Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/05/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 11.04.2025, da
1) nata a [...] il [...], cittadina italiana, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...],
e
2) nato a [...] il [...], cittadino italiano, C.F. Parte_2 [...]
, residente a [...], C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Niccolò PERTUSI del foro di Varese,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 06.09.2002 a Palermo, trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo – N. 24 - Parte I – Anno 2002; con la seguente figlia maggiorenne non economicamente indipendenti:
- nata il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11.04.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa, abitazione;
2. Le parti convengono che il padre provveda in via esclusiva al mantenimento Parte_2 ordinario della figlia , maggiorenne non autosufficiente. La signora viceversa, Per_1 Parte_3 contribuirà con il pagamento del 50% delle spese di straordinaria amministrazione di salute, sportive o ludiche secondo le Linee Guida CNF, purché concordate ove richiesto.
3. Le detrazioni fiscali relative alle spese per la figlia saranno a favore del signor Parte_2
4. Nulla in punto di diritto di visita tra la madre e la figlia, trattandosi di rapporto tra maggiorenni e,
quindi, deciso dagli interessati di volta in volta.
5. I ricorrenti convengono che i conti correnti e quanto in essi depositato e le auto citate in premessa rimangano di proprietà esclusiva del rispettivi intestatari, dichiarando di non vantare alcuna pretesa sui beni già intestati all'altro coniuge.
6. Le parti dichiarano di aver già diviso tutti gli altri beni comuni.
7. I ricorrenti sono entrambi lavoratori autosufficienti e, come tali, non avanzano reciproche pretese di mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
[...
Parte_4 che hanno contratto matrimonio in data 06.09.2002, in Palermo con atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo – N. 24 - Parte I – Anno 2002;
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza. 6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 9.5.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao