Art. 39.
Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento gia' adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551 , nonche' sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere gia' eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di intervento gia' adottati per la costruzione, il completamento e l'ampliamento delle cliniche universitarie, degli ospedali clinicizzati e dei policlinici universitari, ammessi al contributo dello Stato, ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, 20 giugno 1969, n. 383, e 10 ottobre 1975, n. 551 , nonche' sulle spese per revisione prezzi contrattuali di opere gia' eseguite ed ammesse in precedenza al contributo dello Stato, sono autorizzati i limiti di impegno, rispettivamente, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1979, di 3 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di 4 miliardi per l'anno finanziario 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.