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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/04/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2438/2022
Udienza del 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2438/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pitaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Muraca
- RESISTENTE - avente ad oggetto: infermiere - demansionamento/dequalificazione professionale - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/12/2022, , Parte_1 dipendente dell' addetta al Controparte_1 CP_1
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura sin dal 22/05/2007 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere, ha convenuto il giudizio il predetto datore di lavoro affinché il Tribunale accerti che, nonostante l'assunzione con la predetta qualifica, ella ha in realtà svolto, in modo continuo, esclusivo, prevalente ed assorbente, dall'anno 2007 all'anno 2021, le mansioni inferiori di operatore socio sanitario e, conseguentemente, voglia condannare l' Controparte_1
al risarcimento dell'ingiusto danno da dequalificazione e
[...] demansionamento, per il periodo compreso tra l'anno 2012 e l'anno 2021, da quantificarsi nella somma di € 142.133,63 o in quella maggiore o minore che sarà determinata dal Tribunale anche in via equitativa.
2. Si è costituita l' che, Controparte_1 eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
3. Il ricorso è infondato e non può essere, pertanto, accolto.
4. Il risarcimento del danno da demansionamento non è automatico, come chiarito da plurime pronunce della Suprema Corte.
4.1. A partire dalle Sezioni Unite n. 6572/2006 si è infatti affermato il principio secondo cui «in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma
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oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti
l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».
4.2. Si è quindi osservato che non è corretto «ipotizzare un nesso automatico e scontato tra assegnazione a mansioni deteriori e danno alla professionalità, suscettibile di autonomo risarcimento, il che non può affermarsi in via generale se è vero che la regola dettata dall'art. 2103
c.c. provvede già di per sé a sanzionare la modifica in pejus delle mansioni già attribuite al dipendente, ricorrendo al principio della irriducibilità della retribuzione nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori o meno pregiate» (Cass. n. 16792/2003).
4.3. Successivamente si è ribadito che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente
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emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale
e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale» (Cass. n.
19785/2010; da ultimo, Cass. ord. n. 21527/2024).
5. Ciò premesso, la ricorrente ha lamentato di essere stata costretta a svolgere in modo esclusivo e, comunque, prevalente e assorbente, le mansioni ausiliarie di attività “alberghiera”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi (pag. 3 del ricorso), attività che invece sarebbero tipiche - a suo dire - della figura dell'operatore socio-sanitario (o.s.s.).
La ricorrente non ha però assolto all'onere di allegazione specifica dei profili di danno asseritamente subiti.
5.1. Essa si è infatti limitata ad allegare:
- che quanto esposto avrebbe, ictu oculi, leso la sua dignità professionale che è stata mortificata professionalmente e sotto il profilo umano e personale;
- che lo svolgimento di mansioni diverse da quelle sanitarie avrebbe inciso sulla sua prestazione professionale;
Parte
- che, a causa della condotta negligente ed omissiva dell' e della sua incapacità e carenza organizzativa, era stata costretta a limitare la propria tipica attività di infermiera;
- che, incolpevolmente, non aveva potuto esprimere la propria professionalità di infermiera, ma era stata costretta, a causa della carenza in organico di personale, a svolgere in modo continuo, prevalente e assorbente, sin dalla data della sua assunzione (anno 2007) e fino
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almeno all'anno 2021, le mansioni e prestazioni inferiori della figura di operatore socio-sanitario;
- che con la detta condotta illegale e inadempiente l' Controparte_2 aveva violato la libertà e la dignità di lavoratrice, con impoverimento della sua capacità professionale;
- che, inoltre, era stato violato il diritto fondamentale alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro e ciò aveva inciso ed incide sulla vita professionale e di relazione quale lavoratrice.
5.2. È di tutta evidenza che, però, tali allegazioni sono di estrema genericità (facendo esse riferimento a mere formule generiche e standardizzate) e si richiamano a “categorie generali” che non sono sufficienti ai fini della prova presuntiva (Cass. n. 17163/2016: in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non
è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità
e regole di comune esperienza»).
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte (ordinanza n.
11251/2017) ha quindi cassato la decisione di una Corte d'Appello che aveva ritenuto sussistente il danno da demansionamento sulla base del rilievo - del tutto generico - che vi debba essere corrispondenza tra le nuove mansioni e la specifica competenza del dipendente di cui va salvaguardato il livello professionale acquisito, garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.
5.3. Ed invero, la ricorrente lamenta, in modo del tutto generico,
l'impoverimento delle proprie capacità professionali, senza nulla dedurre, nello specifico, in cosa tale impoverimento sia concretamente consistito
(ovvero quei fatti specifici e gli indici idonei a dimostrare, anche in via
Pagina 5 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
presuntiva, un danno comunque effettivo, non essendo il danno in re ipsa).
5.4. Le Sezioni Unite n. 6572 del 2006 cit. hanno, invece, già ampiamente chiarito che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento … In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo
l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore».
Nulla di tutto ciò è stato però sufficientemente allegato dalla ricorrente che, nella sostanza, ha fatto discendere il diritto al risarcimento dal solo demansionamento, con un generico riferimento all'impoverimento della sua capacità professionale.
5.5. In tema di danno all'immagine si è, infine, statuito che «in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi» (Cass.
n. 5237/2011).
Ma anche sotto tale profilo di danno le deduzioni della ricorrente sono estremamente generiche, facendo esse riferimento al “diritto fondamentale … alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro” e alla “vita professionale e di relazione della lavoratrice” ovvero a quelle categorie generali, di cui si è detto, del tutto sganciate da fatti specifici idonei a dimostrare una effettiva lesione dell'immagine del lavoratore.
6. Sotto altro distinto profilo si deve poi rilevare che lo stesso D.M. n.
739/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere), invocato dalla ricorrente, prevede che l'infermiere non solo identifica i bisogni di salute e di assistenza infermieristica della persona, ma agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma
3, lett. a), b) ed e)).
In altri termini, è lo stesso regolamento a non relegare l'attività dell'infermiere in un ambito pre-attuativo (identificazione dei bisogni di salute e di assistenza della persona), atteso che a tale figura professionale vengono affidati anche compiti di natura prettamente pratica, mediante azioni di intervento anche “individuali” (oltre che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali).
D'altronde, l'intervento dell'infermiere è talvolta assolutamente insostituibile: si pensi, ad esempio, all'attività di igiene personale relativa a pazienti particolarmente fragili per la cui esecuzione (al fine di evitare danni fisici) sono indispensabili conoscenze tipicamente infermieristiche
(ad es., sulle modalità con cui il paziente deve essere spostato) che, invece, difettano in capo all'o.s.s.
Non appare quindi sostenibile che l'attività di assistenza alla persona
Pagina 7 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
(che comprende anche le attività c.d. alberghiere in senso ampio, atteso che tali attività sono comunque finalizzate a garantire il benessere diretto o indiretto del paziente mediante il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute e assistenziali) sia relegata alla figura dell'o.s.s. e sia estranea a quella dell'infermiere.
7. Infine, dagli stessi prospetti dei turni prodotti dalla ricorrente, si evince che erano comunque presenti anche alcuni o.s.s. (sicché non vi era una totale assenza di queste figure professionali), il che già di per sé esclude che vi sia stato un totale svuotamento delle mansioni (e, dunque, un danno da demansionamento).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell' Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli
[...] compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 8 di 8
Udienza del 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2438/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Pitaro
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Muraca
- RESISTENTE - avente ad oggetto: infermiere - demansionamento/dequalificazione professionale - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 22/12/2022, , Parte_1 dipendente dell' addetta al Controparte_1 CP_1
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura sin dal 22/05/2007 con la qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario/Infermiere, ha convenuto il giudizio il predetto datore di lavoro affinché il Tribunale accerti che, nonostante l'assunzione con la predetta qualifica, ella ha in realtà svolto, in modo continuo, esclusivo, prevalente ed assorbente, dall'anno 2007 all'anno 2021, le mansioni inferiori di operatore socio sanitario e, conseguentemente, voglia condannare l' Controparte_1
al risarcimento dell'ingiusto danno da dequalificazione e
[...] demansionamento, per il periodo compreso tra l'anno 2012 e l'anno 2021, da quantificarsi nella somma di € 142.133,63 o in quella maggiore o minore che sarà determinata dal Tribunale anche in via equitativa.
2. Si è costituita l' che, Controparte_1 eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e diritto.
3. Il ricorso è infondato e non può essere, pertanto, accolto.
4. Il risarcimento del danno da demansionamento non è automatico, come chiarito da plurime pronunce della Suprema Corte.
4.1. A partire dalle Sezioni Unite n. 6572/2006 si è infatti affermato il principio secondo cui «in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma
Pagina 2 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti
l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».
4.2. Si è quindi osservato che non è corretto «ipotizzare un nesso automatico e scontato tra assegnazione a mansioni deteriori e danno alla professionalità, suscettibile di autonomo risarcimento, il che non può affermarsi in via generale se è vero che la regola dettata dall'art. 2103
c.c. provvede già di per sé a sanzionare la modifica in pejus delle mansioni già attribuite al dipendente, ricorrendo al principio della irriducibilità della retribuzione nonostante l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori o meno pregiate» (Cass. n. 16792/2003).
4.3. Successivamente si è ribadito che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente
Pagina 3 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale
e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale» (Cass. n.
19785/2010; da ultimo, Cass. ord. n. 21527/2024).
5. Ciò premesso, la ricorrente ha lamentato di essere stata costretta a svolgere in modo esclusivo e, comunque, prevalente e assorbente, le mansioni ausiliarie di attività “alberghiera”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi (pag. 3 del ricorso), attività che invece sarebbero tipiche - a suo dire - della figura dell'operatore socio-sanitario (o.s.s.).
La ricorrente non ha però assolto all'onere di allegazione specifica dei profili di danno asseritamente subiti.
5.1. Essa si è infatti limitata ad allegare:
- che quanto esposto avrebbe, ictu oculi, leso la sua dignità professionale che è stata mortificata professionalmente e sotto il profilo umano e personale;
- che lo svolgimento di mansioni diverse da quelle sanitarie avrebbe inciso sulla sua prestazione professionale;
Parte
- che, a causa della condotta negligente ed omissiva dell' e della sua incapacità e carenza organizzativa, era stata costretta a limitare la propria tipica attività di infermiera;
- che, incolpevolmente, non aveva potuto esprimere la propria professionalità di infermiera, ma era stata costretta, a causa della carenza in organico di personale, a svolgere in modo continuo, prevalente e assorbente, sin dalla data della sua assunzione (anno 2007) e fino
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almeno all'anno 2021, le mansioni e prestazioni inferiori della figura di operatore socio-sanitario;
- che con la detta condotta illegale e inadempiente l' Controparte_2 aveva violato la libertà e la dignità di lavoratrice, con impoverimento della sua capacità professionale;
- che, inoltre, era stato violato il diritto fondamentale alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro e ciò aveva inciso ed incide sulla vita professionale e di relazione quale lavoratrice.
5.2. È di tutta evidenza che, però, tali allegazioni sono di estrema genericità (facendo esse riferimento a mere formule generiche e standardizzate) e si richiamano a “categorie generali” che non sono sufficienti ai fini della prova presuntiva (Cass. n. 17163/2016: in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non
è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità
e regole di comune esperienza»).
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte (ordinanza n.
11251/2017) ha quindi cassato la decisione di una Corte d'Appello che aveva ritenuto sussistente il danno da demansionamento sulla base del rilievo - del tutto generico - che vi debba essere corrispondenza tra le nuove mansioni e la specifica competenza del dipendente di cui va salvaguardato il livello professionale acquisito, garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.
5.3. Ed invero, la ricorrente lamenta, in modo del tutto generico,
l'impoverimento delle proprie capacità professionali, senza nulla dedurre, nello specifico, in cosa tale impoverimento sia concretamente consistito
(ovvero quei fatti specifici e gli indici idonei a dimostrare, anche in via
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presuntiva, un danno comunque effettivo, non essendo il danno in re ipsa).
5.4. Le Sezioni Unite n. 6572 del 2006 cit. hanno, invece, già ampiamente chiarito che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento … In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo
l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore».
Nulla di tutto ciò è stato però sufficientemente allegato dalla ricorrente che, nella sostanza, ha fatto discendere il diritto al risarcimento dal solo demansionamento, con un generico riferimento all'impoverimento della sua capacità professionale.
5.5. In tema di danno all'immagine si è, infine, statuito che «in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno
Pagina 6 di 8 R.G. LAV. N. 2438/2022
all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi» (Cass.
n. 5237/2011).
Ma anche sotto tale profilo di danno le deduzioni della ricorrente sono estremamente generiche, facendo esse riferimento al “diritto fondamentale … alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro” e alla “vita professionale e di relazione della lavoratrice” ovvero a quelle categorie generali, di cui si è detto, del tutto sganciate da fatti specifici idonei a dimostrare una effettiva lesione dell'immagine del lavoratore.
6. Sotto altro distinto profilo si deve poi rilevare che lo stesso D.M. n.
739/1994 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere), invocato dalla ricorrente, prevede che l'infermiere non solo identifica i bisogni di salute e di assistenza infermieristica della persona, ma agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali (art. 1, comma
3, lett. a), b) ed e)).
In altri termini, è lo stesso regolamento a non relegare l'attività dell'infermiere in un ambito pre-attuativo (identificazione dei bisogni di salute e di assistenza della persona), atteso che a tale figura professionale vengono affidati anche compiti di natura prettamente pratica, mediante azioni di intervento anche “individuali” (oltre che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali).
D'altronde, l'intervento dell'infermiere è talvolta assolutamente insostituibile: si pensi, ad esempio, all'attività di igiene personale relativa a pazienti particolarmente fragili per la cui esecuzione (al fine di evitare danni fisici) sono indispensabili conoscenze tipicamente infermieristiche
(ad es., sulle modalità con cui il paziente deve essere spostato) che, invece, difettano in capo all'o.s.s.
Non appare quindi sostenibile che l'attività di assistenza alla persona
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(che comprende anche le attività c.d. alberghiere in senso ampio, atteso che tali attività sono comunque finalizzate a garantire il benessere diretto o indiretto del paziente mediante il soddisfacimento dei suoi bisogni di salute e assistenziali) sia relegata alla figura dell'o.s.s. e sia estranea a quella dell'infermiere.
7. Infine, dagli stessi prospetti dei turni prodotti dalla ricorrente, si evince che erano comunque presenti anche alcuni o.s.s. (sicché non vi era una totale assenza di queste figure professionali), il che già di per sé esclude che vi sia stato un totale svuotamento delle mansioni (e, dunque, un danno da demansionamento).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell' Controparte_1
che si liquidano nella somma di € 1.500,00 per soli
[...] compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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