Art. 8.
All' articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' aggiunto il seguente comma:
"La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva.
In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all' articolo 266 del codice di procedura penale ".
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge.
La rubrica dell' articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' cosi' riformulata: "Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale".
All' articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' aggiunto il seguente comma:
"La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva.
In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all' articolo 266 del codice di procedura penale ".
La disciplina di cui al comma precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data della entrata in vigore della presente legge.
La rubrica dell' articolo 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , e' cosi' riformulata: "Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale".