Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 08/05/2026, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 133/2026
nel procedimento relativo al giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23965 del registro di segreteria, proposto da:
P. S. (Cod. fisc.: omissis) nato a [...] il omissis e res. in omissis, rappresentato e difeso come da procura in atti dall’avv. Vaiti Vincenzo (Cod. fisc.: [...]) con studio in Soverato, via Giordano Bruno n. 97, fax: 0967 25814 e posta elettronica: vincenzo.vaiti@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
CONTRO
l’NP – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, nel presente giudizio dall'Avv. Maria Teresa Pugliano ([...]) indirizzo pec: avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Caterina Battaglia ([...]) pec: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale ad lites rilasciata dal Presidente/Legale rappresentante dell’Ente, ad atto Notaio Dott. Roberto Fantini, in Roma, Rep. n.37875 del 22.3.2024, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11 presso la sede Avvocatura INPS;
F A T T O
1. In data 2.5.2024 il ricorrente ha adito l’intestata Corte dei conti per chiedere, in via preliminare, con decreto inaudita altera parte, la sospensione della trattenuta mensile di euro 212,82 sul rateo pensionistico erogato e, nel merito, condannare l’NP a ripristinare l’integrale trattamento pensionistico e a restituire tutte le somme trattenute, con gli interessi legali e con vittoria di spese e onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Rappresentava che prima di diventare dipendente pubblico a tempo indeterminato del Comune di omissis, era stato dal 12.4.1976 al 31.3.1980 apprendista presso l’Officina del sig. omissis e tale periodo di apprendistato era stato comunicato dal datore di lavoro con nota datata 9.6.1983 inviata all’Ufficio di Collocamento, alla quale veniva allegata “Dichiarazione” del datore di lavoro, e presa d’atto di tale assunzione avvenuta in data 17.4.1976; periodo di apprendistato che si evince anche dal libretto di lavoro e, in particolare, dallo stato di servizio ivi annotato.
Il ricorrente specificava che il datore di lavoro successivamente inviava all’NP la “Denuncia annuale delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dal lavoratore sottoindicato” di chiusura rapporto lavorativo in data 20.3.1981 (documentazione allegata ad una segnalazione contributiva trasmessa all’NP in data 17.11.2017 con la quale veniva richiesto “l’aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di contribuzione a Regime Generale – Lavoro Dipendente non Agricolo per il periodo dal 12.04.1976 al 31.12.1979”).
Il ricorrente riferiva che rispetto alla “Domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi ex art. 2 della Legge 7/2/79 n° 29” presentata in data 11.10.2002 nell’allegato alla nota NP del 3.4.2009 veniva esposta la contribuzione trasmessa all’NP in relazione ai contributi versati e accreditati nel Fondo Pensione dei Lavoratori Dipendenti, ma non i contributi versati dal 12.4.1976 al 31.12.1979 e relativi al periodo di apprendista meccanico.
Lamentava, dunque, che l’Istituto era a conoscenza di tale ulteriore periodo contributivo, come provato dalla documentazione e, quindi, avrebbe dovuto provvedere all’aggiornamento completo (e non parziale) dell’estratto conto, comunicando all’NP tutti i contributi, comprensivi anche di tale ulteriore periodo.
Invece l’NP ha comunicato la determina n. omissis del 12.11.2009 con la quale ha definito la ricongiunzione richiesta nel 2002, limitandosi a ciò che l’NP aveva comunicato e cioè solo i periodi di lavoro gestione AGO per due anni, 2 mesi e 23 giorni ai fini del trattamento di quiescenza e tale ricongiunzione veniva conclusa con un onere a carico del ricorrente pari ad euro zero in quanto “l’onere è interamente coperto dalla contribuzione versata alla gestione previdenziale di provenienza”.
A seguito della fusione tra i due istituti previdenziali il ricorrente in data 16.10.2020 richiedeva ancora la “Sistemazione posizione assicurativa apprendista artigiano P. S. n. 20/11/1960 con l’accreditamento dei contributi previdenziali per il periodo 12.04.1976/31.12.1979” e nello scambio di comunicazioni pec (tra il Patronato Ital-Uil e la Direzione provinciale NP) l’Istituto affermava che il “rapporto di apprendistato si può desumere dall’autorevole documentazione prodotta dal P. (copia del libro matricola, copia del libretto di lavoro, copia della ricevuta di presentazione del mod. C/487 d’assunzione) per richiedere l’accreditamento dei contributi IVS per il periodo 12.04.1976/31.12.1979” (cfr. pec del 31.7.2020) e “Alla luce del msg allegato è producendo la documentazione in originale, a mio parere, si potrà valutare favorevolmente la sistemazione della contribuzione di apprendista relativa all’assicurato in oggetto” (cfr. pec del 10.8.2020).
Seguiva la diffida del 16.3.2021 e con l’estratto contributivo del 19.4.2021 veniva ricongiunto anche il periodo 12.4.1976 - 31.12.1979, anche se solo in quello successivo del 15.6.2021 risultava l’annotazione che era stata “Definita la ricongiunzione dall’AGO in altra gestione pensionistica (L. 29/79) presentata il 11.10.2002 presso la sede di: CATANZARO”.
Rispetto a tali elementi, il ricorrente lamentava che l’NP, pur dichiarando di aver definito la ricongiunzione “presentata il 11.10.2002” corrispondente alla prima domanda, in base alla seconda domanda di ricongiunzione presentata in data 26.7.2021 e definita con il provvedimento della Direzione provinciale dell’NP del 3.3.2023 (con ricongiunzione di ulteriori “anni 3, mesi 8 e giorni 19 ai fini del diritto ed anni 3, mesi 8 giorni 19 ai fini della misura”) chiedeva di sopportare “un onere di € 15.834,98”.
Avverso tale onere di pagamento il ricorrente ha proposto ricorso il 22.3.2023 per il tramite del Patronato Ital-Uil di omissis, rimasto privo di riscontro, e successivamente ha inviato diffida all’NP in data 23.11.2023, indicando che solo a causa dell’omissione della sede NP il ricorrente “per non perdere il diritto … è stato costretto a presentare una nuova domanda di ricongiunzione L.29/1979 art. 2 in data 26/7/2021 già definita con determina del 03/03/2023 n. omissis a titolo oneroso a cui corrisponde un onere di Euro 15.834,98 per anni 3, mesi 8 e giorni 19”.
Infatti, argomentava che se l’NP avesse compreso nella comunicazione all’NP (dalla quale è scaturito il provvedimento del 12.11.2009 che ha definito la prima domanda presentata l’11.2.2002) anche il periodo di contribuzione dal 12.4.1976 al 31.3.1980, nessun onere di pagamento vi sarebbe stato.
Dunque, il ricorrente lamentava che per poter andare in pensione, in assenza di riscontro al ricorso, ha dovuto accettare, con implicita riserva di ripetizione, la rateizzazione dell’importo che l’NP sta provvedendo a trattenere nella misura di euro 212,82 sul rateo pensionistico erogato mensilmente.
Richiamava anche il messaggio 20760 del 31 marzo 1993 avente ad oggetto: “Accreditamento contribuzione in favore apprendisti artigiani” con il quale lo stesso Istituto previdenziale dava indicazioni alle sedi proprio su tale specifica questione.
Concludendo il ricorrente indicava il fumus boni iuris sulla base dei fatti indicati e il periculum in mora richiamando le necessità familiari.
2. L’NP si costituiva in giudizio con memoria del 27.5.2024 ed eccepiva in via preliminare l’inammissibilità della richiesta cautelare.
Nel merito, argomentando sul fumus boni iuris, specificava che all'epoca della prima domanda di ricongiunzione, presentata in data 11.10.2002 e definita con provvedimento del 12/11/2009, i contributi per cui è causa non erano presenti negli archivi dell’Istituto e gli stessi venivano regolarizzati e accreditati nel FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti - gestione privata) solo il 23.3.2021 a seguito dell’invio, con pec del Patronato ITALUIL, della documentazione necessaria per la sistemazione dei predetti periodi assicurativi, e quindi 12 anni dopo la prima determina di ricongiunzione ex NP del 12/11/2009 era pervenuta all'NP copia libro matricola, copia validata del libretto di lavoro e dei relativi modelli 01/M utili per l'integrazione dei periodi da riconoscere a titolo di ricongiunzione; documentazione che evidentemente non era stata prodotta in tempo utile dal datore di lavoro.
Dunque, effettuato l’aggiornamento della situazione contributiva, la seconda domanda di ricongiunzione (12.4.1976 al 31.12.1979) presentata in data 26/7/2021, veniva definita con determina n. omissis del 03/03/2023.
Rispetto a tali fatti l’NP contestava la tesi secondo cui ove i contributi fossero stati inseriti nella prima determina di ricongiunzione non vi sarebbe stato alcun onere a carico del ricorrente sotto duplice profilo:
- le contribuzioni non potevano essere ricomprese nel primo procedimento di ricongiunzione in quanto non accertate a detta data e non per negligenza dell’NP;
- che la ricongiunzione non sarebbe stata onerosa è affermazione destituita di fondamento attesa la previsione dell’art. 2, c. 3 della L. 7 febbraio 1979, n° 29 (“La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n° 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente”); sicché la ricongiunzione è per legge onerosa.
Quindi, l’NP rappresentava che, in applicazione di tale articolo di legge e delle disposizioni di cui al messaggio n. 2721 del 21.4.2015, qualora successivamente alla ricongiunzione dovessero risultare ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della domanda, non è più ammesso il riesame dell'originaria richiesta di ricongiunzione il cui provvedimento sia stato emesso, notificato e già accettato dall'interessato con il pagamento dell'onere dovuto e delle prime tre rate, ma “gli stessi potranno essere ricongiunti solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall'art.4 della legge n. 29/1979 (presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione)". E ciò in quanto "la pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979 deve considerarsi legittimamente definita con riferimento alla situazione assicurativa esistente alla data di presentazione della relativa domanda e non suscettibile di riesame in considerazione del carattere negoziale proprio di tale operazione".
Ciò premesso, l’NP indicava che nel caso specifico i periodi assicurativi accertati successivamente alla prima domanda di ricongiunzione dell’11.10.2002 avrebbero potuto essere ricongiunti, ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall'art. 4 della legge n. 29/1979 (presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione), non essendo consentito il riesame del primo citato provvedimento n. omissis.
Quindi, non sarebbe illegittima la trattenuta sulla pensione.
L’Istituto concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare dichiarare l’inammissibilità/infondatezza della domanda cautelare e nel merito, salvo gravame, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate; con condanna al pagamento delle spese di giudizio.
3. Ad esito dell’udienza del 13.6.2024, con ordinanza n. 55/2024 veniva disposta la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati e rinviato il merito all’udienza del 14.11.2024.
4. All’udienza del 14.11.2024 con ordinanza n. 103/2024 veniva ordinato all’NP la trasmissione del fascicolo amministrativo, rinviando all’udienza del 13.3.2025.
5. Con ordinanza n. 25/2025 veniva richiesto un parere alla TS sulla correttezza dei conteggi e sull’indicazione degli oneri dovuti rispetto alla prima domanda nel caso in cui fossero stati calcolati anche i contributi versati per il periodo oggetto di contestazione.
6. A seguito di richiesta di proroga del termine per il deposito del parere, con decreto dell’1.9.2025 veniva disposto il rinvio all’udienza del 29.1.2026.
7. In data 24.11.2025 la TS depositava il proprio parere.
8. All’udienza del 29.1.2026, vista la richiesta congiunta di un termine per il deposito di una memoria, veniva disposto il rinvio all’udienza del 30 aprile 2026.
9. In data 7.4.2026 il ricorrente depositava una memoria insistendo nelle domande formulate.
10. In data 23.4.2026 l’NP depositava una memoria eccependo tra l’altro che la documentazione utile al riconoscimento del periodo lavorativo per cui è causa era pervenuta all’Istituto il 23.3.2021 e, quindi, ben oltre il termine di cui all’art. 26 della legge n 315/67.
11. All’udienza del 30 aprile 2026 per il ricorrente l’avv. Vaiti si riportava al ricorso e alla memoria, insistendo nelle conclusioni.
Per l’NP l’avv. Battaglia si riportava alla memoria e insisteva nelle conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione.
D I R I T T O
12. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Si osserva, infatti, che il profilo oggetto di esame attiene alla onerosità o meno del ricongiungimento richiesto dal ricorrente.
In particolare, questi lamenta che ove rispetto alla prima domanda si fosse tenuto conto del periodo lavorativo non riportato (e che invece è stato ricompreso a seguito della seconda domanda), il ricongiungimento non avrebbe avuto alcun costo.
L’NP ha prospettato, tra le varie difese, che la circostanza riferita secondo cui la ricongiunzione non sarebbe stata onerosa è affermazione destituita di fondamento in ragione dell’art. 2, c. 3 della L. 7 febbraio 1979, n° 29.
Rispetto a tali profili si è richiesto un parere alla Ragioneria territoriale dello Stato secondo cui “Nella relazione INPS è riportata una simulazione, ipotetica, nel caso in cui da INPS siano acquisite le ulteriori evidenze contributive relative agli anni 1976/1979. E’ riportato un montante di € 9.786,47 ed un totale comprensivo di interessi di € 10.127,31. Analogamente al periodo in cui i contributi sono stati contabilizzati, anche in questo caso l’onere a carico dell’interessato sarebbe pari a zero”.
A seguito del parere l’NP ha depositato una memoria con la quale, richiamando le difese già articolate, ha formulato – per la prima volta – una eccezione con riferimento alla previsione del termine triennale (di cui all’art. 26 della legge n 315/67) per la revoca dei provvedimenti concernenti le domande di riscatto di servizi o periodi ai fini del trattamento di quiescenza e quelle di liquidazione del trattamento stesso, nel caso in cui siano acquisiti, ad iniziativa delle parti o d'ufficio, documenti che non abbiano formato oggetto di esame in sede di adozione del provvedimento ed abbiano rilevanza sulla determinazione del riscatto o del trattamento di quiescenza.
Da ciò – sul presupposto che i contributi utili alla ricongiunzione non erano presenti all’atto della prima domanda, che il primo provvedimento di ricongiunzione non è stato contestato e che la documentazione utile al riconoscimento del periodo lavorativo è pervenuta all’NP il 23.3.2021 e, quindi, ben oltre il termine di cui al citato art. 26 – chiedeva il rigetto della domanda, richiamando le circolari nn. 104/1988 e 12/1996.
Rispetto a tale quadro di riferimento viene in rilievo l’eccezione dell’NP, sostanzialmente qualificabile come di decadenza ex art. 26, l. 315/1967 e relativa al termine per la revoca o modifica del provvedimento (nel termine triennale o decennale ivi previsto secondo la fattispecie contestata), volta a contrastare la richiesta del ricorrente in quanto tardiva e superata dalla seconda domanda.
Tuttavia, tale eccezione di decadenza – espressione di un interesse della parte (art. 2968 c.c.) – risulta intempestiva e dunque inammissibile, dovendo essere formulata necessariamente nella comparsa di costituzione nei termini di legge (art. 156, comma 1 e 2, c.g.c.); la tardività di tale eccezione, peraltro, deve essere rilevata d’ufficio (Cass. sent. n. 17121/2020).
Pertanto, anche in ragione delle osservazioni della TS (secondo cui, rispetto all’ipotesi in cui dall’NP fossero state acquisite le ulteriori evidenze contributive relative agli anni 1976/1979, “Analogamente al periodo in cui i contributi sono stati contabilizzati, anche in questo caso l’onere a carico dell’interessato sarebbe pari a zero”), ne deriva la fondatezza della domanda di parte ricorrente che deve essere accolta, con l’effetto di ripristinare l’integrale trattamento pensionistico e restituire le somme indebitamente trattenute.
13. Le spese, anche con riferimento alla fase cautelare, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio n. 23965 promosso da P. S. contro l’NP – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro – tempore, lo accoglie come in motivazione.
Condanna l’NP – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 1.238,00, oltre oneri di legge in favore di P. S., da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 30 aprile 2026.
IL UD
UI TE
Depositata in segreteria il 07/05/2026 Il responsabile delle segreterie pensioni f.to Dott.ssa Francesca Deni