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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/07/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori, nella causa n. 275/2019 R.G. promossa
DA
Avv. G. Di Sibio Parte_1
ATTORE
CONTRO
Avv. V. Macera Persona_1
CONVENUTO
E CONTRO
DI LE Ass.ni Spa
Avv. F. Galli
TERZA CHIAMATA
E CONTRO
Condominio Via Duino 5
1 Avv. R. Filizola
TERZO CHIAMATO
E CONTRO
Controparte_1
Avv. A. Vassallo
TERZA CHIAMATA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui: parte attrice conclude (nel merito e in via istruttoria) come da foglio separato allegato al verbale di udienza del 09/05/2024; parte convenuta conclude come in comparsa di Persona_1 costituzione;
i terzi chiamati DI LE Assicurazione spa, il Condominio di Via Duino 5 e la concludono CP_1 Controparte_2 come da rispettivi fogli separati ed allegati al verbale di udienza del 09/05/2024;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
Sinteticamente: , in proprio ed in qualità di esercente la Parte_1 potestà sul figlio minore , ha convenuto in giudizio il fratello Per_2
deducendo che, il giorno 07/03/2018 alle ore 10 Persona_1
2 circa, (rispettivamente, moglie e madre di essi attori) Persona_3 mentre si trovava da sola nell'appartamento di proprietà dell'odierno convenuto, ove era temporaneamente ospitata con marito e figlio, recatasi sul balcone per sciorinare il bucato, sporgendosi sulla ringhiera del balcone, ha perso l'equilibrio e, dopo essere precipitata nel vuoto, è deceduta a causa delle lesioni subite. L'attore ha dedotto che la causa dell'evento deve essere individuata nell'altezza della ringhiera del balcone dell'appartamento, di soli 92/93 cm, e, quindi, non rispettosa delle norme di legge e, pertanto, pericolosa. Da ciò ha Parte_1 concluso affermando la responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto in merito all'evento dannoso e richiesto la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali sofferti in dipendenza dell'evento di cui sopra, il tutto con refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio ha respinto ogni addebito, Persona_1 deducendo che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, azionata da controparte, esonera sì il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dalla prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, che, invece, deve essere puntualmente provato. Ha concluso chiedendo, nel caso venisse dimostrata la sua responsabilità, di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione DI LE, di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa. La terza chiamata DI LE Assicurazioni spa si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che la ringhiera in questione costituisce un bene comune dell'edificio ex art. 1117 cc e, pertanto, che non è il proprietario dell'appartamento ma il Condominio a dover rispondere dell'evento. La Compagnia ha chiesto, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa del Condominio di Via Duino 5. Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice essendosi, secondo quanto emerso dalle indagini preliminari del
3 procedimento penale, trattato di caduta accidentale ed avendo i rilievi tecnici effettuati in tale processo appurato che l'altezza della ringhiera deve ritenersi conforme alla normativa ed agli usi (1,05 m). Infine DI LE ha dedotto la totale assenza di pericolosità dell'immobile di via Duino 5 e che la condotta della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La Compagnia ha dedotto, inoltre, l'inoperatività della polizza protezione casa per violazione degli obblighi posti a carico dell'assicurato e, infine, la mancanza di prova della qualità di terzo danneggiato in capo alla danneggiata secondo le condizioni di polizza. Il terzo chiamato Condominio di via Duino 5 si è costituito in giudizio eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva a favore del convenuto, essendo, la ringhiera, un bene sottratto alla custodia e soggetto, CP_3 invece, al regime della proprietà esclusiva. Inoltre, il Condominio ha eccepito l'inapplicabilità della normativa di settore citata da parte attrice ed evidenziano la piena validità degli accertamenti eseguiti in sede penale dai quali non è emerso alcun indizio circa il coinvolgimento di terzi. Infine il Condominio chiamato ha contestato integralmente la ricostruzione di fatti così come operata da parte attrice e, quindi, la mancanza di prova circa il nesso di causalità tra evento dannoso e bene. Il Condominio ha concluso chiedendo, nel caso venisse dimostrata la sua responsabilità, di essere manlevato dalla propria compagnia di , di cui ha chiesto Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa.
si è costituita in giudizio eccependo il difetto Controparte_4 di legittimazione passiva del Condominio, trattandosi la ringhiera di bene non comune ma di proprietà esclusiva del titolare dell'unità immobiliare a cui accede;
ha dedotto che la ringhiera può essere considerata bene condominiale solo se svolge una funzione estetica dell'edificio, tale da divenire elemento decorativo ed ornamentale della facciata, circostanza questa da escludere nel caso in esame. Ha, inoltre, rilevato che i rilievi effettuati dalla
4 polizia scientifica hanno escluso la pericolosità della ringhiera del balcone facente parte dell'appartamento di proprietà
[...]
, tanto è vero che, alla luce di tali risultanze, il G.I.P. Per_1 presso il Tribunale della Spezia, su conforme richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto per il reato di cui all'art. 589 c.p., non avendo ravvisato alcuna responsabilità nell'evento. Nello specifico difetterebbe, poi, completamente qualsiasi prova del nesso causale tra la dedotta pericolosità della ringhiera e la caduta della sig.ra né Per_4
l'attore avrebbe fornito elementi probatori a sostegno delle proprie asserzioni.
ha rilevato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il caso fortuito CP_1
(idoneo a superare la presunzione di responsabilità in capo al custode) ben può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso;
infine che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il comportamento di non sia ritenuto tale da interrompere il nesso causale Parte_2 tra la ringhiera e l'evento, dovrebbe comunque trovare applicazione l'art. 1227 1° comma c.c., essendo evidente che il volontario superamento della sommità della ringhiera da parte della danneggiata ha concorso, se non in via esclusiva, quantomeno in misura preponderante al verificarsi dell'evento. Di conseguenza la terza chiamata ha chiesto che il risarcimento in favore di parte attrice venga proporzionalmente ridotto in considerazione della gravità della colpa a carico della stessa
[...]
Ha anche rilevato l'assoluta genericità delle richieste Pt_2 attrice in punto quantum.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione nei confronti del convenuto , per i seguenti motivi: Persona_1
• “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in
5 custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr Cass. 2660/2013; Cass. 21212/2015; Cass. 11526/2017).
• È provato che si è procurata le lesioni da cui Persona_3 ne è derivata la morte cadendo dal balcone di pertinenza dell'alloggio di proprietà di , ove era Persona_1 momentaneamente ospitata;
• pur non essendovi testimoni oculari del fatto, la consulenza tecnica espletata nel procedimento penale (n. 635/18/44-24 RGNR) apertosi a seguito del fatto, ha accertato che la vittima si trovava da sola nell'appartamento sito al quarto piano del condominio di via Duino n. 5 e che, verosimilmente, stava stendendo o ritirando i panni sul terrazzo, terrazzo dotato di un parapetto relativamente basso. L'assenza di segni di colluttazione, afferramento e/o immobilizzazione, secondo il consulente del procedimento penale rendono la caduta compatibile con la dinamica di un evento accidentale.
• La ringhiera di cui trattasi è stata misurata in sede di CTU licenziata in corso di causa civile ed è risultato avere un'altezza media di 92 cm (contrariamente ai 105 cm indicati agli atti del fascicolo penale);
• la normativa di settore (D.M. 236 del 14/06/1989; Norma Uni 10809: 1999) è successiva alla costruzione dell'edificio in
6 oggetto (1950): essa prevede per ringhiere e parapetti un'altezza minima di 100 cm.
• La predetta normativa specifica, seppur non esistente al tempo di costruzione dell'edificio in esame, è, tuttavia, un autorevole termine di paragone per ritenere, oggi - ai fini della valutazione di sussistenza o meno del nesso causale tra la misura della ringhiera e la morte di – che Parte_2 il parapetto del terrazzo di proprietà del convenuto, alto 92 cm, fosse connotato da intrinseca pericolosità; ed infatti, quando il legislatore, per la prima volta, ha normato in materia di altezza dei parapetti e ringhiere ha fissato in metri 1 l'altezza minima delle ringhiere;
ciò perché, evidentemente, ha ritenuto che quell'altezza minima di 1 mt fosse necessaria per garantire una condizione di sicurezza per l'incolumità delle persone.
• Quindi, deve ritenersi che il luogo che ha dato origine alla caduta accidentale dell'attrice fosse connotato da una intrinseca pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta della persona che, nell'atto di stendere o ritirare i panni, doveva appoggiarsi e sporgersi dalla ringhiera del balcone;
non consta che il proprietario custode, indipendentemente da qualsivoglia obbligatorietà, abbia mai pensato di rendere più sicura la sua ringhiera oppure prevenire il pericolo con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.
• La responsabilità per l'evento dannoso di cui trattasi è ascrivibile unicamente al convenuto , ex art Persona_1
2051 cc, quale esclusivo custode del balcone di pertinenza del proprio immobile;
• è pacifico, infatti, alla stregua degli atti relativi all'indagine penale, che al momento della caduta era sola Parte_2 in casa e che, quindi, debba escludersi un intervento di terzi nella causazione dell'evento.
• Neppure è allagato e provato un comportamento del tutto anomalo ed imprevedibile della tale non essendo la Per_4
7 normale gestualità che accompagna la stesa del bucato o del suo ritiro.
• Deve, altresì, escludersi alcuna responsabilità in capo al Condominio di Via Duino 5, così come sostenuto dal chiamato DI LE Assicurazioni spa, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, la ringhiera del balcone svolgeva unicamente una funzione contenitiva e, in quanto tale, era ed è un bene di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento a cui accede e, quindi, nella esclusiva custodia del proprietario dell'appartamento di cui costituiva pertinenza (ex plurimis Cassazione 8673/2017);
• infatti, da un esame delle fotografie prodotte agli atti è agevole escludere che i parapetti dei balconi della facciata dello stabile del condominio svolgano (anche) una funzione individualizzante una particolare linea architettonica connotante l'edificio; l'edificio in esame è situato in un quartiere periferico e presenta caratteristiche estetiche modeste, i balconi sono privi di fregi o decorazioni di rilievo artistico;
ciò è comprovato anche dal fatto che le ringhiere della facciata non sono neppure tutte uguali;
quelle dell'ultimo piano (ove è ubicato il terrazzo del convenuto) sono differenti dalle altre. Alla luce di quanto sopra può conclusivamente e fondatamente affermarsi che esiste il nesso causale tra l'incidente occorso al e la cosa in custodia;
può parimenti affermarsi che Parte_3 la cosa in custodia aveva una intrinseca pericolosità, non segnalata;
quindi è provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale/prevedibile (e, quindi, evitabile) della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva. Ex art 2051 cc l'onere della prova a carico del danneggiato si limita alla prova del danno e del nesso causale;
spetta poi al custode provare il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
8 Nel caso di specie deve escludersi che sia stata provata una condotta colposa, anche solo concorrente, della sig.ra Per_4 non esistono infatti testimoni che abbiano assistito al fatto e, ancora, la vittima abitava, come ospite, nell'immobile da pochi giorni, di talchè neppure è provata una sua consolidata conoscenza del luogo dell'evento; infatti, è un atti la sua carta di identità da cui risulta che era residente in [...], Parte_2 ad altro indirizzo.
Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile: Il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva. Esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite. Il danno viene qui determinato, equitativamente, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, riconoscendo sia al marito che al giovane figlio (sei anni al momento del fatto) un punteggio intermedio tra medio e massimo per quanto concerne la qualità/intensità della relazione (20 punti) non ravvisandovi alcun motivo per fare diversamente tenendo conto della giovane età di tutti i soggetti danneggiati, della modalità dell'evento e delle irreversibili conseguenze che quanto accaduto lascerà nelle loro vite.
Devono, quindi, liquidarsi al (soggetto di anni 38 al Parte_1 tempo dell'evento lesivo) a titolo di danno non patrimoniale:
- euro 367.634,00 tenendo conto dell'età di esso attore, della vittima, della convivenza, della presenza di altri parenti e di una relazione particolarmente intensa (il tutto tradotto in 74 punti).
9 Devono liquidarsi al minore e per esso al padre , Persona_5 Pt_1
a titolo di danno non patrimoniale:
- Euro 391.100,00 corrispondenti a 80 punti in considerazione dello stato di figlio in giovane età, dell'età della madre, della intensità della relazione tra i due e della presenza di altri congiunti Sugli importi così calcolati è dovuta la rivalutazione alla data della presente decisione e sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
Accertata la responsabilità del convenuto, deve altresì essere accolta la domanda di garanzia da quest'ultimo svolta nei confronti della propria compagnia di assicurazione DI LE Assicurazioni spa. Le eccezioni da quest'ultima svolte in punto di non operatività della polizza protezione casa vanno, infatti, respinte in quanto non appare plausibile sostenere -come vorrebbe invece la terza chiamata- che la sottoscrizione del convenuto acquirente dell'immobile, al momento dell'acquisto, delle clausole afferenti alla dichiarazione di conformità dell'immobile e degli obblighi consequenziali sia qualificabile come dichiarazione inesatta tale da portare all'inoperatività della polizza. Per conformità dell'immobile non può, infatti, che intendersi la conformità catastale ed urbanistica dello stesso e la sua regolarità dal punto di vista amministrativo;
comunque, occorre rammentare come, ai sensi dell'art. 1370 cc, in caso di dubbio le clausole inerite nelle clausole generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno solo dei contraenti si interpretano a favore dell'altro. Va, pertanto, accolta la domanda di manleva formulata dal sig.
nei confronti di DI LE Assicurazioni spa Persona_1 con la conseguenza che DI LE dovrà tenere indenne per tutto quanto è tenuto a pagare a Persona_1 Persona_1 parte attrice, in forza della presente sentenza, per risarcimento, spese legali e di CTU. Per quanto sopra motivato, è infondata la domanda di DI LE verso il Codominio di Via Duino 5; è assorbita la
10 domanda di manleva proposta dal Condominio di Via Duino verso la sua . Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto:
• nel rapporto tra attore e convenuto sono a carico di
[...]
; ex art 133 dpr 115/2002, il convenuto dovrà CP_5 corrispondere direttamente allo Stato quanto liquidato a tale titolo atteso che parte attrice è stata ammessa al Patrocinio a Cura dello Stato;
lo scaglione di riferimento è quello 260.000,00 – 520.000,00 con aumento ex art 4, comma 2 d.m 55/2014.
• Nel rapporto tra parte attrice e sono Controparte_6 compensate in quanto parte attrice si è limitata ad estendere
“cautelativamente” la domanda anche verso il Condominio solo dopo che il Condominio è stato chiamato in causa da DIo LE.
• nel rapporto tra e la compagnia DI CP_5
LE Assicurazioni sono a carico della DI
[...]
; lo scaglione di riferimento è quello di cui al Parte_4 punto che precede con adeguata riduzione tenuto conto della marginalità della questione attinente l'operatività della polizza.
• nel rapporto tra DI LE Ass.ne e il Condominio via Duino 5 sono a carico di DI LE;
sono parimenti a carico di DI LE le spese di in Controparte_4 quanto il Condominio non avrebbe avuto necessità di effettuare tale chiamata laddove la DI LE non avesse, a sua volta ed infondatamente, deciso di chiamarlo in garanzia;
nel rapporto tra DI e Parte_4
Condominio via Duino lo scaglione di riferimento è quello sopra indicato e la liquidazione sarà fatta prendendo un valore prossimo al medio poiché il Condominio chiamato da DI LE quale diretto responsabile ha dovuto sia contrastare tale assunto sia, comunque, difendersi nel merito della pretesa attorea;
invece, nella liquidazione delle spese di , pur partendo dal medesimo scaglione si CP_1 terrà conto del fatto che si è, sostanzialmente, CP_1
11 associata e ha fatto proprie le difese dell'assicurato e di altre parti.
• La spesa della CTU è posta a carico di . CP_5
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara il convenuto responsabile, ex art 2051 cc, Persona_1 per il danno patito dagli attori in occasione del sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione;
condanna il convenuto , a corrispondere a parte Persona_1 attrice, a titolo di risarcimento del danno:
• euro 367.634,00 a in proprio per danno non Parte_1 patrimoniale da perdita del rapporto parentale (di coniugio); sul predetto importo – aggiornato all'attualità - sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
• euro 391.100,00 al figlio minore e per esso al Persona_5 padre per danno non patrimoniale da perdita del Pt_1 rapporto parentale;
sul predetto importo – aggiornato all'attualità - sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 25.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e, per essa (in quanto ammessa al Patrocinio a cura dello Stato), direttamente allo Stato ex art 133 dpr 115/2002; in accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
condanna DI LE Assicurazione spa a tenere CP_5 indenne per tutto quanto è tenuto a CP_5 CP_5
12 pagare a parte attrice, in forza della presente sentenza, per risarcimento, spese legali e di CTU;
condanna a rifondere all'assicurato Controparte_7 convenuto le spese di lite che liquida in euro 15.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
rigetta le domande proposte nei confronti del Condominio di Via Duino 5; compensa le spese di lite tra parte attrice e Condominio di Via Duino 5; condanna DI LE Assicurazioni spa a rifondere le spese di lite del chiamato Condominio di Via Duino n. 5, che liquida in euro 20.000,00 per compenso oltre accessori di legge, nonché di
, che liquida in euro 13.000,00 per Controparte_2 compenso oltre accessori di legge. Pone la spesa della CTU a carico del convenuto.
La Spezia, 21/7/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione monocratica, in persona del giudice Nella Mori, nella causa n. 275/2019 R.G. promossa
DA
Avv. G. Di Sibio Parte_1
ATTORE
CONTRO
Avv. V. Macera Persona_1
CONVENUTO
E CONTRO
DI LE Ass.ni Spa
Avv. F. Galli
TERZA CHIAMATA
E CONTRO
Condominio Via Duino 5
1 Avv. R. Filizola
TERZO CHIAMATO
E CONTRO
Controparte_1
Avv. A. Vassallo
TERZA CHIAMATA
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti e di cui: parte attrice conclude (nel merito e in via istruttoria) come da foglio separato allegato al verbale di udienza del 09/05/2024; parte convenuta conclude come in comparsa di Persona_1 costituzione;
i terzi chiamati DI LE Assicurazione spa, il Condominio di Via Duino 5 e la concludono CP_1 Controparte_2 come da rispettivi fogli separati ed allegati al verbale di udienza del 09/05/2024;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali di udienza.
Sinteticamente: , in proprio ed in qualità di esercente la Parte_1 potestà sul figlio minore , ha convenuto in giudizio il fratello Per_2
deducendo che, il giorno 07/03/2018 alle ore 10 Persona_1
2 circa, (rispettivamente, moglie e madre di essi attori) Persona_3 mentre si trovava da sola nell'appartamento di proprietà dell'odierno convenuto, ove era temporaneamente ospitata con marito e figlio, recatasi sul balcone per sciorinare il bucato, sporgendosi sulla ringhiera del balcone, ha perso l'equilibrio e, dopo essere precipitata nel vuoto, è deceduta a causa delle lesioni subite. L'attore ha dedotto che la causa dell'evento deve essere individuata nell'altezza della ringhiera del balcone dell'appartamento, di soli 92/93 cm, e, quindi, non rispettosa delle norme di legge e, pertanto, pericolosa. Da ciò ha Parte_1 concluso affermando la responsabilità ex art. 2051 cc del convenuto in merito all'evento dannoso e richiesto la condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali sofferti in dipendenza dell'evento di cui sopra, il tutto con refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio ha respinto ogni addebito, Persona_1 deducendo che la natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia, azionata da controparte, esonera sì il danneggiato dalla prova dell'elemento soggettivo della colpa del custode, ma non anche dalla prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia, che, invece, deve essere puntualmente provato. Ha concluso chiedendo, nel caso venisse dimostrata la sua responsabilità, di essere manlevato dalla propria compagnia di assicurazione DI LE, di cui ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa. La terza chiamata DI LE Assicurazioni spa si è costituita in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, asserendo che la ringhiera in questione costituisce un bene comune dell'edificio ex art. 1117 cc e, pertanto, che non è il proprietario dell'appartamento ma il Condominio a dover rispondere dell'evento. La Compagnia ha chiesto, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in causa del Condominio di Via Duino 5. Nel merito ha dedotto l'infondatezza delle domande formulate da parte attrice essendosi, secondo quanto emerso dalle indagini preliminari del
3 procedimento penale, trattato di caduta accidentale ed avendo i rilievi tecnici effettuati in tale processo appurato che l'altezza della ringhiera deve ritenersi conforme alla normativa ed agli usi (1,05 m). Infine DI LE ha dedotto la totale assenza di pericolosità dell'immobile di via Duino 5 e che la condotta della danneggiata ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. La Compagnia ha dedotto, inoltre, l'inoperatività della polizza protezione casa per violazione degli obblighi posti a carico dell'assicurato e, infine, la mancanza di prova della qualità di terzo danneggiato in capo alla danneggiata secondo le condizioni di polizza. Il terzo chiamato Condominio di via Duino 5 si è costituito in giudizio eccependo, a sua volta, la propria carenza di legittimazione passiva a favore del convenuto, essendo, la ringhiera, un bene sottratto alla custodia e soggetto, CP_3 invece, al regime della proprietà esclusiva. Inoltre, il Condominio ha eccepito l'inapplicabilità della normativa di settore citata da parte attrice ed evidenziano la piena validità degli accertamenti eseguiti in sede penale dai quali non è emerso alcun indizio circa il coinvolgimento di terzi. Infine il Condominio chiamato ha contestato integralmente la ricostruzione di fatti così come operata da parte attrice e, quindi, la mancanza di prova circa il nesso di causalità tra evento dannoso e bene. Il Condominio ha concluso chiedendo, nel caso venisse dimostrata la sua responsabilità, di essere manlevato dalla propria compagnia di , di cui ha chiesto Controparte_1
l'autorizzazione alla chiamata in causa.
si è costituita in giudizio eccependo il difetto Controparte_4 di legittimazione passiva del Condominio, trattandosi la ringhiera di bene non comune ma di proprietà esclusiva del titolare dell'unità immobiliare a cui accede;
ha dedotto che la ringhiera può essere considerata bene condominiale solo se svolge una funzione estetica dell'edificio, tale da divenire elemento decorativo ed ornamentale della facciata, circostanza questa da escludere nel caso in esame. Ha, inoltre, rilevato che i rilievi effettuati dalla
4 polizia scientifica hanno escluso la pericolosità della ringhiera del balcone facente parte dell'appartamento di proprietà
[...]
, tanto è vero che, alla luce di tali risultanze, il G.I.P. Per_1 presso il Tribunale della Spezia, su conforme richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto per il reato di cui all'art. 589 c.p., non avendo ravvisato alcuna responsabilità nell'evento. Nello specifico difetterebbe, poi, completamente qualsiasi prova del nesso causale tra la dedotta pericolosità della ringhiera e la caduta della sig.ra né Per_4
l'attore avrebbe fornito elementi probatori a sostegno delle proprie asserzioni.
ha rilevato che ai sensi dell'art. 2051 c.c. il caso fortuito CP_1
(idoneo a superare la presunzione di responsabilità in capo al custode) ben può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso;
infine che, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il comportamento di non sia ritenuto tale da interrompere il nesso causale Parte_2 tra la ringhiera e l'evento, dovrebbe comunque trovare applicazione l'art. 1227 1° comma c.c., essendo evidente che il volontario superamento della sommità della ringhiera da parte della danneggiata ha concorso, se non in via esclusiva, quantomeno in misura preponderante al verificarsi dell'evento. Di conseguenza la terza chiamata ha chiesto che il risarcimento in favore di parte attrice venga proporzionalmente ridotto in considerazione della gravità della colpa a carico della stessa
[...]
Ha anche rilevato l'assoluta genericità delle richieste Pt_2 attrice in punto quantum.
La domanda attorea è fondata per quanto di ragione nei confronti del convenuto , per i seguenti motivi: Persona_1
• “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in
5 custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” (cfr Cass. 2660/2013; Cass. 21212/2015; Cass. 11526/2017).
• È provato che si è procurata le lesioni da cui Persona_3 ne è derivata la morte cadendo dal balcone di pertinenza dell'alloggio di proprietà di , ove era Persona_1 momentaneamente ospitata;
• pur non essendovi testimoni oculari del fatto, la consulenza tecnica espletata nel procedimento penale (n. 635/18/44-24 RGNR) apertosi a seguito del fatto, ha accertato che la vittima si trovava da sola nell'appartamento sito al quarto piano del condominio di via Duino n. 5 e che, verosimilmente, stava stendendo o ritirando i panni sul terrazzo, terrazzo dotato di un parapetto relativamente basso. L'assenza di segni di colluttazione, afferramento e/o immobilizzazione, secondo il consulente del procedimento penale rendono la caduta compatibile con la dinamica di un evento accidentale.
• La ringhiera di cui trattasi è stata misurata in sede di CTU licenziata in corso di causa civile ed è risultato avere un'altezza media di 92 cm (contrariamente ai 105 cm indicati agli atti del fascicolo penale);
• la normativa di settore (D.M. 236 del 14/06/1989; Norma Uni 10809: 1999) è successiva alla costruzione dell'edificio in
6 oggetto (1950): essa prevede per ringhiere e parapetti un'altezza minima di 100 cm.
• La predetta normativa specifica, seppur non esistente al tempo di costruzione dell'edificio in esame, è, tuttavia, un autorevole termine di paragone per ritenere, oggi - ai fini della valutazione di sussistenza o meno del nesso causale tra la misura della ringhiera e la morte di – che Parte_2 il parapetto del terrazzo di proprietà del convenuto, alto 92 cm, fosse connotato da intrinseca pericolosità; ed infatti, quando il legislatore, per la prima volta, ha normato in materia di altezza dei parapetti e ringhiere ha fissato in metri 1 l'altezza minima delle ringhiere;
ciò perché, evidentemente, ha ritenuto che quell'altezza minima di 1 mt fosse necessaria per garantire una condizione di sicurezza per l'incolumità delle persone.
• Quindi, deve ritenersi che il luogo che ha dato origine alla caduta accidentale dell'attrice fosse connotato da una intrinseca pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta della persona che, nell'atto di stendere o ritirare i panni, doveva appoggiarsi e sporgersi dalla ringhiera del balcone;
non consta che il proprietario custode, indipendentemente da qualsivoglia obbligatorietà, abbia mai pensato di rendere più sicura la sua ringhiera oppure prevenire il pericolo con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo, esercitando i poteri di vigilanza che gli competono.
• La responsabilità per l'evento dannoso di cui trattasi è ascrivibile unicamente al convenuto , ex art Persona_1
2051 cc, quale esclusivo custode del balcone di pertinenza del proprio immobile;
• è pacifico, infatti, alla stregua degli atti relativi all'indagine penale, che al momento della caduta era sola Parte_2 in casa e che, quindi, debba escludersi un intervento di terzi nella causazione dell'evento.
• Neppure è allagato e provato un comportamento del tutto anomalo ed imprevedibile della tale non essendo la Per_4
7 normale gestualità che accompagna la stesa del bucato o del suo ritiro.
• Deve, altresì, escludersi alcuna responsabilità in capo al Condominio di Via Duino 5, così come sostenuto dal chiamato DI LE Assicurazioni spa, dovendosi ritenere che, nel caso di specie, la ringhiera del balcone svolgeva unicamente una funzione contenitiva e, in quanto tale, era ed è un bene di proprietà esclusiva del titolare dell'appartamento a cui accede e, quindi, nella esclusiva custodia del proprietario dell'appartamento di cui costituiva pertinenza (ex plurimis Cassazione 8673/2017);
• infatti, da un esame delle fotografie prodotte agli atti è agevole escludere che i parapetti dei balconi della facciata dello stabile del condominio svolgano (anche) una funzione individualizzante una particolare linea architettonica connotante l'edificio; l'edificio in esame è situato in un quartiere periferico e presenta caratteristiche estetiche modeste, i balconi sono privi di fregi o decorazioni di rilievo artistico;
ciò è comprovato anche dal fatto che le ringhiere della facciata non sono neppure tutte uguali;
quelle dell'ultimo piano (ove è ubicato il terrazzo del convenuto) sono differenti dalle altre. Alla luce di quanto sopra può conclusivamente e fondatamente affermarsi che esiste il nesso causale tra l'incidente occorso al e la cosa in custodia;
può parimenti affermarsi che Parte_3 la cosa in custodia aveva una intrinseca pericolosità, non segnalata;
quindi è provato che l'evento si è prodotto come conseguenza normale/prevedibile (e, quindi, evitabile) della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva. Ex art 2051 cc l'onere della prova a carico del danneggiato si limita alla prova del danno e del nesso causale;
spetta poi al custode provare il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
8 Nel caso di specie deve escludersi che sia stata provata una condotta colposa, anche solo concorrente, della sig.ra Per_4 non esistono infatti testimoni che abbiano assistito al fatto e, ancora, la vittima abitava, come ospite, nell'immobile da pochi giorni, di talchè neppure è provata una sua consolidata conoscenza del luogo dell'evento; infatti, è un atti la sua carta di identità da cui risulta che era residente in [...], Parte_2 ad altro indirizzo.
Per quanto concerne il quantum del danno risarcibile: Il danno da perdita del rapporto parentale viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell'attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva. Esso riassume in sé i caratteri del danno esistenziale, in quanto afferente alla sfera dinamico-relazionale del soggetto interessato, più quelli propri del danno morale, inteso come sofferenza intima del superstite. Il danno viene qui determinato, equitativamente, sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2024, riconoscendo sia al marito che al giovane figlio (sei anni al momento del fatto) un punteggio intermedio tra medio e massimo per quanto concerne la qualità/intensità della relazione (20 punti) non ravvisandovi alcun motivo per fare diversamente tenendo conto della giovane età di tutti i soggetti danneggiati, della modalità dell'evento e delle irreversibili conseguenze che quanto accaduto lascerà nelle loro vite.
Devono, quindi, liquidarsi al (soggetto di anni 38 al Parte_1 tempo dell'evento lesivo) a titolo di danno non patrimoniale:
- euro 367.634,00 tenendo conto dell'età di esso attore, della vittima, della convivenza, della presenza di altri parenti e di una relazione particolarmente intensa (il tutto tradotto in 74 punti).
9 Devono liquidarsi al minore e per esso al padre , Persona_5 Pt_1
a titolo di danno non patrimoniale:
- Euro 391.100,00 corrispondenti a 80 punti in considerazione dello stato di figlio in giovane età, dell'età della madre, della intensità della relazione tra i due e della presenza di altri congiunti Sugli importi così calcolati è dovuta la rivalutazione alla data della presente decisione e sull'importo così aggiornato sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso.
Accertata la responsabilità del convenuto, deve altresì essere accolta la domanda di garanzia da quest'ultimo svolta nei confronti della propria compagnia di assicurazione DI LE Assicurazioni spa. Le eccezioni da quest'ultima svolte in punto di non operatività della polizza protezione casa vanno, infatti, respinte in quanto non appare plausibile sostenere -come vorrebbe invece la terza chiamata- che la sottoscrizione del convenuto acquirente dell'immobile, al momento dell'acquisto, delle clausole afferenti alla dichiarazione di conformità dell'immobile e degli obblighi consequenziali sia qualificabile come dichiarazione inesatta tale da portare all'inoperatività della polizza. Per conformità dell'immobile non può, infatti, che intendersi la conformità catastale ed urbanistica dello stesso e la sua regolarità dal punto di vista amministrativo;
comunque, occorre rammentare come, ai sensi dell'art. 1370 cc, in caso di dubbio le clausole inerite nelle clausole generali di contratto o in moduli e formulari predisposti da uno solo dei contraenti si interpretano a favore dell'altro. Va, pertanto, accolta la domanda di manleva formulata dal sig.
nei confronti di DI LE Assicurazioni spa Persona_1 con la conseguenza che DI LE dovrà tenere indenne per tutto quanto è tenuto a pagare a Persona_1 Persona_1 parte attrice, in forza della presente sentenza, per risarcimento, spese legali e di CTU. Per quanto sopra motivato, è infondata la domanda di DI LE verso il Codominio di Via Duino 5; è assorbita la
10 domanda di manleva proposta dal Condominio di Via Duino verso la sua . Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto:
• nel rapporto tra attore e convenuto sono a carico di
[...]
; ex art 133 dpr 115/2002, il convenuto dovrà CP_5 corrispondere direttamente allo Stato quanto liquidato a tale titolo atteso che parte attrice è stata ammessa al Patrocinio a Cura dello Stato;
lo scaglione di riferimento è quello 260.000,00 – 520.000,00 con aumento ex art 4, comma 2 d.m 55/2014.
• Nel rapporto tra parte attrice e sono Controparte_6 compensate in quanto parte attrice si è limitata ad estendere
“cautelativamente” la domanda anche verso il Condominio solo dopo che il Condominio è stato chiamato in causa da DIo LE.
• nel rapporto tra e la compagnia DI CP_5
LE Assicurazioni sono a carico della DI
[...]
; lo scaglione di riferimento è quello di cui al Parte_4 punto che precede con adeguata riduzione tenuto conto della marginalità della questione attinente l'operatività della polizza.
• nel rapporto tra DI LE Ass.ne e il Condominio via Duino 5 sono a carico di DI LE;
sono parimenti a carico di DI LE le spese di in Controparte_4 quanto il Condominio non avrebbe avuto necessità di effettuare tale chiamata laddove la DI LE non avesse, a sua volta ed infondatamente, deciso di chiamarlo in garanzia;
nel rapporto tra DI e Parte_4
Condominio via Duino lo scaglione di riferimento è quello sopra indicato e la liquidazione sarà fatta prendendo un valore prossimo al medio poiché il Condominio chiamato da DI LE quale diretto responsabile ha dovuto sia contrastare tale assunto sia, comunque, difendersi nel merito della pretesa attorea;
invece, nella liquidazione delle spese di , pur partendo dal medesimo scaglione si CP_1 terrà conto del fatto che si è, sostanzialmente, CP_1
11 associata e ha fatto proprie le difese dell'assicurato e di altre parti.
• La spesa della CTU è posta a carico di . CP_5
PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara il convenuto responsabile, ex art 2051 cc, Persona_1 per il danno patito dagli attori in occasione del sinistro verificatosi nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in atto di citazione;
condanna il convenuto , a corrispondere a parte Persona_1 attrice, a titolo di risarcimento del danno:
• euro 367.634,00 a in proprio per danno non Parte_1 patrimoniale da perdita del rapporto parentale (di coniugio); sul predetto importo – aggiornato all'attualità - sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
• euro 391.100,00 al figlio minore e per esso al Persona_5 padre per danno non patrimoniale da perdita del Pt_1 rapporto parentale;
sul predetto importo – aggiornato all'attualità - sono dovuti gli interessi in misura legale secondo il criterio di cui a Cass. S.U. n. 1712/1995 a decorrere dalla data dell'evento dannoso;
condanna il convenuto a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 25.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e, per essa (in quanto ammessa al Patrocinio a cura dello Stato), direttamente allo Stato ex art 133 dpr 115/2002; in accoglimento della domanda di manleva proposta da
[...]
condanna DI LE Assicurazione spa a tenere CP_5 indenne per tutto quanto è tenuto a CP_5 CP_5
12 pagare a parte attrice, in forza della presente sentenza, per risarcimento, spese legali e di CTU;
condanna a rifondere all'assicurato Controparte_7 convenuto le spese di lite che liquida in euro 15.000,00 per compenso, oltre accessori di legge;
rigetta le domande proposte nei confronti del Condominio di Via Duino 5; compensa le spese di lite tra parte attrice e Condominio di Via Duino 5; condanna DI LE Assicurazioni spa a rifondere le spese di lite del chiamato Condominio di Via Duino n. 5, che liquida in euro 20.000,00 per compenso oltre accessori di legge, nonché di
, che liquida in euro 13.000,00 per Controparte_2 compenso oltre accessori di legge. Pone la spesa della CTU a carico del convenuto.
La Spezia, 21/7/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
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