Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 02/05/2023, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2023
N. 01454/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01706/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1706 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Schinco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno e lo Sportello unico per l’immigrazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di TA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
alla sentenza di questo TAR Sicilia, Sezione Staccata di TA, Sezione Quarta, del -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno e dell’UTG – Ufficio territoriale-OMISSIS-;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato via PEC il 29 ottobre 2022 e depositato il giorno 11 novembre 2022, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso avverso decreto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare.
Deduce che la sentenza di cui si tratta avrebbe annullato il diniego impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, così imponendo il riesame, che: a) non sarebbe stato definito, visto che sarebbe stato emesso solo preavviso di rigetto in data 16 agosto 2022, a fronte del quale avrebbe presentato osservazioni, senza che venisse poi emesso il provvedimento finale; b) il preavviso di rigetto sarebbe in violazione della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Chiede quindi, oltre l’ordine rivolto all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, anche di fissare una somma di danaro per ogni violazione e inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da liquidare ai sensi della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, avendo il ricorrente avanzato apposita istanza; in via subordinata chiede, in caso di eventuale diniego, revoca e/o rinuncia all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la distrazione delle spese in favore del difensore.
L’Amministrazione si è costituita, spiegando, con memoria depositata il 12 gennaio 2023, difese così sintetizzabili: «…in ottemperanza alla citata sentenza, è stata esaminata nuovamente l'istanza di emersione e acquisiti nuovi elementi dalla locale Questura sul requisito della pericolosità sociale in relazione all'art. 103, comma 10, lett. d), che costituiva la ragione per la quale il Giudice amministrativo aveva accolto il ricorso dell'interessato e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l'istanza. All'esito degli elementi così acquisiti, l’Amministrazione ha provveduto all'emissione di nuovo preavviso di rigetto, notificato alle parti con prot. n. 00966292 del 16/08/2022 (all.4), secondo le indicazioni del Tar, dando motivazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza di emersione, all'esito del riesame della pratica…» .
Alla camera di consiglio del 20 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione; in tale sede, in particolare, le parti hanno confermato non essere stato ancora emesso il provvedimento conclusivo del procedimento.
Il ricorso é fondato, secondo quanto a seguire.
É noto come la giurisprudenza ritenga che la sentenza di annullamento di un provvedimento non sia suscettibile di ottemperanza in quanto autoesecutiva (al riguardo, anche per richiami di giurisprudenza, TAR Lazio – Roma, Sez. I, 8 giugno 2016, n. 6587), ciò da cui consegue, ordinariamente, l’inammissibilità del relativo ricorso.
Tuttavia, il caso di specie presenta la peculiare caratteristica che la sentenza in epigrafe ha statuito che l’Amministrazione avrebbe dovuto porre in essere un’attività a seguito dell’annullamento.
Si legge al riguardo nella sentenza in epigrafe: «…In conclusione, si ritiene di dover accogliere il ricorso esclusivamente per il vizio procedimentale denunciato, con la conseguenza che l’amministrazione dovrà riesaminare l’istanza di emersione, dopo aver valutato le osservazioni di parte, dando esplicita menzione delle eventuali ragioni per le quali queste non possano essere accolte […] P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, come indicato in motivazione…» .
Pertanto, avendo l’Amministrazione, secondo quanto da essa stessa affermato, riavviato il procedimento di cui si tratta, senza però portarlo a conclusione, risulta condivisibile la tesi di parte ricorrente che essa non abbia adempiuto al peculiare disposto di cui alla sentenza in epigrafe.
Occorre quindi, per dare integrale esecuzione a tale sentenza, che l’Amministrazione concluda il procedimento con un provvedimento espresso, del tenore che l’Amministrazione stessa riterrà conforme a diritto.
La domanda principale di cui al ricorso va accolta e va, conseguentemente, ordinato all’UTG resistente di adottare i provvedimenti finalizzati a dare esatto adempimento alla sentenza in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, o notifica di parte se antecedente.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina Commissario ad acta il -OMISSIS-, con facoltà di delega a Dirigente o Funzionario in servizio presso la struttura cui è preposto, perchè provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza.
Deve, invece, essere disattesa la richiesta di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa, atteso che la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei sessanta giorni concessi all’amministrazione, rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.
Deve poi essere revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata dalla apposita Commissione presso questo TAR Sicilia – TA con decreto -OMISSIS-, essendo il ricorrente, al 23 luglio 2020, momento della richiesta di regolarizzazione (sul punto, pag. 3 del ricorso accolto con la sentenza in epigrafe), non regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, così non potendosi applicare il disposto dell’art. 119 del DPR 115/2002 (secondo cui «Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare…» ), né apparendo ricorrere ipotesi diverse di ammissione dello straniero al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuti sussistere i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di altri dati idonei ad identificare parte ricorrente.
Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore di parte ricorrente, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe , lo accoglie, e per l’effetto: a) dichiara l’obbligo dell’UTG – Ufficio territoriale-OMISSIS- di dare integrale esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa – o notificazione di parte se antecedente – della presente decisione; b) nomina fin da ora Commissario ad acta , per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato, il -OMISSIS-, con facoltà di delega a Dirigente o Funzionario in servizio presso la struttura cui è preposto, perchè provveda, entro giorni sessanta dalla scadenza del predetto termine, a dare esecuzione alla sentenza in epigrafe; c) rigetta la domanda di condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) , cpa; d) revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via anticipata dalla apposita Commissione presso questo TAR Sicilia – TA con decreto -OMISSIS-; e) manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di altri dati idonei ad identificare parte ricorrente; f) condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore costituito di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.