Articolo 39 della Legge 28 marzo 1979, n. 88
Articolo 38Articolo 40
Versione
14 aprile 1979
Art. 39.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, in relazione alle esigenze del fondo sanitario nazionale, al prelevamento dal conto corrente di tesoreria di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 1974, n. 386 , delle eventuali eccedenze rispetto agli oneri finanziari relativi alle operazioni di finanziamento di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , da destinare al fondo sanitario nazionale.
Tali eccedenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 14 aprile 1979