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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 08/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1107/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1107/2022 R.G. promossa da
elettivamente domiciliato in Barrafranca, Viale della Repubblica n 64 Parte_1
presso lo studio dell'avv.to P. E. Messina, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1.08.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2016 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola UP SA per complessivi 102 gg; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per l' anno in questione. Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la CP_1
restituzione delle somme erogate a tale titolo. CP_ Avversava pertanto la comunicazione del 24.05.2022 con cui l' sede di Enna, aveva intimato all'odierna ricorrente con atto n. 59420220000055685000 di pagare nel termine di giorni 60 dalla notifica il recupero della somma di €. 3.744,40# a titolo di revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie con conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, in relazione al periodo che va dal 01/2016 al 12/2016.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ UP SA ”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa ditta UP SA, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica. A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso appare assai generica.
Così, nel capitolato 2, non è precisato in quale arco temporale si svolgessero le asserite 6/ 7 ore di lavoro giornaliero, quali fossero i turni in cui il personale aziendale era suddiviso, così come non è
indicato chi fosse il preposto che, in assenza del datore di lavoro, a sua volta neppure precisato,
provvedeva ad impartire quotidianamente le direttive.
Ma il capitolato che, più di tutti, appare platealmente inammissibile, è il n. 3, in cui il teste dovrebbe confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovrebbero porre in visione. In primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova,
ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il ricorrente, svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di testi che (fatto dirimente), non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Per tale ragione la prova orale non veniva ammessa dal decidente. Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola (che, come nel caso della ditta UP SA, ha indicatori totalmente fuori da ogni logica economico-finanziaria,
che non è stata in grado di esibire la documentazione probatoria degli acquisti, delle vendite, dei contratti di affitto di terreni, ecc. come si desume dal verbale in atti) con la sola testimonianza di un paio di testi chiamati a rispondere su capitoli di prova vaghi e generici e che hanno intentato analoghi giudizi ( la circostanza prospettata dall' non è stata contestata nella prima difesa utile) non può CP_1
essere avallato da questo decidente.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 8 ottobre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 8 ottobre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Enna, dr.ssa Daniela Francesca Balsamo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1107/2022 R.G. promossa da
elettivamente domiciliato in Barrafranca, Viale della Repubblica n 64 Parte_1
presso lo studio dell'avv.to P. E. Messina, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1.08.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo nell'anno 2016 (per i periodi che in ricorso specificava), alle dipendenze della azienda agricola UP SA per complessivi 102 gg; di avere inoltrato nei termini di legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola e malattia per l' anno in questione. Lamentava che l' in un primo momento accoglieva la richiesta per poi pretendere la CP_1
restituzione delle somme erogate a tale titolo. CP_ Avversava pertanto la comunicazione del 24.05.2022 con cui l' sede di Enna, aveva intimato all'odierna ricorrente con atto n. 59420220000055685000 di pagare nel termine di giorni 60 dalla notifica il recupero della somma di €. 3.744,40# a titolo di revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie con conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura, in relazione al periodo che va dal 01/2016 al 12/2016.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Vinte e distratte le spese di lite.
L' nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando che a seguito di accertamenti CP_1
ispettivi era stata accertata la fittizietà del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta in oggetto.
Autorizzato il deposito di note, la causa, all'udienza odierna, trattata secondo le modalità ex art 127
ter cpc, veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui
contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria con riferimento alla ditta “ UP SA ”. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento.
In particolare gli ispettori hanno riscontrato una notevolissima divergenza tra il fabbisogno di manodopera denunciato dalla stessa azienda e l'abnorme numero di presunti lavoratori dipendenti formalmente assunti dalla stessa ditta UP SA, con evidenti riflessi sulla antieconomicità dell'attività aziendale.
L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica. A fronte di tali specifici macroscopici elementi, da cui emerge la fittizietà della attività agricola in oggetto e che comunque certamente, la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività
agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso appare assai generica.
Così, nel capitolato 2, non è precisato in quale arco temporale si svolgessero le asserite 6/ 7 ore di lavoro giornaliero, quali fossero i turni in cui il personale aziendale era suddiviso, così come non è
indicato chi fosse il preposto che, in assenza del datore di lavoro, a sua volta neppure precisato,
provvedeva ad impartire quotidianamente le direttive.
Ma il capitolato che, più di tutti, appare platealmente inammissibile, è il n. 3, in cui il teste dovrebbe confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovrebbero porre in visione. In primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova,
ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione al teste della busta paga, contenente gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivale a suggerirgli la risposta ad una domanda cui, da solo, evidentemente, non saprebbe rispondere. Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente dovrebbero ben sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il ricorrente, svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza si sarebbe trattato di acclarare la fondatezza della prospettazione attorea sulla scorta della deposizione di testi che (fatto dirimente), non erano chiamati a precisare aspetti salienti della prestazione lavorativa (vedi rilievi di cui sopra).
Per tale ragione la prova orale non veniva ammessa dal decidente. Pertanto, il tentativo di dimostrare il rapporto di lavoro con un'azienda agricola (che, come nel caso della ditta UP SA, ha indicatori totalmente fuori da ogni logica economico-finanziaria,
che non è stata in grado di esibire la documentazione probatoria degli acquisti, delle vendite, dei contratti di affitto di terreni, ecc. come si desume dal verbale in atti) con la sola testimonianza di un paio di testi chiamati a rispondere su capitoli di prova vaghi e generici e che hanno intentato analoghi giudizi ( la circostanza prospettata dall' non è stata contestata nella prima difesa utile) non può CP_1
essere avallato da questo decidente.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 8 ottobre 2025.