli “Obiettivi del progetto di scambio”. Pertanto, sulla scorta dell'accordo in esame risulta impossibile ricostruire quale sia il ruolo eventualmente assegnato alla dirigente, in concreto, come persona fisica, cioè a prescindere dal ruolo di rappresentanza dell'istituzione scolastica (all. n. 6 del ricorso ex art.700 c.p.c.). Già sulla scorta di tali considerazioni, non sussistono elementi per riscontrare le affermazioni di parte reclamante secondo cui la stessa svolgerebbe “il ruolo centrale di direzione e coordinamento del gruppo” e secondo cui il progetto sarebbe “connotato da decisa personalità, dall'“intuitus personae”. A diversa conclusione non può condurre neppure l'esame dei documenti allegati ai nn.
9-10 del ricorso ex art.700 c.p.c., consistenti in un verbale di incontro relativo al primo scambio scolastico tenutosi nel gennaio 2024 ed in uno scambio di email tra le dirigenti delle scuole interessate. Invero, i riferimenti alle competenze delle due dirigenti, all'importanza dei loro rapporti personali ed ai valori da loro condivisi, oltre che del tutto generici, non sono comunque entrati formalmente nel contenuto del progetto, sì da caratterizzarlo sin dal momento della sua genesi. I documenti, peraltro, recano data addirittura successiva alla adozione del provvedimento di diniego del trattenimento in servizio, in data 10.11.2023”. In conclusione, dovendosi ribadire che “l'operato dell'amministrazione - che ha fondato la propria valutazione sulla situazione quale formalmente risultante dal testo dell'accordo -risulta conforme ai parametri di legge e non offre elementi sulla scorta dei quali affermare che sia stata ispirata da intenti abusivi, discriminatori o comunque contrari alle regole di buona fede e correttezza”, la domanda attorea non può, dunque, che risultare priva di sbocco. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza della ricorrente nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 29.1.2024, nei confronti del Controparte_1
, così provvede: rigetta la domanda attorea;
condanna la
[...] Controparte_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'amministrazione resistente, che liquida in euro 2.240,00, oltre al rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma