Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, SEZ. II CIVILE, nella persona del Giudice Unico dott.
Giovanni Tedesco ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13220 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello titoli di credito
TRA
(p.i. e c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucia CP_1 C.F._1
Viscovo
APPELLATO
CONCLUSIONI: le parti costituite si riportavano alle difese in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato e va accolto per le ragioni che la Parte_1
motivazione che segue chiarirà.
Il gravame può essere deciso per la ragione più “liquida” dovendosi ritenere fondata – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla originaria parte convenuta allorchè non ha “pagato” gli importi portati nei titoli e reiterata nel giudizio di primo grado.
Invero è incontestato tra le parti che i buoni postali oggetto del presente giudizio potevano essere liquidati in linea di capitale ed interessi al termine del diciottesimo mese successivo alla data di sottoscrizione (nella specie 14-01-2007) e quindi alla data di scadenza del 14-
07-2008. E' pure incontestato tra le parti che il termine di prescrizione (all'esito di disposizioni normative succedutesi nel tempo) è quello decennale.
i dritti nascenti dai buoni.
L'assunto, sostanzialmente fatto proprio dal primo giudice nella motivazione della sentenza impugnata, non è condivisibile.
Invero va rilevato come – contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice e conformemente a quanto argomentato dall'appellante – l'art. 8 del decreto ministeriale del 19-12-2000 (per espressa previsione per altro applicabile anche ai buoni emessi anteriormente) ha innovato in toto la disciplina della prescrizione dei buoni postali fruttiferi non solo allungando da 5 a dieci anni il termine ma anche modificando la decorrenza della prescrizione espressamente facendo riferimento non già al 1 gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità ma alla data di scadenza del titolo.
La nuova disciplina – certamente più favorevole ai titolari dei buoni – deve considerarsi del tutto sostitutiva rispetto a quella precedente e quindi anche con riferimento alla decorrenza della prescrizione.
Il diritto azionato dalla originaria parte attrice in primo grado deve perciò ritenersi effettivamente prescritto alla data del 15-07-2018.
Deve sottolinearsi che i termini di scadenza e di prescrizione sono stabiliti dalla legge e dai D.M. relativi alle singole serie di Buoni e sono pubblicati in G.U. e che nessuna prova ha fornito la originaria parte istante che nell'Ufficio postale dove sono stati acquistati i buoni non esistesse avviso sulle condizioni praticate (ai sensi dell'art. 6 del citato D.M. del 19-12-2000).
Per altro nella parte antistante dei Buoni in oggetto è chiaramente riportata la dicitura
“Buono Postale fruttifero a termine” ed a tergo dei buoni in oggetto sono riportati i timbri recanti data di emissione e serie di appartenenza cosicchè deve ritenersi irrilevante la eventuale mancata consegna del foglio analitico informativo e ciò anche alla luce del recente orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 3963/2019) che ha ritenuto inapplicabile per i titoli in esame (qualificati come titoli di legittimazione) la disciplina della tutela del consumatore. In particolare la disciplina dei Buoni Postali Fruttiferi trova la propria regolamentazione anche in atti normativi ed amministrativi che integrano il negozio ab externo.
Non risultando alcun fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione deve ritenersi che il mancato esercizio tempestivo del diritto è ascrivibile esclusivamente ad ignoranza inescusabile (correlata alla assenza di una pur minima diligenza) del titolare del buono e non già ad un comportamento colpevole di Parte_1
In conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, la domanda proposta dalla originaria parte attrice va rigettata.
La natura della controversia, la esistenza di contrasti giurisprudenziali di merito e la difficoltà delle questioni interpretative ad essa connesse costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese sia del primo grado di giudizio (anche per questa parte in riforma della sentenza impugnata) che del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza n.
2329/2023 del Giudice di Pace di Barra, rigetta la domanda proposta dalla originaria parte attrice con compensazione delle spese del primo grado di giudizio;
2) compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio
Così deciso in Napoli lì 4 febbraio 2025
Il G.U.
dott. Giovanni Tedesco