Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1750/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. R.G. 1750/2024 V.G. promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Luca CAVALLO, elettivamente CP_1 Controparte_2 domiciliata in Via Pietro Micca n. 20, Torino (TO) presso il difensore Avv. Luca CAVALLO;
e
, con il patrocinio dell'Avv. Jacopo MORRA e dall'Avv. Tommaso CP_3 Controparte_4
FERRERO, elettivamente domiciliato in NE AG (CN) in P.zza Martiri Della Libertà n. 11;
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri CP_1
e , esponevano: Controparte_2 CP_3 Controparte_4 di aver contratto matrimonio concordatario in T'LB RA (CN) il 22/05/2005, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 1, Parte II, Serie A, dell'anno 2005; che dal matrimonio sono nati i figli a IA (CN) il 05/06/2008 ed a Persona_1 Per_2
IA (CN) il 05/09/2015;
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 10/07/2024 chiedendo che si accogliesse il ricorso.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 249/2024, pubblicata il 27/09/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
26/03/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 27/09/2024 chiedendo che si dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di affidamento, di esercizio del diritto di visita e di mantenimento per i figli minori ed nati dal matrimonio, di cui conseguentemente si è omesso l'ascolto ex Per_1 Per_2 art. 473 bis.4 c.p.c. in quanto manifestamente superfluo, stante anche l'accordo dei genitori relativamente alle condizioni di affidamento.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
22/05/2005 in T'LB RA (CN) da: , nata a [...]_1 Controparte_2
(CN) il 21/06/1983, e da , , nato a [...] il [...], CP_3 Controparte_4 matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di T'LB RA al n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di T'LB RA (CN)
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di NE AG (CN), Frazione San
Bernarndo n. 72 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore del Sig. Parte_1
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitori con cui i figlio si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna Persona_1 Per_2
5. Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) a fine settimana alternati, dalla giornata del sabato dalle ore 9.00 ovvero dall'eventuale uscita da scuola sino alle ore 21:00 della domenica, con rientro presso il domicilio materno a cura del padre;
b) nel corso della settimana, due giorni - indicativamente il martedì ed il giovedì - dalle ore 17:30 alle ore 21:30 con rientro presso l'abitazione materna a cura del padre che li riaccompagnerà dopo aver somministrato loro la cena c) durante le vacanze estive, per tre settimane, di cui al massimo due consecutive, periodo che, comunque, dovrà essere concordato tra i genitori entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi d) Le vacanze scolastiche invernali/natalizie, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse nella misura del 50% con entrambi i genitori i quali avranno cura di alternare, di anno in anno, i giorni del S. Natale o del Capodanno e, in particolare:
- l'intera vigilia di Natale (24 dicembre) con il papà o con la mamma dalle ore 15:00 fino alle ore 10:00 del giorno seguente (25 dicembre), orario in cui gli stessi dovranno essere accompagnati presso il domicilio dell'altro genitore e il giorno di Natale con l'altro genitore dalle 10.00 del 25/12 alle ore 11.00 del 26/12
e) l'intera vigilia del capodanno i figli minori staranno, ad anni alterni, con il papà o con la mamma, dalle ore 15:00 del 31 dicembre e fino alle ore 11:00 del giorno successivo (1 gennaio), orario in cui gli stessi verranno accompagnati presso il domicilio dell'altro genitore.
f) i medesimi orari saranno applicati ad anni alterni per il giorno dell'Epifania
g) Le vacanze pasquali, compatibilmente con il calendario scolastico, verranno trascorse con entrambi i genitori, nella misura del 50%. I genitori avranno cura di alternare, di anno in anno, Pasqua e Pasquetta con i medesimi orari previsti per il giorno di Natale
h) il medesimo regime di visita sia mantenuto anche in relazione al periodo compreso tra la fine di un anno scolastico e l'inizio di quello successivo 6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli pari nel complesso ad € 600,00 mensili e così € 300,00 per ciascun figlio, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 22 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del
50%; nello specifico, tutte le spese mediche non mutuabili (a titolo meramente esemplificativo: specialistiche, odontoiatriche, oculistiche, ecc..), straordinarie scolastiche (curricolari ed extra corricolari), sportive, ricreative per i figli, previamente concordate o necessitate e documentate. Le predette spese sono regolate dal Protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materie di separazione divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del Tribunale di
Torino siglato in data 15/03/2016 cui si rimanda a far parte integrante della presente.
8. Dare atto che le parti hanno concordano in € 55.000,00 (diconsi euro cinquantacinquemila/00) l'importo dell'assegno divorzile che una tantum ex art. 5 comma 8 l. 01/12/1970 - n. 898 che il Sig. verserà alla Sig.ra Parte_1 chiedendo al Tribunale adito di ritenere equo tale versamento a mente della norma supra citata. Parte_2
Tale importo sarà versato dal Sig. secondo le modalità convenute in sede di ricorso. CP_4
9. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di T'LB RA di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi