CASS
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2025, n. 37181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37181 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LB GA OV RG R.G.N. 29052/2025 DR IA ANDRONIO SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avverso l’ordinanza del 16/06/2025 del Tribunale del riesame di Messina;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Antonio Femia del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. Alessandro Bavaro del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXX, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 giugno 2025, il Tribunale di Messina ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Messina in data 2 aprile 2025, con la quale veniva rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata per le gravi condizioni di salute della moglie del ricorrente che le impedivano di accudire i due figli minori e, comunque, in via gradata, per un intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari.
2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Antonio Femia, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Alessandro Bavaro, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 299, comma 2, 275, comma 4, cod. proc. pen., nonché agli artt. 31, comma 2, Cost., 3, co. 1, Convezione sui diritti del fanciullo, 24, co. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’UE. In sintesi, la difesa lamenta manifesta illogicità nella motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non nominare il perito, affermando che la moglie del ricorrente non sarebbe affetta dalle patologie segnalate nella istanza cautelare sulla base di un accertamento istruttorio disposto in violazione del principio di diritto richiamato nel corpo della stessa ordinanza, rilevando che il Tribunale del riesame non poteva andare oltre la nomina di un perito per verificare lo stato di salute della moglie del ricorrente. Osserva, poi, la difesa che la dichiarazione della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo cui il farmaco XXXXXXXXXX in alcune farmacie veniva venduto senza prescrizione medica, rende le argomentazioni rassegnate dal Tribunale alle pagine 4 e 5 dell’ordinanza Penale Sent. Sez. 3 Num. 37181 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RG OV Data Udienza: 21/10/2025 impugnata astratte ed inidonee ad accertare l’esistenza o meno della patologia da cui era affetta la moglie del ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza costituzionale sull’argomento. Osserva, infine, la difesa che il Tribunale aveva erroneamente affermato che il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, anziché per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
1.1. Il Tribunale di Messina ha dato adeguata motivazione in punto di insussistenza della assoluta impossibilità della coniuge del ricorrente a dare assistenza alla prole a cagione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, precisando a) come due dei medici di base della donna avessero escluso di aver prescritto a costei farmaci antidepressivi, mentre il terzo aveva dichiarato di non ricordare se XXXXXXXXXXXXXXXXXXX soffrisse la moglie del ricorrente o la sorella di costei, definendo comunque lo stato depressivo tutt’altro che preoccupante, b) come la moglie del ricorrente non avesse mai fatto ricorso alle cure continuative di uno psichiatra, nonostante la ingravescenza della malattia attestata nei tre certificati medici a firma di un unico sanitario allegati alla istanza cautelare, c) come la cartella clinica ospedaliera riguardante il ricovero della donna per dare alla luce la figlia - avvenuto nello stesso periodo di cui ai tre certificati medici prodotti a corredo della istanza cautelare - non contenesse alcun riferimento a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX riferite dalla paziente o accertate dai sanitari che ne avevano seguito il travaglio e il breve ricovero dopo il parto. Tanto premesso, il ricorso è all’evidenza aspecifico, limitandosi ad eccepire il mancato accertamento peritale, indicato quale unico approfondimento istruttorio a disposizione del Tribunale cautelare, in palese contrasto con i principi affermati dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155), secondo cui se, di norma, non sono attribuiti al giudice dell’appello cautelare poteri istruttori in senso stretto, ossia funzionali allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione da parte dello stesso giudice di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio, ciò è eccezionalmente consentito nei limitati casi in cui la legge processuale espressamente lo prevede. Ed il disposto dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., disciplina uno di questi casi, attribuendo al giudice che è investito di una istanza in materia cautelare il potere di disporre, anche d'ufficio, «accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato». Tale norma si applica, per sua stessa previsione, «in ogni stato e grado del procedimento» e, pertanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, opera anche nell'appello cautelare (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, Napoli, Rv. 282753; Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi Di Cellere, Rv. 268930; Sez. 6, n. 19404 del 07/04/2016, Macrì, Rv. 268029; Sez. 1, n. 2088 del 01/04/1996, Nuvoletta, Rv. 204939). Del resto, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (Sez. F, n. 34814 del 08/08/2023, R., Rv. 285093; Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019, Rv. 276969). Ebbene, tale principio non può non valere anche nel caso in cui si invochi uno stato di salute della madre 2 dei figli di età inferiore a sei anni del detenuto che impedisca alla madre stessa di prestare assistenza alla prole, allorchè si pervenga ad escludere un tale impedimento sulla base di adeguati accertamenti istruttori e di ragioni chiaramente argomentate nella ordinanza del Tribunale cautelare. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi istruttori acquisiti, rispetto ai quali le censure della difesa si pongono in termini di mero dissenso, proponendo sostanzialmente una diversa lettura, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
1.2. E’ inammissibile anche la doglianza relativa al rigetto dell’istanza cautelare, motivata su un intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari, rispetto alla quale il ricorso contiene un’unica censura che, ancor prima di essere del tutto generica, è errata, dal momento che l’ordinanza impugnata si limita a richiamare l’intervenuta condanna del ricorrente alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, senza precisare se costui fosse stato ritenuto un mero partecipe (secondo comma) o un organizzatore (primo comma), affermando conseguentemente l’operatività della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, nonché l’aggravamento del quadro cautelare, in ragione del periodo di latitanza di oltre un anno del ricorrente, nonché della pesante condanna emessa in primo grado, anche per numerosi episodi di cessione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Una motivazione, quindi, che anche su questo punto è ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede. Deve, infatti, ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 2705 del 12/09/2024, dep. 2025, Palumbo, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OV RG VITO DI NICOLA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito l’avvocato Antonio Femia del foro di Roma, in sostituzione dell’avv. Alessandro Bavaro del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia di XXXXXXXXXXXXX, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 16 giugno 2025, il Tribunale di Messina ha respinto l’appello cautelare proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza della Corte di appello di Messina in data 2 aprile 2025, con la quale veniva rigettata l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, presentata per le gravi condizioni di salute della moglie del ricorrente che le impedivano di accudire i due figli minori e, comunque, in via gradata, per un intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari.
2. Avverso l’indicata ordinanza, XXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. Antonio Femia, sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. Alessandro Bavaro, propone ricorso per cassazione lamentando violazione di legge penale e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 299, comma 2, 275, comma 4, cod. proc. pen., nonché agli artt. 31, comma 2, Cost., 3, co. 1, Convezione sui diritti del fanciullo, 24, co. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’UE. In sintesi, la difesa lamenta manifesta illogicità nella motivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non nominare il perito, affermando che la moglie del ricorrente non sarebbe affetta dalle patologie segnalate nella istanza cautelare sulla base di un accertamento istruttorio disposto in violazione del principio di diritto richiamato nel corpo della stessa ordinanza, rilevando che il Tribunale del riesame non poteva andare oltre la nomina di un perito per verificare lo stato di salute della moglie del ricorrente. Osserva, poi, la difesa che la dichiarazione della XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, secondo cui il farmaco XXXXXXXXXX in alcune farmacie veniva venduto senza prescrizione medica, rende le argomentazioni rassegnate dal Tribunale alle pagine 4 e 5 dell’ordinanza Penale Sent. Sez. 3 Num. 37181 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RG OV Data Udienza: 21/10/2025 impugnata astratte ed inidonee ad accertare l’esistenza o meno della patologia da cui era affetta la moglie del ricorrente, richiamando giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza costituzionale sull’argomento. Osserva, infine, la difesa che il Tribunale aveva erroneamente affermato che il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, anziché per il reato di cui all’art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure dedotte.
1.1. Il Tribunale di Messina ha dato adeguata motivazione in punto di insussistenza della assoluta impossibilità della coniuge del ricorrente a dare assistenza alla prole a cagione di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, precisando a) come due dei medici di base della donna avessero escluso di aver prescritto a costei farmaci antidepressivi, mentre il terzo aveva dichiarato di non ricordare se XXXXXXXXXXXXXXXXXXX soffrisse la moglie del ricorrente o la sorella di costei, definendo comunque lo stato depressivo tutt’altro che preoccupante, b) come la moglie del ricorrente non avesse mai fatto ricorso alle cure continuative di uno psichiatra, nonostante la ingravescenza della malattia attestata nei tre certificati medici a firma di un unico sanitario allegati alla istanza cautelare, c) come la cartella clinica ospedaliera riguardante il ricovero della donna per dare alla luce la figlia - avvenuto nello stesso periodo di cui ai tre certificati medici prodotti a corredo della istanza cautelare - non contenesse alcun riferimento a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX riferite dalla paziente o accertate dai sanitari che ne avevano seguito il travaglio e il breve ricovero dopo il parto. Tanto premesso, il ricorso è all’evidenza aspecifico, limitandosi ad eccepire il mancato accertamento peritale, indicato quale unico approfondimento istruttorio a disposizione del Tribunale cautelare, in palese contrasto con i principi affermati dalla Corte di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155), secondo cui se, di norma, non sono attribuiti al giudice dell’appello cautelare poteri istruttori in senso stretto, ossia funzionali allo svolgimento di attività finalizzata alla formazione e acquisizione da parte dello stesso giudice di elementi nuovi da utilizzare per il giudizio, ciò è eccezionalmente consentito nei limitati casi in cui la legge processuale espressamente lo prevede. Ed il disposto dell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., disciplina uno di questi casi, attribuendo al giudice che è investito di una istanza in materia cautelare il potere di disporre, anche d'ufficio, «accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato». Tale norma si applica, per sua stessa previsione, «in ogni stato e grado del procedimento» e, pertanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, opera anche nell'appello cautelare (Sez. 6, n. 2630 del 14/12/2021, Napoli, Rv. 282753; Sez. 1, n. 55146 del 19/12/2016, Macchi Di Cellere, Rv. 268930; Sez. 6, n. 19404 del 07/04/2016, Macrì, Rv. 268029; Sez. 1, n. 2088 del 01/04/1996, Nuvoletta, Rv. 204939). Del resto, questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui, in tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della misura della custodia cautelare in carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (Sez. F, n. 34814 del 08/08/2023, R., Rv. 285093; Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019, Rv. 276969). Ebbene, tale principio non può non valere anche nel caso in cui si invochi uno stato di salute della madre 2 dei figli di età inferiore a sei anni del detenuto che impedisca alla madre stessa di prestare assistenza alla prole, allorchè si pervenga ad escludere un tale impedimento sulla base di adeguati accertamenti istruttori e di ragioni chiaramente argomentate nella ordinanza del Tribunale cautelare. La ricostruzione dei giudici della cautela è, dunque, il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi istruttori acquisiti, rispetto ai quali le censure della difesa si pongono in termini di mero dissenso, proponendo sostanzialmente una diversa lettura, senza adeguatamente confrontarsi con le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata.
1.2. E’ inammissibile anche la doglianza relativa al rigetto dell’istanza cautelare, motivata su un intervenuto affievolimento delle esigenze cautelari, rispetto alla quale il ricorso contiene un’unica censura che, ancor prima di essere del tutto generica, è errata, dal momento che l’ordinanza impugnata si limita a richiamare l’intervenuta condanna del ricorrente alla pena di dodici anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, senza precisare se costui fosse stato ritenuto un mero partecipe (secondo comma) o un organizzatore (primo comma), affermando conseguentemente l’operatività della presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari, nonché l’aggravamento del quadro cautelare, in ragione del periodo di latitanza di oltre un anno del ricorrente, nonché della pesante condanna emessa in primo grado, anche per numerosi episodi di cessione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Una motivazione, quindi, che anche su questo punto è ampiamente esistente, esauriente e comunque sicuramente tale da escluderne quella assenza o apparenza di esistenza che sola concreta il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede. Deve, infatti, ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 6, n. 2705 del 12/09/2024, dep. 2025, Palumbo, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178).
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse del ricorrente deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente stesso, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, inoltre, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 3 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 21/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente OV RG VITO DI NICOLA IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4