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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1961/2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, c.f. ), rappresentato e difeso, come da procura in calce al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avvocato Andrea Cerruti del Foro di Salerno, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio alla via Gioacchino Rossini n. 5, Battipaglia;
Opponente
E
in persona del Presidente legale rapp,te p.t. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, CP_1 con il quale elettivamente domicilia in Salerno al C.so Garibaldi n.38 presso l'Avvocatura Distrettuale dell' , in virtù di procura generale alle liti per atto per Notar di Fiumicino del 23 CP_1 Persona_1
gennaio 2023 (rep. 37590/7131 Racc.).
Opposto
Avente ad oggetto : opposizione ad ordinanza-ingiunzione
Conclusioni rassegnate all'odierna udienza:
I procuratori delle parti hanno trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi atti Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2024 il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere l'annullamento della ordinanza di ingiunzione n. 0I –
001925107, avente importo pari ad euro 4.550,20; l'ordinanza era in particolare riferita all'anno
2018, ed era fondata su l'atto di accertamento n. .7202.24/10/2019.0168805 del 24/10/2019, CP_1 mediante il quale l' avrebbe rilevato che il ricorrente aveva omesso il versamento delle ritenute CP_1
previdenziali ed assistenziali per contributi lavoratori dipendenti per l'annualità indicata;
il ricorrente eccepiva la illegittimità di tale ordinanza per omessa notificazione dei prodromici atti di accertamento e contestazione dell'addebito, per difetto di motivazione, omissione di contestazione, per violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della L. 689/1981, nonché per intervenuta prescrizione;
tanto premesso concludeva chiedendo al giudice adito di accogliere il ricorso e, conseguentemente, alla luce dei motivi di impugnazione dedotti e ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, cc. 11 e 12, del d.lgs. n.
150/2011, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, di annullare, CP_ revocare o comunque dichiarare priva di efficacia la ordinanza-ingiunzione opposta emessa dall'
Sede di Battipaglia perché infondata e ingiusta e perché prescritto l'illecito ed il diritto alla riscossione nei sensi innanzi detti, e ogni atto ad essa presupposto, connesso e collegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 legge n. 689/1981 e dell'art. 6, d.lgs. n. 150/2011. Con vittoria di spese, competenze e onorari, Iva se dovuta e CPA con attribuzione.
Radicatasi la lite, si costituiva l' convenuto affermando innanzitutto che, contrariamente a CP_1 quanto sostenuto dal ricorrente, l'atto di accertamento che aveva preceduto l'ordinanza ingiunzione opposta era stato ritualmente notificato in data 11.11.2019, senza che poi l'interessato avesse provveduto al pagamento entro il termine assegnato;
tanto premesso chiedeva al giudice adito di rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di confermare la ordinanza ingiunzione opposta, così come rideterminata, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia, con vittoria di spese diritti ed onorari di lite.
All'udienza del 20 marzo 2025, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti, il giudice ha deciso la causa con motivazione contestuale.
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L'opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento .
Occorre innanzitutto premettere che oggetto della odierna opposizione è una ordinanza ingiunzione emessa dall' nei confronti del sig. , titolare della onomina impresa individuale CP_1 Parte_1 , per il pagamento della sanzione amministrativa connessa all'omesso versamento per il periodo dicembre 2017 e da giugno a novembre 2018 delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai propri dipendenti.
Tanto premesso e passando ad esaminare il merito della domanda proposta , va accolta l'eccezione di nullità della ordinanza ingiunzione n. OI 001925107 perché non preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento .
Se è vero , infatti , che la ricevuta della raccomandata contenente l'atto di accertamento risulta sottoscritta da persona che si qualifica padre e familiare convivente del ricorrente , ciò non di meno
, la documentazione prodotta in atti attesta che il ricorrente non era affatto residente all'indirizzo di destinazione della raccomandata , né aveva il padre nel proprio nucleo familiare .
L'omessa notificazione dell'atto presupposto non può che comportare la nullità dell'atto consequenziale collegato. Una mancata notifica dell'atto prodromico, non consente un corretto procedimento di formazione della pretesa. Infatti,sostiene la Suprema Corte, affinché un contribuente possa essere edotto delle motivazioni che giustificano un'intimazione di pagamento è necessario il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata).
Secondo la giurisprudenza della Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).
Tale principio può valere anche per la sequenza procedimentale “avviso di accertamento – ingiunzione di pagamento”. Il suddetto procedimento amministrativo sanzionatorio, ha inizio con l'emissione di un atto di accertamento della violazione, che deve essere necessariamente notificato al soggetto che ha commesso la violazione.
L'atto di accertamento deve indicare le omissioni, le annualità cui si riferiscono, con contestuale comunicazione della sanzione ridotta.
L'atto deve, altresì, contenere l'invito a provvedere al pagamento delle ritenute omesse entro tre mesi e l'avvertimento che in caso di puntuale e corretto pagamento è prevista la non punibilità del trasgressore. E' chiara, quindi, l'importanza della notifica dell'atto di accertamento che consente al datore di lavoro, avvisato della irregolarità, di evitare sanzioni penali o civili attraverso un comportamento diligente, successivo alla precedente omissione.
Lo spontaneo pagamento delle ritenute, entro i tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento, costituisce una causa di non punibilità ovvero il datore non è punibile né assoggettabile alle sanzioni amministrative o penali, laddove provveda al versamento nel termine previsto.
Da quanto sopra esposto, si evince, chiaramente, la centralità e l'essenzialità della notifica dell'atto di accertamento, che consente al datore dl lavoro di recedere dal comportamento omissivo, dovuto a dimenticanza o a scarsa disponibilità economica ed evitare la sanzione amministrativa o addirittura la condanna alla reclusione da uno a tre anni, nel caso l'omissione ovvero il mancato versamento delle ritenute sia superiore a 10.000,00 annue.
La mancata notifica dell'accertamento o di un atto equipollente impedisce di fatto al soggetto obbligato di usufruire di una causa di non punibilità oltre che impedire allo stesso la possibilità del pagamento in misura ridotta di quanto dovuto.
Nel caso di specie , dunque , poiché l' non ha ritualmente documentato la notifica dell'avviso CP_1 di accertamento , atto presupposto , l'ordinanza ingiunzione opposta va annullata.
Per quanto riguarda le spese del giudizio , esse seguono la soccombenza .
p.q.m.
accoglie l'opposizione e , per l'effetto , annulla l'ordinanza ingiunzione n. OI-00192517; condanna l' al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 852,00 , CP_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato per € 49,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 20 marzo 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio