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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9370 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 16688/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza dell'8.5.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 17.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela C.F._1
IF
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Fabrizio Niceforo - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.7.2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dall'1.9.1986 al 31.8.2015, inquadrata nella categoria Controparte_1 D ha dedotto:
- di avere maturato il diritto a percepire l'“aumento periodico di anzianità”, definito anche
“salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità” (RI), fino al 1993;
- di avere ricevuto tale emolumento in misura inferiore a quanto dovuto e comunque in misura “sterilizzata” al 31.12.1990, in luogo del 31.12.1993. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna della al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 17.460,49 oltre accessori, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo
“in ogni caso” la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
1 ***
In primo luogo deve premettersi che non si verte in ipotesi di “giudicato esterno” come ribadito da parte ricorrente nelle note difensive autorizzate.
Ed invero, posto che ai sensi dell'art. 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, le sentenze richiamate dall'istante hanno definito giudizi nei quali la stessa non è stata parte.
Al riguardo si richiama a titolo esemplificativo la sentenza della Suprema Corte n. 27712/2025 in cui, tra l'altro, si legge:
“3.2.- Quanto, poi, alla possibilità che la sentenza pronunciata inter alios produca effetti giuridici nei confronti della ricorrente, la doglianza è infondata. Invero, la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 14481/2020; Cass. n. 12969/2022; Cass. n. 26811/2022; Cass. n. 2462/2024) è ormai consolidata nell'affermazione di principio secondo cui l'efficacia riflessa del giudicato costituisce pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente”.
Né è utile a parte ricorrente il richiamo attoreo all'art. 1, comma 45, della L. 549/1995 (nonché la successiva legislazione che ne ha sostanzialmente riproposto il dettato normativo), disciplinando tale norma solo l'azione della pubblica amministrazione stabilendo, peraltro, il divieto per la stessa “di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.”
Ciò posto, la domanda è infondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, al precedente di questa sezione lavoro relativo a fattispecie analoga a quella in esame (giudice dott.ssa M. Galante, sentenza n. 2010/2025) che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Per l'esame delle questioni per cui è causa è opportuno prendere le mosse dalla normativa che ha disciplinato l'istituto della RI.
Come noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 93/1983.
In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991).
Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, all'art. 1 dell'accordo annesso al decreto medesimo disciplinava il periodo dall'1.1.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.6.1985.
Il successivo art. 41, lett. B) di detto accordo, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva:
2 - che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di £.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto, fino ad un massimo di £. 840.000 per la 2° qualifica dirigenziale) (cosiddetto 1° scatto RI);
- che per il personale assunto dopo l'1.1.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984;
- che, qualora il rinnovo dell'accordo - id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.1.1985/31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.1.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al Per D.P.R. 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la .
Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1.1.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.6.1988 (art. 1).
L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituiva aumento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto 2° scatto RI).
Il successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.6.1989, al personale avrebbe dovuto essere corrisposto a far data dall'1.1.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
Quindi, la L.R. n. 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RI.
Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1.1.1988/31.12.1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1.7.1988.
L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RI) per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988.
Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.1.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati fino al 31.12.1988. L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 268/87.
La legge regionale n. 12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RI.
3 Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia sul diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.1.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Neppure negli atti normativi citati (DD.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) era rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
In sostanza, nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, era stato, neanche a titolo di ipotetico acconto, previsto.
Non potrebbero, poi, rilevare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92, per cui “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90), atteso che la disciplina di cui al D.P.R. n. 333/1990 medesimo non disponeva, come indicato, alcun ulteriore incremento rispetto a quello di cui all'art. 44 citato.
Parimenti, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 51/2000, così come della successiva sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di tale norma, non assumono rilevanza ai fini della vicenda in esame, riguardando, tale disposizione, l'istituto della “maggiorazione ria” non previsto nei vari DD.PP.RR. disciplinanti il comparto degli enti e delle autonomie locali.
Il citato art. 51, comma 3, della legge 388/2000 prevedeva, infatti, che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Ed invero, l'istituto della maggiorazione RI – da non confondere con gli scatti biennali di anzianità, abrogati come detto dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 e con gli incrementi previsti dai vari DPR di comparto (per gli enti e le autonomie locali, il suddetto D.P.R. n. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/84), D.P.R. n. 268/87 (recepito dalla legge regionale 23/89) e D.P.R. n. 333/90 (recepito dalla legge regionale 12/91) – che aveva dato origine al contenzioso oggetto della norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 388/23000, poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, era stato previsto nel D.P.R. n. 44/1990 disciplinante il diverso comparto del personale dei ministeri (cfr. Cass. 5511/2025).
L'istituto della maggiorazione RI non era mai stato, viceversa, previsto negli accordi, poi recepiti con D.P.R., disciplinanti il comparto delle regioni e delle autonomie locali.
4 Al riguardo, l'art. 9 del suddetto D.P.R. n. 44/1990 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, dopo aver previsto, al comma 1, un incremento ria per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1-gennaio 1987-31 dicembre 1988 nella misura in tale comma individuata, analogamente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 disponeva, al comma 4 che: “Al personale che, alla data del 1› gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio,
o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde:
- prima, seconda e terza qualifica funzionale: £. 300.000;
- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: £. 400.000;
- settima, ottava e nona qualifica funzionale: £. 500.000”. Il successivo comma 5 del medesimo articolo 9 disponeva, quindi, che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Trattasi, come è evidente, di istituto diverso dagli incrementi RI per il caso dei dipendenti del comparto ministeri - disciplinato, relativamente all'ultimo incremento, dal comma 1 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 (anche in tal caso in relazione al servizio prestato fino al 31.12.1988) - e prevedente, oltretutto, importi del tutto difformi rispetti a questi ultimi.
Non assume, quindi, rilievo la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 4 del 11.1.2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».
Nel 1990, infatti, erano stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per determinati comparti del pubblico impiego, tesi a disciplinare anche l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, ma solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, in possesso di specifici requisiti, erano state previste maggiorazioni della RI (personale del comparto degli enti pubblici non economici, dei ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione).
Diversamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Regioni e degli Enti locali” non prevedeva tale maggiorazione. Ne consegue che per i dipendenti delle attuali funzioni locali non può essere concesso il beneficio.
Tornando al caso di specie, successivamente, il D.Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 (approvazione dell'accordo con D.P.R.) e disapplicava il D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione.
Deve, inoltre, evidenziarsi che alcuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti della RI può essere attribuita all'art. 28 del CCNL EE.LL. del 6.7.1995.
5 Esso, infatti, pur prevedendo tra le componenti della retribuzione la voce “retribuzione individuale di anzianità”, specifica “ove acquisita”.
Dunque, l'espressione “retribuzione individuale di anzianità ove acquisita” non può che fare riferimento agli importi già acquisiti ai sensi dei precedenti accordi di comparto approvati con i DD.PP.RR. 347/83, 268/87 e 333/90, insuscettibili di ulteriori incrementi per il futuro.
Le considerazioni qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15 comma 4 del D.P.R. 43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio 1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che “Invero l'art. 32 del CCNL 1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo "ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L. 19 settembre
1992, n. 384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre
1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990. Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
Quanto fin qui esposto, peraltro, trova ulteriore riscontro in quanto statuito dalla Suprema Corte nelle recenti sentenze nn. 5511/2025, 5512/2025 e 5513/2025 relative a casi analoghi alla fattispecie in esame.
Alla luce di quanto fin qui esposto va esaminato il caso in lite.
Per il principio della ragione più liquida viene in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla Controparte_1
6 Al riguardo deve rammentarsi che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023).
Conseguentemente, tenuto conto degli allegati atti interruttivi del 13.5.2019 e 26.3.2024 (cfr. produzione attorea), sono estinte per prescrizione tutte le somme vantate fino al 13.5.2014.
Sul punto si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c., peraltro avanzata da parte ricorrente solo con le note difensive autorizzate, sulla base della nota della del 16.4.2024. CP_1
Tale nota, infatti, non contiene alcun elemento da cui potersi desumere la volontà inequivocabile della di rinunciare alla prescrizione, né un comportamento CP_1 incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 8304/2025).
Venendo al periodo non coperto dalla prescrizione, e segnatamente quello dal 14.4.2014 al 31.8.2015, nessuna somma spetta alla ricorrente.
Al riguardo si rimanda per relationem al conteggio contenuto in memoria difensiva in quanto correttamente elaborato.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
In ragione della complessità delle questioni sottese alla decisione, che ha dato luogo anche ad un mutamento giurisprudenziale, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
In Napoli, il 17.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
7
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano,
letti gli atti nella controversia iscritta al n. 16688/2024 R.G.
posto che con ordinanza resa all'udienza dell'8.5.2025 l'udienza in prosieguo precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito telematico di “note scritte” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con fissazione del termine perentorio per il deposito delle “note scritte” fino al 17.12.2025;
lette le “note scritte” depositate dalle parti entro tale termine;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella suindicata controversia
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Turrà e Daniela C.F._1
IF
- ricorrente -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 Fabrizio Niceforo - resistente -
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17.7.2024 parte ricorrente, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dall'1.9.1986 al 31.8.2015, inquadrata nella categoria Controparte_1 D ha dedotto:
- di avere maturato il diritto a percepire l'“aumento periodico di anzianità”, definito anche
“salario di anzianità” o “retribuzione individuale di anzianità” (RI), fino al 1993;
- di avere ricevuto tale emolumento in misura inferiore a quanto dovuto e comunque in misura “sterilizzata” al 31.12.1990, in luogo del 31.12.1993. Sulla base di tali premesse, ha concluso per la condanna della al Controparte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 17.460,49 oltre accessori, vinte le spese di lite con attribuzione.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la che, contestando il Controparte_1 fondamento della domanda sulla base di una serie articolata di argomentazioni, ed eccependo
“in ogni caso” la prescrizione, ha concluso per il rigetto del ricorso.
1 ***
In primo luogo deve premettersi che non si verte in ipotesi di “giudicato esterno” come ribadito da parte ricorrente nelle note difensive autorizzate.
Ed invero, posto che ai sensi dell'art. 2909 c.c. “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”, le sentenze richiamate dall'istante hanno definito giudizi nei quali la stessa non è stata parte.
Al riguardo si richiama a titolo esemplificativo la sentenza della Suprema Corte n. 27712/2025 in cui, tra l'altro, si legge:
“3.2.- Quanto, poi, alla possibilità che la sentenza pronunciata inter alios produca effetti giuridici nei confronti della ricorrente, la doglianza è infondata. Invero, la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 18325/2019; Cass. n. 14481/2020; Cass. n. 12969/2022; Cass. n. 26811/2022; Cass. n. 2462/2024) è ormai consolidata nell'affermazione di principio secondo cui l'efficacia riflessa del giudicato costituisce pretesa non riconosciuta dall'ordinamento giuridico, che non ammette che il giudicato possa produrre effetti nei confronti di terzi rimasti estranei al processo, nemmeno quando essi siano titolari di una situazione giuridica dipendente”.
Né è utile a parte ricorrente il richiamo attoreo all'art. 1, comma 45, della L. 549/1995 (nonché la successiva legislazione che ne ha sostanzialmente riproposto il dettato normativo), disciplinando tale norma solo l'azione della pubblica amministrazione stabilendo, peraltro, il divieto per la stessa “di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.”
Ciò posto, la domanda è infondata, ritenendo la scrivente di aderire, condividendone le argomentazioni, al precedente di questa sezione lavoro relativo a fattispecie analoga a quella in esame (giudice dott.ssa M. Galante, sentenza n. 2010/2025) che viene richiamato ai sensi dell'art. 118 c.p.c.
Per l'esame delle questioni per cui è causa è opportuno prendere le mosse dalla normativa che ha disciplinato l'istituto della RI.
Come noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83; D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 93/1983.
In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R. nn. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/1984), 268/1987 (recepito dalla legge regionale 23/1989) e 333/1990 (recepito dalla legge regionale 12/1991).
Il D.P.R. 347/83, che aveva introdotto il salario individuale di anzianità, all'art. 1 dell'accordo annesso al decreto medesimo disciplinava il periodo dall'1.1.1983 al 31.12.1984, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.6.1985.
Il successivo art. 41, lett. B) di detto accordo, nel prevedere l'istituto del salario individuale di anzianità, disponeva:
2 - che “al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure...” (da un minimo di £.198.000 per la 1° qualifica dei dipendenti del comparto, fino ad un massimo di £. 840.000 per la 2° qualifica dirigenziale) (cosiddetto 1° scatto RI);
- che per il personale assunto dopo l'1.1.1983 dette somme andavano riparametrate in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati sino al 31.12.1984;
- che, qualora il rinnovo dell'accordo - id est il successivo D.P.R. - non fosse intervenuto entro il biennio del successivo triennio contrattuale (1.1.1985/31.12.1987), al personale avrebbe dovuto essere corrisposto, a far data dall'1.1.1987, un ulteriore importo uguale a quello previsto, a titolo di acconto.
La legge regionale 27/1984, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al Per D.P.R. 347/83, ne riproduceva integralmente le previsioni riguardanti la .
Il successivo D.P.R. 268/87 disciplinava il periodo 1.1.1985/31.12.1987, protraendo i suoi effetti economici fino al 30.6.1988 (art. 1).
L'art. 37 di detto decreto prevedeva che il suddetto acconto di cui all'art. 41, ultimo comma, D.P.R. 347/83, costituiva aumento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto 2° scatto RI).
Il successivo art. 38, inserito dall'art. 31 del D.P.R. 494/87, prevedeva, quale clausola di garanzia, che, qualora il rinnovo dell'accordo non fosse intervenuto entro il 30.6.1989, al personale avrebbe dovuto essere corrisposto a far data dall'1.1.1989 un ulteriore importo uguale a quello previsto dall'art. 41 del D.P.R. 347/83, a titolo di acconto.
Quindi, la L.R. n. 23/1989, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 268/87, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RI.
Da ultimo, il D.P.R. 333/90 disciplinava il periodo 1.1.1988/31.12.1990, con decorrenza (art.1) degli effetti economici dall'1.7.1988.
L'art. 44 prevedeva un ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, sempre nella stessa misura prevista dall'art. 41, lett. B) del D.P.R. 347/83, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (cosiddetto 3° scatto RI) per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1988.
Anche quest'ultimo importo andava riparametrato, per il personale assunto dopo l'1.1.1987, in ventiquattresimi, in proporzione dei mesi di servizio prestati fino al 31.12.1988. L'importo erogato ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 333/90 riassorbiva l'acconto corrisposto ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 268/87.
La legge regionale n. 12/1991, nel recepire nell'ordinamento regionale l'accordo di cui al D.P.R. 333/90, ne riproduceva integralmente le previsioni concernenti la RI.
3 Occorre altresì precisare che il D.P.R. 333/1990 e la legge regionale 12/1991 non contenevano - a differenza dei DD.P.R. 347/1983 e 268/1987 e delle leggi regionali 27/1984 e 23/1989 - alcuna clausola di salvaguardia sul diritto a percepire ulteriori somme a titolo di acconto in caso di mancata approvazione del successivo accordo che avrebbe dovuto disciplinare il periodo 1.1.1991/31.12.1993 se, nel frattempo, non fosse intervenuta la privatizzazione del pubblico impiego con relativa devoluzione ai contatti collettivi nazionali della regolamentazione, anche economica, del rapporto di lavoro.
Neppure negli atti normativi citati (DD.P.R. 347/83, 268/87 e 333/90 e LL.RR. 27/84, 23/88 e 12/91) era rinvenibile una norma che prevedesse un automatismo per la maturazione di ulteriori incrementi della retribuzione individuale di anzianità non espressamente previsti dalle norme stesse.
In sostanza, nessun ulteriore incremento della retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quello di cui al predetto art. 44 del D.P.R. n. 333/1990, era stato, neanche a titolo di ipotetico acconto, previsto.
Non potrebbero, poi, rilevare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 384/92, per cui “Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93....” (e, cioè, per il comparto di contrattazione regioni ed enti locali, il D.P.R. 333/90), atteso che la disciplina di cui al D.P.R. n. 333/1990 medesimo non disponeva, come indicato, alcun ulteriore incremento rispetto a quello di cui all'art. 44 citato.
Parimenti, le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 51/2000, così come della successiva sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale di tale norma, non assumono rilevanza ai fini della vicenda in esame, riguardando, tale disposizione, l'istituto della “maggiorazione ria” non previsto nei vari DD.PP.RR. disciplinanti il comparto degli enti e delle autonomie locali.
Il citato art. 51, comma 3, della legge 388/2000 prevedeva, infatti, che “L'art. 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384........si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
Ed invero, l'istituto della maggiorazione RI – da non confondere con gli scatti biennali di anzianità, abrogati come detto dall'art. 41 del D.P.R. n. 347/1983 e con gli incrementi previsti dai vari DPR di comparto (per gli enti e le autonomie locali, il suddetto D.P.R. n. 347/1983 (recepito dalla legge regionale 27/84), D.P.R. n. 268/87 (recepito dalla legge regionale 23/89) e D.P.R. n. 333/90 (recepito dalla legge regionale 12/91) – che aveva dato origine al contenzioso oggetto della norma di interpretazione autentica di cui al comma 3 dell'art. 51 della Legge n. 388/23000, poi oggetto di declaratoria di incostituzionalità, era stato previsto nel D.P.R. n. 44/1990 disciplinante il diverso comparto del personale dei ministeri (cfr. Cass. 5511/2025).
L'istituto della maggiorazione RI non era mai stato, viceversa, previsto negli accordi, poi recepiti con D.P.R., disciplinanti il comparto delle regioni e delle autonomie locali.
4 Al riguardo, l'art. 9 del suddetto D.P.R. n. 44/1990 - Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, dopo aver previsto, al comma 1, un incremento ria per tutto il personale che avesse prestato servizio nel periodo 1-gennaio 1987-31 dicembre 1988 nella misura in tale comma individuata, analogamente a quanto previsto dall'art. 44 del D.P.R. n. 333/1990 disponeva, al comma 4 che: “Al personale che, alla data del 1› gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio,
o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sottoindicate misure annue lorde:
- prima, seconda e terza qualifica funzionale: £. 300.000;
- quarta, quinta e sesta qualifica funzionale: £. 400.000;
- settima, ottava e nona qualifica funzionale: £. 500.000”. Il successivo comma 5 del medesimo articolo 9 disponeva, quindi, che “le misure delle maggiorazioni di cui al comma 4 sono, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma 4, raddoppiate e quadruplicate nei confronti del personale che, nell'arco della vigenza contrattuale, abbia o maturi, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni”.
Trattasi, come è evidente, di istituto diverso dagli incrementi RI per il caso dei dipendenti del comparto ministeri - disciplinato, relativamente all'ultimo incremento, dal comma 1 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 44/1990 (anche in tal caso in relazione al servizio prestato fino al 31.12.1988) - e prevedente, oltretutto, importi del tutto difformi rispetti a questi ultimi.
Non assume, quindi, rilievo la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 4 del 11.1.2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».
Nel 1990, infatti, erano stati sottoscritti diversi accordi in sede sindacale per determinati comparti del pubblico impiego, tesi a disciplinare anche l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, ma solo per alcune categorie di dipendenti pubblici, in possesso di specifici requisiti, erano state previste maggiorazioni della RI (personale del comparto degli enti pubblici non economici, dei ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione).
Diversamente il D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Regioni e degli Enti locali” non prevedeva tale maggiorazione. Ne consegue che per i dipendenti delle attuali funzioni locali non può essere concesso il beneficio.
Tornando al caso di specie, successivamente, il D.Lgs. 29/93, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega 421/92, nel demandare alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro nel pubblico impiego, abrogava la procedura di cui agli art. 3 e ss. della legge 93/83 (approvazione dell'accordo con D.P.R.) e disapplicava il D.P.R. 333/90 ed i corrispondenti decreti relativi agli altri comparti di contrattazione.
Deve, inoltre, evidenziarsi che alcuna influenza sulla maturazione di ulteriori aumenti della RI può essere attribuita all'art. 28 del CCNL EE.LL. del 6.7.1995.
5 Esso, infatti, pur prevedendo tra le componenti della retribuzione la voce “retribuzione individuale di anzianità”, specifica “ove acquisita”.
Dunque, l'espressione “retribuzione individuale di anzianità ove acquisita” non può che fare riferimento agli importi già acquisiti ai sensi dei precedenti accordi di comparto approvati con i DD.PP.RR. 347/83, 268/87 e 333/90, insuscettibili di ulteriori incrementi per il futuro.
Le considerazioni qui esposte trovano conferma in una pronuncia della S.C. la quale, in merito alle maggiorazioni previste dall' art. 15 comma 4 del D.P.R. 43/90 (relativo al comparto enti pubblici non economici) per i dipendenti che avessero acquisito un'anzianità di servizio di anni 6 maturata al 1° luglio 1988, ovvero che avessero maturato detta anzianità entro il 31-12-1990, precisava che “Invero l'art. 32 del CCNL 1994/1997 comparto enti pubblici non economici, include nella struttura della retribuzione del personale alla voce "trattamento fondamentale" oltre lo stipendio tabellare e la indennità integrativa speciale, anche il compenso per cui è causa, ossia "la retribuzione individuale di anzianità e maggiorazioni per esperienza professionale a norma del D.P.R. n. 43 del 1990, art. 15, comma 4, ove acquisite". Pertanto, secondo il tenore letterale della disposizione, detta voce non compete automaticamente, ma spetta solo "ove acquisita", con ciò facendo riferimento alla stessa previsione della norma che l'aveva introdotta, ossia il D.P.R. n. 43 del 1990, la quale ne subordinava la spettanza alla maturazione, alla data del 31 dicembre 1990, dell'anzianità di sei anni nella qualifica. Il termine del 31 dicembre 1990 era rimasto inalterato anche a seguito della proroga fino al 31 dicembre 1993, che era stata prevista dal D.L. 19 settembre
1992, n. 384, art. 7, comma 1, convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438: ossia, fino al 31 dicembre
1993 restava ferma la disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, riconfermandosi fino a quella data la spettanza della indennità, tuttavia il termine di maturazione utile per averne diritto restava pur sempre quello del 31 dicembre 1990. Tale è il tenore della norma interpretativa di cui alla citata L. del 2000, che era diretta appunto ad evitare l'interpretazione per cui la proroga del beneficio avesse comportato anche il corrispondente slittamento del termine fissato per la maturazione della prescritta anzianità. Ne consegue che la clausola del contratto collettivo sul diritto al compenso, non poteva, in assenza di altre specificazioni, essere intesa come modificativa della medesima disposizione che lo aveva introdotto, ossia del D.P.R. n. 53 del 1990; in altri termini, il CCNL reca lo stesso beneficio di cui al D.P.R. citato, sottoponendone il diritto alla medesima condizione, ossia alla maturazione dell'anzianità di sei anni nella qualifica conseguita alla data del 31 dicembre 1990, perché l'espressione "ove acquisita" non può che fare riferimento alle condizioni di acquisizione previste dalla norma che per la prima volta aveva introdotto la maggiorazione per esperienza professionale, mentre non vi è traccia nel testo contrattuale dello slittamento in avanti del periodo previsto per il suo conseguimento. L'anzianità nella qualifica per il periodo successivo al 31 dicembre 1990 rimane dunque irrilevante” (cfr. Cass. n. 22586/2008).
Quanto fin qui esposto, peraltro, trova ulteriore riscontro in quanto statuito dalla Suprema Corte nelle recenti sentenze nn. 5511/2025, 5512/2025 e 5513/2025 relative a casi analoghi alla fattispecie in esame.
Alla luce di quanto fin qui esposto va esaminato il caso in lite.
Per il principio della ragione più liquida viene in primo luogo esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata tempestivamente dalla Controparte_1
6 Al riguardo deve rammentarsi che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (SU 36197/2023).
Conseguentemente, tenuto conto degli allegati atti interruttivi del 13.5.2019 e 26.3.2024 (cfr. produzione attorea), sono estinte per prescrizione tutte le somme vantate fino al 13.5.2014.
Sul punto si evidenzia l'infondatezza dell'eccezione di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c., peraltro avanzata da parte ricorrente solo con le note difensive autorizzate, sulla base della nota della del 16.4.2024. CP_1
Tale nota, infatti, non contiene alcun elemento da cui potersi desumere la volontà inequivocabile della di rinunciare alla prescrizione, né un comportamento CP_1 incompatibile, in modo oggettivo, assoluto e soprattutto inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 8304/2025).
Venendo al periodo non coperto dalla prescrizione, e segnatamente quello dal 14.4.2014 al 31.8.2015, nessuna somma spetta alla ricorrente.
Al riguardo si rimanda per relationem al conteggio contenuto in memoria difensiva in quanto correttamente elaborato.
Per tali motivi, che assorbono ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
In ragione della complessità delle questioni sottese alla decisione, che ha dato luogo anche ad un mutamento giurisprudenziale, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
In Napoli, il 17.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Alfano
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