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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXI, sentenza 29/01/2026, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1294/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10255/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJRM01715 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239026975281000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 609/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. TJRM01715 che sarebbe stato notificato in data 13.10.2012 e che è descritto nell'atto di intimazione di pagamento n.097 2023 9026975281/00 notificato in data 14.3.2025 in forza del quale è stato intimato al medesimo di pagare la somma di euro 1.717,78 che sarebbe dovuto a titolo di IRPEF maturata nell'anno 2007.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, assumendo che la prescrizione sarebbe stata interrotta da una precedente intimazione di pagamento nonché. dalla circostanza. che lo stesso ricorrente aveva chiesto di poter usufruire della definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale.
Non risulta infatti perfezionatosi un atto interruttivo considerando che non emerge una rutale notifica della precedente intimazione di pagamento 09720169058948109000. E', in particolare, da considerare che dall'unica formalità prodotta risulta che, in sede di notifica, era stata verificata in data 28.3.2017 una temporanea assenza e non era stato consegnato l'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa. La procedura da seguire era pertanto quella di cui all'art.140 cpc che, in caso di irreperibilità relativa, avrebbe richiesto (Cass. SSUU 10012/2021) la prova del ricevimento della raccomandata (CAD).
Non risulta inoltre che gli importi oggetto dell'avviso di accertamento opposto fossero oggetto della istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 4.7.2019 non essendo le somme comprese nella prodotta comunicazione dell'Amministrazione finanziaria del 11.10.2019.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore costituito avvocato Difensore_1 che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 30,00 per spese ed in euro 800,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali spese sono da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il Giudice (OR PO)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 31, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PONTECORVO LORENZO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10255/2025 depositato il 06/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJRM01715 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239026975281000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 609/2026 depositato il
23/01/2026 Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha opposto l'avviso di accertamento n. TJRM01715 che sarebbe stato notificato in data 13.10.2012 e che è descritto nell'atto di intimazione di pagamento n.097 2023 9026975281/00 notificato in data 14.3.2025 in forza del quale è stato intimato al medesimo di pagare la somma di euro 1.717,78 che sarebbe dovuto a titolo di IRPEF maturata nell'anno 2007.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione dei crediti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, assumendo che la prescrizione sarebbe stata interrotta da una precedente intimazione di pagamento nonché. dalla circostanza. che lo stesso ricorrente aveva chiesto di poter usufruire della definizione agevolata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per intervenuto decorso del termine di prescrizione decennale.
Non risulta infatti perfezionatosi un atto interruttivo considerando che non emerge una rutale notifica della precedente intimazione di pagamento 09720169058948109000. E', in particolare, da considerare che dall'unica formalità prodotta risulta che, in sede di notifica, era stata verificata in data 28.3.2017 una temporanea assenza e non era stato consegnato l'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa. La procedura da seguire era pertanto quella di cui all'art.140 cpc che, in caso di irreperibilità relativa, avrebbe richiesto (Cass. SSUU 10012/2021) la prova del ricevimento della raccomandata (CAD).
Non risulta inoltre che gli importi oggetto dell'avviso di accertamento opposto fossero oggetto della istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 4.7.2019 non essendo le somme comprese nella prodotta comunicazione dell'Amministrazione finanziaria del 11.10.2019.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del procuratore costituito avvocato Difensore_1 che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 30,00 per spese ed in euro 800,00 per compensi, oltre accessori come per legge. Tali spese sono da distrarsi in favore dell'avvocato Difensore_1 dichiaratasi antistatario.
Il Giudice (OR PO)