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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/05/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 175/2019 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Trapani Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Vincenzo Orlando che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Fiumedinisi (ME), elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio dell'avv.
Carmelo Moschella che lo rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
oggetto: mansioni superiori.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2019 adiva questo giudice Parte_1
del lavoro e, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
, sede di Trapani, dal 4 settembre 2013 al 13 Controparte_2
giugno 2017, in virtù di un contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di “impiegata”, livello
4° del c.c.n.l. Commercio e Terziario e con accordo per lo svolgimento di attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19:30, lamentava di essere stata adibita in realtà, per l'intera durata del rapporto, a mansioni superiori di “addetta all'assistenza agli utenti”, ascrivibili al 2° livello c.c.n.l. di categoria, prestando attività per un numero maggiore di ore (dalle 8:30 alle 14:30 per l'attività di patronato e dalle 15:30 alle 19:30 per l'attività di CAF), senza ricevere il relativo trattamento retributivo. Chiedeva, pertanto, la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento in proprio favore della complessiva somma di 54.395,10 euro a titolo di differenze retributive dovute per le superiori mansioni svolte secondo l'effettivo orario di lavoro osservato, nonché in ogni caso a quella di 10.867,63 euro a titolo di emolumenti spettanti per il 4° livello, quali indennità di mancato preavviso, tfr, ferie e permessi non goduti.
Nella resistenza del convenuto, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il giudizio veniva sospeso a seguito dell'istanza di ricusazione del giudice presentata dal procuratore della ricorrente. Quindi, dichiarato il non luogo a provvedere con decreto collegiale del 10 marzo 2023, espletata la prova testimoniale e sostituita l'udienza del 13 maggio 2025 dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Non è fondata l'eccezione preliminare di nullità dell'atto introduttivo per difetto dei requisiti previsti dall'art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c., sollevata dal resistente
Il ricorso permette, unitamente ai documenti allegati, di identificare gli elementi della domanda e ha consentito al resistente di approntare compiutamente le sue difese (v. Cass. n. 3816/2020).
3.- Nel merito, si premette che in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, vale a dire l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo). Inoltre, laddove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (v. Cass. n. 2537/2022, n. 4076/2018, n.
3714/2009, n. 1389/2003).
Nel caso di specie l'esistenza e la natura del dedotto rapporto di lavoro non sono state contestate dal resistente, il quale ha tuttavia negato l'avvenuto svolgimento da parte della delle Parte_1 dedotte mansioni superiori, nonché l'espletamento di attività lavorativa per un numero di ore superiore a quello indicato in contratto.
Ha precisato, in particolare: - che in data 3 settembre 2013 la è stata assunta dal Parte_1
con qualifica di impiegata, 4° livello c.c.n.l. Commercio e Terziario e Controparte_1 mansioni di addetta all'assistenza agli utenti da svolgersi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle
15:30 alle 19:30; - che con successiva nota prot. n. 40/2013 del 4 settembre 2013 il IR ha disposto il comando della ricorrente presso la sede provinciale di Trapani del ON con CP_3
mantenimento del medesimo orario e precisazione del solo orario di ricevimento del pubblico (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30); - che durante il rapporto non è mai stato chiesto o autorizzato alcun mutamento dell'orario di lavoro né lo svolgimento da parte dell'istante di lavoro straordinario, né ancora le sono state attribuite responsabilità particolari, tali da giustificare il preteso inquadramento superiore. Ha negato, poi, qualsiasi efficacia probatoria al verbale ispettivo allegato al ricorso e relativo all'anno 2014 - dal quale risulta un orario di apertura al pubblico della sede provinciale del patronato di Trapani (dalle 8:30 alle 14:30) diverso da quello risultante dalla disposizione di cui sopra - trattandosi di atto redatto sulla base delle sole dichiarazioni della lavoratrice, mai comunicato e/o notificato al ON o al e rimasto comunque privo di esito. CP_1
Quanto, poi, al preteso inquadramento superiore, il resistente ha rilevato che detto verbale ispettivo, laddove indica la come “Responsabile della sede provinciale del patronato”, non Parte_1
giova neppure quale prova dello svolgimento delle dedotte mansioni superiori, trattandosi di funzioni che, a norma dell'art. 7 lett. c) D.M. n. 193/2008, venivano svolte dall'operatore a tempo pieno addetto alla stessa sede (qualifica ricoperta dalla ricorrente).
Ciò posto, va chiarito che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il lavoratore che richiede l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, di indicare i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di aver concretamente svolto;
di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte;
di indicare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, nonché la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla suddetta normativa (v. Cass. nn. 8025/2003 e 1012/2003).
In tale ipotesi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice non può prescindere da tre fasi successive e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (v. di recente Cass. n. 12039/2020 e n. 818/2020).
E nella specie la ricorrente nulla ha dedotto in ordine alle effettive mansioni svolte, limitandosi a eccepire in via generica di aver svolto attività per il patronato nelle ore mattutine e per il CAF in quelle pomeridiane, asseritamente riconducibili al livello 2° c.c.n.l., senza nulla specificare in ordine alle mansioni tipiche dell'uno e dell'altro profilo e omettendo, altresì, di operare il confronto fra i due livelli.
Non ha, inoltre, allegato il contratto collettivo di categoria ratione temporis applicabile, né ha in alcun modo indicato in ricorso le declaratorie contrattuali relative ai due livelli in discussione.
Dalla documentazione allegata all'atto introduttivo risulta, infatti, unicamente: - che in data 3 settembre 2013 la è stata assunta con qualifica di impiegata 4° livello c.c.n.l. Commercio Parte_1
e Terziario, per lo svolgimento delle mansioni di addetta all'assistenza agli utenti (cfr. contratto di lavoro prot. n. 037/2013); - che in pari data il ha assunto, con contratto a tempo CP_1
parziale e indeterminato, anche il marito con inquadramento nella categoria di Persona_1
impiegato 5° livello c.c.n.l. Commercio e Terziario e mansioni di addetto all'assistenza agli utenti, destinandolo alla sede di Trapani;
- che presso tale sede a decorrere dal 1 luglio 2016 e a seguito della revoca del comando al collega , risultavano in servizio quali operatori, oltre alla Persona_2 (ivi qualificata come responsabile), altri due soggetti, comandati rispettivamente per 18 e Parte_1
8 ore settimanali (cfr. nota prot. n. 416/2016 del 4 luglio 2016, ove si precisa che “gli operatorii sono stati comandati dalla in via esclusiva al servizio di patronato”); - che l'orario di apertura al CP_1
pubblico del ON, quantomeno per il 2014, era dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30 (cfr. verbale di visita ispettiva n. 24 del 7 giugno 2016, nel quale la è nuovamente indicata Parte_1
come responsabile della sede); - che a seguito della chiusura della sede di Trapani alla quale la lavoratrice era addetta, il ne ha disposto il trasferimento presso la sede di Fiumedinisi CP_1
(ME) con decorrenza dal 23 gennaio 2017, onerandola di “consegnare al presidente del circolo CP_1
le chiavi della sede”; - che con successivo verbale di consegna del 14 marzo 2017 la
[...] Parte_1
ha provveduto a consegnare a , quale presidente e legale rappresentante del IR, Persona_3 insieme alle chiavi dell'immobile, anche “(…) 2) tutte le pratiche di patronato chiuse del 2014, nonché quelle del 2015 e del 2016 che non hanno ancora formato oggetto di ispezione;
3) tutte le pratiche di assistenza fiscale (CAF)”.
Trattasi, tuttavia, di documentazione che, lungi dal dimostrare la fondatezza delle pretese avanzate dalla ricorrente (quanto all'eccepito espletamento di mansioni superiori e per un numero di ore maggiore rispetto a quello indicato in contratto) dimostra unicamente: - che nell'ambito del
ON di Trapani si svolgevano, oltre alle attività di patronato, anche attività di CAF (disbrigo pratiche di assistenza fiscali) in relazione alle quali non vi è prova, però, che esse venissero seguite direttamente dalla - che anzi tutti gli operatori ivi comandati dal IR , Parte_1 CP_1 CP_1
tra i quali la ricorrente, svolgevano in via esclusiva servizio di patronato;
- che, dunque, la Parte_1 non era l'unica dipendente addetta alla sede;
- che l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio, quantomeno per il 2014, era dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 14:30, senza alcuna indicazione dell'effettivo orario di lavoro osservato dalla ricorrente, la quale del resto, come precisato, non era l'unica operatrice addetta alla sede.
Va poi rilevato che, come eccepito dal IR resistente, l'art. 7 del D.M. n. 193/2008, contenente il Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 152/2001, dispone che la sede provinciale del ON (qual era quella di Trapani) deve “c) avvalersi di almeno due operatori, individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge, di cui uno
a tempo pieno responsabile della sede stessa”, sicché neppure la mera indicazione, tanto nell'allegato verbale ispettivo del 7 giugno 2016 quanto nella nota n. 416/2016 del 4 luglio 2016, della Parte_1
quale “responsabile della sede provinciale”, vale di per sé a fondare la pretesa della ricorrente al riconoscimento del superiore inquadramento, trattandosi di incarico pienamente attribuibile a dipendenti con qualifica di operatore.
Indicazione più precise in ordine alle attività svolte dalla e all'effettivo orario di Parte_1
lavoro da questa osservato non si traggono, neppure, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi. Solo marito della ricorrente, ha integralmente confermato le circostanze Persona_1
articolate in ricorso, precisando che ella svolgeva le attività di patronato nelle ore antimeridiane (dalle
8:30 alle 14:30) e di assistenza fiscale (CAF) in quelle pomeridiane (dalle 15:30 alle 19:30), tutti i giorni dal lunedì al venerdì, trattenendosi anche oltre l'orario di lavoro “sino a tarda serata, specialmente nel periodo fiscale”. Ha, però, dichiarato di aver lavorato egli stesso alle dipendenze del Controparte_1
per il disbrigo delle pratiche fiscali nel solo mese di settembre 2013, aggiungendo per il resto di
[...]
essere a conoscenza delle suindicate circostanze in quanto “anche dopo il periodo della mia assunzione rimanevo in ufficio insieme a mia moglie in suo aiuto;
ero in ufficio ogni giorno”.
escusso su delega innanzi al Tribunale di Trapani, si è poi limitato a riferire di Testimone_1 aver frequentato il circolo “circa tre volte l'anno per fare delle pratiche, dichiarazione dei CP_1
redditi, domanda di disoccupazione, ds agricola” e di aver visto in quelle occasioni la Parte_1 occuparsi del disbrigo di pratiche sia cartacee che telematiche, quali “pratica di disoccupazione” o
“pratiche fiscali, la dichiarazione dei redditi”, usufruendo alle volte anche dell'aiuto del marito;
quanto all'orario di lavoro, ha poi riferito che la ricorrente si trovava in ufficio “dalle 8 alle 13 e dalle 16 alla fine”, precisando di essersi recato al ON per lo più la mattina per richiedere l'appuntamento per il disbrigo della pratica, che veniva normalmente fissato per le 16.
Dichiarazioni di segno opposto sono state rese, invece, da Presidente del Testimone_2
ON e all'epoca direttore dello stesso istituto, il quale ha dichiarato: - che la ricorrente si CP_3 occupava solo dell'attività di patronato come da sua assunzione;
- che ella non era l'unica addetta alla dipendenza, posto che “all' epoca insieme alla ricorrente era presente come dipendente il di lei marito,
, non essendo del resto consentiti l'apertura e il mantenimento di una sede provinciale di Per_1
qualsiasi patronato solo con una unità; - che l'orario osservato era di 4 ore la mattina e 4 il pomeriggio, dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 17:30. Ha però riferito di essersi recato una sola volta in sede, all'apertura, intorno al 2015/2016.
Anche all'epoca addetta alla gestione dei comandi, dei distacchi Testimone_3
e dell'elaborazione delle buste paga, ha riferito che l'orario della ricorrente era di 8 ore al giorno e che ella si occupava delle sole pratiche del patronato a seguito del distacco dal IR al ON CP_3
presso il quale erano assunti anche altri dipendenti. Ha, tuttavia, precisato di non essersi mai recata in ufficio a Trapani e di avere conoscenza, quantomeno formale, delle mansioni svolte e degli orari osservati dalla lavoratrice, unicamente in via indiretta e in ragione delle attività dalla stessa svolte.
Simili dichiarazioni sono state rese anche da responsabile dell'Ufficio Testimone_4
Organizzazione di il quale ha dichiarato: - che la non era l'unica dipendente del CP_1 Parte_1
patronato “perché la sede provinciale del ON non può essere gestita da un solo dipendente, ma la normativa impone la presenza di due operatori;
che fra l'altro è convalidata dall' I.T.L. competente”;
- che l'orario di lavoro era di 40 ore settimanali, suddivise in 5 giorni;
- che oltre alla ricorrente erano dipendenti della stessa sede “SI e , la Persona_1 Persona_2 Parte_2
SI.ra , della quale non ricordo il nome”. Anch'egli ha comunque riferito di essersi recato al Pt_3
ON solo uno o due volte l'anno, per effettuare le verifiche ispettive.
Dall'istruttoria compiuta non sono emersi, dunque, elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno delle pretese attoree. In tale carente contesto probatorio, infatti, il contrasto tra le raccolte testimonianze, la conoscenza indiretta e parziale delle circostanze da parte di alcuni testimoni e la posizione di vicinanza di altri alla ricorrente, non consentono di ritenere pienamente provati gli assunti della (v. Cass. n. 4773/2015), con conseguente rigetto delle domande relative al Parte_1
riconoscimento delle reclamate differenze retributive.
4.- La ricorrente ha poi, seppur in via del tutto generica, dedotto in ricorso di avere diritto alla corresponsione da parte del dell'ulteriore somma di 10.867,63 euro a titolo di CP_1
indennità di mancato preavviso, ferie e permessi non goduti e tfr, in base alla qualifica di 4° livello, così calcolati sulla base dei conteggi redatti dal consulente di parte.
Non ha, tuttavia, formulato alcuna specifica richiesta di condanna nei confronti dell'ex datore di lavoro – limitandosi nelle conclusioni all'atto introduttivo a chiedere l'accertamento dell'effettivo espletamento di mansioni superiori e, per l'effetto, la condanna dell'ente al pagamento in proprio favore della somma di 54.395,10 euro a titolo di differenze retributive per le mansioni di II livello asseritamente espletate – né ha in alcun modo specificato le ragioni di tale pretesa.
Solo con le memorie del 7 marzo 2021, successive alla costituzione del resistente, ha chiarito che la domanda trae origine dalla pretesa applicazione al rapporto di lavoro, per l'intera sua durata, del c.c.n.l. Commercio e Terziario e non già dei successivi contratti aziendali (c.c.n.l. applicato CP_1
a tutti i dipendenti dei Circoli, compresa la ricorrente, a far data dal 1 luglio 2014 e c.c.s.l. CP_1
applicato dal 1 gennaio 2017); ha, in particolare, eccepito l'inapplicabilità ai lavoratori assunti prima della loro adozione delle modifiche in peius introdotte dalla successiva contrattazione aziendale, sicché, in applicazione degli artt. 147, 188, 235, 238 e 239 c.c.n.l. spetterebbero alla ricorrente le differenze per indennità di ferie e permessi non goduti (in quanto previsti in misura maggiore nel c.c.n.l. rispetto ai contratti aziendali), tfr e indennità sostitutiva del preavviso.
Nulla ha però precisato in ordine alle effettive somme percepite per i titoli di cui sopra, omettendo altresì di specificare il maggior numero di ore di permessi e di giornate di ferie asseritamente previsti nel c.c.n.l. di categoria e non goduti rispetto a quelli regolamentati, invece, dall'applicata contrattazione aziendale, nonché di allegare copia delle buste paga relative all'intero periodo per cui è causa (prodotte solo con le note del 17 aprile 2025, a seguito di ordine giudiziale).
Tanto premesso, va anzitutto rammentato che a norma dell'art. 8 d.l. n. 138/2011, convertito con modifiche in l. n. 148/2011, “I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ((o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno
2011,)) possono realizzare specifiche intese ((con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati
a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali,)) finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro,
((all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori,)) alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività”.
In particolare, tramite la contrattazione aziendale le parti possono regolamentare specifiche materie inerenti all'organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento, tra le altre: “b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale (…) d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
(…) alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro” (comma 2).
Inoltre, fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, tali intese operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ha infatti chiarito che il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è regolato dai principi di gerarchia e di specialità propri delle fonti legislative, ma dalla effettiva volontà delle parti sociali e, dunque, dalla maggiore prossimità, in ragione di una reciproca autonomia delle due discipline. Agli accordi collettivi aziendali deve riconoscersi, pertanto, anche e soprattutto in ragione dei rinvii che plurime disposizioni legislative operano alla contrattazione aziendale, efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale, trattandosi pur sempre non già d'una sommatoria di più contratti individuali, ma di atti di autonomia sindacale riguardanti una pluralità di lavoratori. Per l'effetto, anche i contratti aziendali possono derogare in pejus ai contratti nazionali, con la sola salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori (cfr. ex multis Cass. n. 9668/2023 e i numerosi precedenti in senso conforme).
Nel caso di specie, dall'esame del c.c.n.l. applicato al rapporto di lavoro della Parte_1 all'epoca di assunzione (c.c.n.l. Terziario, Distribuzione e Servizi del 18 luglio 2008) e della successiva contrattazione aziendale adottata dal e allegata dal resistente, risulta: - che la durata CP_1 settimanale dell'orario normale di lavoro era fissata dal c.c.n.l. in 40 ore (art. 118), mantenuta tale dal c.c.n.l. per i dipendenti della FENAPI group, sottoscritto in data 25 giugno 2014 (art. 15) e solo successivamente ridotta a 36 dall'art. 15 del c.c.s.l. del 29 dicembre 2016, in vigore dal 1 gennaio 2017;
- che il numero di ferie annuali previsto dal c.c.n.l. ammontava a 26 giorni lavorativi (art. 147), pari a quello previsto dal c.c.n.l. art. 36) e dal successivo c.c.s.l. (art. 39); - che ai sensi dell'art. 146 CP_1
c.c.n.l. a ciascun lavoratore era garantita la fruizione di “Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977,
n.54, e del D.PR. 28 dicembre 1985, n. 792”, oltre gruppi di 56 ore annuali di permessi retribuiti “salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie”, ulteriormente incrementati di 16 ore per le aziende con più di 15 dipendenti, a fronte delle 32 ore di permessi retribuiti previste dall'art. 34 del c.c.n.l. CP_1 dall'art. 37 del c.c.s.l.
Tali modifiche, parzialmente in deroga alle previsioni del precedente c.c.n.l., sono state opportunamente comunicate ai lavoratori e, dunque, anche alla , rispettivamente in data 30 Parte_1 giugno 2014 (con pec avente ad oggetto “Applicazione nuovo CCNL per i dipendenti FeNAPI Group”, ove si comunicava che a decorrere dal 1 luglio 2014 il rapporto di lavoro sarebbe stato disciplinato dal nuovo contratto collettivo, debitamente allegato) e in data 1 marzo 2017 a seguito delle consultazioni referendarie indette dalla tra tutti i dipendenti degli enti di FENAPI Group, conclusesi con CP_1
esito positivo (86,95% SI e 13,05% NO).
Trattasi, dunque, di disposizioni contrattuali che, al contrario di quanto genericamente eccepito dalla ricorrente, trovano piena applicazione al rapporto di lavoro in esame.
Ella nulla ha poi eccepito in relazione alla mancata fruizione delle ferie e dei permessi contrattualmente previsti (avendo, invece, specificato con note del 7 marzo 2021 che “Per quel che riguarda le ferie, il problema nei termini eccepiti dal convenuto sono mal posti nel senso che la ricorrente non reclama di non aver goduto di ferie, bensì che il numero di quelle indicate nei cedolini di paga è inferiore a quello spettantele (gg. 17,5 come indicato sul punto nella relazione del CTP nell'allegato 2). Altrettanto dicasi per i permessi retributivi non goduti ex art. 146 comma 3 e di quelli di cui al comma 1 del CCNL del settore commercio rispettivamente in gg. 17,5 e ore 84,33 come indicato dal CRP negli allegati n. 3 e 4)”; e sul punto si precisa che i conteggi sono stati elaborati dal ctp tenendo in considerazione le sole disposizioni del richiamato c.c.n.l. del settore Commercio, come detto non più applicato al rapporto di lavoro della già a decorrere dal 1 luglio 2014). Parte_1
In definitiva, anche la pretesa volta al riconoscimento di presunte differenze retributive per ferie e permessi asseritamente non goduti vanno integralmente respinte.
4.1.- Lo stesso dicasi in relazione alle differenze sul tfr e sulla retribuzione ordinaria, calcolate anch'esse tenendo conto delle diverse disposizioni del c.c.n.l. non più applicabili.
Si precisa, inoltre, che nell'allegata consulenza il ctp ha precisato che la avrebbe Parte_1
dichiarato di aver percepito, relativamente al mese di giugno 2017, il solo importo netto di 1.000 euro, così detratto dalla complessiva somma alla stessa dovuta a titolo di retribuzione ordinaria;
sul punto nulla è stato però dedotto in giudizio dalla ricorrente la quale, nonostante l'ordine di esibizione giudiziale del 26 marzo 2025, ha comunque omesso di allegare la relativa busta paga.
In ogni caso, dall'esame delle copie dei bonifici allegate dal risulta che le somme CP_1
corrispostele a tale titolo ammontano quantomeno a 2.000 euro, come da ricevute del 13 ottobre 2017
(bonifico di 1.000 euro, con causale “stipendio giugno 2017”) e del 27 dicembre 2017 (bonifico di 1.000 euro, con causale “acconto stipendio giugno 2017”), sulla cui effettiva ricezione nessuna contestazione
è stata mossa dalla lavoratrice.
Ne consegue che anche tali domande vanno respinte.
5.- Da ultimo, quanto alla pretesa indennità di mancato preavviso, dalla documentazione in atti emerge che con lettera del 12 gennaio 2017, formalmente ricevuta dalla lavoratrice solo il 26 gennaio
2017, il le ha comunicato il trasferimento, a decorrere dal 23 gennaio, presso la sede CP_1
di Fiumedinisi (ME), a causa della chiusura della sede di Trapani a decorrere dalla medesima data.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla innanzi al Tribunale di Trapani con Parte_1
ricorso del 21 marzo 2017 (r.g. n. 514/2017), con il quale la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del trasferimento oltre che la sua pretestuosità, in ragione della carenza dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi legittimanti il trasferimento ex art. 2103 c.c., atteso il mero trasferimento della sede provinciale del ON di Trapani dalla via Madonna di Fatima n. 100 alla via Virgilio n. 76 CP_3
(cfr. nota prot. n. 023/2017, in atti); ha chiesto, dunque, in quella sede la riammissione in servizio presso la nuova sede di Trapani e la condanna del al risarcimento del danno subito, per un CP_1 ammontare pari alla retribuzione spettante per l'intercorso periodo.
A seguito delle dimissioni rassegnate dalla ricorrente in data 14 giugno 2017, il giudizio è stato definito con sentenza n. 577/2018 del 16 novembre 2018 che ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di illegittimità del trasferimento della ricorrente, rigettando per il resto.
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere è di carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere nel relativo giudizio (v. Cass. n. 10960/2010), sicché alcun ostacolo sussiste nella specie all'accertamento della lamentata illegittimità del trasferimento, seppur ai soli fini del preteso diritto della lavoratrice all'indennità sostitutiva del preavviso.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che in data 14 giugno 2017 la ha Parte_1 presentato le proprie dimissioni per giusta causa, allegando quale motivazione “Trasferimento oltre 50 km della sede di lavoro e stipendi non pagati di Aprile e Maggio 2017” (cfr. modulo recesso rapporto di lavoro allegato dal resistente).
Nulla ha lamentato la ricorrente in questa sede in relazione all'asserito mancato pagamento della retribuzione, insistendo invece nell'illegittimità del trasferimento e, per l'effetto, nella giusta causa delle dimissioni, con conseguente diritto al versamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, ex art. 2119
c.c.
Ciò posto, l'art. 33 del c.c.s.l. del 29 dicembre 2016, vigente al momento del recesso, dispone che il trasferimento del lavoratore dalla sede di lavoro in cui è stato assunto ad altra sede del medesimo ente
è sempre possibile nell'ambito di 50 km. E' altresì possibile sull'intero territorio nazionale (a più di 50 km dalla sede in cui è adibito) in caso di soppressione o di trasferimento dell'ufficio ovvero in caso di promozione al livello o categoria superiore, nonché in caso di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentalmente provato che la è stata Parte_1
assunta in data 4 settembre 2013 con indicazione in contratto del luogo di lavoro in “Trapani, via
Madonna di Fatima, 102”, sede provinciale del ON presso la quale ella è stata CP_4
contestualmente distaccata.
A norma dell'art. 32 del menzionato c.c.s.l., “il distacco si verifica quanto il datore di lavoro comandi o distacchi il proprio lavoratore presso un altro ente”; in tal caso “il rapporto con l'originario datore di lavoro rimane fermo, ma parallelamente ne sorge un altro, con sospensione di quello originario”. Esso può essere “temporaneo; legato ad un interesse del datore di lavoro distaccante che deve persistere per tutto il periodo del distacco;
le prestazioni del lavoratore distaccato devono essere dirette a realizzare un rilevante interesse del datore di lavoro distaccante” e la sua durata, non definibile in termini massimi, “dipende dalla persistenza dell'interesse del distaccante”.
Ebbene, dall'esame della documentazione in atti risulta che il “trasferimento” della ricorrente dalla sede di Trapani del ON quella di Fiumedinisi, sede del IR è stato CP_4 CP_1
determinato, in realtà, dalla revoca del comando precedentemente disposto a far data dal 4 settembre
2013, così come emerge dalla nota prot. n. 023/2017 del 18 gennaio 2017 laddove il ON CP_3 dava atto del fatto che “la sig.ra nata a [...] il [...], non è più Parte_1
comandata presso la sede provinciale di Trapani e non è più autorizzata ad operare in nome e CP_3 per conto del ON”.
Quanto alla natura della revoca del distacco, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che essa non equivale a trasferimento in senso tecnico, configurandosi piuttosto un mero rientro del dipendente nell'originaria sede di servizio (v. da ultimo Cass. n. 6890/2024).
Nulla viene poi precisato, né dalla legge né dalla contrattazione collettiva applicabile, in ordine agli specifici motivi che il datore di lavoro sarebbe tenuto ad addurre per giustificare la revoca del comando.
Ne consegue la legittimità del disposto “trasferimento” e, per l'effetto, l'infondatezza della pretesa attorea volta all'ottenimento dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2119 c.c. Le domande vanno, dunque, integralmente rigettate.
6.- La complessità delle questioni trattate e la controvertibilità di alcune di esse, per un verso, e il rifiuto opposto dalla ricorrente alla proposta conciliativa formulata dal giudice (corresponsione in suo favore della somma netta e onnicomprensiva di 7.000 euro, oltre 1.500 quale contributo spese legali) per l'altro, giustificano la compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, che per la restante seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 8.939 euro, oltre accessori
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) rigetta la domanda;
2) condanna a rimborsare al delle spese del Parte_1 Parte_4
giudizio, liquidati in 8.939 euro oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a; compensa il resto.
Messina, 14.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro