Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00850/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00351/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 351 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Versace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Nicolo' Dall'Arca n. 24;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;
per l'annullamento
-del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, e contestualmente il rilascio /rinnovo del permesso di soggiorno è stato rifiutato per mancanza di requisiti, notificatigli in data 25.02.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 marzo 2026 il dott. LA AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
Il ricorrente, cittadino egiziano già titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ha impugnato il decreto con il quale il Questore della Provincia di Bologna, in data 15 aprile 2021 e con notificazione del 25 febbraio 2022, ha disposto la revoca del predetto titolo e ha contestualmente rifiutato il rilascio o il rinnovo di altro permesso di soggiorno per difetto dei requisiti di legge.
Il provvedimento è stato adottato dopo la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2021, con la quale era stato annullato un precedente decreto di revoca, restando fermo l’obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato mediante una valutazione in concreto della pericolosità sociale, da svolgersi nel necessario bilanciamento tra la gravità dei fatti penalmente accertati e gli elementi di radicamento familiare, sociale e lavorativo allegati dallo straniero.
Nel nuovo decreto l’Amministrazione ha dato atto della condanna riportata dal ricorrente, in data 10 maggio 2018, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 609-bis e 605 cod. pen., valorizzando, in particolare, le modalità della condotta: le reiterate vessazioni compiute nei confronti della persona offesa, l’abuso della posizione rivestita nell’ambiente lavorativo e la limitazione della libertà di movimento della vittima mediante chiusura a chiave del locale.
Il Questore ha inoltre richiamato la disciplina degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, ha esaminato la durata del soggiorno in Italia, la situazione lavorativa e reddituale, i legami familiari del ricorrente, il titolo di soggiorno della moglie e dei figli, nonché la dedotta integrazione nel tessuto sociale, ritenendo tuttavia prevalente l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il ricorrente deduce, in sintesi, la violazione dell’art. 27 Cost. e dell’art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe fatto discendere la revoca da un automatismo collegato ad una condanna non definitiva e, comunque, isolata; lamenta altresì la violazione della circolare ministeriale del 16 febbraio 2007, dell’art. 8 CEDU e dell’obbligo conformativo derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2021, oltre al difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al radicamento familiare, sociale e lavorativo e al mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso e depositando relazione dell’Ufficio immigrazione della Questura, con cui ha ribadito la legittimità del provvedimento impugnato.
TO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va anzitutto escluso che il Questore abbia eluso il contenuto conformativo della sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- del 2021. Tale decisione non ha riconosciuto al ricorrente un titolo sostanziale alla conservazione del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ma ha imposto all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato alla luce di una valutazione non automatica, comprensiva dei profili familiari, sociali e lavorativi.
Il decreto impugnato si colloca precisamente in tale rinnovato esercizio del potere. Esso non si limita a richiamare la condanna penale, ma prende in considerazione la durata della permanenza sul territorio nazionale, la situazione del nucleo familiare, i titoli di soggiorno della moglie e dei figli, la posizione lavorativa e reddituale, la conoscenza della lingua italiana e gli elementi di integrazione prospettati dall’interessato. Il fatto che l’esito del riesame sia rimasto sfavorevole non consente di configurare, di per sé, né violazione del giudicato né sviamento.
3. Neppure è fondata la doglianza riferita al contestato deficit partecipativo. Dal provvedimento risulta che la comunicazione dei motivi ostativi è stata notificata al difensore domiciliatario in data 18 marzo 2021 e che l’interessato si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni. La partecipazione procedimentale, dunque, non è mancata; e, in ogni caso, il ricorrente non indica quali ulteriori elementi, diversi da quelli già esaminati nel decreto e riproposti in giudizio, sarebbero stati pretermessi dall’Amministrazione.
4. L’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio di cui al comma 4. Quest’ultima disposizione esclude il rilascio del titolo in favore degli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato e stabilisce che, nella valutazione della pericolosità, si tenga conto anche delle condanne, pure non definitive, per i reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.
La disciplina applicabile, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, non consente automatismi, specie in caso di revoca di un titolo di lungo periodo, ma richiede una motivazione articolata, riferita alla complessiva personalità dello straniero e al suo inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ciò non significa, tuttavia, che la condanna non definitiva sia irrilevante, né che l’Amministrazione debba attendere il giudicato penale. L’art. 9, comma 4, consente espressamente di valorizzare anche condanne non definitive, purché esse siano inserite in un giudizio prognostico concreto e attuale.
È quindi priva di pregio la censura ricondotta all’affermata violazione dell’art. 27 Cost. La presunzione di non colpevolezza opera nel processo penale e impedisce di equiparare l’imputato al condannato definitivo ai fini della responsabilità penale; essa non preclude, però, all’autorità di pubblica sicurezza di apprezzare, ai fini amministrativi e preventivi, fatti già accertati in sede giudiziaria e comunque specificamente descritti nella motivazione del provvedimento, quando tali fatti siano rilevanti per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
5. Altrettanto infondate sono le doglianze riferite al giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Amministrazione.
Detto giudizio non risulta fondato su un mero richiamo formale al titolo di reato, ma sulle concrete modalità dei fatti ascritti al ricorrente. Il decreto evidenzia che la condotta si è svolta nell’ambiente lavorativo, in danno di persona che si trovava in posizione di inferiorità, ed è stata connotata da plurime iniziative intrusive e costrittive, fino alla limitazione della libertà di movimento mediante chiusura del locale. Non si tratta, pertanto, di un episodio neutro ai fini amministrativi o incapace di esprimere un giudizio prognostico, ma di un fatto che, per modalità, contesto e beni giuridici coinvolti, manifesta un serio disvalore sociale.
La circostanza che il ricorrente invochi l’unicità della condanna non è decisiva. Anche un solo fatto, ove di particolare gravità, rivelatore di una radicale inosservanza dei valori essenziali dell’ordinamento, può sorreggere il giudizio di pericolosità, sempre che l’Amministrazione dia conto delle ragioni per le quali esso incide sull’attualità della valutazione. Nella specie tali ragioni risultano puntualmente espresse: l’abuso della posizione lavorativa, la lesione della libertà sessuale e personale della vittima, la condotta vessatoria descritta dal giudice penale e l’assenza di elementi idonei a dimostrare una successiva effettiva revisione critica del comportamento.
In questa prospettiva, opera il principio secondo cui la valutazione di pubblica sicurezza può fondarsi anche sulla tipologia dei reati commessi e sulle specifiche circostanze del fatto, fermo restando il dovere di considerare l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. La giurisprudenza più recente ha chiarito, in fattispecie di revoca del permesso UE di lungo periodo, che il giudizio di pericolosità richiede un bilanciamento concreto, ma può ritenersi legittimamente prevalente quando la condotta penale offenda beni primari, quali la dignità, la libertà e l’integrità della persona, e si ponga in evidente contrasto con le regole fondamentali della convivenza civile (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 1 aprile 2025, n. 459; T.A.R. Veneto, sez. III, 7 giugno 2024, n. 1354).
6. Non è, poi, condivisibile l’assunto secondo cui l’Amministrazione avrebbe omesso il bilanciamento con la situazione familiare e lavorativa del ricorrente. Il decreto dà atto della presenza in Italia della moglie e dei figli, del titolo di soggiorno della moglie, della sua capacità reddituale e della posizione dei figli; prende inoltre in considerazione la durata del soggiorno del ricorrente e la sua pregressa attività lavorativa. Tali elementi sono stati valutati, ma reputati non prevalenti rispetto alla gravità della condotta e al giudizio di pericolosità sociale.
Il Collegio ritiene tale valutazione immune dai vizi dedotti. La presenza di un nucleo familiare in Italia e la durata della permanenza sul territorio nazionale sono elementi di indubbio rilievo, ma non costituiscono una garanzia assoluta di stabilità del titolo di soggiorno. In caso di condotte connotate da particolare gravità, la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non può, in effetti, elidere il potere dell’Amministrazione di revocare o negare il titolo, quando la permanenza dello straniero risulti incompatibile con la tutela della sicurezza pubblica (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 13 febbraio 2023, n. 204).
Nel caso concreto, il bilanciamento è stato svolto in modo non irragionevole. La condotta per cui è intervenuta la condanna è stata commessa quando il ricorrente era già da lungo tempo presente in Italia e già inserito in un contesto familiare; proprio tale circostanza consente di escludere che la mera esistenza dei legami familiari abbia avuto una reale efficacia dissuasiva o sia, da sola, indice sufficiente di stabile adesione alle regole dell’ordinamento. Inoltre, l’autonoma posizione della moglie e dei figli, dotati di propri titoli di soggiorno e di un distinto quanto autonomo radicamento, è stata ampiamente considerata dall’Amministrazione e, come tale, attenua l’incidenza del provvedimento sull’intero nucleo familiare.
7. Neppure il riferimento all’art. 8 CEDU potrebbe operare a favore della posizione del ricorrente. La tutela della vita privata e familiare non ha carattere assoluto e può subire le limitazioni previste dalla legge se inquadrate nell’ambito della tutela della sicurezza pubblica e della prevenzione dei reati.
La motivazione del decreto mostra, del resto, che l’Amministrazione ha comparato l’interesse familiare con l’interesse pubblico, attribuendo prevalenza a quest’ultimo in ragione della natura dei fatti e della loro incidenza su beni primari della persona. Tale valutazione è proporzionata e non presenta profili di manifesta illogicità.
Quanto al profilo lavorativo, l’Amministrazione ha richiamato gli accertamenti contributivi e fiscali e ha escluso che l’attività svolta o il collegamento con l’impresa familiare fossero idonei a superare il giudizio negativo.
Tale conclusione non risulta di per sé arbitraria: l’inserimento lavorativo, pur rilevante, non elide la pericolosità desunta da condotte commesse proprio in ambito lavorativo e mediante abuso della posizione rivestita in quel contesto.
8. È infondata anche la censura relativa al mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo.
La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non determina automaticamente il rilascio di un titolo diverso, dovendo comunque sussistere i relativi presupposti e dovendo essere esclusa la presenza di ragioni ostative al soggiorno.
Nel caso in esame l’Amministrazione ha ritenuto che la pericolosità sociale del ricorrente fosse ostativa non solo alla conservazione del titolo di lungo periodo, ma anche al rilascio di un permesso ordinario, richiamando gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 e rilevando altresì l’assenza di documentate condizioni preclusive dell’espulsione ai sensi dell’art. 19 del medesimo testo unico. Tale motivazione è congrua, poiché la valutazione negativa posta a base della revoca incide direttamente sul requisito generale di ammissibilità del soggiorno.
Neppure può sostenersi che l’interesse al lavoro o alla conservazione dell’unità familiare imponesse il rilascio di un titolo alternativo. Tali interessi sono stati considerati, ma, per le ragioni già esposte, non prevalgono sul giudizio di incompatibilità della permanenza del ricorrente con l’ordine e la sicurezza pubblica.
9. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA OL, Presidente
LA AR, Primo Referendario, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| LA AR | RA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.