Articolo 39 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 38Articolo 40
Versione
29 dicembre 1978
Art. 39.
Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento gia' adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551 , nonche' sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere gia' eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978