Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 08/05/2026, n. 133
CCONTI
Sentenza 8 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Fumus boni iuris e periculum in mora

    La Corte ha ritenuto fondata la domanda, accogliendo le argomentazioni del ricorrente circa l'inesistenza dell'onere di ricongiunzione nel caso in cui tutti i contributi fossero stati considerati fin dall'inizio, come confermato anche da un parere della Ragioneria Territoriale dello Stato.

  • Accolto
    Illegittimità dell'onere di ricongiunzione

    La Corte ha accolto la domanda, ritenendo che l'onere di ricongiunzione sarebbe stato pari a zero se tutti i contributi, inclusi quelli relativi al periodo di apprendistato, fossero stati correttamente considerati fin dalla prima istanza, come evidenziato dal parere della Ragioneria Territoriale dello Stato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 08/05/2026, n. 133
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 133
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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