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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1941 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2092 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Maria Guerra e dall'avv. Paolo Guerra, e domiciliato presso lo Studio Legale Associato Guerra in Tolentino (MC) Galleria Europa n. 14 Appellante/Appellato
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/02/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 22/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , all'epoca dei fatti Tenente di Pubblica Sicurezza in Parte_1 servizio presso la Questura di Milano, premesso che il , con Controparte_1 provvedimenti del 27/04/2011 e del 29/05/2020, aveva rigettato le istanze volte ad ottenere la concessione dei benefici spettanti alle vittime del dovere in ragione delle invalidità riportate a seguito dell'infortunio occorsogli in data 04/06/1979, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni: “previa Controparte_1 disapplicazione dei provvedimenti impugnati, - accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005, essendo state riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività operativa rientranti in una o più delle ipotesi previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
- accertare, in via alternativa o concorrente, la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo comma 564, essendo le invalidità in discussione riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato al ricorrente, rientrante nel concetto generale di missione di qualunque natura;
- dichiarare, quindi, il ricorrente vittima del dovere e/o equiparato a vittima del dovere, con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici economici e assistenziali, da erogare nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 60% di invalidità complessiva indicata nell'elaborato peritale versato in atti o in quella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu;
- condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le CP_1 spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto, in primo luogo, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, osservando che, seppur le pretese oggetto di causa CP_1 debbano ritenersi soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, la prima istanza è stata proposta in data 08/01/2009, ad essa è seguito il provvedimento del del 27/04/2011, mentre la seconda istanza è stata proposta in Controparte_1 data 03/06/2019.
1.3. Con riguardo al merito del ricorso, il Tribunale, posto che lo status di vittima del dovere ha caratteristiche diverse rispetto alla causa di servizio e richiede un quid pluris, non essendo sufficiente che l'evento dannoso o letale sia avvenuto nell'espletamento di funzioni istituzionali, bensì che si sia verificato a causa di specifici rischi attinenti alle attività affidate, ha ritenuto, nel caso di specie, il danno patito come occasionalmente causato da un collega e l'evento come verificatosi in circostanze non direttamente riconducibili alla natura del servizio prestato.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha escluso
[...] la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, nonché per aver omesso ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 ai fini della declaratoria di equiparato a vittima del dovere.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Il ha proposto altresì appello incidentale condizionato, Controparte_1 ritualmente notificato, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui
2 ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla controparte, e riproponendo altresì l'eccezione di nullità della domanda per estrema genericità del petitum.
2.3. Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante principale censura la gravata sentenza per errata applicazione dell'art. 1, comma 563, legge n. 26672005, sostenendo, in sintesi, che: i) con la richiamata norma il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali per i sacrifici richiesti agli operatori in alcune specifiche attività di servizio ritenute per sé più a rischio, ricomprendendo in esse anche tutti gli eventi avvenuti “in conseguenza” dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego: l'evento fonte di lesione può essere qualunque accadimento oggettivo, colposo o “accidentale”, avvenuto in conseguenza delle rischiose attività di servizio codificate nelle lettere da a) a f) del comma 563; ii) l'appellante ha riportato invalidità permanenti a seguito di lesioni subite in conseguenza di eventi verificatisi in attività di “ordine pubblico”, “vigilanza a infrastruttura civile” e “tutela della pubblica incolumità”, atteso che egli faceva parte a tutti gli effetti della vigilanza ai seggi elettorali, e l'incarico a lui assegnato era proprio quello di effettuare l'ispezione delle varie sedi per controllare, assicurare e verificare il perfetto andamento dell'attività di
“vigilanza all'infrastruttura civile”, al fine di garantire il mantenimento dell' “ordine pubblico” e la “tutela della pubblica incolumità”, tenuto conto anche del particolare periodo storico;
iii) aveva il compito di procedere alla ispezione per Parte_1 garantire il regolare andamento dell'attività di vigilanza, pronto a intervenire e/o a segnalare immediatamente eventuali comportamenti anomali riscontrati durante i controlli: l'attività di ispezione ai militari impiegati nella vigilanza fissa ai seggi elettorali costituiva una componente essenziale di quel complesso meccanismo di sicurezza predisposto dalle Prefetture nell'esercizio di funzioni finalizzate ad attuare
“… misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”, come previsto dall'art. 159 d.Lgs n. 112/1998. 3.1. Il secondo motivo dell'appello principale, inoltre, censura la gravata sentenza per errata applicazione dell'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, sostenendo, in sintesi, che: i) la gravata sentenza non contiene alcun riferimento all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005; ii) risulta provato che l'allora Tenente di Pubblica Sicurezza ha Parte_1 riportato le invalidità permanenti nell'adempiere l'ordine ricevuto dai superiori, ossia mentre si trovava nello svolgimento di una “missione di qualunque natura”; iii) in quel generalizzato e diffuso clima di tensione per i continui e vili attacchi terroristici (“particolari condizioni ambientali od operative”), si andava ad aggiungere l'errata organizzazione del servizio di vigilanza armata, che veniva affidato anche a inesperti militari in servizio obbligatorio di leva, oltremodo sotto pressione per eseguire correttamente le ferree disposizioni operative ricevute dai singoli Comandi, che raggiungeva l'apice durante le visite di ispezione;
iv) le eccezionali modalità di espletamento del servizio, e l'altrettanto eccezionale e straordinaria finalità di ordine pubblico e vigilanza armata ai seggi elettorali in un periodo storico particolare, hanno sicuramente inciso sulla resistenza psicofisica dei militari impiegati in quella speciale
3 missione, soprattutto nelle giovani reclute, privi di specifiche competenze e necessaria esperienza, aumentando, in tal modo, e in maniera esponenziale, il rischio legato alla possibilità di commettere errori: un innalzamento del normale rischio operativo a cui, di conseguenza, veniva inevitabilmente esposto lo stesso appellante, che nell'adempiere l'ordine ricevuto era costretto ad entrare pericolosamente a contatto con ragazzi alle “prime armi”. 4. Come è noto, le disposizioni in esame, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere, così definiscono tale seconda categoria:
- nel comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”;
- nel comma 564, che amplia ulteriormente l'area: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
4.1. Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni. 4.2. “… Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della l. n. 266/2005, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6214 del 24/02/2022; conforme Cass. Sez. lavoro, 31/07/2020, n. 16571).
4.3. Per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari. In epoca recente la Suprema Corte ha ribadito che “… Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa Corte (in ultimo, nelle more della presente decisione, Cass., sez. un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022)
4 cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi - non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez. un., nr. 10791 del 2017) - l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» (in motiv., ex plurimis, Cass., sez. un. nr. 12862 del 2020) …” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17436 del 2022 conforme Sez. L, Sentenza n. 11012 del 2022).
4.4. La definizione della nozione di condizioni ambientali od operative è stata poi chiarita dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006, norma che così statuisce: “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
4.5. Il legislatore ha, dunque, subordinato il riconoscimento dei benefici e delle provvidenze di cui alla lett. a) alla sussistenza di “particolari condizioni ambientali od operative” che implichino la sussistenza (preesistente o sopravvenuta) di “circostanze straordinarie e fatti di servizio” che abbiano esposto il dipendente a “maggiori rischi o fatiche” rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
4.6. Il concetto di condizioni ambientali ed operative particolari è stato, inoltre, oggetto di interpretazione da parte della Corte di cassazione, secondo cui “per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15027 del 08/06/2018). Ha precisato, ancora, la Suprema Corte che “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018; conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020). 5. Con riguardo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che non vi è contestazione fra le parti in ordine alla ricostruzione storica del fatto oggetto di causa:
[...]
, all'epoca Tenente di P.S. in forza al 2° Gruppo Volanti della Parte_1
Questura di Milano, in data 04/06/1979 era stato comandato in servizio quale Ufficiale Capo Zona per svolgere attività di ispezione ai militari incaricati della vigilanza armata ai seggi elettorali del comune di Monza, ossia una attività ispettiva che riguardava in
5 modo specifico i militari dell'esercito addetti alla vigilanza armata dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche.
5.1. Recatosi presso il seggio sito nella scuola elementare A. Volta di Monza, egli veniva attinto da un colpo d'arma da fuoco, che esplodeva inavvertitamente da un'arma in dotazione ad un militare in forza al Battaglione Alpini “Pieve di Cadore”, il quale, in servizio di vigilanza fissa presso l'indicato seggio elettorale, maneggiava in quel momento l'arma in dotazione nell'atto di togliere il caricatore (doc. nn. 6 e 7 allegati al ricorso di primo grado).
5.2. Pacifico, altresì, che: a) trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Monza, veniva diagnosticata a una “Ferita trapassante Parte_1 coscia sin. al III distale”; b) il giorno successivo, 05/06/1979, l'Ospedale Militare di Milano, con il Modello “C” n. 328/1979 (doc. n. 6), giudicava la lesione «“Ferita arma da fuoco trapassante coscia sin” SÌ dipendente da causa di servizio»; c) all'appellante per l'invalidità “Esiti di pregressa F.A.F trapassante coscia sx con ritenzione corpo estraneo metallico”, veniva liquidato l'equo indennizzo di 8^ catg Tab. A con D.M. del 13/06/1983 (doc. 9), emesso sulla scorta di parere favorevole del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n. 13804/81 del 19/02/1982 (doc. 10); d) quindi, il DMML di Roma-CMO Polizia di Stato, con Verbale Mod. BL/B n. A71715023 del 21/03/2018, posta diagnosi di “Esiti algofunzionali di F.A.F. trapassante arto inferiore sx con ritenzione di schegge metalliche e note artrosiche a livello della caviglia”, ascriveva tale infermità alla categoria A8 a vita ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria (doc. n. 11).
5.3. Tanto premesso, ritiene la Corte che non possa riconoscersi nel caso di specie la sussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005. 5.3.1. All'evidenza, è da escludere, in primo luogo, lo svolgimento di attività di contrasto alla criminalità di ogni tipo, come pure la partecipazione ad operazioni di soccorso, e finanche una attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, atteso che il Tenente
svolgeva in quelle circostanze attività ispettiva sull'adempimento dei propri Parte_1 compiti da parte dei militari e non di vigilanza ad una struttura, civile o militare, anzi la vigilanza al seggio elettorale era un compito dei militari in servizio di vigilanza fissa e non della p.s.
5.3.2. Parimenti, non appare ravvisabile una attività di tutela della pubblica incolumità, ossia una attività di prevenzione di potenziali lesioni alla vita o alla integrità fisica delle persone e della collettività, come pure lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico, da intendere come il mantenimento della sicurezza dei cittadini, della tranquillità pubblica e della pace sociale: difatti, come evidenziato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il il giorno dell'infortunio stava svolgendo attività di controllo dei Parte_1 servizi e del personale, verificando cioè il puntuale svolgimento dei propri compiti da parte dei militari addetti alla vigilanza del seggio.
5.4. Diversamente, ritiene la Corte che siano ravvisabili nel caso che occupa i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005. 5.4.1. Difatti, è indubbio che il si trovasse nello svolgimento di una “missione Parte_1 di qualunque natura”, poiché adibito a compiere “attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente” (art. 1708 d.p.r. n. 90/2010). Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di
6 infermità, ai benefici in questione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16571 del 31/07/2020 in motivazione).
5.4.2. Inoltre, posto che la dipendenza da causa di servizio è stata già riconosciuta in favore dell'appellante, ricorrono altresì “condizioni ambientali ed operative particolari”, che, come afferma la Suprema Corte, sono quelle condizioni che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, id est “normale”, in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse, e si concretizzano, dunque, in un'evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17433 del 2022). In applicazione di tali principi, “è stato riconosciuto lo status di "equiparato alle vittime del dovere" al militare in servizio di leva che, durante un'esercitazione notturna, da svolgersi con armi inerti, è rimasto ferito a causa dell'esplosione di una bomba carica utilizzata per errore altrui (Cass., sez. un. 23396 del 2016) ovvero al militare che, nell'espletamento del servizio militare obbligatorio di leva, durante un'esercitazione, ha raccolto un ordigno inesploso, temendo che la carica esplosiva si innescasse in un secondo tempo e potesse colpire chi, di lì a poco, sarebbe passato sul posto;
nell'eseguire l'azione, è poi rimasto ferito, per l'esplosione ritardata del congegno (Cass., sez. un., n. 759 del 2017) o, ancora, al militare leso, durante un'esercitazione, per un errore organizzativo (Cass. n. 15055 del 2017)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6506 del 2023).
5.4.3. Nel caso che occupa, può riconoscersi un innalzamento del rischio “normale” connaturato al servizio svolto, atteso che l'evento - ossia l'essere attinto da un colpo di arma da fuoco esploso da un militare in servizio di vigilanza presso il seggio - si colloca indubbiamente al di fuori del normale svolgimento della funzione che in quel momento ed in quelle circostanze di luogo il stava svolgendo, vale a dire il servizio di Parte_1 ispezione al seggio elettorale.
5.4.5. Si è trattato, in altri termini, di un evento straordinario ed ulteriore rispetto al rischio tipico ontologicamente ed ordinariamente connesso ad un ambiente che non può essere di certo definito militare, trattandosi di un seggio elettorale sito all'interno di una scuola.
5.5. In accoglimento del secondo motivo, l'appello principale deve, pertanto essere accolto, con conseguente riconoscimento in favore di Parte_1 dello status di “equiparato a vittima del dovere” di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 26672005 e riforma della gravata sentenza sul punto. 6. La Corte ha, pertanto, nominato un c.t.u. medico-legale conferendo al predetto l'incarico di accertare “esaminata la documentazione in atti e sottoposto a visita
[...]
, la percentuale di Invalidità Complessiva conseguente alle Parte_1 lesioni riportate a seguito dell'evento del 04/06/1979, come accertate con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/06/1983, alla luce dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.p.r. n. 181/2009, indicando altresì la data di stabilizzazione dei postumi permanenti”.
6.1. Con la relazione depositata all'esito delle operazioni peritali e delle osservazioni delle parti, il nominato c.t.u. ha così concluso: “
1. Il Dirigente Superiore (cong.) della Polizia di Stato risulta affetto da: “Esiti algofunzionali, Parte_1 cicatriziali e sensitivi di Ferita d'Arma da Fuoco trapassante arto inferiore sx con ritenzione di schegge metalliche e processi artrosici a livello della caviglia e del ginocchio omolaterali”.
2. Le predette lesioni/infermità, già riconosciute “SI dipendenti da causa di servizio”, sono state riportate in conseguenza di eventi e condizioni motivanti il diritto ai benefici delle vittime del dovere, in quanto nella fattispecie in esame è individuabile, nel
7 combinato disposto dei commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. 266/2005, la tutela prevista perdette vittime;
3. L'invalidità complessiva di cui alla Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006, nonché per la relativa quantificazione ex DPR n. 181/2009, è valutabile nella misura del 50% (cinquanta per cento).
4. Si indica come data di stabilizzazione dei postumi permanenti il 03/06/2019: epoca dell'istanza di rivalutazione al fine di ottenere la concessione dei benefici previsti in materia di “Vittime del Dovere”.
6.2. Il c.t.u. ha altresì risposto in modo dettagliato e puntuale alle note critiche di entrambi i consulenti di parte, argomentando come segue: a) quanto alle osservazioni del c.t. di parte del , “l'obiettività clinica rilevata in presenza dei 2 CT di parte CP_1 mette in evidenza la limitazione dell'articolarità del ginocchio sx ma soprattutto il deficit di ½ della articolarità della tibio-tarsica. Anche in presenza di un normale tono muscolare la dorsiflessione e plantarflessione risultano menomate di un ½ e ci si trova in una condizione di ritenzione delle schegge metalliche. Entrambe le condizioni sono state considerate in quanto separatamente determinano disturbi algo-funzionali. La vicenda in cui il Sig. ha subito il danno è stata tale da determinare Parte_1 intrinsecamente un patimento che ancora oggi, visto il racconto nella raccolta anamnestica, il soggetto risente”; b) quanto alle osservazioni del c.t. di parte di
[...]
, il c.t.u. ha ribadito la data di stabilizzazione dei postumi Parte_1 permanenti, come individuati, al 03/06/2019.
6.3. Trattasi di conclusioni che, in quanto frutto di approfondita indagine e puntuale valutazione, espresse nella articolata relazione, ben possono essere condivise e fatte proprie dalla Corte, in assenza di idonee argomentazioni critiche.
7. Occorre procedere ora al vaglio dell'appello incidentale condizionato proposto dal
, che, in primo luogo, lamenta l'erroneità della gravata sentenza Controparte_1 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice di prime cure ha ritenuto che in concreto il termine di prescrizione riferito ai diritti ex adverso esercitati non fosse decorso;
ii) diversamente, posto che l'interessato aveva la piena conoscenza della lesione subita ben prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, il dies a quo del termine di prescrizione è costituito dal 1° gennaio 2006, giorno di entrata in vigore della legge n. 266/2005; iii) è vero che l'istanza presentata dal ricorrente in data 08/01/2009 era certamente tempestiva e ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione;
tuttavia, dopo la sua presentazione, il termine di prescrizione è iniziato nuovamente a decorrere e, quando è sopraggiunta la seconda istanza in data 03/06/2019, esso era già decorso, dato che essa è stata presentata a distanza di dieci anni e cinque mesi dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione;
iv) né il primo decreto di rigetto può assumere un'autonoma efficacia interruttiva della prescrizione, posto che essa – ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. – è interrotta dall'atto con il quale il debitore riconosce il credito altrui e non certo dall'atto con il quale lo si nega.
7.1. La questione di diritto relativa alla prescrizione del diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere, ovvero di soggetto equiparato alla vittima del dovere, può dirsi ormai risolta ad opera della giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento cui hanno fatto seguito svariate pronunce conformi anche della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (ex multiis sentenza n. 2228/2023, sentenza n. 1994/2023, sentenza n. 1737/2023, sentenza n. 4516/2022) che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha ritenuto che “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici
8 che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17440 del 30/05/2022).
7.2. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che: a) le Sezioni Unite hanno interpretato le norme di cui all'art. 1, commi 563 e 564, legge n. 26672005 chiarendo che esse istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”, diritto che “non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (Cass. S.U. n. 23300 del 2016, Cass. S.U. n. 22753 del 2018); b) si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente di chi, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbia prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi, e, dunque, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.); c) le provvidenze in esame rientrano nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost., norma che, nel riferirsi all'idea di
“sicurezza sociale” e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), “non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti” (Corte cost. n. 31 del 1986): se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006; d) nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere”, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito: in altri termini, l'imprescrittibilità della pretesa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio; e) peraltro, l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
7.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, ne deriva, pertanto, che, se deve ritenersi imprescrittibile lo status di “equiparato a vittima del dovere”, sono invece soggetti a prescrizione i ratei dei singoli benefici che le legge concede a detta categoria di soggetti. E, in questo caso, deve ritenersi che effettivamente, come sostenuto dal
9 gravame incidentale, il termine di prescrizione sia decorso, atteso che, pacificamente, nessun ulteriore atto interruttivo è sopravvenuto da parte dell'interessato nell'arco dei dieci anni dalla data dell'istanza presentata dal in data 08/01/2009, avendo Parte_1 egli pacificamente proposto la seconda istanza in data 03/06/2019. Nè può attribuirsi efficacia interruttiva del termine di prescrizione al provvedimento di rigetto della prima istanza del 27/04/2011, non trattandosi di atto di esercizio del diritto da parte del titolare (art. 2943 c.c.), né tantomeno di riconoscimento del diritto medesimo da parte del soggetto contro cui il diritto può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).
7.4. Il ha altresì reiterato l'eccezione di nullità della domanda Controparte_1 per genericità del petitum. Trattasi di eccezione, a giudizio della Corte, infondata, dovendosi ritenere adeguata la determinazione dell'oggetto della domanda da parte di e tale da soddisfare, in particolare, il requisito richiesto Parte_1 dall'art. 414 n. 3 c.p.c. Difatti, “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018): ma, nel caso che occupa, tale impossibilità di individuazione non ricorre, avendo l'originario ricorrente chiesto la concessione di “ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici economici ed assistenziali da erogare nei modi e nelle misure di legge”, ossia i benefici che la legge prevede direttamente, come tra poco si dirà, quali provvidenze economiche e misure di sostegno connesse al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” o soggetto ad essa equiparato. 8. In conclusione, deve ritenersi integralmente prescritto il diritto, avente carattere di elargizione una tantum, al pagamento dell'elargizione fino ad un massimo di € 200.000 di cui all'art. 5 comma 1 l. n. 206/04; inoltre, vanno ritenuti parzialmente prescritti gli ulteriori benefici economici, che possono essere riconosciuti soltanto nei limiti del decennio da calcolarsi a ritroso dalla presentazione della domanda amministrativa del 03/06/2019, data che coincide altresì con la accertata stabilizzazione dei postumi permanenti da parte del nominato c.t.u.
8.1. Pertanto, spettano, a giudizio della Corte, a : I) la Parte_1 corresponsione dell'assegno vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2 legge n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 oltre perequazione con decorrenza 03/06/2019, in virtù dell'accertamento di una invalidità complessiva del 50%; II) la corresponsione dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, oltre perequazione e con decorrenza 03/06/2019, in virtù dell'accertamento di una invalidità complessiva del 50%; III) il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 3, comma 2 (esenzione Irpef sulle pensioni), 6 (diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato) e 8 (beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta) della legge n. 206/2004. 8.1.1. Difatti, l'art. 4 d.p.r. 243/2006 prevede, con riferimento specifico alla legge 206/2004, unicamente i seguenti benefici: i) la possibilità di rivalutazione delle
10 percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; ii) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; iii) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'art. 8.
8.1.2. Spetta, altresì, all'appellante principale l'esenzione Irpef sulle pensioni, prevista dall'art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e dall'art. 3, comma 2, legge n. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15056 del 2024).
9. L'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico del , al pari delle spese di Controparte_2
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, in riforma della gravata sentenza, condanna il : - alla corresponsione in favore dell'appellante dell'assegno Controparte_1 vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2 legge n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 oltre perequazione con decorrenza 03/06/2019; - alla corresponsione in favore dell'appellante dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007 oltre perequazione con decorrenza 03/06/2019. Dichiara il diritto di al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 3, comma Parte_1
2, 6 e 8 legge n. 206/2004. Compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo grado in €
3.500,00 e per il secondo grado in € 4.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo i restanti due terzi a carico del
[...]
. Pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. CP_1 Controparte_1 liquidate come da separato decreto.
Roma, 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
11
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2092 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente e Parte_1 giusta procura in atti, dall'avv. Maurizio Maria Guerra e dall'avv. Paolo Guerra, e domiciliato presso lo Studio Legale Associato Guerra in Tolentino (MC) Galleria Europa n. 14 Appellante/Appellato
E
, in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 CP_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 Appellato/Appellante
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1315/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 10/02/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 22/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , all'epoca dei fatti Tenente di Pubblica Sicurezza in Parte_1 servizio presso la Questura di Milano, premesso che il , con Controparte_1 provvedimenti del 27/04/2011 e del 29/05/2020, aveva rigettato le istanze volte ad ottenere la concessione dei benefici spettanti alle vittime del dovere in ragione delle invalidità riportate a seguito dell'infortunio occorsogli in data 04/06/1979, ha agito in giudizio contro il rassegnando le seguenti conclusioni: “previa Controparte_1 disapplicazione dei provvedimenti impugnati, - accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1 L. 266/2005, essendo state riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività operativa rientranti in una o più delle ipotesi previste dalle lettere da a) a f) dell'invocato comma;
- accertare, in via alternativa o concorrente, la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo comma 564, essendo le invalidità in discussione riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato al ricorrente, rientrante nel concetto generale di missione di qualunque natura;
- dichiarare, quindi, il ricorrente vittima del dovere e/o equiparato a vittima del dovere, con ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici economici e assistenziali, da erogare nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 60% di invalidità complessiva indicata nell'elaborato peritale versato in atti o in quella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu;
- condannare il convenuto, alla rifusione di tutte le CP_1 spese competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari”.
1.1. Nella resistenza del , il Tribunale di Roma ha così statuito: Controparte_1
“Respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.000”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto, in primo luogo, infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, osservando che, seppur le pretese oggetto di causa CP_1 debbano ritenersi soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, la prima istanza è stata proposta in data 08/01/2009, ad essa è seguito il provvedimento del del 27/04/2011, mentre la seconda istanza è stata proposta in Controparte_1 data 03/06/2019.
1.3. Con riguardo al merito del ricorso, il Tribunale, posto che lo status di vittima del dovere ha caratteristiche diverse rispetto alla causa di servizio e richiede un quid pluris, non essendo sufficiente che l'evento dannoso o letale sia avvenuto nell'espletamento di funzioni istituzionali, bensì che si sia verificato a causa di specifici rischi attinenti alle attività affidate, ha ritenuto, nel caso di specie, il danno patito come occasionalmente causato da un collega e l'evento come verificatosi in circostanze non direttamente riconducibili alla natura del servizio prestato.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello Parte_1
, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui ha escluso
[...] la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005 per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, nonché per aver omesso ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 ai fini della declaratoria di equiparato a vittima del dovere.
2.1. Si è costituito in giudizio il resistendo al gravame e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
2.2. Il ha proposto altresì appello incidentale condizionato, Controparte_1 ritualmente notificato, lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui
2 ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla controparte, e riproponendo altresì l'eccezione di nullità della domanda per estrema genericità del petitum.
2.3. Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
3. Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante principale censura la gravata sentenza per errata applicazione dell'art. 1, comma 563, legge n. 26672005, sostenendo, in sintesi, che: i) con la richiamata norma il legislatore ha voluto riconoscere speciali benefici assistenziali per i sacrifici richiesti agli operatori in alcune specifiche attività di servizio ritenute per sé più a rischio, ricomprendendo in esse anche tutti gli eventi avvenuti “in conseguenza” dei pericoli connaturati a tali peculiari contesti di impiego: l'evento fonte di lesione può essere qualunque accadimento oggettivo, colposo o “accidentale”, avvenuto in conseguenza delle rischiose attività di servizio codificate nelle lettere da a) a f) del comma 563; ii) l'appellante ha riportato invalidità permanenti a seguito di lesioni subite in conseguenza di eventi verificatisi in attività di “ordine pubblico”, “vigilanza a infrastruttura civile” e “tutela della pubblica incolumità”, atteso che egli faceva parte a tutti gli effetti della vigilanza ai seggi elettorali, e l'incarico a lui assegnato era proprio quello di effettuare l'ispezione delle varie sedi per controllare, assicurare e verificare il perfetto andamento dell'attività di
“vigilanza all'infrastruttura civile”, al fine di garantire il mantenimento dell' “ordine pubblico” e la “tutela della pubblica incolumità”, tenuto conto anche del particolare periodo storico;
iii) aveva il compito di procedere alla ispezione per Parte_1 garantire il regolare andamento dell'attività di vigilanza, pronto a intervenire e/o a segnalare immediatamente eventuali comportamenti anomali riscontrati durante i controlli: l'attività di ispezione ai militari impiegati nella vigilanza fissa ai seggi elettorali costituiva una componente essenziale di quel complesso meccanismo di sicurezza predisposto dalle Prefetture nell'esercizio di funzioni finalizzate ad attuare
“… misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”, come previsto dall'art. 159 d.Lgs n. 112/1998. 3.1. Il secondo motivo dell'appello principale, inoltre, censura la gravata sentenza per errata applicazione dell'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005, sostenendo, in sintesi, che: i) la gravata sentenza non contiene alcun riferimento all'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005; ii) risulta provato che l'allora Tenente di Pubblica Sicurezza ha Parte_1 riportato le invalidità permanenti nell'adempiere l'ordine ricevuto dai superiori, ossia mentre si trovava nello svolgimento di una “missione di qualunque natura”; iii) in quel generalizzato e diffuso clima di tensione per i continui e vili attacchi terroristici (“particolari condizioni ambientali od operative”), si andava ad aggiungere l'errata organizzazione del servizio di vigilanza armata, che veniva affidato anche a inesperti militari in servizio obbligatorio di leva, oltremodo sotto pressione per eseguire correttamente le ferree disposizioni operative ricevute dai singoli Comandi, che raggiungeva l'apice durante le visite di ispezione;
iv) le eccezionali modalità di espletamento del servizio, e l'altrettanto eccezionale e straordinaria finalità di ordine pubblico e vigilanza armata ai seggi elettorali in un periodo storico particolare, hanno sicuramente inciso sulla resistenza psicofisica dei militari impiegati in quella speciale
3 missione, soprattutto nelle giovani reclute, privi di specifiche competenze e necessaria esperienza, aumentando, in tal modo, e in maniera esponenziale, il rischio legato alla possibilità di commettere errori: un innalzamento del normale rischio operativo a cui, di conseguenza, veniva inevitabilmente esposto lo stesso appellante, che nell'adempiere l'ordine ricevuto era costretto ad entrare pericolosamente a contatto con ragazzi alle “prime armi”. 4. Come è noto, le disposizioni in esame, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere, così definiscono tale seconda categoria:
- nel comma 563: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”;
- nel comma 564, che amplia ulteriormente l'area: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
4.1. Il comma successivo affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso. A sua volta il regolamento - poi emanato con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 - non si è limitato a disciplinare termini e modalità, ma ha compiuto una serie di precisazioni in ordine alla definizione dei concetti di benefici, provvidenze e missioni. 4.2. “… Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione delle vittime del dovere, con due diverse disposizioni della l. n. 266/2005, individuando, nel comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
elencando, nel comma 564, i 'soggetti equiparati', ossia coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività - enumerate nelle lettere dalla a) alla f) sopra richiamate - che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6214 del 24/02/2022; conforme Cass. Sez. lavoro, 31/07/2020, n. 16571).
4.3. Per ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, ai sensi delle lett. a) e b) del comma 563 è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità, o dello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari. In epoca recente la Suprema Corte ha ribadito che “… Sul significato da attribuire alle indicate previsioni normative sono intervenute più volte le Sezioni Unite di questa Corte (in ultimo, nelle more della presente decisione, Cass., sez. un. nr. 6214 e successive del 24 febbraio 2022)
4 cogliendo il tratto differenziale delle due previsioni nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi - non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez. un., nr. 10791 del 2017) - l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» (in motiv., ex plurimis, Cass., sez. un. nr. 12862 del 2020) …” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17436 del 2022 conforme Sez. L, Sentenza n. 11012 del 2022).
4.4. La definizione della nozione di condizioni ambientali od operative è stata poi chiarita dall'art. 1, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006, norma che così statuisce: “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
4.5. Il legislatore ha, dunque, subordinato il riconoscimento dei benefici e delle provvidenze di cui alla lett. a) alla sussistenza di “particolari condizioni ambientali od operative” che implichino la sussistenza (preesistente o sopravvenuta) di “circostanze straordinarie e fatti di servizio” che abbiano esposto il dipendente a “maggiori rischi o fatiche” rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
4.6. Il concetto di condizioni ambientali ed operative particolari è stato, inoltre, oggetto di interpretazione da parte della Corte di cassazione, secondo cui “per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative "particolari" che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 15027 del 08/06/2018). Ha precisato, ancora, la Suprema Corte che “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purchè realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24592 del 05/10/2018; conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020). 5. Con riguardo al caso di specie, si osserva, in primo luogo, che non vi è contestazione fra le parti in ordine alla ricostruzione storica del fatto oggetto di causa:
[...]
, all'epoca Tenente di P.S. in forza al 2° Gruppo Volanti della Parte_1
Questura di Milano, in data 04/06/1979 era stato comandato in servizio quale Ufficiale Capo Zona per svolgere attività di ispezione ai militari incaricati della vigilanza armata ai seggi elettorali del comune di Monza, ossia una attività ispettiva che riguardava in
5 modo specifico i militari dell'esercito addetti alla vigilanza armata dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche.
5.1. Recatosi presso il seggio sito nella scuola elementare A. Volta di Monza, egli veniva attinto da un colpo d'arma da fuoco, che esplodeva inavvertitamente da un'arma in dotazione ad un militare in forza al Battaglione Alpini “Pieve di Cadore”, il quale, in servizio di vigilanza fissa presso l'indicato seggio elettorale, maneggiava in quel momento l'arma in dotazione nell'atto di togliere il caricatore (doc. nn. 6 e 7 allegati al ricorso di primo grado).
5.2. Pacifico, altresì, che: a) trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di Monza, veniva diagnosticata a una “Ferita trapassante Parte_1 coscia sin. al III distale”; b) il giorno successivo, 05/06/1979, l'Ospedale Militare di Milano, con il Modello “C” n. 328/1979 (doc. n. 6), giudicava la lesione «“Ferita arma da fuoco trapassante coscia sin” SÌ dipendente da causa di servizio»; c) all'appellante per l'invalidità “Esiti di pregressa F.A.F trapassante coscia sx con ritenzione corpo estraneo metallico”, veniva liquidato l'equo indennizzo di 8^ catg Tab. A con D.M. del 13/06/1983 (doc. 9), emesso sulla scorta di parere favorevole del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie n. 13804/81 del 19/02/1982 (doc. 10); d) quindi, il DMML di Roma-CMO Polizia di Stato, con Verbale Mod. BL/B n. A71715023 del 21/03/2018, posta diagnosi di “Esiti algofunzionali di F.A.F. trapassante arto inferiore sx con ritenzione di schegge metalliche e note artrosiche a livello della caviglia”, ascriveva tale infermità alla categoria A8 a vita ai fini della concessione della pensione privilegiata ordinaria (doc. n. 11).
5.3. Tanto premesso, ritiene la Corte che non possa riconoscersi nel caso di specie la sussistenza di alcuna delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 563, legge n. 266/2005. 5.3.1. All'evidenza, è da escludere, in primo luogo, lo svolgimento di attività di contrasto alla criminalità di ogni tipo, come pure la partecipazione ad operazioni di soccorso, e finanche una attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, atteso che il Tenente
svolgeva in quelle circostanze attività ispettiva sull'adempimento dei propri Parte_1 compiti da parte dei militari e non di vigilanza ad una struttura, civile o militare, anzi la vigilanza al seggio elettorale era un compito dei militari in servizio di vigilanza fissa e non della p.s.
5.3.2. Parimenti, non appare ravvisabile una attività di tutela della pubblica incolumità, ossia una attività di prevenzione di potenziali lesioni alla vita o alla integrità fisica delle persone e della collettività, come pure lo svolgimento di un servizio di ordine pubblico, da intendere come il mantenimento della sicurezza dei cittadini, della tranquillità pubblica e della pace sociale: difatti, come evidenziato dall'Avvocatura Generale dello Stato, il il giorno dell'infortunio stava svolgendo attività di controllo dei Parte_1 servizi e del personale, verificando cioè il puntuale svolgimento dei propri compiti da parte dei militari addetti alla vigilanza del seggio.
5.4. Diversamente, ritiene la Corte che siano ravvisabili nel caso che occupa i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 564, legge n. 266/2005. 5.4.1. Difatti, è indubbio che il si trovasse nello svolgimento di una “missione Parte_1 di qualunque natura”, poiché adibito a compiere “attività istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente” (art. 1708 d.p.r. n. 90/2010). Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che “Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di
6 infermità, ai benefici in questione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16571 del 31/07/2020 in motivazione).
5.4.2. Inoltre, posto che la dipendenza da causa di servizio è stata già riconosciuta in favore dell'appellante, ricorrono altresì “condizioni ambientali ed operative particolari”, che, come afferma la Suprema Corte, sono quelle condizioni che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, id est “normale”, in quanto corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse, e si concretizzano, dunque, in un'evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17433 del 2022). In applicazione di tali principi, “è stato riconosciuto lo status di "equiparato alle vittime del dovere" al militare in servizio di leva che, durante un'esercitazione notturna, da svolgersi con armi inerti, è rimasto ferito a causa dell'esplosione di una bomba carica utilizzata per errore altrui (Cass., sez. un. 23396 del 2016) ovvero al militare che, nell'espletamento del servizio militare obbligatorio di leva, durante un'esercitazione, ha raccolto un ordigno inesploso, temendo che la carica esplosiva si innescasse in un secondo tempo e potesse colpire chi, di lì a poco, sarebbe passato sul posto;
nell'eseguire l'azione, è poi rimasto ferito, per l'esplosione ritardata del congegno (Cass., sez. un., n. 759 del 2017) o, ancora, al militare leso, durante un'esercitazione, per un errore organizzativo (Cass. n. 15055 del 2017)” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6506 del 2023).
5.4.3. Nel caso che occupa, può riconoscersi un innalzamento del rischio “normale” connaturato al servizio svolto, atteso che l'evento - ossia l'essere attinto da un colpo di arma da fuoco esploso da un militare in servizio di vigilanza presso il seggio - si colloca indubbiamente al di fuori del normale svolgimento della funzione che in quel momento ed in quelle circostanze di luogo il stava svolgendo, vale a dire il servizio di Parte_1 ispezione al seggio elettorale.
5.4.5. Si è trattato, in altri termini, di un evento straordinario ed ulteriore rispetto al rischio tipico ontologicamente ed ordinariamente connesso ad un ambiente che non può essere di certo definito militare, trattandosi di un seggio elettorale sito all'interno di una scuola.
5.5. In accoglimento del secondo motivo, l'appello principale deve, pertanto essere accolto, con conseguente riconoscimento in favore di Parte_1 dello status di “equiparato a vittima del dovere” di cui all'art. 1, comma 564, legge n. 26672005 e riforma della gravata sentenza sul punto. 6. La Corte ha, pertanto, nominato un c.t.u. medico-legale conferendo al predetto l'incarico di accertare “esaminata la documentazione in atti e sottoposto a visita
[...]
, la percentuale di Invalidità Complessiva conseguente alle Parte_1 lesioni riportate a seguito dell'evento del 04/06/1979, come accertate con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/06/1983, alla luce dei criteri di cui agli artt. 3 e 4 d.p.r. n. 181/2009, indicando altresì la data di stabilizzazione dei postumi permanenti”.
6.1. Con la relazione depositata all'esito delle operazioni peritali e delle osservazioni delle parti, il nominato c.t.u. ha così concluso: “
1. Il Dirigente Superiore (cong.) della Polizia di Stato risulta affetto da: “Esiti algofunzionali, Parte_1 cicatriziali e sensitivi di Ferita d'Arma da Fuoco trapassante arto inferiore sx con ritenzione di schegge metalliche e processi artrosici a livello della caviglia e del ginocchio omolaterali”.
2. Le predette lesioni/infermità, già riconosciute “SI dipendenti da causa di servizio”, sono state riportate in conseguenza di eventi e condizioni motivanti il diritto ai benefici delle vittime del dovere, in quanto nella fattispecie in esame è individuabile, nel
7 combinato disposto dei commi 563 e 564 dell'art. 1 della L. 266/2005, la tutela prevista perdette vittime;
3. L'invalidità complessiva di cui alla Legge 266/2005 e del D.P.R. 243/2006, nonché per la relativa quantificazione ex DPR n. 181/2009, è valutabile nella misura del 50% (cinquanta per cento).
4. Si indica come data di stabilizzazione dei postumi permanenti il 03/06/2019: epoca dell'istanza di rivalutazione al fine di ottenere la concessione dei benefici previsti in materia di “Vittime del Dovere”.
6.2. Il c.t.u. ha altresì risposto in modo dettagliato e puntuale alle note critiche di entrambi i consulenti di parte, argomentando come segue: a) quanto alle osservazioni del c.t. di parte del , “l'obiettività clinica rilevata in presenza dei 2 CT di parte CP_1 mette in evidenza la limitazione dell'articolarità del ginocchio sx ma soprattutto il deficit di ½ della articolarità della tibio-tarsica. Anche in presenza di un normale tono muscolare la dorsiflessione e plantarflessione risultano menomate di un ½ e ci si trova in una condizione di ritenzione delle schegge metalliche. Entrambe le condizioni sono state considerate in quanto separatamente determinano disturbi algo-funzionali. La vicenda in cui il Sig. ha subito il danno è stata tale da determinare Parte_1 intrinsecamente un patimento che ancora oggi, visto il racconto nella raccolta anamnestica, il soggetto risente”; b) quanto alle osservazioni del c.t. di parte di
[...]
, il c.t.u. ha ribadito la data di stabilizzazione dei postumi Parte_1 permanenti, come individuati, al 03/06/2019.
6.3. Trattasi di conclusioni che, in quanto frutto di approfondita indagine e puntuale valutazione, espresse nella articolata relazione, ben possono essere condivise e fatte proprie dalla Corte, in assenza di idonee argomentazioni critiche.
7. Occorre procedere ora al vaglio dell'appello incidentale condizionato proposto dal
, che, in primo luogo, lamenta l'erroneità della gravata sentenza Controparte_1 nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione, sostenendo, in sintesi, che: i) il giudice di prime cure ha ritenuto che in concreto il termine di prescrizione riferito ai diritti ex adverso esercitati non fosse decorso;
ii) diversamente, posto che l'interessato aveva la piena conoscenza della lesione subita ben prima dell'entrata in vigore della novella legislativa, il dies a quo del termine di prescrizione è costituito dal 1° gennaio 2006, giorno di entrata in vigore della legge n. 266/2005; iii) è vero che l'istanza presentata dal ricorrente in data 08/01/2009 era certamente tempestiva e ha prodotto l'effetto interruttivo della prescrizione;
tuttavia, dopo la sua presentazione, il termine di prescrizione è iniziato nuovamente a decorrere e, quando è sopraggiunta la seconda istanza in data 03/06/2019, esso era già decorso, dato che essa è stata presentata a distanza di dieci anni e cinque mesi dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione;
iv) né il primo decreto di rigetto può assumere un'autonoma efficacia interruttiva della prescrizione, posto che essa – ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. – è interrotta dall'atto con il quale il debitore riconosce il credito altrui e non certo dall'atto con il quale lo si nega.
7.1. La questione di diritto relativa alla prescrizione del diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere, ovvero di soggetto equiparato alla vittima del dovere, può dirsi ormai risolta ad opera della giurisprudenza di legittimità, che, con orientamento cui hanno fatto seguito svariate pronunce conformi anche della Sezione Lavoro della Corte di appello di Roma (ex multiis sentenza n. 2228/2023, sentenza n. 1994/2023, sentenza n. 1737/2023, sentenza n. 4516/2022) che qui si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., ha ritenuto che “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici
8 che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17440 del 30/05/2022).
7.2. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che: a) le Sezioni Unite hanno interpretato le norme di cui all'art. 1, commi 563 e 564, legge n. 26672005 chiarendo che esse istituiscono “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi”, diritto che “non rientra nello spettro di diritti e doveri che integrano il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, ma “si colloca fuori e va al di là di tale rapporto, contrattualizzato o meno che esso sia, potendo riguardare anche soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio” (Cass. S.U. n. 23300 del 2016, Cass. S.U. n. 22753 del 2018); b) si tratta quindi di provvidenze che trovano causa nella morte o nell'infermità permanente di chi, anche indipendentemente da un rapporto d'impiego con una pubblica amministrazione, abbia prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati in loro danno particolari rischi, e, dunque, di un servizio che a sua volta costituisce adempimento di un dovere nell'interesse della collettività (art. 2 Cost.); c) le provvidenze in esame rientrano nell'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost., norma che, nel riferirsi all'idea di
“sicurezza sociale” e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico-assicurativi (secondo comma), “non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti” (Corte cost. n. 31 del 1986): se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili “figure speciali di sicurezza sociale”, la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, valendo la categoria di “vittima del dovere” a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006; d) nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di “vittima del dovere”, non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che “in mancanza di domanda si può procedere d'ufficio”) alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza di diritto di libertà costituzionalmente garantito: in altri termini, l'imprescrittibilità della pretesa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio; e) peraltro, l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
7.3. Applicando i richiamati principi al caso di specie, ne deriva, pertanto, che, se deve ritenersi imprescrittibile lo status di “equiparato a vittima del dovere”, sono invece soggetti a prescrizione i ratei dei singoli benefici che le legge concede a detta categoria di soggetti. E, in questo caso, deve ritenersi che effettivamente, come sostenuto dal
9 gravame incidentale, il termine di prescrizione sia decorso, atteso che, pacificamente, nessun ulteriore atto interruttivo è sopravvenuto da parte dell'interessato nell'arco dei dieci anni dalla data dell'istanza presentata dal in data 08/01/2009, avendo Parte_1 egli pacificamente proposto la seconda istanza in data 03/06/2019. Nè può attribuirsi efficacia interruttiva del termine di prescrizione al provvedimento di rigetto della prima istanza del 27/04/2011, non trattandosi di atto di esercizio del diritto da parte del titolare (art. 2943 c.c.), né tantomeno di riconoscimento del diritto medesimo da parte del soggetto contro cui il diritto può essere fatto valere (art. 2944 c.c.).
7.4. Il ha altresì reiterato l'eccezione di nullità della domanda Controparte_1 per genericità del petitum. Trattasi di eccezione, a giudizio della Corte, infondata, dovendosi ritenere adeguata la determinazione dell'oggetto della domanda da parte di e tale da soddisfare, in particolare, il requisito richiesto Parte_1 dall'art. 414 n. 3 c.p.c. Difatti, “Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali essa si fonda ricorre allorché sia assolutamente impossibile l'individuazione dell'uno o dell'altro elemento attraverso l'esame complessivo dell'atto, perché in tal caso il convenuto non è posto in condizione di predisporre la propria difesa né il giudice di conoscere l'esatto oggetto del giudizio” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 19009 del 17/07/2018): ma, nel caso che occupa, tale impossibilità di individuazione non ricorre, avendo l'originario ricorrente chiesto la concessione di “ogni conseguente suo diritto ai connessi benefici economici ed assistenziali da erogare nei modi e nelle misure di legge”, ossia i benefici che la legge prevede direttamente, come tra poco si dirà, quali provvidenze economiche e misure di sostegno connesse al riconoscimento dello status di “vittima del dovere” o soggetto ad essa equiparato. 8. In conclusione, deve ritenersi integralmente prescritto il diritto, avente carattere di elargizione una tantum, al pagamento dell'elargizione fino ad un massimo di € 200.000 di cui all'art. 5 comma 1 l. n. 206/04; inoltre, vanno ritenuti parzialmente prescritti gli ulteriori benefici economici, che possono essere riconosciuti soltanto nei limiti del decennio da calcolarsi a ritroso dalla presentazione della domanda amministrativa del 03/06/2019, data che coincide altresì con la accertata stabilizzazione dei postumi permanenti da parte del nominato c.t.u.
8.1. Pertanto, spettano, a giudizio della Corte, a : I) la Parte_1 corresponsione dell'assegno vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2 legge n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 oltre perequazione con decorrenza 03/06/2019, in virtù dell'accertamento di una invalidità complessiva del 50%; II) la corresponsione dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007, oltre perequazione e con decorrenza 03/06/2019, in virtù dell'accertamento di una invalidità complessiva del 50%; III) il riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 3, comma 2 (esenzione Irpef sulle pensioni), 6 (diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato) e 8 (beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta) della legge n. 206/2004. 8.1.1. Difatti, l'art. 4 d.p.r. 243/2006 prevede, con riferimento specifico alla legge 206/2004, unicamente i seguenti benefici: i) la possibilità di rivalutazione delle
10 percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'articolo 6, comma 1; ii) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 2; iii) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonchè quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'art. 8.
8.1.2. Spetta, altresì, all'appellante principale l'esenzione Irpef sulle pensioni, prevista dall'art. 2, commi 5 e 6, legge n. 407/1998 e dall'art. 3, comma 2, legge n. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dall'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15056 del 2024).
9. L'esito complessivo del giudizio e la parziale soccombenza reciproca giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di un terzo: la restante parte va posta a carico del , al pari delle spese di Controparte_2
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sugli appelli, in riforma della gravata sentenza, condanna il : - alla corresponsione in favore dell'appellante dell'assegno Controparte_1 vitalizio di € 500,00 mensili ex art. 2 legge n. 407/1998, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 d.p.r. n. 243/2006 oltre perequazione con decorrenza 03/06/2019; - alla corresponsione in favore dell'appellante dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3 legge n. 206/2004 come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, legge n. 244/2007 oltre perequazione con decorrenza 03/06/2019. Dichiara il diritto di al riconoscimento dei benefici di cui agli artt. 3, comma Parte_1
2, 6 e 8 legge n. 206/2004. Compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per l'intero per il primo grado in €
3.500,00 e per il secondo grado in € 4.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, Iva e Cpa come per legge, ponendo i restanti due terzi a carico del
[...]
. Pone definitivamente a carico del le spese di c.t.u. CP_1 Controparte_1 liquidate come da separato decreto.
Roma, 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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