CASS
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 31680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31680 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 818/2021 R.G. proposto da: PUGNALONI MICAELA, rappresentata e difesa dall’avvocato FO GIANLUCA;
- ricorrente -
contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
- intimate - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 16455/2020, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dal Consigliere CRISTINA MA;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del dott. CA EN. Civile Sent. Sez. 2 Num. 31680 Anno 2025 Presidente: CH IL Relatore: MA CRISTINA Data pubblicazione: 04/12/2025 2 di 9 FATTI DI CAUSA 1. EL NA proponeva opposizione a n. 16 cartelle di pagamento emesse da OM AP e dal Comune di San Felice Circeo per violazione del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’). 1.1. Il Giudice di Pace di OM accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti impugnati per intervenuta prescrizione, con condanna alle spese di lite a carico dell'ente riscossione, disponendone, invece, l'integrale compensazione con gli enti creditori. EL NA interponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese con OM AP e il Comune di San Felice Circeo, chiedendo la condanna alle spese di lite a carico di tutte le parti convenute in solido. 2. Il Tribunale di OM, con sentenza n. 16455/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuta la legittimazione passiva sia all'esattore che aveva emesso l'atto opposto, sia ai due enti impositori titolari della pretesa sostanziale contestata, condannava l'Agenzia delle Entrate, OM AP e il Comune di San Felice Circeo in solido – in quanto litisconsorti necessari - al pagamento, in favore di EL NA, delle spese di giudizio liquidate in primo grado;
condannava, altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 221,00, con esclusione dell'importo dovuto per la fase istruttoria e in applicazione dei minimi di tariffa, stante la semplicità del motivo di impugnazione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA ed €. 64,00 per esborsi, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 3 di 9 3. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione EL NA, affidandolo ad un unico motivo e illustrandolo con memoria. Restavano intimate OM AP e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione. Il ricorso veniva assegnato per la trattazione della controversia in camera di consiglio. Il Collegio non ravvisava evidenza decisoria;
ritenendo opportuna la trattazione in pubblica udienza della questione della natura, derogabile o meno, dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 nel testo modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, rinviava il ricorso a nuovo ruolo con Ordinanza Interlocutoria n. 6780 del 01.03.2022. Veniva posto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 05.06.2025. Il Procuratore Generale si è espresso nel senso della fondatezza del ricorso, stante la recente modifica apportata all’art. 4 del DM n. 55/2014 dalla riforma del DM n. 37/2018 (applicabile ratione temporis al caso di specie), interpretata da questa Corte nel senso dell’inderogabilità dei minimi tariffari. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri adesso allegate, art. 91 cod. proc. civ., art. 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, in relazione all'art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che il giudice d'appello ha operato una liquidazione complessiva dei compensi 4 di 9 del secondo grado di giudizio, anziché per fasi, non consentendo di stabilire la correttezza della liquidazione e la sua conformità alle tabelle. Inoltre, sempre con riferimento al secondo grado di giudizio, osserva il ricorso che il Tribunale ha immotivatamente operato una liquidazione, in base al valore della controversia, utilizzando il criterio del decisum (€. 1.104,00, pari al valore delle spese liquidate in primo grado a carico dell’ente concessionario e dei due enti creditori), in misura evidentemente inferiore ai parametri medi ed anche minimi previsti nella tabella allegata al DM n. 55/2014, in violazione dell'art. 1 del d.m. n. 37 del 2018 che, nel modificare l'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, ha reso di fatto espressamente inderogabili i cosiddetti minimi tariffari. 1.1. Sulla questione dei minimi tariffari, l’orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso della loro inderogabilità, atteso che il d.m. n. 37/2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
conf. ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del 07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; 5 di 9 Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere Consiglio di Stato n. 02703 del 27/12/2017). 1.2. A tale interpretazione il Collegio intende aderire, anche perché non vìola i dettati della normativa eurocomunitaria, non rientrando la fattispecie in alcuna delle vicende decise dalla Corte di Giustizia Europea (‘CGUE’), come le pronunce del 23/11/2017, C- 427/16 e C- 428/16, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, punti da 53 a 57, che hanno dichiarato la normativa nazionale, come quella bulgara - che, da un lato, non consente all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e, dall’altro, non autorizza i giudici nazionali aditi a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a tale minimo - idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
come la c.d. «giurisprudenza Wouters», sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C-309/99, specialmente punto 97; v. anche in senso conforme: sentenze del 18 luglio 2006, ME e Majcen/Commissione, C-519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 96 e 97; sentenze del 5 dicembre 2006, CI e Macrino, cause riunite C-94/04 e C-202/04, punti 46 ss., relativa alla possibilità di considerare che taluni comportamenti, i cui effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
da ultimo, la sentenza del 25.01.2024, Em akaunt BG ЕООD c. RA aktsionerno druzhestvo Armeets AD, C- 438/22, con la quale la CGUE ha ribadito l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare i 6 di 9 provvedimenti di natura legislativa o regolamentare incompatibili con l’art. 101, par. 1, TFUE, sul presupposto che il Consiglio superiore dell’ordine forense bulgaro, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, si comporti come un’associazione di imprese quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi, ai sensi dell’art. 101 TFUE, e agisce in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso assuma decisioni quale emanazione della pubblica autorità (punti 36-44). In effetti, nel nostro ordinamento le tariffe forensi, seppure approntate a cura del CNF, sono sottoposte al vaglio ed al controllo dell’autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali (v. D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.), con la formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato (CGUE sentenza Macrino, C-202/04, cit., punti 49-52, 61; Cass. sentenza n. 10438 del 2023, cit.; sentenza n. 24993 del 2023, cit.). Sì che la potenziale restrizione della libera prestazione dei servizi determinata dall’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di un accordo tra le parti risulta giustificata – nel nostro ordinamento - da motivi imperativi di interesse pubblico e, in particolare, dalla necessità di garantire la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia e, dall’altro, della buona amministrazione della giustizia (v. CGUE sentenza CI e Macrino, C-202/04, cit., punto 64). 1.2.1. Del resto, l’assimilazione tra i minimi tariffari ed equo compenso (come si evince dall’interpretazione sistematica dell'art. 13- bis, della legge forense 31 dicembre 2012, n. 247, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) consente di 7 di 9 presidiare non solo l'interesse (privato) del professionista ad un compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2230, comma 2, cod. civ.), ma anche l’interesse generale di tutela della sua indipendenza e dell'autonomia, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta, nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 1.2.2. Infine, resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni, ovvero per il caso di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente. 1.2.3. Neanche le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023). 1.3. Tanto chiarito in tema di rispetto dei minimi tariffari, nel caso che ci occupa, stante il riferimento al primo scaglione delle tabelle del d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 37 del 2018 (applicabile ratione temporis, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20.11.2020), essendo il valore della causa inferiore a €. 1.100,00, contrariamente a quanto affermato in ricorso la somma 8 di 9 liquidata dal Tribunale (€. 221,00) corrisponde perfettamente ai minimi tariffari evidentemente liquidati per fasi (€. 63,00 per la fase di studio;
€. 63,00 per la fase introduttiva;
€. 95,00 per la fase decisionale;
totale: €. 221,00), esclusa la fase istruttoria (€. 133,00) della cui mancanza liquidazione, però, la parte non si è lamentata. Osserva il Collegio che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, quanto ai minimi di tariffa, e mancante quanto alle voci liquidate (cfr. Cass. n. 11603/2018, conforme alla precedente Cass. n. 16038/2023). In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Non deve procedersi alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 9 di 9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in OM, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 5 giugno 2025. La Relatrice La Presidente CRISTINA MA IL CH
- ricorrente -
contro ROMA CAPITALE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
- intimate - avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI ROMA n. 16455/2020, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dal Consigliere CRISTINA MA;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del dott. CA EN. Civile Sent. Sez. 2 Num. 31680 Anno 2025 Presidente: CH IL Relatore: MA CRISTINA Data pubblicazione: 04/12/2025 2 di 9 FATTI DI CAUSA 1. EL NA proponeva opposizione a n. 16 cartelle di pagamento emesse da OM AP e dal Comune di San Felice Circeo per violazione del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ‘CdS’). 1.1. Il Giudice di Pace di OM accoglieva il ricorso annullando i provvedimenti impugnati per intervenuta prescrizione, con condanna alle spese di lite a carico dell'ente riscossione, disponendone, invece, l'integrale compensazione con gli enti creditori. EL NA interponeva gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese con OM AP e il Comune di San Felice Circeo, chiedendo la condanna alle spese di lite a carico di tutte le parti convenute in solido. 2. Il Tribunale di OM, con sentenza n. 16455/2020, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuta la legittimazione passiva sia all'esattore che aveva emesso l'atto opposto, sia ai due enti impositori titolari della pretesa sostanziale contestata, condannava l'Agenzia delle Entrate, OM AP e il Comune di San Felice Circeo in solido – in quanto litisconsorti necessari - al pagamento, in favore di EL NA, delle spese di giudizio liquidate in primo grado;
condannava, altresì, i convenuti in solido al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 221,00, con esclusione dell'importo dovuto per la fase istruttoria e in applicazione dei minimi di tariffa, stante la semplicità del motivo di impugnazione, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA e IVA ed €. 64,00 per esborsi, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario. 3 di 9 3. Avverso la suddetta pronuncia proponeva ricorso per Cassazione EL NA, affidandolo ad un unico motivo e illustrandolo con memoria. Restavano intimate OM AP e l’Agenzia delle Entrate- Riscossione. Il ricorso veniva assegnato per la trattazione della controversia in camera di consiglio. Il Collegio non ravvisava evidenza decisoria;
ritenendo opportuna la trattazione in pubblica udienza della questione della natura, derogabile o meno, dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 nel testo modificato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 37 del 2018, rinviava il ricorso a nuovo ruolo con Ordinanza Interlocutoria n. 6780 del 01.03.2022. Veniva posto nuovamente in discussione il ricorso all’udienza pubblica del 05.06.2025. Il Procuratore Generale si è espresso nel senso della fondatezza del ricorso, stante la recente modifica apportata all’art. 4 del DM n. 55/2014 dalla riforma del DM n. 37/2018 (applicabile ratione temporis al caso di specie), interpretata da questa Corte nel senso dell’inderogabilità dei minimi tariffari. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal d.m. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri adesso allegate, art. 91 cod. proc. civ., art. 132, comma 2, cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., con riferimento alla liquidazione delle spese del secondo grado di giudizio, in relazione all'art 360 comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che il giudice d'appello ha operato una liquidazione complessiva dei compensi 4 di 9 del secondo grado di giudizio, anziché per fasi, non consentendo di stabilire la correttezza della liquidazione e la sua conformità alle tabelle. Inoltre, sempre con riferimento al secondo grado di giudizio, osserva il ricorso che il Tribunale ha immotivatamente operato una liquidazione, in base al valore della controversia, utilizzando il criterio del decisum (€. 1.104,00, pari al valore delle spese liquidate in primo grado a carico dell’ente concessionario e dei due enti creditori), in misura evidentemente inferiore ai parametri medi ed anche minimi previsti nella tabella allegata al DM n. 55/2014, in violazione dell'art. 1 del d.m. n. 37 del 2018 che, nel modificare l'art. 4 d.m. n. 55 del 2014, ha reso di fatto espressamente inderogabili i cosiddetti minimi tariffari. 1.1. Sulla questione dei minimi tariffari, l’orientamento oramai costante di questa Corte è nel senso della loro inderogabilità, atteso che il d.m. n. 37/2018 ha modificato l’art. 4 d.m. n. 55/2014 precisando che la riduzione, rispetto al valore medio di liquidazione, non può essere superiore alla misura del 50% (per la sola fase istruttoria fino al 70%), mentre l'aumento può essere anche superiore alla percentuale fissata di regola nell'80%. La novità della rivista formulazione della disposizione consiste nell’aver eliminato, quanto al potere di riduzione del giudice, l’espressione «di regola» che aveva, invece, giustificato l’interpretazione precedente di questa Corte volta a consentire, sia pure con adeguata motivazione, la liquidazione anche al di sotto dei minimi tariffari (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10438 del 19/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023, ove si ricostruiscono puntualmente le oscillazioni normative e giurisprudenziali sul tema;
conf. ex multis: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12116 del 07.05.2025; Cass. Sez. 2, n. 9690 del 13.04.2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 38506 del 06/12/2021; 5 di 9 Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1421 del 22/01/2021; v. anche parere Consiglio di Stato n. 02703 del 27/12/2017). 1.2. A tale interpretazione il Collegio intende aderire, anche perché non vìola i dettati della normativa eurocomunitaria, non rientrando la fattispecie in alcuna delle vicende decise dalla Corte di Giustizia Europea (‘CGUE’), come le pronunce del 23/11/2017, C- 427/16 e C- 428/16, CHEZ Elektro Bulgaria e FrontEx International, punti da 53 a 57, che hanno dichiarato la normativa nazionale, come quella bulgara - che, da un lato, non consente all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito dal regolamento adottato dall’associazione di imprese costituita da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e, dall’altro, non autorizza i giudici nazionali aditi a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a tale minimo - idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
come la c.d. «giurisprudenza Wouters», sentenza del 19 febbraio 2002, Wouters e a., C-309/99, specialmente punto 97; v. anche in senso conforme: sentenze del 18 luglio 2006, ME e Majcen/Commissione, C-519/04 P, EU:C:2006:492, punti da 42 a 48, nonché del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, punti 93, 96 e 97; sentenze del 5 dicembre 2006, CI e Macrino, cause riunite C-94/04 e C-202/04, punti 46 ss., relativa alla possibilità di considerare che taluni comportamenti, i cui effetti restrittivi della concorrenza sono inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi, e pertanto non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
da ultimo, la sentenza del 25.01.2024, Em akaunt BG ЕООD c. RA aktsionerno druzhestvo Armeets AD, C- 438/22, con la quale la CGUE ha ribadito l’obbligo del giudice nazionale di disapplicare i 6 di 9 provvedimenti di natura legislativa o regolamentare incompatibili con l’art. 101, par. 1, TFUE, sul presupposto che il Consiglio superiore dell’ordine forense bulgaro, i cui membri sono tutti avvocati eletti dai loro colleghi, si comporti come un’associazione di imprese quando adotta i regolamenti diretti alla fissazione degli importi, ai sensi dell’art. 101 TFUE, e agisce in assenza di qualsiasi controllo da parte delle autorità pubbliche e di disposizioni idonee a garantire che esso assuma decisioni quale emanazione della pubblica autorità (punti 36-44). In effetti, nel nostro ordinamento le tariffe forensi, seppure approntate a cura del CNF, sono sottoposte al vaglio ed al controllo dell’autorità statale, essendo la loro approvazione oggetto di una trasposizione in decreti ministeriali (v. D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm.), con la formulazione di un preventivo parere da parte del Consiglio di Stato (CGUE sentenza Macrino, C-202/04, cit., punti 49-52, 61; Cass. sentenza n. 10438 del 2023, cit.; sentenza n. 24993 del 2023, cit.). Sì che la potenziale restrizione della libera prestazione dei servizi determinata dall’inderogabilità dei minimi tariffari in assenza di un accordo tra le parti risulta giustificata – nel nostro ordinamento - da motivi imperativi di interesse pubblico e, in particolare, dalla necessità di garantire la tutela, da un lato, dei consumatori, in particolare dei destinatari dei servizi giuridici forniti da professionisti operanti nel settore della giustizia e, dall’altro, della buona amministrazione della giustizia (v. CGUE sentenza CI e Macrino, C-202/04, cit., punto 64). 1.2.1. Del resto, l’assimilazione tra i minimi tariffari ed equo compenso (come si evince dall’interpretazione sistematica dell'art. 13- bis, della legge forense 31 dicembre 2012, n. 247, come inserito dall'art. 19-quaterdecies, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) consente di 7 di 9 presidiare non solo l'interesse (privato) del professionista ad un compenso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2230, comma 2, cod. civ.), ma anche l’interesse generale di tutela della sua indipendenza e dell'autonomia, atto a garantire la qualità e il livello della prestazione offerta, nonché la buona e corretta amministrazione della giustizia, a loro volta indispensabili per assicurare il pieno esplicarsi del diritto di difesa, tanto più meritevole di tutela in quanto sancito a livello costituzionale (art. 24 Cost.). 1.2.2. Infine, resta impregiudicata la possibilità per le parti di poter porre in essere degli accordi anche in deroga alle previsioni tariffarie, essendo l’inderogabilità dettata per il caso di assenza di pattuizioni, ovvero per il caso di liquidazione giudiziale in danno della parte soccombente. 1.2.3. Neanche le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, hanno in alcun modo inciso sull'inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole «di regola» in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria, rendere più omogenea l'applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all'interno della categoria dei professionisti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24993 del 22/08/2023). 1.3. Tanto chiarito in tema di rispetto dei minimi tariffari, nel caso che ci occupa, stante il riferimento al primo scaglione delle tabelle del d.m. n. 55 del 2014, come modificate dal d.m. n. 37 del 2018 (applicabile ratione temporis, poiché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 20.11.2020), essendo il valore della causa inferiore a €. 1.100,00, contrariamente a quanto affermato in ricorso la somma 8 di 9 liquidata dal Tribunale (€. 221,00) corrisponde perfettamente ai minimi tariffari evidentemente liquidati per fasi (€. 63,00 per la fase di studio;
€. 63,00 per la fase introduttiva;
€. 95,00 per la fase decisionale;
totale: €. 221,00), esclusa la fase istruttoria (€. 133,00) della cui mancanza liquidazione, però, la parte non si è lamentata. Osserva il Collegio che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, quanto ai minimi di tariffa, e mancante quanto alle voci liquidate (cfr. Cass. n. 11603/2018, conforme alla precedente Cass. n. 16038/2023). In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Non deve procedersi alla determinazione delle spese del presente giudizio non avendo la controparte svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. 9 di 9 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in OM, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 5 giugno 2025. La Relatrice La Presidente CRISTINA MA IL CH