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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/12/2025, n. 4499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4499 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
II SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Dora Alessia Limongelli, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 6717/2025 , vertente: TRA on sede in Milano alla Piazza Tre Torri,3, p.iva in persona Parte_1 P.IVA_1 dei suoi procuratori speciali dr.ssa nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
e dott. nato a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_3
, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Schiano C.F. CodiceFiscale_2
, con studio in Napoli alla Piazza della Repubblica,2, ove elett.te domicilia C.F._3 come da procura alle liti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Orta Controparte_1 C.F._4 di Atella (CE) alla Via Atella 70;
, nato a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_2 C.F._5
MO NO (NA), alla Via Galiani n.1; nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso il loro difensore domiciliatario avv. Saverio Ancona, C.F. con studio in Villa C.F._6
Literno (CE), alla Via Tagliamento 50, PEC: Email_1
CF. residente in [...] C.F._7
Giovanni Pascoli,3-80139-
AV PE CF. residente in [...]
Giovanni Pascoli,3-80139-
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello per la Parte_4 riforma della sentenza n. 1473/2025 emessa in data 21.06.2025, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea di risarcimento del danno per le lesioni subite in seguito al sinistro stradale verificatosi il 10.07.2019.
Non si sono costituiti in giudizio gli appellati nonostante la notifica dell'atto di appello e ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note sostitutive dell'udienza di trattazione depositate il 12.12.2025, l'appellante ha dedotto che le parti hanno definito bonariamente la lite e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Tanto premesso, si osserva, che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707; Cass. 15631/2009; 7633/2012).
Peraltro, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va dichiarata con sentenza anche in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Sul punto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio
- ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La giurisprudenza di legittimità aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione di pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. da ultimo, Cass. n. 5250/2018).
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte degli appellati, sia perché la rinuncia è intervenuta prima della costituzione, sia perché la rinuncia all'impugnazione si differenza della rinuncia agli atti.
Nessuna statuizione va adottata con riguardo alle spese di lite in assenza di costituzione degli appellati.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto avverso per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati;
2) dichiara l'estinzione del giudizio;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 20/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO Dott.ssa Dora Alessia Limongelli
II SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Dora Alessia Limongelli, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile avente numero R.G. 6717/2025 , vertente: TRA on sede in Milano alla Piazza Tre Torri,3, p.iva in persona Parte_1 P.IVA_1 dei suoi procuratori speciali dr.ssa nata a [...] il [...] C.F. Parte_2
e dott. nato a [...] il [...] CodiceFiscale_1 Parte_3
, assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Francesco Schiano C.F. CodiceFiscale_2
, con studio in Napoli alla Piazza della Repubblica,2, ove elett.te domicilia C.F._3 come da procura alle liti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Orta Controparte_1 C.F._4 di Atella (CE) alla Via Atella 70;
, nato a [...] il [...], C.F. residente in Controparte_2 C.F._5
MO NO (NA), alla Via Galiani n.1; nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado presso il loro difensore domiciliatario avv. Saverio Ancona, C.F. con studio in Villa C.F._6
Literno (CE), alla Via Tagliamento 50, PEC: Email_1
CF. residente in [...] C.F._7
Giovanni Pascoli,3-80139-
AV PE CF. residente in [...]
Giovanni Pascoli,3-80139-
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 19.12.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello per la Parte_4 riforma della sentenza n. 1473/2025 emessa in data 21.06.2025, con la quale il Giudice di Pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea di risarcimento del danno per le lesioni subite in seguito al sinistro stradale verificatosi il 10.07.2019.
Non si sono costituiti in giudizio gli appellati nonostante la notifica dell'atto di appello e ne va dichiarata la contumacia.
Nelle note sostitutive dell'udienza di trattazione depositate il 12.12.2025, l'appellante ha dedotto che le parti hanno definito bonariamente la lite e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia all'appello va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Tanto premesso, si osserva, che sulla richiesta di estinzione del giudizio deve pronunciarsi con sentenza, essendo il relativo provvedimento emesso da questo giudice quale organo giudicante monocratico (Cass.Civ., Sez. II, 10 ottobre 2006, n. 21707; Cass. 15631/2009; 7633/2012).
Peraltro, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti o all'azione va dichiarata con sentenza anche in caso di adozione del provvedimento nel giudizio di appello.
Sul punto va richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia agli atti del giudizio
- ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 cod. proc. civ. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99).
La giurisprudenza di legittimità aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione di pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poichè, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).
In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'art. 338 cod. proc. civ., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. da ultimo, Cass. n. 5250/2018).
Non occorre, nel caso di specie, l'accettazione da parte degli appellati, sia perché la rinuncia è intervenuta prima della costituzione, sia perché la rinuncia all'impugnazione si differenza della rinuncia agli atti.
Nessuna statuizione va adottata con riguardo alle spese di lite in assenza di costituzione degli appellati.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l'impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto avverso per la riforma della sentenza in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia degli appellati;
2) dichiara l'estinzione del giudizio;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, 20/12/2025
IL GIUDICE MONOCRATICO Dott.ssa Dora Alessia Limongelli