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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5078 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.°3580/2025 R.G.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Ottava Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consigliere Designato, Dott. Antonio Quaranta, sciogliendo la riserva formulata all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n°3580/2025 avente ad oggetto “opposizione avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento del compenso al custode giudiziario, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002”, vertente TRA
(già Parte_1 [...]
(P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Acerra (NA), alla Via Contrada Sannereto snc, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], (C.F. ), Pt_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Paola e dall'Avv. Cristina Miele, entrambi del Foro di Napoli, i quali agiscono congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio Di Paola-Miele, sito in Maddaloni (CE) alla via Mastrantuono n.28, giusta procura alle liti prodotta in allegato al ricorso in opposizione depositato telematicamente;
OPPONENTE
CONTRO
, (cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Diaz, e PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DI NAPOLI, in persona del suo Procuratore pro tempore, domiciliato ex lege presso il di Napoli alla Piazza Controparte_3
LC e BO (già Piazza Cenni) nonché presso l'avvocatura dello stato al suo indirizzo istituzionale per il distretto di Napoli dom.to per la carica in Napoli alla piazza Cenni, n. 1;
OPPOSTI CONTUMACI
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
Dell'ordinanza emessa in data 26.06.2025 e comunicata in data 01.07.2025 con la quale la Corte di Assise di Appello di Napoli confermava quanto statuito con propria ordinanza del 26.05.2025 nell'ambito del procedimento recante rg.32/2022, RGNR 8310/2020 ovvero confermava la revoca del decreto di pagamento, emesso in data 15.09.2022 nella procedura SIAMM
n.2910/2022, in favore del custode giudiziario Controparte_4
per l'importo di €.510,14 più IVA per la avvenuta custodia
[...] per n.269 giorni della autovettura Smart For Four tg.FD737DD sottoposta a sequestro dal 04/11/2020 al 31/07/2021.
*****
1 Proc. n.°3580/2025 R.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in fatto è stata così rappresentata dalla opponente difesa:
“1) In data 04.11.2020 la Legione dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna (CE) provvedeva alla esecuzione di sequestro probatorio ex art.354 c.p.p. (cfr.all.
1- verbale di sequestro) di una autovettura, marca Fiat, modello Smart For Four tg.FD737DD di proprietà della sig. Parte_2 perché presumibilmente utilizzata per la fuga dei rei nell'ambito della commissione del reato di omicidio.
2) In data 15.07.2021 veniva dalla Corte di Appello rifiutata la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo (cfr.all.
2- rifiuto alla conversione) e, sul presupposto che l'autovettura apparteneva ad un terzo rispetto agli imputati e che tale terzo aveva dato prova dell'avvenuto utilizzo della vettura senza il suo consenso, in data 29.07.2021 il veicolo veniva dissequestrato (cfr. all.
3- verbale di dissequestro).
3) In data 31.07.2021 veniva redatto dal Custode il verbale di restituzione delle cose oggetto di sequestro all'avente diritto e tale verbale veniva contestualmente comunicato dalla soc. di Parte_1
ai Carabinieri di Castello di Cisterna (CE) (cfr. all.4- Controparte_1 comunicazione di restituzione). 4) In data 21.08.2021 la società provvedeva alla redazione ed all'inoltro a mezzo di piattaforma SIAMM della istanza di liquidazione dei compensi del custode che venivano quantificati in rigorosa applicazione dell'art.2 del D.M.265/2002 in €.511,80 oltre IVA per un totale di €.624,40 (cfr.all.
5- istanza di liquidazione) ed all'esito del carico sulla piattaforma SIAMM
l'istanza assumeva protocollo WEB 2780066.
5) Con pec del 21.08.2021 ore 10.44 veniva richiesta al SIAMM la validazione della istanza WEB 2780066 (cfr. all.6 – istanza WEB n. 2780066 del
21.08.2021 e all.
7- pec di invio e di accettazione e di consegna della pec con la quale si chiedeva alla piattaforma SIAMM di procedere alla validazione dell'istanza). Ancora in data 21.08.2021 alle ore 10.47 perveniva dalla piattaforma SIAMM alla Società opponente la conferma di avvenuta validazione dell'istanza (cfr.all.
8- pec di validazione dell'istanza del
21.08.2021). In data 23.08.2021 la ISTANZA WEB 2780066, già validata in data 21.08.2021, veniva rifiutata con la seguente motivazione “nome file allegato errato e cancelleria non indicata, vedi disposizioni del 03.11.2020
M.16 errato se Corte di Appello forse Tribunale” (cfr.all.
9 - pec del
23.08.2021 di comunicazione del rifiuto con schermata SIAMM recante motivazione).
6) In data 23/08/2021 la società ripresentava l'istanza di Parte_1 liquidazione caricandola sul SIAMM e detta ISTANZA assumeva n.WEB2780567 (cfr.all.10-istanza W2780567). Con mail pec del 23/08/2021 ore 14:56 indirizzata ad la società Email_1 chiedeva validarsi l'istanza (all.11- pec del 23.08.2021 ore 14.56). La piattaforma SIAMM validava l'istanza con pec del 23.08.2021 ore 15:19 ponendola nello stato di attesa e solo alla data del 30.12.2021 rifiutava
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l'istanza con la seguente motivazione “nei dati fase errato modello 16, indicate modello 7”(cfr.all.12 estratto SIAMM relati-vo alla istanza web n.
2780567).
7) In data 28.08.2021 la soc. ripresentava ulteriore Parte_1 istanza di liquidazione recante protocollo WEB n. 2783891 (cfr.all.13-istanza
W2783891). Detta istanza veniva trasmessa alla piattaforma SIAMM con pec del 28.08.2021 ore 10:32 (all. 14- pec di invio richie-sta di validazione istanza W2783891) e veniva validata con mail pec inviata da piattaforma SIAMM in pari data alle ore 10:47 (all.15- pec di risposta del siamm per validazione istanza W2783891). Con provvedimento del 30.05.2022 l'istanza W2783891 veniva rifiutata (cfr.all.16 - schermata SIAMM) con la seguente motivazione
“manca provvedimento del giudice che dispone sul bene”.
8) In data 29/06/2022 la società inseriva nella piattaforma siamm ulteriore istanza di liquidazione con n.W3260381 (cfr. all.17- istanza WEB3260381).
Detta istanza veniva trasmessa per la validazione alla piattaforma ma anche relativamente a tale istanza con pec del 14.07.2022 (cfr.all.18- pec da SIAMM a veniva notificato il cambiamento di stato Pt_3 Parte_1 dell'istanza stessa, per cui da validata e presa in carico veniva passata a
“rifiutata” con la seguente motivazione (!) “nel campo del nome magistrato manca istanza o decreto – nel campo cognome del magistrato manca la cancelleria-vedere http//www.cortediappello.napoli.it/allegatinews/A_52995.pdf”. 9) Infine, in data 05.08.2022 alle ore 10:51 veniva elaborata e trasmessa alla piattaforma SIAMM l'ulteriore Istanza Web 3314726, la quale finalmente veniva lavorata e per la quale ve-niva inviata alla società, alla data del
24/04/2024, pec di notifica di cambiamento di stato con l'istanza che passava da in attesa a lavorata con emissione di “provvedimento lordo esecutivo” (cfr.all.19- riscontro SIAMM).
10) Proprio in riferimento all'istanza siamm depositata il 05.08.2022 di cui al punto 9), accadeva che la Corte di Assise di Appello di Napoli veniva interpellata ai fini della revoca del decreto di pagamento dal Dirigente dell'Ufficio Unico liquidazioni, il quale, con nota n.22786/2024, rilevava la impossibilità a procedere alla liquidazione definitiva in quanto l'istanza per la quale vi era provvedimento lordo esecutivo era stata presentata oltre il termine dei 100 giorni di cui all'art.71 TUSG.
11) Con propria ordinanza del 13.03.2025 (cfr.all.20 - ordinanza del
26.05.2025), comunicata alla società in data 26.05.2025, la Corte di Assise di
Appello di Napoli revocava il decreto di pagamento del 15.09.2022 emesso nella procedura siamm 2910/2022 facendo rilevare che con la nota dell'Ufficio Unico Spese di Giustizia venivano sottoposte all'attenzione del
Presidente della Corte di Assise di Appello una serie di questioni relative alla procedura siamm 2910/2022 ed, in particolare: 1) la data di fine custodia indicata in verbale, istanza e decreto era nel giorno 31.07.2021; 2) l'istanza di liquidazione risultava depositata in Siamm il 05.08.2022; 3) era presente in fascicolo altra istanza di liquidazione del 31.07.2021 prot.21.08.2021
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inviata a mezzo pec alla Corte di Assise ma priva di timbro di deposito e senza alcuna prova di consegna allegata;
4) veniva richiesto di verificare se sussisteva il termine deca-denziale ex art.71 TUSG applicabile ai custodi come da nota del funzionario delegato e della Presidenza della Corte di Appello n.22786/2024 del 19.11.2024.
12) La Corte, dal canto suo, rilevato che in data 07.03.2025 la società
[...] aveva inviato copia della ricevuta di accettazione e di consegna della Pt_1 pec contenente la richiesta di validazione della istanza web n.2780066 del
21.08.2021 (quindi tempestiva) avanzata alla Corte di Appello allora titolare del procedimento, faceva richiesta all'Ufficio Unico Liquidazione di da-re contezza dei documenti presenti e dei provvedimenti assunti relativamente al fascicolo prot. WE2780066 con particolare riferimento alla copia della pec di ricezione dell'istanza. L'Ufficio Unico Liquidazioni, in risposta alla richieste del Presidente della Corte di Assise così argomentava “per quanto riguarda l'istanza WEB2780066, che è stata trasmessa dal custode in Parte_1 data 21.08.2021 alle ore 10:44 ed avanzata alla Corte di Assise, che dimostrerebbe la tempestività della richiesta, si osserva che essa “non è presente nei registri SIAMM della Corte di Appello di Napoli”, precisandosi che “la stessa non risulta nel registro delle istanze da importare, né nel registro delle istanze rifiutate” con conseguente impossibilità di controllare l'esattezza dei dati inseriti dal beneficiario che potrebbero avere causato il mancato inserimento della stessa nelle istanze visualizzabili e lavorabili dagli uffici e cancelleria della Corte d'Appello”. La Corte, preso atto della risposta dell'ufficio, così motiva-va la revoca “considerato che l'art.71 TUSG prevede che le spettanze agli ausiliari del magi-strato sono corrisposte a domanda degli interessati presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165
e 168 TUSG e che la domanda è presentata a pena di decadenza trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza o del compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato”; che pertanto la domanda n.3314726 che risulta inviata e registrata in data 05.08.2022 presso il protocollo Web della Corte di Appello è da ritenersi tardiva essendo trascorsi cento giorni dalla cessazione della custodia (avvenuta il 31.07.2021); che non si è acquisita prova concreta della tempestività dell'istanza precedente n.2780066 protocollo web, che è stata trasmessa dal custode in data Parte_1
21.08.2021 ore 10.44 ed avanzata alla Corte di Assise di Napoli (giudice di
Pri-mo grado)....
PQM
revoca il decreto di pagamento n.2910/2022 emesso da questa Corte in data 15.09.2022. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito”.
13) L'ordinanza di revoca del decreto di pagamento veniva comunicata a in data 26.05.2025 e lo stesso in data 05.06.2025 inviava alla Pt_1 Pt_1
Corte di Assise di Appello di Napoli una pec (cfr.all.21- pec del 05.06.2025) con la quale richiedeva l'annullamento dell'ordinanza di revoca del decreto di pagamento del 15.09.2022, facendo rilevare che non corrispondeva al vero la circostanza messa in luce dall'Ufficio Unico liquidazioni con sua nota
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n. 22786/2024 in base alla quale l'istanza web n.2780066 non era presente nei registri SIAMM della Corte di Appello né in quello delle istanze da importare né in quello delle rifiutate. Venivano, infatti, allegate alla pec del
05.06.2025 non solo la ricevuta di accettazione e di consegna del 21.08.2021 della istanza validata ma anche la schermata SIAMM dalla quale ad oggi l'istanza risultava “recuperata”. Si faceva altresì notare alla Corte che oltre all'istanza di liquidazione del 21.08.2021 vi erano altre tre istanze di liquidazione (e precisamente quelle di cui ai punti 6) e 7) ed 8) della premessa in fatto del presente atto) tutte prima validate poi rifiutate dal siamm, delle quali non si era tenuto conto ai fini della tempestività del deposito della do-manda di liquidazione. Infine, si faceva notare che all'atto della emissione dell'ordinanza di revoca del decreto di pagamento l'istanza web n. 3314726 del 05.08.2022 risultava già lavorata con emissione del provvedimento lordo esecutivo e, pertanto la revoca del decreto di pagamento avveniva in modo intempestivo ed irrituale.
14) La Corte, preso atto della pec del 05.06.2025 inviata dal soc. Pt_1
, emetteva in data 16.06.2025 ulteriore ordinanza (cfr.all.22-
[...] ordinanza del 16.06.2025) a mezzo della quale rappresentava che l'istanza del 21.08.2021 sarebbe stata tempestiva, ma non risultava registrata al sito Siamm e pertanto doveva aversi per non pervenuta;
che l'istanza del
05.08.2022 doveva considerarsi tardiva e pertanto non era lavorabile;
che le ulteriori tre istanze del 23.08.2021 e del 28.08.2021 e del 29.06.2022, che non sarebbero state tenute presenti nel provvedimento di revoca del
26.05.2025, erano in realtà istanze rifiutate e, quindi, non validate ovvero non registrate per cui non erano valutabili. Pertanto, a parere della Corte, la pec del 05.06.2025 inviata dal custode con richiesta di annullamento del provvedimento di revoca del decreto di pagamento, non aveva mutato il quadro documentale esistente e, quindi, non era possibile rivisitare il provvedimento di revoca del 26.05.2025 che, quindi, doveva intendersi confermato. Tuttavia, scriveva la Corte nel provvedimento del 16.06.2025,
“l'istanza della più correttamente può qualificarsi Parte_1 opposizione al provvedimento della Corte relativo alla liquidazione del custode per la quale ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR 115/2002 e dell'art.702 bis e ss.c.p.c. la competenza è della Corte di Appello in sede civile, cui vanno tramessi gli atti”
15) Con ulteriore ordinanza del 26.06.2025, comunicata al custode in data
01.07.2025 la Corte di Assise di Appello correggeva l'ordinanza del
16.06.2025 (cfr.all.23 - pec di comunicazione dell'ordinanza del 26.06.2025) facendo rilevare che, nonostante l'istanza del 05.06.2025 del custode fosse da intendersi quale opposizione ex art.170 TUSG, non era possibile per la
Corte penale inviare d'ufficio alla Corte civile il fascicolo per la trattazione della opposizione, ma doveva darsi termine al custode per iscrivere regolarmente a ruolo tale opposizione nelle forme dell'art.702 bis c.p.c. innanzi al Giudice civile di Appello.
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16) A mezzo del presente atto, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di
Assise di Appello di Napoli nel giudizio rg.32/2020 siamm 2910/2022, viene promosso giudizio ex art 702 bis c.p.c. innanzi alla intestata Corte civile di
Appello di Napoli al fine di richiedere l'annullamento del provvedimento di revoca del decreto di pagamento del 15.09.2022, emesso con ordinanza del
13.03.2025, comunicata il 26.05.2025 e poi confermata con ordinanza del
16.06.2025, come corretta dall'ordinanza del 26.06.2025 comunicata il 01.07.2025”.
Ciò posto, la opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di entrambi gli opposti, Dicastero e Procura, non costituitisi malgrado rituale notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti, (c.f.r., in allegato alle note di trattazione scritta del 2-10.25, p.ec. accettazione).
Nel merito, ferma la validità, tempestività ed idoneità ad interrompere il termine decadenziale dei 100 giorni di cui all'art.71 TUSG dell'istanza WEB 2780066 del 21.08.2021, ai fini dell'annullamento del provvedimento di revoca il custode portava all'attenzione della Corte con la sua pec del
05.06.2025 la esistenza di ulteriori tre istanze di liquidazione presentate rispettivamente in data 23.08.2021, 28.08.2021 e 29.06.2022 e, precisamente, l'istanza W2780567, l'istanza W2783891 e l'istanza
W3260381, delle quali ai fini dell'annullamento dell'ordinanza di revoca non si teneva alcun conto. Nell'ordinanza del 26.06.2025, comunicata il
01.07.2025, le tre istanze venivano considerate documentalmente inutili ai fini della interruzione del termine decadenziale dei 100 giorni, in quanto si trattava di istanze tutte rifiutate. In realtà, quelle istanze potevano e dovevano essere oggetto di diversa lettura. Partendo sempre dal presupposto che la legge letteralmente richiede la presentazione della domanda di liquidazione nei 100 giorni dalla conclusione dell'incarico, e non l'accoglimento della domanda stessa, e che lo stesso dirigente dell'Ufficio
Unico Liquidazione delle spese ritiene che anche le istanze rifiutate possano costituire interruttive di decadenza – tanto vero che dichiara in ordine all'istanza W27800066 di avere eseguito la ricerca vanamente sia nel registro delle istanze da importare che in quello delle istanze rifiutate – si evidenzia che la avvenuta presentazione di ulteriori tre istanze dopo l'istanza n.W2780066 del 21.08.2021, doveva, comunque, essere presa dalla Corte in considerazione come argomento per una rimessione in termini del custode ovvero come argomento per poter dichiarare tempestiva l'istanza di liquidazione presentata il 05.08.2022 (che era intanto giunta allo stato della emissione del provvedimento lordo esecutivo) perché presentata da custode diligente ed incolpevole, meritevole di giovarsi di provvedimento di rimessione in termini.
Il custode è stato diligente ed il suo agire è stato sicuramente incolpevole, in quanto non può essere posto a carico dell'istante il ritardo accumulato dagli uffici nella trattazione delle domande di liquidazione, anche ai soli fini del
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rifiuto delle medesime. E' del tutto incolpevole il comportamento del custode che si vede costretto a ripresentare l'istanza di liquidazione oltre i cento giorni di cui all'art.71 TUSG per il solo fatto che il rifiuto di precedente istanza, tempestivamente presentata, è stato comunicato dall'Ufficio ben oltre il termine dei cento giorni di cui al detto art.71 TUSG.
Ed è proprio quanto successo al custode il quale si è visto dichiarare Pt_1 intempestive le domande formulate successivamente ai cento giorni dalla cessazione dell'incarico per il solo fatto che la pronuncia di rifiuto delle precedenti tre istanze tempestive veniva emessa e comunicata tardivamente. In data 23.08.2021, infatti, la soc. , vista Parte_1 pervenire la pec di rifiuto dell'Istanza W2780066 presentata il 21.08.2021, ancora nel termine dei 100 dalla cessazione dell'incarico, depositava nuova istanza di liquidazione recante n.W2780567. In modo assolutamente diligente, nel termine dei 100 giorni, il custode proponeva nuova istanza di liquidazione il giorno stesso in cui gli perveniva la pec di rifiuto dell'istanza presentata il 21.08.2021. Egli, del tutto incolpevolmente, però, veniva a conoscenza del rifiuto della istanza W2780567 del 23.08.2021 solo in data
30.12.2021, quando ormai i 100 giorni erano spirati e, quindi, nella impossibilità di presentare ulteriore istanza. Ma, ancora di più, il custode si comportava con assoluta diligenza quando in data 28.08.2021 e, quindi, ancora nei 100 giorni dalla fine dell'incarico, nella ignoranza della sorte dell'istanza presentata il 23.08.2021 recante n.W2780567, ripresentava ulteriore (e siamo a 3!) istanza di liquidazione recante n.W2783891. Tale terza istanza veniva rifiutata in data 30.05.2022 quando, cioè, i cento giorni erano spirati. Eppure, ancora con diligenza, il custode, ricevuta la comunicazione in data 30.05.2022 del rifiuto dell'istanza presentata il
28.08.2021, nei trenta giorni dal pervenimento della pec di rifiuto dell'istanza del 28.08.2021 e, precisamente, in data 29.06.2022, ripresentava nuova istanza di liquidazione recante W3260381, che veniva poi rifiutata in data 14.07.2022. Ed ancora, sempre con diligenza, in data
05.08.2022, ovvero nei trenta giorni dal pervenimento della pec di rifiuto dell'istanza n.W3260381 avutasi al 14.07.2022, il custode ripresentava ulteriore istanza di liquidazione recante W3314726 quest'ultima finalmente lavorata sino allo stato di provvedimento lordo esecutivo emesso, ma poi revocata con ordinanza della Corte di Assise di Appello del 26.05.2025 e del
16.06.2025.
Orbene, si nota ictu oculi che la Corte di Assise di Appello ha revocato il decreto di pagamento del 15.09.2022 perché ha ritenuto l'istanza del
05.08.2022 tardiva, ma la tardività è stata valutata in assoluto e non in relazione al fatto che ben tre precedenti istanze, presentate il 21.08.2021, il
23.08.2021 ed il 28.08.2021, e poi anche il 29.06.2022, erano state tutte rifiutate con provvedimenti emessi oltre i 100 giorni dell'art.71 TUSG.
L'istanza del 05.08.2022 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva perché il custode meritava di essere rimesso in termini per la presentazione di quella istanza, atteso che la presentazione fuori termine della stessa era
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stata causata dal ritardo dell'ufficio nel decidere e nel comunicare il rigetto di precedenti tre istanze, tempestivamente prodotte.
Solo ad abundantiam va evidenziato che la stessa opposta Procura Generale, con segnalazione depositata telematicamente in data 10.10.25, ha denotato la fondatezza del ricorso “avendo fornito la parte prova del deposito tempestivo di istanza di liquidazione del dovuto per effetto dell'attività di custodia nel termine decadenziale di 100 giorni ex art. 71 TUSG”, concludendo per l'accoglimento del primo motivo dell'atto di impugnazione con conseguente annullamento dell'ordinanza del 26.6.25, di conferma del provvedimento di revoca del decreto di pagamento delle competenze del custode.
Le spese del procedimento seguono inevitabilmente la soccombenza, unicamente del opposto dal momento che il P.M. riveste solo la CP_2 veste di interventore ex lege, che ha prestato per giunta piena adesione alle ragioni di parte opponente, e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario,
P.Q.M.
Il Consigliere Designato, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 170 L. n°115/2002 e succ. mod. proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei
[...] confronti del , in persona del ministro p.t., oltre che Controparte_2 della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con ricorso depositato il 30.7.25 e notificato a mezzo p.e.c.., unitamente al decreto disponente la comparizione delle parti, in data 2.10.25, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e per l'effetto, annulla l'ordinanza del 26.06.2025, comunicata il 01.07.2025, con la quale veniva confermato il provvedimento di revoca del decreto di pagamento delle competenze del custode emesso dalla Corte di Assise di Appello di Napoli con propria ordinanza del 16.06.2025, decreto di pagamento ripristinato pertanto nella sua validità ed efficacia, perché trattasi di provvedimento fondato sull'erroneo presupposto della inidoneità della istanza W2780066 del 21.08.2021;
2) Condanna il opposto, in persona del Ministro p.t., alla rifusione CP_2 in favore della controparte delle spese del procedimento, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 1.100,00 per compensi, giusta quanto disposto dal Decreto Ministeriale n°147/2022, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 20.10.2025.
Il Consigliere Designato
Dott. Antonio Quaranta
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CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Ottava Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consigliere Designato, Dott. Antonio Quaranta, sciogliendo la riserva formulata all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n°3580/2025 avente ad oggetto “opposizione avverso il provvedimento di revoca del decreto di pagamento del compenso al custode giudiziario, ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002”, vertente TRA
(già Parte_1 [...]
(P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Acerra (NA), alla Via Contrada Sannereto snc, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig.ra
[...]
nata a [...] il [...], (C.F. ), Pt_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Paola e dall'Avv. Cristina Miele, entrambi del Foro di Napoli, i quali agiscono congiuntamente e disgiuntamente, elettivamente domiciliata presso lo studio Di Paola-Miele, sito in Maddaloni (CE) alla via Mastrantuono n.28, giusta procura alle liti prodotta in allegato al ricorso in opposizione depositato telematicamente;
OPPONENTE
CONTRO
, (cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con sede in Napoli alla Via Diaz, e PROCURATORE
GENERALE PRESSO LA CORTE DI NAPOLI, in persona del suo Procuratore pro tempore, domiciliato ex lege presso il di Napoli alla Piazza Controparte_3
LC e BO (già Piazza Cenni) nonché presso l'avvocatura dello stato al suo indirizzo istituzionale per il distretto di Napoli dom.to per la carica in Napoli alla piazza Cenni, n. 1;
OPPOSTI CONTUMACI
AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO
Dell'ordinanza emessa in data 26.06.2025 e comunicata in data 01.07.2025 con la quale la Corte di Assise di Appello di Napoli confermava quanto statuito con propria ordinanza del 26.05.2025 nell'ambito del procedimento recante rg.32/2022, RGNR 8310/2020 ovvero confermava la revoca del decreto di pagamento, emesso in data 15.09.2022 nella procedura SIAMM
n.2910/2022, in favore del custode giudiziario Controparte_4
per l'importo di €.510,14 più IVA per la avvenuta custodia
[...] per n.269 giorni della autovettura Smart For Four tg.FD737DD sottoposta a sequestro dal 04/11/2020 al 31/07/2021.
*****
1 Proc. n.°3580/2025 R.G.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda in fatto è stata così rappresentata dalla opponente difesa:
“1) In data 04.11.2020 la Legione dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna (CE) provvedeva alla esecuzione di sequestro probatorio ex art.354 c.p.p. (cfr.all.
1- verbale di sequestro) di una autovettura, marca Fiat, modello Smart For Four tg.FD737DD di proprietà della sig. Parte_2 perché presumibilmente utilizzata per la fuga dei rei nell'ambito della commissione del reato di omicidio.
2) In data 15.07.2021 veniva dalla Corte di Appello rifiutata la conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo (cfr.all.
2- rifiuto alla conversione) e, sul presupposto che l'autovettura apparteneva ad un terzo rispetto agli imputati e che tale terzo aveva dato prova dell'avvenuto utilizzo della vettura senza il suo consenso, in data 29.07.2021 il veicolo veniva dissequestrato (cfr. all.
3- verbale di dissequestro).
3) In data 31.07.2021 veniva redatto dal Custode il verbale di restituzione delle cose oggetto di sequestro all'avente diritto e tale verbale veniva contestualmente comunicato dalla soc. di Parte_1
ai Carabinieri di Castello di Cisterna (CE) (cfr. all.4- Controparte_1 comunicazione di restituzione). 4) In data 21.08.2021 la società provvedeva alla redazione ed all'inoltro a mezzo di piattaforma SIAMM della istanza di liquidazione dei compensi del custode che venivano quantificati in rigorosa applicazione dell'art.2 del D.M.265/2002 in €.511,80 oltre IVA per un totale di €.624,40 (cfr.all.
5- istanza di liquidazione) ed all'esito del carico sulla piattaforma SIAMM
l'istanza assumeva protocollo WEB 2780066.
5) Con pec del 21.08.2021 ore 10.44 veniva richiesta al SIAMM la validazione della istanza WEB 2780066 (cfr. all.6 – istanza WEB n. 2780066 del
21.08.2021 e all.
7- pec di invio e di accettazione e di consegna della pec con la quale si chiedeva alla piattaforma SIAMM di procedere alla validazione dell'istanza). Ancora in data 21.08.2021 alle ore 10.47 perveniva dalla piattaforma SIAMM alla Società opponente la conferma di avvenuta validazione dell'istanza (cfr.all.
8- pec di validazione dell'istanza del
21.08.2021). In data 23.08.2021 la ISTANZA WEB 2780066, già validata in data 21.08.2021, veniva rifiutata con la seguente motivazione “nome file allegato errato e cancelleria non indicata, vedi disposizioni del 03.11.2020
M.16 errato se Corte di Appello forse Tribunale” (cfr.all.
9 - pec del
23.08.2021 di comunicazione del rifiuto con schermata SIAMM recante motivazione).
6) In data 23/08/2021 la società ripresentava l'istanza di Parte_1 liquidazione caricandola sul SIAMM e detta ISTANZA assumeva n.WEB2780567 (cfr.all.10-istanza W2780567). Con mail pec del 23/08/2021 ore 14:56 indirizzata ad la società Email_1 chiedeva validarsi l'istanza (all.11- pec del 23.08.2021 ore 14.56). La piattaforma SIAMM validava l'istanza con pec del 23.08.2021 ore 15:19 ponendola nello stato di attesa e solo alla data del 30.12.2021 rifiutava
2 Proc. n.°3580/2025 R.G.
l'istanza con la seguente motivazione “nei dati fase errato modello 16, indicate modello 7”(cfr.all.12 estratto SIAMM relati-vo alla istanza web n.
2780567).
7) In data 28.08.2021 la soc. ripresentava ulteriore Parte_1 istanza di liquidazione recante protocollo WEB n. 2783891 (cfr.all.13-istanza
W2783891). Detta istanza veniva trasmessa alla piattaforma SIAMM con pec del 28.08.2021 ore 10:32 (all. 14- pec di invio richie-sta di validazione istanza W2783891) e veniva validata con mail pec inviata da piattaforma SIAMM in pari data alle ore 10:47 (all.15- pec di risposta del siamm per validazione istanza W2783891). Con provvedimento del 30.05.2022 l'istanza W2783891 veniva rifiutata (cfr.all.16 - schermata SIAMM) con la seguente motivazione
“manca provvedimento del giudice che dispone sul bene”.
8) In data 29/06/2022 la società inseriva nella piattaforma siamm ulteriore istanza di liquidazione con n.W3260381 (cfr. all.17- istanza WEB3260381).
Detta istanza veniva trasmessa per la validazione alla piattaforma ma anche relativamente a tale istanza con pec del 14.07.2022 (cfr.all.18- pec da SIAMM a veniva notificato il cambiamento di stato Pt_3 Parte_1 dell'istanza stessa, per cui da validata e presa in carico veniva passata a
“rifiutata” con la seguente motivazione (!) “nel campo del nome magistrato manca istanza o decreto – nel campo cognome del magistrato manca la cancelleria-vedere http//www.cortediappello.napoli.it/allegatinews/A_52995.pdf”. 9) Infine, in data 05.08.2022 alle ore 10:51 veniva elaborata e trasmessa alla piattaforma SIAMM l'ulteriore Istanza Web 3314726, la quale finalmente veniva lavorata e per la quale ve-niva inviata alla società, alla data del
24/04/2024, pec di notifica di cambiamento di stato con l'istanza che passava da in attesa a lavorata con emissione di “provvedimento lordo esecutivo” (cfr.all.19- riscontro SIAMM).
10) Proprio in riferimento all'istanza siamm depositata il 05.08.2022 di cui al punto 9), accadeva che la Corte di Assise di Appello di Napoli veniva interpellata ai fini della revoca del decreto di pagamento dal Dirigente dell'Ufficio Unico liquidazioni, il quale, con nota n.22786/2024, rilevava la impossibilità a procedere alla liquidazione definitiva in quanto l'istanza per la quale vi era provvedimento lordo esecutivo era stata presentata oltre il termine dei 100 giorni di cui all'art.71 TUSG.
11) Con propria ordinanza del 13.03.2025 (cfr.all.20 - ordinanza del
26.05.2025), comunicata alla società in data 26.05.2025, la Corte di Assise di
Appello di Napoli revocava il decreto di pagamento del 15.09.2022 emesso nella procedura siamm 2910/2022 facendo rilevare che con la nota dell'Ufficio Unico Spese di Giustizia venivano sottoposte all'attenzione del
Presidente della Corte di Assise di Appello una serie di questioni relative alla procedura siamm 2910/2022 ed, in particolare: 1) la data di fine custodia indicata in verbale, istanza e decreto era nel giorno 31.07.2021; 2) l'istanza di liquidazione risultava depositata in Siamm il 05.08.2022; 3) era presente in fascicolo altra istanza di liquidazione del 31.07.2021 prot.21.08.2021
3 Proc. n.°3580/2025 R.G.
inviata a mezzo pec alla Corte di Assise ma priva di timbro di deposito e senza alcuna prova di consegna allegata;
4) veniva richiesto di verificare se sussisteva il termine deca-denziale ex art.71 TUSG applicabile ai custodi come da nota del funzionario delegato e della Presidenza della Corte di Appello n.22786/2024 del 19.11.2024.
12) La Corte, dal canto suo, rilevato che in data 07.03.2025 la società
[...] aveva inviato copia della ricevuta di accettazione e di consegna della Pt_1 pec contenente la richiesta di validazione della istanza web n.2780066 del
21.08.2021 (quindi tempestiva) avanzata alla Corte di Appello allora titolare del procedimento, faceva richiesta all'Ufficio Unico Liquidazione di da-re contezza dei documenti presenti e dei provvedimenti assunti relativamente al fascicolo prot. WE2780066 con particolare riferimento alla copia della pec di ricezione dell'istanza. L'Ufficio Unico Liquidazioni, in risposta alla richieste del Presidente della Corte di Assise così argomentava “per quanto riguarda l'istanza WEB2780066, che è stata trasmessa dal custode in Parte_1 data 21.08.2021 alle ore 10:44 ed avanzata alla Corte di Assise, che dimostrerebbe la tempestività della richiesta, si osserva che essa “non è presente nei registri SIAMM della Corte di Appello di Napoli”, precisandosi che “la stessa non risulta nel registro delle istanze da importare, né nel registro delle istanze rifiutate” con conseguente impossibilità di controllare l'esattezza dei dati inseriti dal beneficiario che potrebbero avere causato il mancato inserimento della stessa nelle istanze visualizzabili e lavorabili dagli uffici e cancelleria della Corte d'Appello”. La Corte, preso atto della risposta dell'ufficio, così motiva-va la revoca “considerato che l'art.71 TUSG prevede che le spettanze agli ausiliari del magi-strato sono corrisposte a domanda degli interessati presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165
e 168 TUSG e che la domanda è presentata a pena di decadenza trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza o del compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato”; che pertanto la domanda n.3314726 che risulta inviata e registrata in data 05.08.2022 presso il protocollo Web della Corte di Appello è da ritenersi tardiva essendo trascorsi cento giorni dalla cessazione della custodia (avvenuta il 31.07.2021); che non si è acquisita prova concreta della tempestività dell'istanza precedente n.2780066 protocollo web, che è stata trasmessa dal custode in data Parte_1
21.08.2021 ore 10.44 ed avanzata alla Corte di Assise di Napoli (giudice di
Pri-mo grado)....
PQM
revoca il decreto di pagamento n.2910/2022 emesso da questa Corte in data 15.09.2022. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito”.
13) L'ordinanza di revoca del decreto di pagamento veniva comunicata a in data 26.05.2025 e lo stesso in data 05.06.2025 inviava alla Pt_1 Pt_1
Corte di Assise di Appello di Napoli una pec (cfr.all.21- pec del 05.06.2025) con la quale richiedeva l'annullamento dell'ordinanza di revoca del decreto di pagamento del 15.09.2022, facendo rilevare che non corrispondeva al vero la circostanza messa in luce dall'Ufficio Unico liquidazioni con sua nota
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n. 22786/2024 in base alla quale l'istanza web n.2780066 non era presente nei registri SIAMM della Corte di Appello né in quello delle istanze da importare né in quello delle rifiutate. Venivano, infatti, allegate alla pec del
05.06.2025 non solo la ricevuta di accettazione e di consegna del 21.08.2021 della istanza validata ma anche la schermata SIAMM dalla quale ad oggi l'istanza risultava “recuperata”. Si faceva altresì notare alla Corte che oltre all'istanza di liquidazione del 21.08.2021 vi erano altre tre istanze di liquidazione (e precisamente quelle di cui ai punti 6) e 7) ed 8) della premessa in fatto del presente atto) tutte prima validate poi rifiutate dal siamm, delle quali non si era tenuto conto ai fini della tempestività del deposito della do-manda di liquidazione. Infine, si faceva notare che all'atto della emissione dell'ordinanza di revoca del decreto di pagamento l'istanza web n. 3314726 del 05.08.2022 risultava già lavorata con emissione del provvedimento lordo esecutivo e, pertanto la revoca del decreto di pagamento avveniva in modo intempestivo ed irrituale.
14) La Corte, preso atto della pec del 05.06.2025 inviata dal soc. Pt_1
, emetteva in data 16.06.2025 ulteriore ordinanza (cfr.all.22-
[...] ordinanza del 16.06.2025) a mezzo della quale rappresentava che l'istanza del 21.08.2021 sarebbe stata tempestiva, ma non risultava registrata al sito Siamm e pertanto doveva aversi per non pervenuta;
che l'istanza del
05.08.2022 doveva considerarsi tardiva e pertanto non era lavorabile;
che le ulteriori tre istanze del 23.08.2021 e del 28.08.2021 e del 29.06.2022, che non sarebbero state tenute presenti nel provvedimento di revoca del
26.05.2025, erano in realtà istanze rifiutate e, quindi, non validate ovvero non registrate per cui non erano valutabili. Pertanto, a parere della Corte, la pec del 05.06.2025 inviata dal custode con richiesta di annullamento del provvedimento di revoca del decreto di pagamento, non aveva mutato il quadro documentale esistente e, quindi, non era possibile rivisitare il provvedimento di revoca del 26.05.2025 che, quindi, doveva intendersi confermato. Tuttavia, scriveva la Corte nel provvedimento del 16.06.2025,
“l'istanza della più correttamente può qualificarsi Parte_1 opposizione al provvedimento della Corte relativo alla liquidazione del custode per la quale ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR 115/2002 e dell'art.702 bis e ss.c.p.c. la competenza è della Corte di Appello in sede civile, cui vanno tramessi gli atti”
15) Con ulteriore ordinanza del 26.06.2025, comunicata al custode in data
01.07.2025 la Corte di Assise di Appello correggeva l'ordinanza del
16.06.2025 (cfr.all.23 - pec di comunicazione dell'ordinanza del 26.06.2025) facendo rilevare che, nonostante l'istanza del 05.06.2025 del custode fosse da intendersi quale opposizione ex art.170 TUSG, non era possibile per la
Corte penale inviare d'ufficio alla Corte civile il fascicolo per la trattazione della opposizione, ma doveva darsi termine al custode per iscrivere regolarmente a ruolo tale opposizione nelle forme dell'art.702 bis c.p.c. innanzi al Giudice civile di Appello.
5 Proc. n.°3580/2025 R.G.
16) A mezzo del presente atto, in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di
Assise di Appello di Napoli nel giudizio rg.32/2020 siamm 2910/2022, viene promosso giudizio ex art 702 bis c.p.c. innanzi alla intestata Corte civile di
Appello di Napoli al fine di richiedere l'annullamento del provvedimento di revoca del decreto di pagamento del 15.09.2022, emesso con ordinanza del
13.03.2025, comunicata il 26.05.2025 e poi confermata con ordinanza del
16.06.2025, come corretta dall'ordinanza del 26.06.2025 comunicata il 01.07.2025”.
Ciò posto, la opposizione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di entrambi gli opposti, Dicastero e Procura, non costituitisi malgrado rituale notifica del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti, (c.f.r., in allegato alle note di trattazione scritta del 2-10.25, p.ec. accettazione).
Nel merito, ferma la validità, tempestività ed idoneità ad interrompere il termine decadenziale dei 100 giorni di cui all'art.71 TUSG dell'istanza WEB 2780066 del 21.08.2021, ai fini dell'annullamento del provvedimento di revoca il custode portava all'attenzione della Corte con la sua pec del
05.06.2025 la esistenza di ulteriori tre istanze di liquidazione presentate rispettivamente in data 23.08.2021, 28.08.2021 e 29.06.2022 e, precisamente, l'istanza W2780567, l'istanza W2783891 e l'istanza
W3260381, delle quali ai fini dell'annullamento dell'ordinanza di revoca non si teneva alcun conto. Nell'ordinanza del 26.06.2025, comunicata il
01.07.2025, le tre istanze venivano considerate documentalmente inutili ai fini della interruzione del termine decadenziale dei 100 giorni, in quanto si trattava di istanze tutte rifiutate. In realtà, quelle istanze potevano e dovevano essere oggetto di diversa lettura. Partendo sempre dal presupposto che la legge letteralmente richiede la presentazione della domanda di liquidazione nei 100 giorni dalla conclusione dell'incarico, e non l'accoglimento della domanda stessa, e che lo stesso dirigente dell'Ufficio
Unico Liquidazione delle spese ritiene che anche le istanze rifiutate possano costituire interruttive di decadenza – tanto vero che dichiara in ordine all'istanza W27800066 di avere eseguito la ricerca vanamente sia nel registro delle istanze da importare che in quello delle istanze rifiutate – si evidenzia che la avvenuta presentazione di ulteriori tre istanze dopo l'istanza n.W2780066 del 21.08.2021, doveva, comunque, essere presa dalla Corte in considerazione come argomento per una rimessione in termini del custode ovvero come argomento per poter dichiarare tempestiva l'istanza di liquidazione presentata il 05.08.2022 (che era intanto giunta allo stato della emissione del provvedimento lordo esecutivo) perché presentata da custode diligente ed incolpevole, meritevole di giovarsi di provvedimento di rimessione in termini.
Il custode è stato diligente ed il suo agire è stato sicuramente incolpevole, in quanto non può essere posto a carico dell'istante il ritardo accumulato dagli uffici nella trattazione delle domande di liquidazione, anche ai soli fini del
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rifiuto delle medesime. E' del tutto incolpevole il comportamento del custode che si vede costretto a ripresentare l'istanza di liquidazione oltre i cento giorni di cui all'art.71 TUSG per il solo fatto che il rifiuto di precedente istanza, tempestivamente presentata, è stato comunicato dall'Ufficio ben oltre il termine dei cento giorni di cui al detto art.71 TUSG.
Ed è proprio quanto successo al custode il quale si è visto dichiarare Pt_1 intempestive le domande formulate successivamente ai cento giorni dalla cessazione dell'incarico per il solo fatto che la pronuncia di rifiuto delle precedenti tre istanze tempestive veniva emessa e comunicata tardivamente. In data 23.08.2021, infatti, la soc. , vista Parte_1 pervenire la pec di rifiuto dell'Istanza W2780066 presentata il 21.08.2021, ancora nel termine dei 100 dalla cessazione dell'incarico, depositava nuova istanza di liquidazione recante n.W2780567. In modo assolutamente diligente, nel termine dei 100 giorni, il custode proponeva nuova istanza di liquidazione il giorno stesso in cui gli perveniva la pec di rifiuto dell'istanza presentata il 21.08.2021. Egli, del tutto incolpevolmente, però, veniva a conoscenza del rifiuto della istanza W2780567 del 23.08.2021 solo in data
30.12.2021, quando ormai i 100 giorni erano spirati e, quindi, nella impossibilità di presentare ulteriore istanza. Ma, ancora di più, il custode si comportava con assoluta diligenza quando in data 28.08.2021 e, quindi, ancora nei 100 giorni dalla fine dell'incarico, nella ignoranza della sorte dell'istanza presentata il 23.08.2021 recante n.W2780567, ripresentava ulteriore (e siamo a 3!) istanza di liquidazione recante n.W2783891. Tale terza istanza veniva rifiutata in data 30.05.2022 quando, cioè, i cento giorni erano spirati. Eppure, ancora con diligenza, il custode, ricevuta la comunicazione in data 30.05.2022 del rifiuto dell'istanza presentata il
28.08.2021, nei trenta giorni dal pervenimento della pec di rifiuto dell'istanza del 28.08.2021 e, precisamente, in data 29.06.2022, ripresentava nuova istanza di liquidazione recante W3260381, che veniva poi rifiutata in data 14.07.2022. Ed ancora, sempre con diligenza, in data
05.08.2022, ovvero nei trenta giorni dal pervenimento della pec di rifiuto dell'istanza n.W3260381 avutasi al 14.07.2022, il custode ripresentava ulteriore istanza di liquidazione recante W3314726 quest'ultima finalmente lavorata sino allo stato di provvedimento lordo esecutivo emesso, ma poi revocata con ordinanza della Corte di Assise di Appello del 26.05.2025 e del
16.06.2025.
Orbene, si nota ictu oculi che la Corte di Assise di Appello ha revocato il decreto di pagamento del 15.09.2022 perché ha ritenuto l'istanza del
05.08.2022 tardiva, ma la tardività è stata valutata in assoluto e non in relazione al fatto che ben tre precedenti istanze, presentate il 21.08.2021, il
23.08.2021 ed il 28.08.2021, e poi anche il 29.06.2022, erano state tutte rifiutate con provvedimenti emessi oltre i 100 giorni dell'art.71 TUSG.
L'istanza del 05.08.2022 avrebbe dovuto essere considerata tempestiva perché il custode meritava di essere rimesso in termini per la presentazione di quella istanza, atteso che la presentazione fuori termine della stessa era
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stata causata dal ritardo dell'ufficio nel decidere e nel comunicare il rigetto di precedenti tre istanze, tempestivamente prodotte.
Solo ad abundantiam va evidenziato che la stessa opposta Procura Generale, con segnalazione depositata telematicamente in data 10.10.25, ha denotato la fondatezza del ricorso “avendo fornito la parte prova del deposito tempestivo di istanza di liquidazione del dovuto per effetto dell'attività di custodia nel termine decadenziale di 100 giorni ex art. 71 TUSG”, concludendo per l'accoglimento del primo motivo dell'atto di impugnazione con conseguente annullamento dell'ordinanza del 26.6.25, di conferma del provvedimento di revoca del decreto di pagamento delle competenze del custode.
Le spese del procedimento seguono inevitabilmente la soccombenza, unicamente del opposto dal momento che il P.M. riveste solo la CP_2 veste di interventore ex lege, che ha prestato per giunta piena adesione alle ragioni di parte opponente, e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario,
P.Q.M.
Il Consigliere Designato, definitivamente pronunciando sulla opposizione ex art. 170 L. n°115/2002 e succ. mod. proposta dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., nei
[...] confronti del , in persona del ministro p.t., oltre che Controparte_2 della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con ricorso depositato il 30.7.25 e notificato a mezzo p.e.c.., unitamente al decreto disponente la comparizione delle parti, in data 2.10.25, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione, per quanto di ragione, e per l'effetto, annulla l'ordinanza del 26.06.2025, comunicata il 01.07.2025, con la quale veniva confermato il provvedimento di revoca del decreto di pagamento delle competenze del custode emesso dalla Corte di Assise di Appello di Napoli con propria ordinanza del 16.06.2025, decreto di pagamento ripristinato pertanto nella sua validità ed efficacia, perché trattasi di provvedimento fondato sull'erroneo presupposto della inidoneità della istanza W2780066 del 21.08.2021;
2) Condanna il opposto, in persona del Ministro p.t., alla rifusione CP_2 in favore della controparte delle spese del procedimento, liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, in complessivi €. 1.100,00 per compensi, giusta quanto disposto dal Decreto Ministeriale n°147/2022, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione all'anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 20.10.2025.
Il Consigliere Designato
Dott. Antonio Quaranta
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