CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RA IN, Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2452/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4641/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: il rappr. dell'Ag. Entrate - Dir. Prov. di Messina chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere, poichè l'atto impugnato è stato annullato in autotutela, e la compensazione delle spese di giudizio.
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 prende atto della richiesta e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.04.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX01M301295/2024, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2018, notificato in data 31 gennaio 2025, con il quale, veniva richiesto il pagamento di €. 3.913.648,00 a titolo di imposte,
€. 5.286.193,30 per sanzioni ed interessi per un ammontare pari ad €. 875.397,61.
Deduceva che l'Ufficio aveva già accertato in capo al ricorrente, nella qualità di erede della Sig.ra Nominativo_2, a sua volta unica erede del defunto fratello Nominativo_3, le medesime somme richieste nell'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione.
In particolare, l'ufficio ha notificato in data 05/05/2023, l'avviso di accertamento n. TYX01EV01229/2022, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2016.
Le somme richieste con l'avviso di accertamento n. TYX01M301295/2024, oggetto della presente impugnazione, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2018, rappresentano una duplicazione della pretesa fondata sul medesimo presupposto impositivo e già avanzata con l'avviso di accertamento n.
TYX01EV01229/2022, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2016.
Il ricorrente, nella qualità di erede, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX01EV01229/2022 innanzi alla codesta Corte che, con sentenza n. 1480/2024, depositata il 18/03/2024, si è compiutamente pronunciata sulla medesima questione, dichiarando l'illegittimità della pretesa impositiva avanzata nei confronti del Sig.
Ricorrente_1 Santo e conseguentemente dei suoi eredi.
L'Agenzia Entrate che, l'atto identificato con il n. TYX01M301295/2024, oggetto del presente procedimento, sia già stato annullato e sostituito con l'avviso di accertamento n. TYX015C00619/2025.
Chiede, pertanto, venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Con memorie difensive del 2.07.2025, il difensore del ricorrente insisteva nella condanna dell'ufficio resistente al pagamento delle spese del giudizio, considerato che la notifica dell'avviso di accertamento n.
TYX01C00619/2025, che ha annullato e sostituito l'atto oggetto del presente giudizio, è avvenuta ben 56 giorni dopo la data di notifica di quest'ultimo e, 23 minuti prima della notifica del ricorso avverso il primo avviso di accertamento.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'intervenuta cessata materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. TYX01M301295/2024.
Deve darsi corso alla richiesta del difensore del ricorrente di condanna dell' ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, per avere dato causa, attraverso il ritardato annullamento, alle stesse. Infatti, in ottemperanza ai principi fissati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione secondo i quali "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 -Rv. 669310 - 01-) va disposta la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
Nel caso di specie, quindi, in mancanza di concorde richiesta di compensazione delle spese, queste ultime vanno addossate alla parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate in relazione al valore della controversia ed all'attività difensiva in concreto espletate, nel minimo della relativa tariffa, così come indicato in dispositivo. Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 6, riunita in udienza il 18/07/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
RA IN, Relatore
PASTORE ORNELLA, Giudice
in data 18/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2452/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IRPEF-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYX01M301295 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4641/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: il rappr. dell'Ag. Entrate - Dir. Prov. di Messina chiede che venga dichiarata la cessata materia del contendere, poichè l'atto impugnato è stato annullato in autotutela, e la compensazione delle spese di giudizio.
Ricorrente/Appellante: l'avv. Difensore_1 prende atto della richiesta e chiede la condanna di parte resistente al pagamento delle spese di giudizio con distrazione in proprio favore.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08.04.2025 Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso, impugnava l'avviso di accertamento n. TYX01M301295/2024, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2018, notificato in data 31 gennaio 2025, con il quale, veniva richiesto il pagamento di €. 3.913.648,00 a titolo di imposte,
€. 5.286.193,30 per sanzioni ed interessi per un ammontare pari ad €. 875.397,61.
Deduceva che l'Ufficio aveva già accertato in capo al ricorrente, nella qualità di erede della Sig.ra Nominativo_2, a sua volta unica erede del defunto fratello Nominativo_3, le medesime somme richieste nell'avviso di accertamento oggetto della presente impugnazione.
In particolare, l'ufficio ha notificato in data 05/05/2023, l'avviso di accertamento n. TYX01EV01229/2022, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2016.
Le somme richieste con l'avviso di accertamento n. TYX01M301295/2024, oggetto della presente impugnazione, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2018, rappresentano una duplicazione della pretesa fondata sul medesimo presupposto impositivo e già avanzata con l'avviso di accertamento n.
TYX01EV01229/2022, emesso in riferimento al periodo d'imposta 2016.
Il ricorrente, nella qualità di erede, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYX01EV01229/2022 innanzi alla codesta Corte che, con sentenza n. 1480/2024, depositata il 18/03/2024, si è compiutamente pronunciata sulla medesima questione, dichiarando l'illegittimità della pretesa impositiva avanzata nei confronti del Sig.
Ricorrente_1 Santo e conseguentemente dei suoi eredi.
L'Agenzia Entrate che, l'atto identificato con il n. TYX01M301295/2024, oggetto del presente procedimento, sia già stato annullato e sostituito con l'avviso di accertamento n. TYX015C00619/2025.
Chiede, pertanto, venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Con memorie difensive del 2.07.2025, il difensore del ricorrente insisteva nella condanna dell'ufficio resistente al pagamento delle spese del giudizio, considerato che la notifica dell'avviso di accertamento n.
TYX01C00619/2025, che ha annullato e sostituito l'atto oggetto del presente giudizio, è avvenuta ben 56 giorni dopo la data di notifica di quest'ultimo e, 23 minuti prima della notifica del ricorso avverso il primo avviso di accertamento.
All'esito dell'udienza odierna, il giudizio è stato dunque deciso, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'intervenuta cessata materia del contendere, avendo l'Agenzia delle Entrate proceduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. TYX01M301295/2024.
Deve darsi corso alla richiesta del difensore del ricorrente di condanna dell' ente resistente al pagamento delle spese del giudizio, per avere dato causa, attraverso il ritardato annullamento, alle stesse. Infatti, in ottemperanza ai principi fissati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione secondo i quali "La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese" (Cfr. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 30251 del 31/10/2023 -Rv. 669310 - 01-) va disposta la condanna degli enti resistenti al pagamento delle spese del giudizio.
Nel caso di specie, quindi, in mancanza di concorde richiesta di compensazione delle spese, queste ultime vanno addossate alla parte resistente, soccombente virtuale, e liquidate in relazione al valore della controversia ed all'attività difensiva in concreto espletate, nel minimo della relativa tariffa, così come indicato in dispositivo. Tali spese sono distratte in favore del difensore che ne ha fatto richiesta, ex art. 93 c.p.c., assumendo di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, liquidate in Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.