TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 850
TAR
Ordinanza cautelare 25 maggio 2022
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TAR
Sentenza 11 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 27 Cost. e dell'art. 9 d.lgs. 286/1998

    La presunzione di non colpevolezza opera nel processo penale e non preclude all'autorità di pubblica sicurezza di apprezzare, ai fini amministrativi e preventivi, fatti già accertati in sede giudiziaria e specificamente descritti nella motivazione del provvedimento, quando tali fatti siano rilevanti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza.

  • Rigettato
    Violazione della circolare ministeriale del 16 febbraio 2007, dell'art. 8 CEDU e dell'obbligo conformativo della sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- del 2021

    La sentenza del Consiglio di Stato ha imposto un riesame non automatico della posizione dell'interessato, comprensivo dei profili familiari, sociali e lavorativi. Il decreto impugnato si colloca in tale rinnovato esercizio del potere, prendendo in considerazione vari elementi. La tutela della vita privata e familiare non è assoluta e può subire limitazioni per la sicurezza pubblica. L'inserimento lavorativo non elide la pericolosità desunta da condotte commesse in ambito lavorativo.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione

    Il decreto impugnato ha preso in considerazione la durata della permanenza, la situazione familiare, la posizione lavorativa e reddituale, la conoscenza della lingua italiana e gli elementi di integrazione. Tali elementi sono stati valutati ma reputati non prevalenti rispetto alla gravità della condotta e al giudizio di pericolosità sociale. Il bilanciamento è stato svolto in modo non irragionevole.

  • Rigettato
    Mancato rilascio di un permesso di soggiorno ad altro titolo

    La revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non determina automaticamente il rilascio di un titolo diverso, dovendo sussistere i relativi presupposti e dovendo essere esclusa la presenza di ragioni ostative. La pericolosità sociale è ostativa anche al rilascio di un permesso ordinario.

  • Rigettato
    Contestato deficit partecipativo

    La comunicazione dei motivi ostativi è stata notificata al difensore domiciliatario e l'interessato si è avvalso della facoltà di presentare osservazioni. La partecipazione procedimentale non è mancata e il ricorrente non indica ulteriori elementi pretermessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 850
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 850
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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