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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/01/2024, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
n.1299/ 2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott.ssa Maria Teresa Nocifora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1299/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Antonella Marchese,
- Attore
nei confronti di:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv.ti Alberto Randazzo e Giorgio Scisca,
- Convenuta
(C.F. ) e CP_2 C.F._2
(C.F. ), CP_3 C.F._3
col patrocinio dell'Avv. Carmela Bonina,
- Convenuti
n.q. di amministratore pro tempore del Controparte_4
(C.F. , con sede in Brolo, via Sturzo n. 1, Controparte_5 P.IVA_2
- Convenuto contumace
Pag. 1di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
1. Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
Nell'ambito del giudizio di divisione iscritto al n. 605/2015 R.G., a definizione della fase cautelare introdotta con l'opposizione proposta da e ripresa con la memoria Parte_1
di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.7.2018, il G.I., in data 31/1/2019, ha così disposto: ”
P.Q.M.
visto l'art. 619 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione;
dichiara interamente compensate le spese della presente fase;
onera la parte interessata dell'introduzione del giudizio di merito della proposta opposizione innanzi al Tribunale competente a mezzo atto da notificarsi entro il 31.7.2019 alle controparti nel rispetto del termine a comparire prescritto dalla legge ridotto della metà”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito dell'opposizione, evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti CP_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
.q.
[...]
ha esposto che creditore di Parte_1 Controparte_1 [...]
, abbia sottoposto a pignoramento per la quota di 1/3 l'unità immobiliare sita nel CP_2
Comune di Brolo (ME), contrada Ferrara, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di
Messina, al foglio 6 (sei), part. 1041 (millequarantuno), sub. 6 (sei), vani 6 (sei); che di detto pignoramento è stato dato avviso ai sensi dell'art 599 c.p.c. a Pt_1 Parte_2
che l'immobile stimato in € 90.750,00, è stato venduto per l'importo di €
[...]
48.000,00 nell'ambito della procedura di divisione endoesecutiva iscritta al n. 605/2015 R.G.; che il professionista delegato alla vendita, con relazione depositata in data 21.06.2018, ha evidenziato che non risultava trascritta alcuna accettazione di eredità.
ha altresì osservato che con memoria datata 1/7/2018, poi qualificata Parte_1
opposizione dal G.I., si è opposto alla richiesta avanzata dal professionista delegato di procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità, eccependo: l'esiguità del prezzo di aggiudicazione del bene pignorato;
l'impignorabilità del bene perché la quota di 1/3 indiviso di era stata conferita in fondo patrimoniale;
l'impignorabilità del bene sia Parte_1 perché non ha accettato l'eredità sia perché non risulta agli atti la CP_2
continuità delle trascrizioni in relazione al titolo di proprietà.
Pag. 2di 5 In conclusione, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via preliminare, ordinare la sospensione dell'esecuzione nella procedura esecutiva opposta iscritta al n. 605/2015 R.G.E. Trib. Patti;
2) Accogliere l'opposizione proposta da Pt_1
con ricorso datato 2.07.2018 e con il presente atto di citazione e dichiarare la
[...]
estinzione della procedura esecutiva e/o la invalidità della procedura esecutiva tutta, del pignoramento, della vendita e dell'aggiudicazione, revocarli e/o annullarli e comunque dichiararli inefficaci con ogni e qualunque statuizione che verrà ritenuta opportuna;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 31/10/2019, si è costituita che ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione.
Con comparsa depositata in data 04/11/2019, si sono costituiti e CP_2
i quali, asserendo di essere proprietari pro quota indivisa per 1/3 ciascuno CP_3 del bene pignorato sin dall'apertura della successione di , hanno chiesto il Persona_1 rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quindi, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26/09/2023 le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ai termini ex art.190 CPC, ed il Giudice ha posto la causa in decisione.
******
2. Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta da formulata da Parte_1 Controparte_1
L'art. 619 C.P.C. comma 1 dispone che “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione”.
In relazione al caso in esame, va osservato che , con l'opposizione proposta Parte_1 con memoria depositata in data 9.7.2018, ha inteso paralizzare l'azione esecutiva di
[...] asserendo di essere l'unico proprietario del bene pignorato, in quanto il CP_1 debitore esecutato , non avendo accettato l'eredità, non ne ha CP_2
acquistato pro quota la proprietà.
Sicché l'opposizione dell'attore è stata proposta ai sensi dell'art. 619 C.P.C..
Pag. 3di 5 Come emerge dagli atti del giudizio, l'opposizione è stata proposta dopo che è stata disposta la vendita con ordinanza del 21/04/2016.
Come chiarito dalla Suprema Corte “il terzo estraneo all'esecuzione, che vanti la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene pignorato, può anzitutto ricorrere all'opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., proponibile fino a che non sia stata disposta la vendita o l'assegnazione” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2023,
n.13362).
Pertanto, a fronte del chiaro dettato letterale, l'opposizione proposta dopo che è stata disposta la vendita deve dichiararsi inammissibile (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/02/2008, n.3136).
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore (€
48.000,00), in considerazione della semplicità delle questioni trattate, con decurtazione del
50% per decisione in rito.
Nei confronti di e poiché assistiti da unico CP_2 CP_3 difensore, viene disposta unica liquidazione maggiorata ai sensi dell'art.4 DM cit.
Non sono dovute le spese a n.q. perché non Controparte_4
costituito nel presente giudizio.
La Suprema Corte ha ribadito il seguente principio, già espresso in precedenza:
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n. 7361).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. DICHIARA INAMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA CAMPO;
Pt_1
II. ND CAMPO CONO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO IN
FAVORE DI CAMPO DOMENICO E CAMPO SIMONE IN SOLIDO TRA Parte_3
Pag. 4di 5 COMPLESSIVA DI EURO 2.475,85, OLTRE RIMBORSO GENERALI 15%, Pt_4
IVAE E C.P.A. OVE DOVUTI COME PER LEGGE, NONCHE' IN FAVORE DI
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, CP_1
DELLA SOMMA DI EURO 1.904,50, OLTRE RIMBORSO GENERALI 15%, IVA E
C.P.A. OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso in Patti, lì 23 Gennaio 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 5di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
assistita dal funzionario UPP dott.ssa Maria Teresa Nocifora,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1299/2019 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Antonella Marchese,
- Attore
nei confronti di:
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio degli Avv.ti Alberto Randazzo e Giorgio Scisca,
- Convenuta
(C.F. ) e CP_2 C.F._2
(C.F. ), CP_3 C.F._3
col patrocinio dell'Avv. Carmela Bonina,
- Convenuti
n.q. di amministratore pro tempore del Controparte_4
(C.F. , con sede in Brolo, via Sturzo n. 1, Controparte_5 P.IVA_2
- Convenuto contumace
Pag. 1di 5 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN
FATTO ED IN DIRITTO
1. Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
Nell'ambito del giudizio di divisione iscritto al n. 605/2015 R.G., a definizione della fase cautelare introdotta con l'opposizione proposta da e ripresa con la memoria Parte_1
di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.7.2018, il G.I., in data 31/1/2019, ha così disposto: ”
P.Q.M.
visto l'art. 619 c.p.c., rigetta l'istanza di sospensione;
dichiara interamente compensate le spese della presente fase;
onera la parte interessata dell'introduzione del giudizio di merito della proposta opposizione innanzi al Tribunale competente a mezzo atto da notificarsi entro il 31.7.2019 alle controparti nel rispetto del termine a comparire prescritto dalla legge ridotto della metà”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito dell'opposizione, evocando in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti CP_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4
.q.
[...]
ha esposto che creditore di Parte_1 Controparte_1 [...]
, abbia sottoposto a pignoramento per la quota di 1/3 l'unità immobiliare sita nel CP_2
Comune di Brolo (ME), contrada Ferrara, censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano di
Messina, al foglio 6 (sei), part. 1041 (millequarantuno), sub. 6 (sei), vani 6 (sei); che di detto pignoramento è stato dato avviso ai sensi dell'art 599 c.p.c. a Pt_1 Parte_2
che l'immobile stimato in € 90.750,00, è stato venduto per l'importo di €
[...]
48.000,00 nell'ambito della procedura di divisione endoesecutiva iscritta al n. 605/2015 R.G.; che il professionista delegato alla vendita, con relazione depositata in data 21.06.2018, ha evidenziato che non risultava trascritta alcuna accettazione di eredità.
ha altresì osservato che con memoria datata 1/7/2018, poi qualificata Parte_1
opposizione dal G.I., si è opposto alla richiesta avanzata dal professionista delegato di procedere alla trascrizione dell'accettazione di eredità, eccependo: l'esiguità del prezzo di aggiudicazione del bene pignorato;
l'impignorabilità del bene perché la quota di 1/3 indiviso di era stata conferita in fondo patrimoniale;
l'impignorabilità del bene sia Parte_1 perché non ha accettato l'eredità sia perché non risulta agli atti la CP_2
continuità delle trascrizioni in relazione al titolo di proprietà.
Pag. 2di 5 In conclusione, parte attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti domande: “1) In via preliminare, ordinare la sospensione dell'esecuzione nella procedura esecutiva opposta iscritta al n. 605/2015 R.G.E. Trib. Patti;
2) Accogliere l'opposizione proposta da Pt_1
con ricorso datato 2.07.2018 e con il presente atto di citazione e dichiarare la
[...]
estinzione della procedura esecutiva e/o la invalidità della procedura esecutiva tutta, del pignoramento, della vendita e dell'aggiudicazione, revocarli e/o annullarli e comunque dichiararli inefficaci con ogni e qualunque statuizione che verrà ritenuta opportuna;
3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa depositata in data 31/10/2019, si è costituita che ha Controparte_1 chiesto il rigetto dell'opposizione perché ritenuta infondata in fatto ed in diritto, eccependo in via preliminare la tardività dell'opposizione.
Con comparsa depositata in data 04/11/2019, si sono costituiti e CP_2
i quali, asserendo di essere proprietari pro quota indivisa per 1/3 ciascuno CP_3 del bene pignorato sin dall'apertura della successione di , hanno chiesto il Persona_1 rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quindi, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 26/09/2023 le parti hanno precisato le conclusioni rinunciando ai termini ex art.190 CPC, ed il Giudice ha posto la causa in decisione.
******
2. Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta da formulata da Parte_1 Controparte_1
L'art. 619 C.P.C. comma 1 dispone che “il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione”.
In relazione al caso in esame, va osservato che , con l'opposizione proposta Parte_1 con memoria depositata in data 9.7.2018, ha inteso paralizzare l'azione esecutiva di
[...] asserendo di essere l'unico proprietario del bene pignorato, in quanto il CP_1 debitore esecutato , non avendo accettato l'eredità, non ne ha CP_2
acquistato pro quota la proprietà.
Sicché l'opposizione dell'attore è stata proposta ai sensi dell'art. 619 C.P.C..
Pag. 3di 5 Come emerge dagli atti del giudizio, l'opposizione è stata proposta dopo che è stata disposta la vendita con ordinanza del 21/04/2016.
Come chiarito dalla Suprema Corte “il terzo estraneo all'esecuzione, che vanti la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene pignorato, può anzitutto ricorrere all'opposizione di terzo all'esecuzione, ex art. 619 c.p.c., proponibile fino a che non sia stata disposta la vendita o l'assegnazione” (Cassazione civile sez. III, 16/05/2023,
n.13362).
Pertanto, a fronte del chiaro dettato letterale, l'opposizione proposta dopo che è stata disposta la vendita deve dichiararsi inammissibile (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/02/2008, n.3136).
3. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, per valore (€
48.000,00), in considerazione della semplicità delle questioni trattate, con decurtazione del
50% per decisione in rito.
Nei confronti di e poiché assistiti da unico CP_2 CP_3 difensore, viene disposta unica liquidazione maggiorata ai sensi dell'art.4 DM cit.
Non sono dovute le spese a n.q. perché non Controparte_4
costituito nel presente giudizio.
La Suprema Corte ha ribadito il seguente principio, già espresso in precedenza:
“la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n. 7361).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
I. DICHIARA INAMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE PROPOSTA DA CAMPO;
Pt_1
II. ND CAMPO CONO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL GIUDIZIO IN
FAVORE DI CAMPO DOMENICO E CAMPO SIMONE IN SOLIDO TRA Parte_3
Pag. 4di 5 COMPLESSIVA DI EURO 2.475,85, OLTRE RIMBORSO GENERALI 15%, Pt_4
IVAE E C.P.A. OVE DOVUTI COME PER LEGGE, NONCHE' IN FAVORE DI
[...]
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, CP_1
DELLA SOMMA DI EURO 1.904,50, OLTRE RIMBORSO GENERALI 15%, IVA E
C.P.A. OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Così deciso in Patti, lì 23 Gennaio 2024.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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